11.055 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Slovacchia per evitare le evitare le doppie imposizioni del 31 agosto 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione del 14 febbraio 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

31 agosto 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio Il Protocollo di modifica della Convenzione tra la Svizzera e la Slovacchia per evitare le doppie imposizioni prevede l'adozione di una clausola di scambio di informazioni conforme allo standard internazionale. Inoltre, esso introduce aliquota zero per i dividendi da partecipazioni determinanti e per i dividendi versati a istituzioni di previdenza, per gli Stati contraenti e le loro banche centrali. Per i versamenti di dividendi è stato possibile raggiungere una riduzione generale dell'aliquota residua dal 10 al 5 per cento e introdurre l'aliquota zero per tutti i redditi importanti per l'economia svizzera. La nuova versione della disposizione concernente i canoni prevede la ripresa, su base bilaterale, della norma dell'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE che autorizza l'aliquota zero. Infine il presente Protocollo introduce nella Convenzione anche una clausola arbitrale e una disposizione concernente la considerazione fiscale di contributi alla previdenza.

I Cantoni e gli ambienti dell'economia interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del presente Protocollo.

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Messaggio 1

Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni favoriscono l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera e contribuiscono in tal modo al benessere del nostro Paese e dello Stato partner.

La politica svizzera in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni si basa da sempre sugli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), poiché essi sono quelli più adeguati per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Elementi importanti sono la chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli e la riconoscenza internazionale del nostro regime fiscale. Infatti, in mancanza di una legittimazione internazionale, anche la migliore fiscalità perderebbe attrattiva.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso che nell'ambito dello scambio di informazioni fiscali, la Svizzera avrebbe adottato lo standard internazionale sviluppato dall'OCSE.

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Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.969.01, qui di seguito CDI-SK) reca la data 14 febbraio 1997. Finora non è stata sottoposta a revisione.

La CDI-SK non include disposizioni particolari sullo scambio di informazioni.

Conformemente alla prassi svizzera lo scambio si limita alle informazioni che servono all'applicazione della Convenzione. A seguito della decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale di revocare la riserva della Svizzera riguardo allo scambio di informazioni secondo il modello di convenzione dell'OCSE, la Slovacchia ha espresso il desiderio di avviare negoziati volti a integrare nella CDI-SK una disposizione sullo scambio di informazioni. La Svizzera ha dato seguito a questa domanda d'intesa con le direttive del Consiglio federale. Conformemente al modo di procedere attuale, la Svizzera ha colto l'occasione per aggiornare determinati punti nella Convenzione e per migliorarla. Ciò riguarda anche l'introduzione parziale di un'aliquota zero per versamenti di dividendi, l'estensione dell'autorizzazione ad applicare l'aliquota zero a pagamenti di interessi e a canoni e l'introduzione di una clausola arbitrale nella Convenzione. L'11 marzo 2010, dopo due tornate di negozia-

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ti, è stato possibile concludere con la parafatura del Protocollo che modifica la Convenzione (di seguito «Protocollo di modifica»).

A seguito della «peer review» effettuata dal Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Forum globale), in base alla quale la maggior parte delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni e i protocolli di modifica firmati fino ad allora dalla Svizzera e contenenti una disposizione ampliata sull'assistenza amministrativa conforme alla decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009, non soddisferebbero lo standard internazionale. I requisiti di tecnica procedurale delle domande di assistenza amministrativa svizzere sarebbero troppo restrittivi e costituirebbero un possibile ostacolo a uno scambio effettivo di informazioni. Adempirebbero lo standard internazionale soltanto le convenzioni contenenti una clausola in base alla quale i requisiti di tecnica procedurale non potrebbero essere interpretati in modo tale da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

Se non avesse concluso almeno 12 convezioni conformi allo standard internazionale entro fine febbraio 2011, la Svizzera molto probabilmente non avrebbe superato la fase 1 della peer review.

Poiché nel febbraio 2011 il Protocollo di modifica con la Repubblica Slovacca era prossimo alla firma e la clausola richiesta dal Forum globale era già inclusa nel Protocollo di modifica, la Svizzera ha contattato la Repubblica Slovacca all'inizio di febbraio chiedendo la firma tempestiva del Protocollo di modifica. La Repubblica Slovacca ha soddisfatto questo desiderio e il Protocollo di modifica è stato firmato a Bratislava già pochi giorni più tardi, l'8 febbraio 2011.

