11.029 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Uri, Obvaldo, Glarona, Soletta, Appenzello Esterno, Argovia, Neuchâtel e Ginevra del 20 aprile 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale semplice concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Uri, Obvaldo, Glarona, Soletta, Appenzello Esterno, Argovia, Neuchâtel e Ginevra.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 aprile 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2011-0235

4015

Compendio Con il presente messaggio il Consiglio federale propone all'Assemblea federale di conferire con un decreto federale semplice la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Uri, Obvaldo, Glarona, Soletta, Appenzello Esterno, Argovia, Neuchâtel e Ginevra. Le modifiche costituzionali di cui si tratta sono tutte conformi al diritto federale.

In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale, ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale deve essere approvata dal Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.

Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia va accordata se le disposizioni della Costituzione cantonale sono conformi al diritto federale; in caso contrario, la garanzia va negata.

Nella fattispecie le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Zurigo: ­

l'adeguamento ai nuovi codici svizzeri di procedura civile e penale;

nel Cantone di Uri: ­

l'adeguamento ai nuovi codici svizzeri di procedura civile e penale;

nel Cantone di Obvaldo: ­

l'adeguamento ai nuovi codici svizzeri di procedura civile e penale;

nel Cantone di Glarona: ­

l'introduzione del principio maggioritario nei consorzi comunali intercantonali;

­

il conferimento dell'alta vigilanza sull'assicurazione cantonale cose al Consiglio di Stato;

­

la perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti fra il Cantone e i Comuni;

­

l'adeguamento ai nuovi codici svizzeri di procedura civile e penale;

nel Cantone di Soletta: ­

la modifica della Costituzione cantonale in seguito all'adesione al concordato HarmoS;

­

l'adeguamento ai nuovi codici svizzeri di procedura civile e penale;

nel Cantone di Appenzello Esterno: ­

l'adeguamento ai nuovi codici svizzeri di procedura civile e penale;

­

l'incompatibilità;

4016

nel Cantone di Argovia: ­

l'adeguamento ai nuovi codici svizzeri di procedura civile e penale;

­

la determinazione della lingua ufficiale;

nel Cantone di Neuchâtel: ­

l'introduzione del sistema proporzionale per l'elezione della deputazione al Consiglio degli Stati;

nel Cantone di Ginevra: ­

la subordinazione della segreteria generale della Costituente al controllo della Corte dei conti;

­

la regolamentazione che deroga al principio dell'elezione popolare per i magistrati del potere giudiziario e l'abolizione del Tribunale dei conflitti.

Tutte queste modifiche costituzionali sono conformi al diritto federale; la garanzia federale deve dunque essere accordata.

4017

Messaggio 1

Le singole revisioni

1.1

Costituzione del Cantone di Zurigo (Cost./ZH)

1.1.1

Votazione popolare cantonale del 26 settembre 2010

Nella votazione popolare cantonale del 26 settembre 2010 gli aventi diritto di voto del Cantone di Zurigo hanno approvato le modifiche degli articoli 74 capoverso 2 e 76 capoverso 1 nonché l'abrogazione dell'articolo 76 capoverso 3 Cost./ZH (adeguamento ai nuovi codici svizzeri di procedura civile e penale) con 240 251 voti favorevoli e 21 946 voti contrari.

Con lettera del 27 ottobre 2010 il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo ha chiesto la garanzia federale.

1.1.2

Adeguamento ai nuovi codici svizzeri di procedura civile e penale

Vecchio testo Art. 74 cpv. 2 2 I tribunali cantonali supremi sono la Corte di cassazione, il Tribunale d'appello, il Tribunale amministrativo e il Tribunale delle assicurazioni sociali.

Art. 76 cpv. 1 e 3 Per le cause civili e penali la legge prevede due gradi di giudizio.

3 Laddove non sia possibile ricorrere a un tribunale della Confederazione, la legge può prevedere un'autorità di terzo grado. Questa autorità esamina se la decisione impugnata sia arbitraria o comporti gravi vizi procedurali.

1

Nuovo testo Art. 74 cpv. 2 2 I tribunali cantonali supremi sono il Tribunale d'appello, il Tribunale amministrativo e il Tribunale delle assicurazioni sociali.

Art. 76 cpv. 1 1 Per le cause civili e penali la legge prevede due gradi di giudizio. In casi motivati la legge prevede eccezioni se il diritto federale ammette il giudizio in istanza cantonale unica.

Art. 76 cpv. 3 Abrogato

Il 1° gennaio 2011 sono entrati in vigore il nuovo codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP, RU 2010 1881, RS 312.0), la nuova legge federale di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin, RU 2010 1573, RS 312.1) e il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC, RU 2010 1739, RS 272). Ai sensi degli articoli 122 capoverso 2 e 123 capoverso 2 Cost. l'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della 4018

giustizia in materia civile e penale competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.

Oggetto delle modifiche della Costituzione del Cantone di Zurigo sono adeguamenti all'iter processuale e l'abolizione della Corte di cassazione. Le nuove leggi federali di procedura prevedono tra l'altro due gradi di giudizio per le cause civili e penali.

Non è dunque più ammesso un triplice iter processuale, come prevede invece il vigente ordinamento zurighese; la Corte di cassazione deve quindi essere abolita. Le modifiche della Costituzione del Cantone di Zurigo sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.2

Costituzione del Cantone di Uri (Cost./UR)

1.2.1

Votazione popolare cantonale del 26 settembre 2010

Nella votazione popolare cantonale del 26 settembre 2010 gli aventi diritto di voto del Cantone di Uri hanno approvato le modifiche degli articoli 103 capoverso 2, 104 capoverso 1 e 105 capoverso 1 nonché l'abrogazione dell'articolo 104 capoverso 3 Cost./UR (adeguamento ai nuovi codici svizzeri di procedura civile e penale) con 3817 voti favorevoli e 1886 voti contrari.

