Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria Modifica del 21 aprile 2011 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'artigianato svizzero della macelleria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 18 febbraio 2002, del 4 novembre 2004, del 13 marzo 2006, del 24 maggio 2007, del 23 luglio 2008, del 19 marzo 2009 e del 22 aprile 20101, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 16 cpv. 2 e 3
Regolare disdetta
Art. 28b cpv. 1
Durata delle vacanze
Art. 31 cpv. 1
Personale a tempo parziale e personale ausiliario
Art. 40 cpv. 1
Pagamento del salario
Art. 43 cpv. 1 e 3
Tredicesima
Art. 44 cpv. 1
Premi per anzianità di servizio
Art. 45
Indennità in caso di impedimento del lavoratore per motivi intervenuti senza sua colpa
Art. 46
Disposizioni di principio
Art. 48 cpv. 1b e 5
Servizo militare, servizio civile e servizio della protezionecivile
Appendice, cifra 2: Salari, art. 1.1A, 1.1B, 1.2A e 1.2B (Dall'allegato al Contratto collettivo, cifra 1) Appendice, cifra 3: Pretesa di salario pro rata temporis alla gratifica di fedeltà Abrogata
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FF 2002 1520, 2004, 5913 2006 2803, 2007 3897, 2008 6005, 2009 1777, 2010 2489 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
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Contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria. DCF
II Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2011 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.
21 aprile 2011
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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