Dopo la pubblicazione della prassi adeguata, la Svizzera ha preso contatto con la Repubblica Slovacca per illustrare l'interpretazione svizzera della clausola in merito ai requisiti procedurali contenuti nel Protocollo della Convenzione. Dopo consultazioni interne la Repubblica Slovacca ha dato la sua approvazione, mediante posta elettronica, all'interpretazione della clausola.

I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la revisione della CDI-SK.

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Valutazione

L'introduzione dell'aliquota zero per i dividendi da partecipazioni determinanti e per versamenti di dividendi a istituzioni di previdenza, agli Stati contraenti e alle loro banche centrali aumentano l'attrattiva della Svizzera quale piazza d'investimento.

Nell'ambito degli interessi è stato possibile diminuire generalmente l'imposta residua dal 10 al 5 per cento. Le eccezioni previste a tale imposta comportano inoltre l'aliquota zero per tutti i settori importanti per la Svizzera. Con la norma per i canoni è stato possibile iscrivere nel rapporto bilaterale il contenuto dell'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio (RS 0.641.926.81). La nuova disposizione sullo scambio di informazioni soddisfa i valori di riferimento del Consiglio federale e limita lo scambio di informazioni a domande concrete. I requisiti in materia di assistenza amministrativa corrispondono agli adeguamenti allo standard internazionale decisi dal Consiglio federale il 13 febbraio 2011. Con l'introduzione di una disposizione sul trattamento fiscale dei contributi al sistema previdenziale dell'altro Stato contraente nonché di una clausola arbitrale che entra in vigore automaticamente non appena la Romania conviene una clausola arbitrale con uno Stato terzo, è 6400

stato possibile prendere in considerazione due esigenze della più recente politica svizzera in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Con il presente Protocollo è stato possibile raggiungere un risultato equilibrato che contribuirà allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

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Commento ai singoli articoli del Protocollo di modifica

Il Protocollo di modifica adegua e completa alcune disposizioni della CDI-SK. Il tenore di questi cambiamenti è presentato qui di seguito.

Art. 1 del Protocollo di modifica concernente l'art. 4 della Convenzione (Residenza) La revisione è stata l'occasione per adeguare la disposizione concernente la residenza al tenore attuale del modello di convenzione dell'OCSE. Ora viene sottolineato esplicitamente che anche gli Stati contraenti e le loro suddivisioni politiche o i loro enti locali sono considerati residenti. Inoltre viene stabilito che una persona imponibile in uno Stato soltanto per i redditi che essa ritrae da fonti situate in questo Stato o per il patrimonio ivi situato non è da considerare residente di questo Stato.

Art. 2 del Protocollo di modifica concernente l'art. 10 della Convenzione (Dividendi) Nel suo paragrafo 2, l'attuale disposizione accorda un diritto di imposizione del 15 per cento allo Stato della fonte dei dividendi, che nel caso di una partecipazione del 25 per cento viene ridotto al 5 per cento.

All'inizio del 2004 la Repubblica Slovacca ha introdotto una flat tax del 19 per cento, applicata sia all'imposta sull'utile, sia a quella sul reddito. Per evitare la doppia imposizione economica degli utili delle imprese, nel quadro della presente revisione è stata abrogata l'imposizione dei dividendi. La Repubblica Slovacca ha di recente concluso con numerosi Stati convenzioni per evitare la doppia imposizione che prevedono generalmente l'aliquota zero per i dividendi e l'ha richiesto anche alla Svizzera.

La Svizzera non ha potuto accordare un'aliquota zero generale per i dividendi, in particolare a causa del suo potenziale di abuso. In base alla sua attuale politica in materia di convenzioni, la Svizzera era tuttavia disposta ad accordare l'aliquota zero a dividendi da partecipazioni determinanti pari ad almeno il 10 per cento del capitale e a dividendi versati a istituzioni di previdenza, allo Stato, alle sue suddivisioni politiche e agli enti locali come pure alle banche centrali di entrambi gli Stati (par. 3). La cerchia delle istituzioni di previdenza che ne beneficiano è definita nel Protocollo. Per la Svizzera si tratta di tutte le istituzioni del primo e del secondo pilastro nonché del pilastro 3a. L'investimento collettivo di capitale alimentato esclusivamente da
investimenti delle istituzioni di previdenza è trattato come l'investimento diretto di capitale effettuato dalle istituzioni di previdenza stesse.