Con lettera del 4 novembre 2010 la Cancelleria dello Stato del Cantone di Uri ha chiesto la garanzia federale.

1.2.2

Adeguamento ai nuovi codici svizzeri di procedura civile e penale

Vecchio testo Art. 103 cpv. 2 2 Per quanto la legislazione non disponga altrimenti, la competenza delle autorità giudiziarie e la procedura in giudizio sono disciplinate mediante ordinanza. A tal fine, il Gran Consiglio emana segnatamente un codice di procedura civile, un codice di procedura penale e un'ordinanza sulla giurisdizione amministrativa.

Art. 104 cpv. 1 e 3 1 La giustizia civile è amministrata da: a. i conciliatori; b. i presidenti dei tribunali di primo grado di Uri e di Ursern; c. i tribunali di primo grado di Uri e di Ursern; d. il Tribunale d'appello.

3 La giurisdizione arbitrale nelle cause lasciate alla libera decisione delle parti è riconosciuta.

La legislazione stabilisce come i lodi possano essere impugnati dinanzi ai tribunali civili statali.

Art. 105 cpv. 1 La giustizia penale è amministrata da: a. il procuratore pubblico, nella procedura del decreto d'accusa; b. i tribunali di primo grado di Uri e di Ursern; c. il Tribunale d'appello.

1

4019

Nuovo testo Art. 103 cpv. 2 2 Per quanto la legislazione non disponga altrimenti, le competenze e le procedure sono disciplinate mediante ordinanza.

Art. 104 cpv. 1 La giustizia civile è amministrata da: a. l'autorità di conciliazione; b. le presidenze dei tribunali di primo grado di Uri e di Ursern; c. i tribunali di primo grado di Uri e di Ursern; d. il Tribunale d'appello.

1

Art. 104 cpv. 3 Abrogato Art. 105 cpv. 1 1 La giustizia penale è amministrata da: a. il pubblico ministero, nella procedura del decreto d'accusa; b. la vicepresidenza del tribunale di primo grado di Uri; c. la presidenza del tribunale di primo grado di Ursern; d. i tribunali di primo grado di Uri e di Ursern; e. il Tribunale d'appello.

L'entrata in vigore dei nuovi codici svizzeri di procedura penale e civile rende necessarie tali modifiche della Costituzione cantonale (cfr. n. 1.1.2, penultimo paragrafo). In futuro la competenza normativa del Cantone di Uri nel settore procedurale si limiterà alla giurisdizione amministrativa: ciò ha reso necessario adeguare l'articolo 103 capoverso 2 Cost./UR. Inoltre nel Cantone di Uri un'autorità di conciliazione sostituirà i conciliatori nelle cause civili. Infine l'elenco degli organi della giustizia penale di cui all'articolo 105 capoverso 1 Cost./UR deve essere adeguato alla nuova situazione. Le modifiche della Costituzione del Cantone di Uri sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.3

Costituzione del Cantone di Obvaldo (Cost./OW)

1.3.1

Votazione popolare cantonale del 26 settembre 2010

Nella votazione popolare cantonale del 26 settembre 2010 gli aventi diritto di voto del Cantone di Obvaldo hanno approvato le modifiche degli articoli 45 capoversi 2 e 4, 51 capoverso 1, 69 capoverso 2 lettera c, 70 numero 8, 76 capoverso 2 numero 12, 79 capoverso 1, 80, 81 capoverso 1, 106 capoverso 1 nonché l'abrogazione dell'articolo 93 numero 2 lettera c Cost./OW (adeguamento ai nuovi codici svizzeri di procedura civile e penale) con 7020 voti favorevoli e 1086 voti contrari.

Con lettera del 12 ottobre 2010 il Consiglio di Stato del Cantone di Obvaldo ha chiesto la garanzia federale.

4020

1.3.2

Adeguamento ai nuovi codici svizzeri di procedura civile e penale

Vecchio testo Art. 45 cpv. 2 e 4 2 I membri del Gran Consiglio, i procuratori pubblici e i giudici istruttori non possono far parte né del Tribunale cantonale né del Tribunale d'appello.

4 I membri di un tribunale non possono far parte simultaneamente di una giurisdizione superiore.

Art. 51 cpv. 1, frase introduttiva Non possono far parte simultaneamente del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio, di un tribunale, di una commissione o di un'autorità comunale:

1

Art. 69 cpv. 2 lett. c Il Gran Consiglio elegge inoltre, per la durata prevista in conformità della Costituzione: c. uno o più procuratori pubblici, uno o più giudici istruttori, il procuratore dei minorenni e il suo supplente, il Tribunale dei minorenni e i suoi presidente e vicepresidente;

2

Art. 70 n. 8 Il Gran Consiglio è inoltre competente per: 8. esercitare il diritto di grazia per condanne a pene privative della libertà e pene accessorie; Art. 76 cpv. 2 n. 12 Il Consiglio di Stato è segnatamente competente per: 12. esercitare il diritto di grazia in caso di condanna a una multa;

2

Art. 79 cpv. 1 1 Sono autorità giudiziarie incaricate della giustizia civile in generale: i giudici di pace, l'autorità di conciliazione, i presidenti del Tribunale cantonale, il Tribunale cantonale, la Commissione del Tribunale d'appello e il Tribunale d'appello. Sono fatti salvi i tribunali arbitrali.

Art. 80 Giurisdizione penale La giustizia penale è amministrata da: il giudice istruttore, il procuratore pubblico, il presidente del Tribunale cantonale, il Tribunale cantonale, la Commissione del Tribunale d'appello e il Tribunale d'appello.

