Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 1° agosto 2012

Iniziativa popolare federale «Per una cassa malati pubblica» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una cassa malati pubblica», presentata il 12 gennaio 2011; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una cassa malati pubblica», presentata il 12 gennaio 2011, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Blanchard Jean, clos de la Fonderie 15, 1227 Carouge 2. Bloch Beat, Kalchbühlstrasse 2, 8038 Zurigo 3. Carobbio Guscetti Marina, via Tamporiva, 6533 Lumino

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Christen Thomas, Rabbentalstrasse 83, 3013 Berna Deneys Heidi, rue Monique Saint-Hélier 5, 2300 La Chaux-de-Fonds Fehr Jacqueline, Ackeretstrasse 19, 8400 Winterthur Fleury Mathieu, Marcello 3, 1700 Friburgo Gilli Yvonne, Weierhofgasse 14, 9500 Wil Gobet Pierre, Forchstrasse 19, 8610 Uster Güttinger Doris, Hünenbergstrasse 56, 6006 Lucerna Hanselmann Heidi, Obstadtstrasse 23, 8880 Walenstadt Ingold Maja, Alte Römerstrasse 3, 8404 Winterthur Jaquet Christiane, 60, av. de Béthusy, 1012 Losanna Maillard Pierre-Yves, Conseiller d'Etat, 1020 Renens Paillex Roland, rue du Lac 33, 1815 Clarens Poggia Mauro, rue de Beaumont 11, 1206 Ginevra Prelicz-Huber Katharina, Hardturmstrasse 366, 8005 Zurigo Repond Christian, rue de Gruyères 35, 1630 Bulle 1 Rossini Stéphane, chemin du Tzablo, 1997 Haute-Nendaz Savary Géraldine, avenue de France 21, 1004 Losanna Steiert Jean-François, avenue du Général Guisan 12, 1700 Friburgo Studer Albert, Waldweg 10, 1717 St.Ursen Trepp Mathis, Loestrasse 131, 7000 Coira van Singer Christian, ch. de la Grange-Rouge 46, 1090 La Croix Zbinden Thomas, Bahnhofstrasse 13, 3400 Burgdorf Ziltener Erika, Thurwiesenstrasse 8, 8037 Zurigo

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per una cassa malati pubblica» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Initiative öffentliche Krankenkasse, SP Schweiz, Spitalgasse 34, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 1° febbraio 2011.

18 gennaio 2011

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale «Per una cassa malati pubblica» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 117 cpv. 3 e 4 (nuovi) L'assicurazione sociale contro le malattie è esercitata da un unico istituto nazionale di diritto pubblico. Gli organi di tale istituto sono composti segnatamente da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, degli assicurati e dei fornitori di prestazioni.

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L'istituto nazionale costituisce agenzie cantonali o intercantonali. Queste sono segnatamente incaricate della determinazione dei premi, della loro riscossione e della rimunerazione delle prestazioni. I premi sono fissati per Cantone e calcolati in base ai costi dell'assicurazione sociale contro le malattie.

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II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo)5 8. Disposizioni transitorie dell'art. 117 cpv. 3 e 4 (Cassa malati nazionale di diritto pubblico) Dopo l'accettazione dell'articolo 117 capoversi 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, l'Assemblea federale emana le disposizioni legali necessarie al trasferimento delle riserve, degli accantonamenti e del patrimonio dal settore dell'assicurazione sociale contro le malattie all'istituto nazionale di cui all'articolo 117 capoversi 3 e 4.

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Se l'Assemblea federale non emana la pertinente legislazione entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 117 capoversi 3 e 4, i Cantoni possono creare sul loro territorio un istituto pubblico unico di assicurazione sociale contro le malattie.

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RS 101 Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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