Dato che la Slovacchia non riscuote un'imposta alla fonte sui dividendi, la nuova regolamentazione dell'articolo sui dividendi non riveste una grande importanza per le persone residenti in Svizzera. Contribuiscono però all'attrattiva della Svizzera quale piazza d'investimento.

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Art. 3 del Protocollo di modifica concernente l'art. 11 della Convenzione (Interessi) Secondo la disposizione attuale l'imposta residua massima per gli interessi ammonta al 10 per cento. Per gli interessi sui mutui bancari come pure per crediti in relazione alla vendita di merci ed equipaggiamento la Convenzione prevede l'aliquota zero. L'introduzione di un'aliquota zero generale sugli interessi richiesta dalla Svizzera è stata respinta dalla parte slovacca indicando la mancante regolamentazione sul capitale proprio dissimulato. In Slovacchia l'imposizione unica degli utili delle imprese all'aliquota 19 per cento è garantita, sia se tali utili soggiacciono all'imposta sull'utile presso le imprese sia se sono tassati presso il beneficiario, anche se il pagamento degli interessi è considerato un onere che riduce il beneficio dell'impresa. Per contro, nei rapporti internazionali la Repubblica Slovacca perde la sua possibilità di imposizione del versamento di interessi eccessivi. La Slovacchia non ha voluto incoraggiare questa possibilità introducendo un'aliquota zero generale. Nel quadro di una soluzione globale la parte slovacca era tuttavia disposta a concessioni importanti. La delegazione svizzera ha così potuto ottenere una riduzione generale dell'imposta residua massima al 5 per cento e un'estensione delle fattispecie che autorizzano l'applicazione dell'aliquota zero. Per l'economia svizzera queste includono le operazioni di mutuo più importanti.

Ai sensi del Protocollo di modifica l'aliquota zero è applicata a pagamenti di interessi in relazione alla vendita a credito di equipaggiamenti, merci o servizi (par. 3 lett. a), a pagamenti di interessi su un mutuo concesso da un istituto finanziario (par. 3 lett. b), a un'istituzione di previdenza (par. 3 lett. c) e allo Stato, alle sue suddivisioni politiche, ai suoi enti locali o alle Banche centrali di entrambi gli Stati.

Infine è stato possibile convenire l'aliquota zero anche per pagamenti di interessi tra imprese associate alle seguenti condizioni: se tra la società distributrice e la società beneficiaria esiste una partecipazione diretta al capitale del 25 per cento o se entrambe le società detengono una terza società che detiene almeno il 25 per cento del capitale della prima e della seconda società, può essere richiesto lo sgravio completo
dell'imposta alla fonte. Su richiesta della Slovacchia è prevista una durata minima di detenzione di due anni (par. 3 lett. e).

Per quel che concerne la durata minima di detenzione, la Repubblica Slovacca era dell'opinione che per gli interessi pagati prima dello scadere del periodo di due anni l'imposta residua non viene rimborsata neanche se la durata minima viene rispettata in seguito. Ciò viene motivato con il fatto che la Slovacchia applica in tal modo anche la direttiva CE su interessi e canoni (Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, GUCE L 157 del 26.6.2003), vale a dire anche le imprese associate residenti in Stati dell'UE beneficiano dell'aliquota zero soltanto dopo due anni di detenzione. La Svizzera non ha voluto aderire a quest'interpretazione limitata. Nel quadro della soluzione globale la Repubblica Slovacca si è detta disposta ad applicare la cosiddetta prassi Denkavit della Corte di giustizia europea. Se la durata della detenzione diretta o indiretta è inferiore a due anni al momento del pagamento degli interessi, ma rispettata in seguito, può essere richiesto il rimborso dell'imposta residua (cfr. n. 4 lett. a del Protocollo della Convenzione).

La Slovacchia era inoltre disposta a concedere alla Svizzera una clausola di parità di trattamento (n. 4 lett. b del Protocollo della Convenzione) riguardo all'esigenza della durata minima di detenzione. Qualora la Slovacchia, in conformità alla propria legislazione riguardante la durata minima di detenzione per gli interessi che vengono 6402

pagati a un'impresa associata residente nell'Unione Europea, prevede un trattamento più vantaggioso, tale vantaggio viene automaticamente applicato anche agli interessi ai sensi della CDI-SK.