2 La giustizia penale minorile è esercitata dai Consigli scolastici, dal procuratore dei minorenni e dal Tribunale dei minorenni.

1

Art. 81 cpv. 1 Il Tribunale amministrativo è l'autorità giudiziaria per le cause in materia amministrativa, eccetto quelle per cui la legislazione prevede la competenza definitiva del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o di un'autorità di ricorso indipendente eletta dal Gran Consiglio.

1

Art. 93 n. 2 lett. c L'Assemblea comunale ha competenza per: 2. eleggere per un quadriennio c. il giudice di pace e il suo supplente, Art. 106 cpv. 1 La Parrocchia evangelica riformata amministra i suoi affari interni in modo autonomo e definitivo.

1

4021

Nuovo testo Art. 45 cpv. 2 e 4 2 I membri del Gran Consiglio, i procuratori pubblici, il procuratore dei minorenni e il suo supplente non possono far parte né del Tribunale cantonale né del Tribunale d'appello.

4 I membri di un'autorità di conciliazione o di un tribunale non possono far parte simultaneamente di una giurisdizione superiore.

Art. 51 cpv. 1, frase introduttiva Non possono far parte simultaneamente del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio, di un tribunale, di un'altra autorità giudiziaria, di una commissione o di un'autorità comunale:

1

Art. 69 cpv. 2 lett. c Il Gran Consiglio elegge inoltre, per la durata prevista in conformità della Costituzione: c. i procuratori pubblici, tra i quali sceglie il procuratore generale e il suo supplente, nonché il procuratore dei minorenni e il suo supplente,

2

Art. 70 n. 8 Il Gran Consiglio è inoltre competente per: 8. esercitare il diritto di grazia per condanne a pene privative della libertà; Art. 76 cpv. 2 n. 12 Il Consiglio di Stato è segnatamente competente per: 12. esercitare il diritto di grazia, quando non rientri nella competenza del Gran Consiglio;

2

Art. 79 cpv. 1 Sono autorità giudiziarie incaricate della giustizia civile in generale: l'autorità di conciliazione, la presidenza del Tribunale cantonale, il Tribunale cantonale e il Tribunale d'appello o la sua presidenza. Sono fatti salvi i tribunali arbitrali.

1

Art. 80 Giurisdizione penale 1 La giustizia penale è amministrata da: il pubblico ministero, la presidenza del Tribunale cantonale, il Tribunale cantonale e il Tribunale d'appello o la sua presidenza.

2 La giustizia penale minorile è esercitata dalla procura dei minorenni, dalla presidenza del Tribunale cantonale, dal Tribunale cantonale quale Tribunale dei minorenni e dal Tribunale d'appello o dalla sua presidenza.

Art. 81 cpv.1 1 Il Tribunale amministrativo o la sua presidenza giudica le cause in materia amministrativa, eccetto quelle per cui la legislazione prevede la competenza del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o di un'autorità di ricorso indipendente eletta dal Gran Consiglio.

Art. 93 n. 2 lett. c Abrogata Art. 106 cpv. 1 1 La Parrocchia evangelica riformata amministra i suoi affari interni in modo autonomo.

L'entrata in vigore dei nuovi codici svizzeri di procedura penale e civile rende necessarie tali modifiche della Costituzione cantonale (cfr. n. 1.1.2, penultimo paragrafo). Oggetto delle modifiche alla Costituzione cantonale sono l'attuazione del modello «pubblico ministero» (abolizione dell'attuale pubblico ministero, dell'ufficio cantonale dei giudici istruttori e della procura dei minorenni e riunione in un nuovo pubblico ministero generale) e la riorganizzazione delle autorità di conciliazione (in particolare inglobamento dei giudici di pace in un'autorità di conciliazione cantonale). Inoltre le modifiche riguardano adeguamenti relativi 4022

all'organizzazione giudiziaria cantonale, l'attuazione della garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.) e adeguamenti redazionali. Le modifiche della Costituzione del Cantone di Obvaldo sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.4

Costituzione del Cantone di Glarona (Cost./GL)

1.4.1

Votazione popolare cantonale del 2 maggio 2010

Durante la Landsgemeinde del 2 maggio 2010 gli aventi diritto di voto del Cantone di Glarona hanno approvato le seguenti modifiche della Costituzione cantonale: ­

l'introduzione del principio maggioritario nei consorzi comunali intercantonali (modifica dell'art. 116 cpv. 2 Cost./GL);

­

il conferimento dell'alta vigilanza sull'assicurazione cose cantonale al Consiglio di Stato (abrogazione dell'art. 91 lett. k Cost./GL);

­

la perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti fra il Cantone e i Comuni (modifica degli art. 55 e 55a Cost./GL);

­

l'adeguamento ai nuovi codici svizzeri di procedura civile e penale (modifica degli art. 78 cpv. 2 e 5, 88 cpv. 2, 108 cpv. 1 e 3, 110­114 e della disposizione transitoria, nonché abrogazione degli art. 68 lett. c, 107 e 109 Cost./GL).

Con lettera del 12 luglio 2010 la Cancelleria dello Stato del Cantone di Glarona ha chiesto la garanzia federale.

1.4.2

Introduzione del principio maggioritario nei consorzi comunali intercantonali

Vecchio testo Art. 116 cpv. 2 2 La convenzione istitutiva del consorzio, lo statuto consortile e le loro modifiche richiedono il consenso dei Comuni coinvolti e l'approvazione del Consiglio di Stato.

