F Decreto federale che stanzia crediti secondo l'articolo 16 della legge sulla ricerca per gli anni 2008­2011

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20101, decreta: I Il decreto federale del 2 ottobre 20072 che stanzia crediti secondo l'articolo 16 della legge sulla ricerca per gli anni 2008­2011 è modificato come segue: Art. 1 cpv. 3 (nuovo) Il limite di spesa è aumentato di 31,7 milioni di franchi. La sua durata è prolungata di un anno.

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Art. 2 cpv. 2 (nuovo) Il limite di spesa è aumentato di 20,3 milioni di franchi. La sua durata è prolungata di un anno.

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Art. 3 cpv. 2 (nuovo) Il limite di spesa è aumentato di 5,5 milioni di franchi. La sua durata è prolungata di un anno. I mezzi stanziati per il 2012 sono destinati al Gruppo d'oncologia pediatrica svizzera (SPOG) e al Gruppo svizzero di ricerca clinica sul cancro (SAKK).

Nel 2012 il Registro svizzero dei tumori non ha più diritto ai sussidi.

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Art. 4 cpv. 2 (nuovo) Il limite di spesa è aumentato di 3 milioni di franchi. La sua durata è prolungata di un anno.

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II Il presente decreto non sottostà a referendum.

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FF 2011 689 FF 2007 6791

2010-2125

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Stanziamento di crediti secondo l'articolo 16 della legge sulla ricerca per gli anni 2008­2011. DF

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