Art. 4 del Protocollo di modifica concernente l'art. 12 della Convenzione (Canoni) Nel suo paragrafo 2, l'attuale disposizione prevede l'aliquota zero per i diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche e per i diritti su brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti o per le informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico un diritto di imposizione dello Stato fonte del 10 per cento.

Secondo il numero 3 del Protocollo della Convenzione questo si riduce al 5 per cento fintantoché la Svizzera non avrà introdotto nella sua legislazione interna un'imposizione alla fonte sui canoni pagati a non residenti.

Nel nuovo paragrafo 3 il Protocollo di modifica prevede che anche i canoni di imprese associate finora assoggettati a un'imposta residua del 5 per cento possono beneficiare dell'aliquota zero. Per la spiegazione delle condizioni per beneficiare dell'aliquota zero (imprese associate, condizioni di durata della detenzione, rimborso successivo come pure clausola di parità di trattamento) si rimanda alle relative spiegazioni dell'articolo 3 del Protocollo di modifica (Interessi).

È stato possibile mantenere la disposizione del Protocollo, vantaggiosa per la Svizzera, secondo la quale la Slovacchia mantiene l'imposta alla fonte al 5 per cento fintanto che la Svizzera non riscuote l'imposta alla fonte sui canoni.

Art. 5 del Protocollo di modifica concernente l'art. 18 della Convenzione (Pensioni) L'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (qui di seguito Accordo sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681) coordina i sistemi previdenziali dei Paesi interessati. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone è applicabile a tutti i rami della sicurezza sociale: prestazioni in caso di vecchiaia, invalidità, morte, malattia, maternità, infortunio e disoccupazione come pure prestazioni familiari ed è applicabile per i cittadini svizzeri e degli Stati membri
dell'UE che lavorano in Svizzera o in uno Stato dell'UE, o vi hanno lavorato e si sono in seguito trasferiti in un altro Stato. Prevede in linea di massima l'assoggettamento al sistema della sicurezza sociale e professionale di uno Stato.

Poiché le disposizioni concernenti la sicurezza sociale e professionale dell'Accordo non corrispondono a quelle delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, accade frequentemente che una persona abiti nello Stato in cui versa i contributi per la sicurezza sociale e professionale e lavori in un altro Stato, dove paga le imposte sul reddito. Il nuovo paragrafo 2 stabilisce che in questi casi i contributi per la sicurezza sociale e professionale debbano essere trattati fiscalmente allo stesso modo dei contributi versati per la sicurezza sociale e professionale nello Stato del luogo di lavoro. Su richiesta della parte slovacca è stato precisato che questa prescrizione è applicata a tutti i lavoratori.

Attualmente in Svizzera i contributi alle assicurazioni sociali e per la previdenza professionale sono compresi forfettariamente nelle tariffe dell'imposta alla fonte. La

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prassi svizzera vigente adempie pertanto in linea di massima già il contenuto della disposizione.

Al numero 6 il Protocollo della Convenzione contiene una precisazione concernente le prestazioni in capitale del secondo pilastro. Esso stabilisce che il diritto di tassare le prestazioni in capitale deve essere attribuito agli Stati contraenti deve essere lo stesso a quello per le rendite del secondo pilastro secondo le disposizioni degli articoli 18 (Pensioni) e 19 (Funzioni pubbliche).

Art. 7 del Protocollo di modifica concernente l'art. 25 della Convenzione (Procedura amichevole) La presente disposizione prevede l'introduzione nella Convenzione di una clausola arbitrale sulla base di quella contenuta nel modello di convenzione dell'OCSE. Essa è conforme alla politica svizzera in materia di convenzioni. Per i dettagli concernenti la procedura d'arbitrato si rimanda al Messaggio del 5 settembre 2007 concernente una nuova Convenzione di doppia imposizione con il Sudafrica (FF 2007 5985).

La prassi ha dimostrato che spesso la procedura amichevole, in particolare nel caso dei prezzi di trasferimento, non può concludersi entro i due anni previsti dal modello di convenzione dell'OCSE. È stato pertanto deciso di prolungare questo termine a tre anni.