Nuovo testo Art. 116 cpv. 2 2 La convenzione istitutiva del consorzio, lo statuto consortile e le loro modifiche richiedono il consenso dei Comuni coinvolti e l'approvazione del Consiglio di Stato. Per i consorzi intercantonali, il Consiglio di Stato può concedere l'approvazione anche quando sono previste modifiche della convenzione istitutiva e dello statuto consortile decise a maggioranza di voti.

La vigente Costituzione cantonale prevede che gli statuti consortili possano essere modificati solo con l'approvazione di tutti i Comuni coinvolti (principio dell'unanimità). Questa condizione può, proprio nel caso dei consorzi intercantonali, ostacolarne il funzionamento poiché anche un solo Comune può bloccare un'eventuale modifica dello statuto. Per permettere l'introduzione del principio maggioritario nel Cantone di Glarona in modo da evitare tali situazioni, deve essere introdotta una 4023

riserva in tal senso nella Costituzione cantonale. La modifica della Costituzione del Cantone di Glarona è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.4.3

Conferimento dell'alta vigilanza sull'assicurazione cose cantonale al Consiglio di Stato

Vecchio testo Art. 91 lett. k Incombe al Gran Consiglio: k. approvare i conti e i rapporti di gestione dell'Assicurazione cose cantonale.

Nuovo testo Art. 91 lett. k Abrogata

L'Assicurazione cose glaronese («Glarnersach») è l'assicurazione pubblica cantonale degli edifici. Finora l'alta vigilanza era esercitata dal Gran Consiglio che nominava i membri della commissione amministrativa e approvava i conti e i rapporti di gestione della Glarnersach. In seguito all'abrogazione dell'articolo 91 lettera k Cost./GL questi diritti proprietari saranno esercitati dal Consiglio di Stato, che ai sensi dell'articolo 94 capoverso 1 e 3 Cost./GL è l'autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone e vigila sugli enti incaricati di compiti pubblici. La modifica della Costituzione del Cantone di Glarona è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.4.4

Perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti fra Cantone e Comuni

Vecchio testo Art. 55 Perequazione finanziaria 1 Contributi cantonali a destinazione vincolata, graduati secondo la capacità finanziaria dei Comuni, nonché contributi generali in favore dei Comuni con debole capacità finanziaria sono assegnati conformemente alla legge al fine di attenuare le differenze di carico fiscale tra i Comuni e di sostenere questi ultimi nell'adempimento dei loro compiti. Questi contributi sono prelevati sul gettito delle imposte cantonali o sono addebitati direttamente ai Comuni con forte capacità finanziaria.

2 La legge può obbligare i Comuni a versare contributi per finanziare l'esecuzione di compiti d'interesse comune del Cantone e dei Comuni.

Nuovo testo Art. 55 Prestazioni cantonali e comunali per l'adempimento dei compiti 1 Per sostenere i Comuni nell'adempimento dei loro compiti, il Cantone versa ai Comuni, conformemente alla legge, aiuti finanziari a destinazione vincolata e indennità.

2 La legge può obbligare i Comuni a prestazioni valutabili in denaro per l'adempimento di compiti d'interesse comune del Cantone e dei Comuni.

4024

Art. 55a (nuovo) Perequazione finanziaria La perequazione finanziaria consiste in una compensazione delle risorse e in una compensazione degli oneri. I Comuni finanziano la compensazione delle risorse; il Cantone, la compensazione degli oneri. La legge disciplina i particolari.

Questa modifica sancisce a livello costituzionale la riorganizzazione della perequazione finanziaria cantonale. La precedente compensazione degli oneri viene accoppiata ad un nuovo elemento, la compensazione delle risorse, destinato a limitare le differenze tra i Comuni finanziariamente forti e quelli con debole capacità finanziaria. Tra l'altro la modifica determina quali compiti e meccanismi di compensazione devono essere finanziati dal Cantone e quali dai Comuni. La modifica della Costituzione del Cantone di Glarona è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.4.5

Adeguamento ai nuovi codici svizzeri di procedura civile e penale

Vecchio testo Art. 68 lett. c La Landsgemeinde elegge: c. il procuratore pubblico e i giudici istruttori.

Art. 78 cpv. 2 e 5 Essa [La durata del mandato] comincia a decorrere il 1° luglio, con le eccezioni seguenti: per il Gran Consiglio, comincia a decorrere il giorno della seduta costitutiva; per i membri del Consiglio di Stato e per i giudici, il giorno della Landsgemeinde. La durata del mandato dei deputati al Consiglio degli Stati comincia a decorrere il giorno della seduta costitutiva che segue le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

5 I membri del Consiglio di Stato, i due deputati al Consiglio degli Stati, nonché i presidenti di tribunale e i giudici devono lasciare le loro funzioni per la Landsgemeinde che segue il giorno in cui compiono i 65 anni 2

Art. 88 cpv. 2 2 Il Gran Consiglio è altresì competente per eleggere il magistrato dei minorenni e i difensori d'ufficio.

Titolo prima dell'art. 106: Sezione 3: Tribunali Art. 107 Mediazione La legge designa le controversie civili che le parti devono deferire a un mediatore in vista di un'amichevole composizione. Essa determina come debbano essere delimitati gli ambiti di mediazione.

Art. 108 cpv. 1 Il Tribunale cantonale pronuncia in materia civile e penale come giurisdizione di primo grado o come giurisdizione unica mediante: a. due Camere civili, composte ciascuna di un presidente e di quattro membri; b. la Camera penale, composta del presidente e di quattro membri; c. la Commissione giudiziaria penale, composta del presidente, nonché di due membri della Camera penale; d. i due presidenti del Tribunale in veste di giudici unici.

1

4025

Art. 109 Giurisdizione arbitrale 1 La giurisdizione arbitrale nelle controversie relative a diritti privati è riconosciuta.

