Decisione in merito all'utilizzo di piattaforme mobili per elicotteri del 21 settembre 2010
Autorità di decisione:
Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (UFAC).
Oggetto:
La presente decisione autorizza l'utilizzo, a determinate condizioni, delle piattaforme mobili. Nel contempo, sostituisce la decisione provvisoria dell'8 settembre 2008.
Basi giuridiche:
Secondo l'articolo 6 dell'ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili, RS 748.121.11, e l'articolo 6 dell'ordinanza su i diritti e i doveri del comandante d'aeromobile, RS 748.225.1, i comandanti degli aeromobili sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire la sicurezza delle operazioni di volo. Secondo l'articolo 15 della legge sulla navigazione aerea, LNA, RS 748.0, l'UFAC, segnatamente, ordina le misure atte a garantire la sicurezza di volo sia all'atto del rilascio di un'autorizzazione, sia mediante apposita decisione. L'UFAC è inoltre l'autorità competente in materia di sorveglianza e rispetto, negli aerodromi, delle esigenze specifiche dell'aviazione. Esso effettua controlli e prende le misure necessarie a mantenere o ristabilire la situazione conforme al diritto (art. 3b cpv. 1 e 2 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica, OSIA, RS 748.131.1).
Contenuto della decisione:
Negli aerodromi, gli atterraggi su piattaforme mobili sono consentiti solamente se sono assicurati la formazione e l'addestramento accurati dei piloti. Le piattaforme devono essere tecnicamente idonee a queste operazioni e sufficientemente dimensionate, nonché manovrate da personale qualificato.
I detentori degli aeromobili devono garantire che ogni comandante di aeromobile sia a conoscenza della regolamentazione da applicare.
Chiunque contravviene alla presente decisione è punito con una multa fino a 20 000 franchi.
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2011-0034
Destinatari:
Tutti i piloti di elicottero in Svizzera Tutti i detentori privati di elicotteri in Svizzera.
(Le imprese di trasporto aereo e le scuole di volo ricevono una decisione speciale.)
Procedura:
La procedura si fonda sulle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
Deposito pubblico:
La decisione può essere richiesta all'UFAC (Sezione Sicurezza delle operazioni di volo), 3003 Berna, per posta o via e-mail (info@bazl.admin.ch).
Durata di validità:
Illimitata fino ad avviso contrario.
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.
Il termine di ricorso decorre dal giorno seguente a quello di pubblicazione della decisione nel Foglio federale.
L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
È inoltre necessario allegare la procura generale di un eventuale rappresentante.
21 settembre 2010
Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Peter Müller
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