La procedura d'arbitrato è avviata su richiesta del contribuente interessato qualora le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti non riescano a trovare un accordo amichevole entro tre anni dalla presentazione del caso e se in nessuno degli Stati contraenti è già stata emessa una decisione giurisdizionale. Il lodo arbitrale è vincolante per gli Stati contraenti, a condizione che nessuno dei contribuenti interessati si opponga alla decisione. Le questioni concernenti la procedura devono essere ancora convenute dalle autorità competenti.

Art. 8 del Protocollo di modifica concernente l'art. 25a della Convenzione (Scambio di informazioni) Con la globalizzazione dei mercati finanziari e in particolare dopo la crisi finanziaria, la collaborazione internazionale ha acquistato importanza. La Svizzera ha sempre sostenuto gli sforzi fatti in questo senso. Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adottare lo standard dell'OCSE nell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale e ha definito i valori di riferimento della sua futura
politica in materia di convenzioni, ossia la protezione della procedura, la limitazione dell'assistenza amministrativa a domande concrete, l'equità delle soluzioni transitorie, la limitazione delle imposte che entrano nel campo d'applicazione della Convenzione, il principio di sussidiarietà e l'eliminazione delle discriminazioni. Questi valori sono commentati qui di seguito.

La nuova disposizione riprende in ampia misura il tenore dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. Esistono scostamenti riguardo alla limitazione dello scambio di informazioni alle imposte considerate dalla Convenzione, alla rinuncia di trasmettere alle autorità di vigilanza le informazioni ricevute, alla possibilità di impiegare ­ con l'accordo di entrambi gli Stati ­ le informazioni per altri scopi nonché all'espressa autorizzazione degli Stati contraenti a impiegare misure coercitive per l'applicazione della richiesta di informazioni nei confronti di banche, altri

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istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché per determinare i rapporti di partecipazione. Le deroghe sono compatibili con lo standard internazionale.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio dello scambio di informazioni. Le autorità competenti degli Stati contraenti scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione delle imposte considerate nella Convenzione. La restrizione alle informazioni verosimilmente pertinenti esclude espressamente la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»). Inoltre, lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Ai fini dello scambio di informazioni non è necessario che il contribuente sia residente in Svizzera o in Slovacchia purché esista un legame economico in uno degli Stati contraenti.

Il paragrafo 2 raggruppa le norme concernenti la segretezza. Questa disposizione concerne lo Stato richiedente e prevede che le informazioni scambiate debbano essere accessibili solo a persone o autorità che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste nella Convenzione, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Le informazioni possono quindi anche essere comunicate al contribuente o al suo rappresentante. L'ultima frase di questo paragrafo prevede la possibilità di impiegare le informazioni ricevute per altri scopi non fiscali se questa possibilità è permessa dal diritto di entrambi gli Stati contraenti e lo Stato richiesto vi acconsente. Questa disposizione permette ad esempio di utilizzare le informazioni ottenute in un'altra procedura penale senza tuttavia privare la persona interessata dei diritti procedurali in Svizzera. Essa permette inoltre di evitare che vengano più volte trasmesse le stesse informazioni per scopi diversi. In tutti i casi è necessario il consenso dello Stato richiesto.

Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in favore dello Stato richiesto. Questo non è tenuto a eseguire misure amministrative che vanno oltre i limiti posti dalle proprie norme legali o dalla sua prassi amministrativa
e nemmeno a eseguire misure amministrative che si scostano dalle norme legali o dalla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Infine, lo Stato richiesto può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all'ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. In particolare per quest'ultimo caso potrebbe trattarsi di informazioni che non sono tenute sufficientemente segrete dall'altro Stato contraente.

Il paragrafo 4 prevede l'obbligo dello Stato richiesto di trasmettere e scambiare informazioni anche nel caso in cui esso stesso non necessiti di queste informazioni ai fini dell'imposizione. Di conseguenza lo scambio di informazioni non si limita alle informazioni che presentano un interesse per le autorità fiscali dello Stato richiesto.

Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché concernenti i diritti di proprietà di una persona. Tali informazioni devono essere scambiate nonostante le restrizioni del paragrafo 3. Lo Stato richiesto deve poter ottenere e trasmettere le informazioni richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il segreto bancario svizzero a fini fiscali. La disposizione presuppone tuttavia che le informazioni richieste siano disponibili.

In caso di frode fiscale la Svizzera dispone, in virtù della procedura penale di diritto interno, dei mezzi necessari per ottenere le informazioni secondo il paragrafo 5.