2 I lodi possono, conformemente alla legge, essere impugnati dinanzi a un tribunale ordinario.

Art. 110 Giustizia penale minorile La magistratura dei minorenni amministra in primo grado la giustizia penale minorile.

L'autorità di ricorso è la Commissione giudiziaria penale del Tribunale cantonale.

Art. 111 Autorità di perseguimento penale Il perseguimento penale incombe ai giudici istruttori e al pubblico ministero.

2 La legge disciplina i compiti giudiziari delle autorità di perseguimento penale, nonché la facoltà delle autorità cantonali, dei servizi amministrativi cantonali e delle autorità comunali d'infliggere multe.

1

Art. 112 Tribunale superiore Il Tribunale superiore pronuncia come giurisdizione di ultimo grado in materia civile e penale; in materia civile, pronuncia anche come giurisdizione cantonale unica. È composto del presidente e di sei membri.

Art. 113 Tribunale amministrativo 1 Il Tribunale amministrativo pronuncia, come giurisdizione di primo grado o di ricorso, sulle controversie amministrative e su altre controversie di diritto pubblico. È composto del presidente e di otto giudici, ripartiti in due Camere.

2 Per speciali controversie amministrative, la legge può istituire commissioni di ricorso indipendenti dall'amministrazione.

Art. 114 Organizzazione e amministrazione 1 La legge disciplina l'organizzazione e le competenze dei tribunali, nonché la procedura in sede di giudizio.

2 Essa disciplina la ripartizione delle cause, le vicepresidenze e le supplenze in caso di ricusazione e d'impedimento.

3 Il Tribunale superiore esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale cantonale, il Tribunale amministrativo su quella delle commissioni di ricorso e il Consiglio di Stato su quella delle autorità della giustizia penale minorile. Le autorità di perseguimento penale sono subordinate alla Camera penale del Tribunale cantonale.

4 La Commissione amministrativa dei tribunali si compone dei presidenti del Tribunale superiore, del Tribunale amministrativo e del Tribunale cantonale. Essa nomina gli impiegati dei tribunali e delle autorità di perseguimento penale e vigila su di essi conformemente alla legge.

Nuovo testo Art. 68 lett. c Abrogata Art. 78 cpv. 2 e 5 2 Essa [La durata del mandato] comincia a decorrere il 1° luglio, con le eccezioni seguenti: per il Gran Consiglio, comincia a decorrere il giorno della seduta costitutiva; per i membri del Consiglio di Stato, il giorno della Landsgemeinde. La durata del mandato dei deputati al Consiglio degli Stati comincia a decorrere il giorno della seduta costitutiva dopo il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

5 I membri del Consiglio di Stato, i due deputati al Consiglio degli Stati, nonché i presidenti di tribunale e gli altri giudici devono lasciare le loro funzioni per la Landsgemeinde che segue il giorno in cui compiono i 65 anni, rispettivamente alla fine di giugno.

Art. 88 cpv. 2 2 Il Gran Consiglio è altresì competente per eleggere i procuratori pubblici e i magistrati dei minorenni, nonché il difensore d'ufficio. In seguito, designa il primo procuratore pubblico.

4026

Titolo prima dell'art. 106 Sezione 3: Amministrazione della giustizia Sottosezione 1: Tribunali (nuova) Art. 107 Abrogato Art. 108 cpv. 1 e 3 (nuovo) 1 Il Tribunale cantonale pronuncia in materia civile, penale e minorile come giurisdizione di primo grado mediante: a. due Camere civili, composte ciascuna di un presidente e di quattro membri; b. la Camera penale, composta del presidente e di quattro membri; c. la Commissione giudiziaria penale, composta del presidente, nonché di due membri della Camera penale.

3 I presidenti e i membri del Tribunale cantonale fungono da giudice unico nei casi previsti dalla legge.

Art. 109 Abrogato Art. 110 Tribunale superiore 1 Il Tribunale superiore pronuncia come giurisdizione cantonale di ultimo o unico grado in materia civile, penale e minorile.

2 Il Tribunale superiore è composto del presidente e di sette membri; la legge disciplina la composizione dei collegi giudicanti.

3 Il presidente del Tribunale superiore decide come giudice unico nei casi previsti dalla legge.

Art. 111 Tribunale amministrativo Il Tribunale amministrativo pronuncia, come giurisdizione di primo grado o di ricorso, sulle controversie amministrative e su altre controversie di diritto pubblico. È composto del presidente e di otto giudici, ripartiti in due Camere.

2 Per speciali controversie amministrative, la legge può istituire commissioni di ricorso indipendenti dall'amministrazione.

1

Art. 112 Organizzazione e amministrazione 1 La legge disciplina l'organizzazione e le competenze dei tribunali, nonché la procedura in sede di giudizio.

2 Essa disciplina la ripartizione delle cause, le vicepresidenze e le supplenze in caso di ricusazione e d'impedimento.

3 Il Tribunale superiore esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale cantonale; il Tribunale amministrativo su quella delle commissioni di ricorso.

4 La Commissione amministrativa dei tribunali si compone dei presidenti del Tribunale superiore, del Tribunale amministrativo e del Tribunale cantonale. Essa nomina gli impiegati dei tribunali e vigila su di essi conformemente alla legge.

Titolo prima dell'art. 113: Sottosezione 2: Perseguimento penale (nuova) Art. 113 Pubblico ministero e magistratura dei minorenni Il perseguimento penale contro adulti e adolescenti spetta al pubblico ministero e alla magistratura dei minorenni.

4027

Art. 114 Organizzazione e vigilanza 1 La legge disciplina l'organizzazione e le competenze del pubblico ministero e della magistratura dei minorenni, nonché la facoltà dei servizi amministrativi e delle autorità comunali di infliggere multe.

