F Decreto federale che stanzia crediti secondo l'articolo 16 della legge sulla ricerca per gli anni 20082011
Disegno
Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20101, decreta: I Il decreto federale del 2 ottobre 20072 che stanzia crediti secondo l'articolo 16 della legge sulla ricerca per gli anni 20082011 è modificato come segue: Art. 1 cpv. 3 (nuovo) Il limite di spesa è aumentato di 31,7 milioni di franchi. La sua durata è prolungata di un anno.
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Art. 2 cpv. 2 (nuovo) Il limite di spesa è aumentato di 20,3 milioni di franchi. La sua durata è prolungata di un anno.
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Art. 3 cpv. 2 (nuovo) Il limite di spesa è aumentato di 5,5 milioni di franchi. La sua durata è prolungata di un anno. I mezzi stanziati per il 2012 sono destinati al Gruppo d'oncologia pediatrica svizzera (SPOG) e al Gruppo svizzero di ricerca clinica sul cancro (SAKK).
Nel 2012 il Registro svizzero dei tumori non ha più diritto ai sussidi.
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Art. 4 cpv. 2 (nuovo) Il limite di spesa è aumentato di 3 milioni di franchi. La sua durata è prolungata di un anno.
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II Il presente decreto non sottostà a referendum.
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FF 2011 689 FF 2007 6791
2010-2125
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Stanziamento di crediti secondo l'articolo 16 della legge sulla ricerca per gli anni 20082011. DF
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