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Secondo il Protocollo di modifica, lo scambio di informazioni convenuto non pone più la condizione dell'esistenza di un reato fiscale. Affinché l'attuazione degli obblighi della Convenzione potesse essere garantita dagli Stati contraenti è stata creata la seconda frase che fornisce la base legale necessaria per disporre dei poteri di procedura necessari per ottenere le informazioni richieste.

La procedura applicabile sarà in un primo momento disciplinata dall'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204), che è entrata in vigore il 1° ottobre 2010. L'ordinanza sarà sostituita dalla legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF). Il relativo messaggio è stato licenziato dal Consiglio federale il 6 luglio 2011 (FF 2011 5587). Questo modo di procedere è stato confermato nei decreti federali del 18 giugno 2010 che approvano dieci CDI, nuove o rivedute.

Conformemente all'articolo 5 capoverso 2 lettera c OACDI, la Svizzera non concederà assistenza amministrativa alla Repubblica Slovacca se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente. Ciò è stato comunicato al capo della delegazione della Repubblica Slovacca a margine delle trattative e quest'ultimo ne ha preso atto.

Le richieste di informazioni devono essere fatte per scritto (sono così escluse semplici telefonate) conformemente alle prescrizioni dello standard internazionale, in particolare al modulo 1 sullo scambio di informazioni su domanda del manuale OCSE sull'attuazione dello scambio di informazioni in ambito fiscale.

Le disposizioni dell'articolo 25a sono ulteriormente precisate nel Protocollo della Convenzione (art. 9, n. 7 del Protocollo di modifica). Esso stabilisce il principio di sussidiarietà ed esclude espressamente le cosiddette «fishing expedition» (n. 7 lett. a e b).

Inoltre dettaglia i requisiti posti alla richiesta di informazioni, che, conformemente alla clausola basata sui risultati della «peer review», devono essere interpretati in modo da non impedire uno scambio effettivo di informazioni (n. 7 lett. c). Entrambi gli Stati condividono l'interpretazione secondo cui una richiesta di informazioni deve contenere tutte le indicazioni necessarie secondo lo standard internazionale. Ne
consegue che lo Stato richiedente deve identificare chiaramente il contribuente interessato, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo. Inoltre, la domanda di assistenza amministrativa deve indicare, se disponibile, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste (ad es. una banca). Lo standard internazionale obbliga tuttavia lo Stato richiesto a rispondere anche a domande che non identificano il presunto detentore delle informazioni.

Vista la difficoltà a ricercare le informazioni richieste senza questa identificazione, lo standard autorizza lo Stato richiesto a rifiutare una domanda sulla base dei principi della proporzionalità e della praticabilità. Così, per rispondere a una domanda di assistenza amministrativa, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non deve rivolgersi a tutte le oltre 300 banche attive in Svizzera per ottenere le informazioni richieste. Se invece si ritiene che solo alcune banche possono essere in possesso delle informazioni domandate, l'AFC deve rivolgersi a esse per ottenere queste informazioni, anche se non dispone del nome e dell'indirizzo di queste banche, per quanto le circostanze siano dimostrate e che venga dunque esclusa una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»). Per 6406

poter garantire che le autorità amministrative e della giustizia amministrativa svizzere si attengano all'interpretazione della clausola, quest'ultima è stata inserita altresì nel decreto federale che approva il Protocollo di modifica. Il decreto federale conferisce inoltre all'AFC la competenza di avviare una procedura amichevole con le autorità slovacche competenti e quindi di adoperarsi per il riconoscimento reciproco di tale interpretazione. Ciò può avvenire, ad esempio, concludendo un Protocollo d'intesa tra le autorità competenti e sostituendo in tal modo la conferma slovacca avvenuta soltanto in forma elettronica.

Ne consegue che lo scambio di informazioni si limita a domande concrete di scambio di informazioni. È inoltre precisato che gli Stati contraenti non sono obbligati a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici, senza pertanto escludere la possibilità per uno degli Stati contraenti di effettuare uno scambio di informazioni spontaneo o automatico, se il suo diritto interno lo prevede (n. 7, lett. d).