2 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sul perseguimento penale, ma sono escluse istruzioni concrete riguardanti singoli procedimenti.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 maggio 2010 (nuova) Il procuratore pubblico, i due giudici istruttori e il magistrato dei minorenni attuali restano in carica fino al 31 dicembre 2010.

L'entrata in vigore dei nuovi codici svizzeri di procedura penale e civile rende necessarie tali modifiche della Costituzione cantonale (cfr. n. 1.1.2, penultimo paragrafo). Le modifiche riguardano segnatamente la riorganizzazione del pubblico ministero e della magistratura dei minorenni (introduzione del modello «pubblico ministero») nonché diversi altri adeguamenti dell'organizzazione giudiziaria cantonale (ad es. riordino delle competenze). Le modifiche della Costituzione del Cantone di Glarona sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.5

Costituzione del Cantone di Soletta (Cost./SO)

1.5.1

Votazione popolare cantonale del 26 settembre 2010

Nella votazione popolare del 26 settembre 2010 gli aventi diritto di voto del Cantone di Soletta hanno approvato le tre modifiche costituzionali seguenti: ­

la modifica della Costituzione cantonale in seguito all'adesione al concordato HarmoS (art. 105 cpv. 1 e abrogazione dell'art. 111 Cost./SO) con 37 147 voti favorevoli e 26 610 voti contrari;

­

l'adeguamento ai nuovi codici svizzeri di procedura penale e di procedura penale minorile (art. 90 cpv. 2 e 3 e abrogazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. a e b Cost./SO) con 52 511 voti favorevoli e 8564 voti contrari;

­

l'adeguamento al nuovo codice svizzero di procedura civile (nuovo art. 89 cpv. 1 lett. f e abrogazione dell'art. 89 cpv. 1 lett. d Cost./SO) con 49 762 voti favorevoli e 11 179 voti contrari.

Con lettera del 1° ottobre 2010 la Cancelleria dello Stato del Cantone di Soletta ha chiesto la garanzia federale.

1.5.2

Modifica della Costituzione cantonale in seguito all'adesione al concordato HarmoS

Vecchio testo Art. 105 cpv. 1 1 I Comuni politici istituiscono e gestiscono le scuole di base. Il Cantone partecipa alle spese.

Art. 111 Scuole d'infanzia I Comuni politici offrono la possibilità di frequentare gratuitamente una scuola d'infanzia.

1

4028

2 Essi rimuovono o riducono le difficoltà d'ordine geografico che ne ostacolano la frequentazione.

Nuovo testo Art. 105 cpv. 1 1 I Comuni politici istituiscono e gestiscono le scuole di base; la scuola d'infanzia è parte integrante della scuola di base.

Art. 111 Abrogato

L'adesione del Cantone di Soletta all'accordo intercantonale del 14 giugno 2007 sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS) rende necessaria una modifica della Costituzione cantonale. La scuola d'infanzia viene integrata nella scuola di base e diventa obbligatorio frequentarla al compimento del quarto anno di età. L'articolo 105 capoverso 1 Cost./SO deve essere dunque adeguato e l'articolo 111 Cost./SO deve essere abrogato. La modifica della Costituzione del Cantone di Soletta è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.5.3

Adeguamento ai nuovi codici svizzeri di procedura penale e di procedura penale minorile

Vecchio testo Art. 90 Giurisdizione penale 1 La giurisdizione penale è esercitata da: a. i giudici di pace; b. i procuratori dei minorenni; c. i presidenti dei tribunali dei minorenni; d. il tribunale dei minorenni; e. i presidenti dei tribunali circondariali; f. i tribunali circondariali; g. il Tribunale cantonale; h. il giudice dell'arresto; i. ...

2 Le autorità incaricate del perseguimento penale sono il pubblico ministero, il pubblico ministero dei minorenni e la polizia.

3 La legge disciplina la competenza decisionale penale del procuratore pubblico superiore, dei procuratori pubblici, dei procuratori dei minorenni e dei funzionari istruttori, nonché la facoltà delle autorità amministrative d'infliggere pene.

Nuovo testo Art. 90 cpv. 1 lett. a e b Abrogate Art. 90 cpv. 2 e 3 2 Le autorità incaricate del perseguimento penale sono il pubblico ministero, il pubblico ministero dei minorenni, la polizia e i giudici di pace.

4029

3 La legge disciplina la competenza decisionale penale del procuratore pubblico superiore, dei procuratori pubblici, dei procuratori dei minorenni, dei funzionari istruttori e dei giudici di pace, nonché la facoltà delle autorità amministrative d'infliggere pene.

L'entrata in vigore dei nuovi codici svizzeri di procedura penale e di procedura penale minorile rende necessarie tali modifiche della Costituzione cantonale (cfr.

n. 1.1.2, penultimo paragrafo) concernenti l'organizzazione delle autorità della giurisdizione penale. Nel Cantone di Soletta l'istituto della procedura di conciliazione in caso di delitti contro l'onore o di vie di fatto è abolito. I giudici di pace, finora competenti per questa procedura, rimangono tuttavia competenti in materia di diritto penale comunale (contravvenzioni), laddove svolgano la funzione di autorità di perseguimento penale. I procuratori dei minorenni, finora autorità giudiziarie penali, svolgono ora solo la funzione di autorità di perseguimento penale. Dunque è necessario adeguare l'articolo 90 Cost./SO. La modifica della Costituzione del Cantone di Soletta è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.5.4

Adeguamento al nuovo codice di diritto processuale civile svizzero

Vecchio testo Art. 89 cpv. 1 lett. d 1 La giurisdizione civile è esercitata da: d. i tribunali del lavoro;

Nuovo testo Art. 89 cpv. 1 lett. d Abrogata Art. 89 cpv. 1 lett. f (nuova) 1 La giurisdizione civile è esercitata da: f. altri tribunali e autorità di conciliazione ai sensi della legge.

