Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione Modifica del 22 marzo 2011 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 20 ottobre 2009 e del 10 gennaio 20111, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 43

Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi, servizio di picchetto

Appendice 7 1. Salari minimi (art. 39 CCL) 2. Adeguamento salariale (art. 41 CCL) 3. Indennità per lavoro fuori sede (art. 44 CCL) 4. Indennità per l'uso del veicolo privato (art. 45 CCL) II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 7 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 2009 6957, 2011 1259 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2011-0535

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Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2011 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

22 marzo 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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