Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco Sputnik Cherry Ball V 1.02 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 29 giugno 2011: 1.

In accoglimento della richiesta del 21 aprile 2011, l'apparecchio automatico da gioco Sputnik Cherry Ball V 1.02 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco Sputnik Cherry Ball V 1.02 sono autorizzati, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali applicabili.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminare da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 15 503 franchi, sono imputate a Peter Schorno.

L'importo deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è passata in giudicato. Una fattura corrispondente sarà inviata.

5.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

6.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

7.

Notifica: Peter Schorno, Hechtweg 5, 8808 Pfäffikon

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica della presente presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14.

19 luglio 2011

5582

Commissione federale delle case da gioco

2011-1453