Oggetto della modifica sono gli adeguamenti dell'articolo 89 Cost./SO, nel quale sono elencate le autorità della giurisdizione civile. Il codice di procedura civile prescrive ai Cantoni in particolare l'istituzione di autorità di conciliazione; nell'articolo 89 capoverso 1 lettera f Cost./SO viene creata la relativa base legale.

Un ulteriore adeguamento riguarda la rinuncia ai tribunali del lavoro di cui all'articolo 89 Cost./SO. La modifica della Costituzione del Cantone di Soletta è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

4030

1.6

Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno (Cost./AR)

1.6.1

Votazione popolare cantonale del 13 giugno 2010

Nella votazione popolare del 13 giugno 2010 gli aventi diritto di voto del Cantone di Appenzello Esterno hanno approvato la modifica dell'articolo 60 capoverso 2 lettera b, dell'articolo 63 capoverso 1 lettere b, d ed e, nonché capoverso 2, dell'articolo 66, dell'articolo 73 capoverso 1 lettere abis, b, bbis e c, dell'articolo 82 capoverso 2, dell'articolo 94 capoverso 1 lettere a, c e d, nonché capoverso 3 e dell'articolo 117ter e l'abrogazione dell'articolo 94 capoverso 1 lettere b ed e Cost./AR (adeguamento ai nuovi codici svizzeri di procedura civile e penale e incompatibilità) con 6 971 voti favorevoli e 4941 voti contrari.

Con lettera del 6 ottobre 2010 il Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Esterno ha chiesto la garanzia federale.

1.6.2

Adeguamento ai nuovi codici svizzeri di procedura civile e penale e incompatibilità

Vecchio testo Art. 60 cpv. 2 lett. b 2 Gli aventi diritto di voto eleggono: b. i membri del Tribunale d'appello e del Tribunale amministrativo; Art. 63 cpv. 1 lett. b, d ed e, nonché cpv. 2 Nessuno può far parte simultaneamente: b. del Tribunale amministrativo e di un Municipio; d. del Tribunale cantonale e del Tribunale d'appello o del Tribunale amministrativo; e. in quanto conciliatore, di un tribunale cantonale.

2 Eccettuato il Gran Consiglio, non possono far parte simultaneamente della stessa autorità: genitori e figli, fratelli e sorelle, coniugi.

1

Art. 66 Limite di età Compiuti i 65 anni di età, i membri del Consiglio di Stato, del Tribunale d'appello e del Tribunale amministrativo lasciano le loro funzioni alla fine del mese di maggio.

Art. 73 cpv. 1 lett abis, b e c Il Gran Consiglio elegge: abis. il presidente del Tribunale d'appello e quello del Tribunale amministrativo; b. i membri e il presidente del Tribunale cantonale e del Tribunale dei minorenni; c. su proposta del Consiglio di Stato, il cancelliere dello Stato e il procuratore generale;

1

Art. 82 cpv. 2 Esso [il Consiglio di Stato] dirige l'amministrazione cantonale e vigila sui Comuni secondo quanto disposto dalla legge.

2

Art. 94 cpv. 1 La giustizia è amministrata da: a. un conciliatore, eletto in ogni Comune dagli aventi diritto di voto, incaricato di tentare un'intesa amichevole tra le parti nelle cause civili e nelle cause per offese all'onore;

1

4031

b.

c.

d.

e.

il Tribunale dei minorenni, composto di cinque membri, incaricato della giurisdizione penale nei confronti dei minori; il Tribunale cantonale, composto di 25 membri al massimo, incaricato della giurisdizione civile e penale di primo grado; il Tribunale d'appello, composto di nove membri, incaricato della giurisdizione civile e penale di secondo grado; il Tribunale amministrativo, composto di nove membri, incaricato della giurisdizione amministrativa in ultima istanza.

Nuovo testo Art. 60 cpv. 2 lett. b 2 Gli aventi diritto di voto eleggono: b. i membri del Tribunale d'appello; Art. 63 cpv. 1 lett. b, d ed e, nonché cpv. 2 1 Nessuno può far parte simultaneamente: b. del Tribunale d'appello o del Tribunale cantonale e di un Municipio o del personale del Cantone e dei suoi istituti; d. del Tribunale cantonale e del Tribunale d'appello; e. in quanto membro di un'autorità di conciliazione, di un tribunale del Cantone.

2 Eccettuato il Gran Consiglio, non possono far parte simultaneamente della stessa autorità: genitori e figli, fratelli e sorelle, coniugi o partner in unione domestica registrata o conviventi di fatto.

Art. 66 Limite di età Compiuti i 65 anni di età, i membri del Consiglio di Stato e del Tribunale d'appello lasciano le loro funzioni alla fine del mese di maggio.

Art. 73 cpv. 1 lett abis, b, bbis (nuova) e c 1 Il Gran Consiglio elegge: abis. il presidente e i vicepresidenti del Tribunale d'appello; b. il presidente e i vicepresidenti e gli altri membri del Tribunale cantonale; bbis. i presidenti e gli altri membri delle autorità di conciliazione; c. su proposta del Consiglio di Stato, il cancelliere dello Stato; Art. 82 cpv. 2 2 Esso [il Consiglio di Stato] dirige l'amministrazione cantonale e vigila sul pubblico ministero e sui Comuni secondo quanto disposto dalla legge.

