Decreto federale che stanzia crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 20082011 Modifica del 14 giugno 2011 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20101, decreta: I Il decreto federale del 2 ottobre 20072 che stanzia crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 20082011 è modificato come segue: Art. 1 cpv. 2 (nuovo) Il limite di spesa è aumentato di 870,9 milioni di franchi. È prorogato di un anno.
Nel 2012 le istituzioni di cui al capoverso 1 lettera f non hanno più diritto ai sussidi.
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Art. 3 cpv. 4 (nuovo) Nel 2012 per i poli di ricerca nazionali può essere impiegato un importo massimo di 70 milioni di franchi prelevato dal limite di spesa di cui all'articolo 1 capoverso 2.
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Art. 4 cpv. 4 (nuovo) Nel 2012, per indennizzare i costi indiretti della ricerca (overhead) sostenuti nell'ambito delle attività di promovimento del Fondo nazionale svizzero può essere impiegato un importo massimo di 83 milioni di franchi prelevato dal limite di spesa di cui all'articolo 1 capoverso 2.
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II Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 17 marzo 2011
Consiglio nazionale, 14 giugno 2011
Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab
Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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FF 2011 689 FF 2007 6787
2010-2124
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Stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 20082011. DF
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