Sono inoltre garantiti i diritti procedurali dei contribuenti (n. 7 lett. e). In Svizzera il contribuente interessato può impugnare la decisione finale dell'AFC con un ricorso al Tribunale amministrativo federale, che decide in ultima istanza. Il ricorso ha effetto sospensivo. Se è interposto ricorso, lo scambio di informazioni può avvenire solo quando il ricorso respinto è passato in giudicato.

Articolo 10 del Protocollo di modifica (Entrata in vigore e applicabilità) Il Protocollo di modifica tra la Svizzera e la Slovacchia entra in vigore 30 giorni dopo il giorno in cui perviene l'ultima delle due notificazioni con cui viene comunicata la fine delle procedure interne di approvazione.

Le disposizioni del Protocollo di modifica si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore.

La Repubblica Slovacca ha richiesto l'applicazione della nuova disposizione sullo scambio di informazioni per tutti i casi pendenti, cosa che la Svizzera ha respinto in considerazione del relativo effetto retroattivo. Nel quadro della soluzione globale le parti hanno convenuto un compromesso. Le disposizioni modificate concernenti lo scambio di informazioni sono dunque considerate per gli anni fiscali a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data
della firma del Protocollo di modifica. Vi è una disposizione speciale per le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché concernenti i diritti di proprietà di una persona (art. 25a par. 5). Per domande di questo tipo vi può essere uno scambio quando si riferiscono a un periodo che comincia il primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data. Per gli anni precedenti, lo scambio di informazioni si limita alle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione.

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Ripercussioni finanziarie

L'introduzione dell'aliquota zero per i dividendi da partecipazioni determinanti e la riduzione della partecipazione determinante provocano perdite fiscali. Esse dovrebbero tuttavia essere moderate, dato che i dividendi da partecipazioni pari almeno al 25 per cento sono già esonerati conformemente all'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Altre perdite sono causate dai pagamenti di dividendi autorizzati ad applicare l'aliquota zero e l'estensione dell'autorizzazione ad applicare l'aliquota zero a 6407

pagamenti di interessi. D'altra parte la riduzione delle aliquote residue comporterebbe un miglioramento dell'attrattiva della piazza economica svizzera e quindi entrate fiscali supplementari.

L'introduzione di una clausola arbitrale non incide direttamente sulle entrate fiscali svizzere. Invece, il fatto di poter richiedere una procedura d'arbitrato, può contribuire a far sì che gli Stati contraenti limitino eventuali addebiti a un livello ragionevole, contribuendo in tal modo alla protezione delle entrate fiscali svizzere.

L'obbligo di fornire assistenza amministrativa per l'esecuzione del diritto interno dello Stato richiedente, da un lato, e l'accesso su domanda a informazioni bancarie per scopi fiscali, dall'altro ­ entrambi su richiesta ­ potrebbero in certo qual modo essere considerati dannosi per la piazza economica svizzera e indirettamente per il gettito fiscale svizzero. In considerazione degli sforzi internazionali per condizioni quadro uniformi in tutti gli Stati in fatto di assistenza amministrativa («global level playing field») e la garanzia di uno scambio di informazioni effettivo grazie a un meccanismo di controllo adeguato, la nuova situazione non dovrebbe però comportare ripercussioni particolari per la Svizzera.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica. Nel suo insieme quest'ultimo contribuisce in maniera positiva al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e sostiene quindi gli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

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Costituzionalità

Il Protocollo di modifica si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvare il presente Protocollo di modifica, il quale, una volta approvato, sarà parte integrante della Convenzione del 1997. La Convenzione è stata conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10), una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele, il Consiglio federale ha stabilito che avrebbe proposto in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera.

L'integrazione di una clausola arbitrale e la ripresa dello standard internazionale nello scambio di informazioni costituiscono innovazioni di notevole spessore nella 6408

politica svizzera in materia di convenzioni. La clausola arbitrale è una disposizione favorevole per i contribuenti. Essa conferisce un diritto al contribuente, non un obbligo. Autorizza la commissione di arbitrato a prendere una decisione per la risoluzione della controversia e la decisione deve essere attuata da entrambi gli Stati contraenti. Per la Svizzera implica quindi obblighi supplementari. Lo stesso vale per la disposizione ampliata sull'assistenza amministrativa di cui all'articolo 8 del Protocollo di modifica. Rispetto ad altri Protocolli di modifica, quello con la Slovacchia prevede nuove disposizioni importanti per la Svizzera ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e la Slovacchia sarà sottoposto a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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