Art. 94 cpv. 1 lett. a, c e d, nonché cpv. 3 (nuovo) La giustizia è amministrata da: a. le autorità di conciliazione nelle cause civili; c. il Tribunale cantonale, incaricato della giurisdizione civile e penale di primo grado; d. il Tribunale d'appello, quale istanza unica o istanza di ricorso nella giurisdizione civile, penale e amministrativa; 3 Il Gran Consiglio disciplina la retribuzione, la previdenza professionale e le indennità dei membri dei tribunali.

1

Art. 94 cpv. 1 lett. b ed e Abrogate

4032

Art. 117ter (nuovo) Periodo amministrativo 1 Le incompatibilità create dalla presente revisione parziale della Costituzione devono essere eliminate al termine del periodo amministrativo in corso.

2 All'entrata in vigore della presente revisione parziale della Costituzione, i membri del Tribunale amministrativo nominati per il periodo amministrativo in corso diventano membri del Tribunale d'appello fino al termine del periodo amministrativo.

3 Fino al termine del periodo amministrativo in corso i conciliatori eletti dagli aventi diritto di voto dei Comuni si occupano delle richieste pervenute loro sino al 31 dicembre 2010.

L'entrata in vigore dei nuovi codici svizzeri di procedura penale e civile rende necessarie tali modifiche della Costituzione cantonale (fatta riserva per la modifica in base alla legge sull'unione domestica registrata, v. più avanti) (cfr. n. 1.1.2, penultimo paragrafo). Oggetto delle modifiche sono in primo luogo l'introduzione e l'applicazione del modello «pubblico ministero». L'autorità inquirente cantonale, cioè l'ufficio cantonale dei giudici istruttori, assumerà le funzioni del pubblico ministero, come previsto nel diritto federale, e ne prenderà il nome. Inoltre verrà prevista un'autorità (il Consiglio di Stato) incaricata di vigilare sul nuovo pubblico ministero (art. 82 cpv. 2 Cost./AR). Le modifiche riguardano in particolare anche il nuovo assetto delle autorità di conciliazione, alcuni adeguamenti riguardanti l'organizzazione giudiziaria cantonale, le modalità di elezione e le incompatibilità.

Per quel che riguarda queste ultime, inoltre, il Cantone di Appenzello Esterno non ha solo apportato le modifiche divenute necessarie in seguito all'entrata in vigore dei nuovi codici di procedura federali, ma anche quelle connesse all'adeguamento alla nuova legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata (RS 211.231). Per questo motivo, nell'articolo 63 capoverso 2 Cost./AR vengono menzionati anche i partner. Le modifiche della Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.7

Costituzione del Cantone di Argovia (Cost./AG)

1.7.1

Votazione popolare cantonale del 13 giugno 2010

Nella votazione popolare del 13 giugno 2010 gli aventi diritto di voto del Cantone di Argovia hanno approvato le modifiche costituzionali seguenti: ­

l'adeguamento al nuovo codice svizzero di procedura penale e la determinazione della lingua ufficiale (modifica dei §§ 71a, 99 cpv. 1 lett. a e 102, nonché abrogazione del § 61 cpv. 1 lett. g Cost./AG) con 67 614 voti favorevoli e 11 993 voti contrari;

­

l'adeguamento al nuovo codice svizzero di procedura civile (modifica dei §§ 97 cpv. 1 e 98 cpv. 1 lett. a, cbis e cpv. 2 Cost./AG) con 68 473 voti favorevoli e 10 842 voti contrari.

Con due lettere del 2 luglio 2010 la Cancelleria dello Stato del Cantone di Argovia ha chiesto la garanzia federale.

4033

1.7.2

Adeguamento al nuovo codice svizzero di procedura penale e determinazione della lingua nazionale

Vecchio testo § 61 cpv. 1 lett. g 1 Gli aventi diritto di voto eleggono: g. i prefetti e i loro supplenti; § 99 cpv. 1 lett. a 1 La giurisdizione penale è esercitata da: a. i giudici dei decreti penali; § 102 Statuto e compiti I distretti sono organizzazioni territoriali decentralizzate del Cantone, incaricate di compiti dell'amministrazione cantonale e della giustizia, nonché delle elezioni. Vi sono tribunali e prefetture distrettuali.

Nuovo testo § 61 cpv. 1 lett. g Abrogata § 71a (nuovo) La lingua nazionale è il tedesco. Le autorità e gli uffici possono comunicare anche in altre lingue nazionali o in inglese, se non ne derivano svantaggi per altri partecipanti ai procedimenti.

§ 99 cpv. 1 lett. a 1 La giurisdizione penale è esercitata da: a. il giudice dei provvedimenti coercitivi; § 102 Statuto e compiti I distretti sono organizzazioni territoriali decentralizzate del Cantone, incaricate di compiti dell'amministrazione cantonale e della giustizia, nonché delle elezioni. Vi sono tribunali distrettuali.

L'entrata in vigore dei nuovi codici svizzeri di procedura penale e civile rende necessarie tali modifiche della Costituzione cantonale (fatta riserva per la determinazione della lingua nazionale) (cfr. n. 1.1.2, penultimo paragrafo). Il nuovo diritto federale prescrive che i Cantoni, nel perseguimento penale, prevedano l'introduzione del modello «pubblico ministero» e di un giudice dei provvedimenti coercitivi. La maggior parte dei compiti delle prefetture distrettuali viene a cadere e sono previste ulteriori riduzioni delle mansioni: ne consegue l'abolizione delle prefetture stesse. Il nuovo § 71a della Costituzione cantonale stabilisce che il tedesco è la lingua nazionale. Le autorità e gli uffici sono tuttavia autorizzati a comunicare anche in altre lingue nazionali o in inglese, se questo non crea svantaggi ad altri partecipanti ai procedimenti. Designando il tedesco quale lingua nazionale, il Cantone di Argovia ha determinato anche la lingua che le autorità penali devono utilizzare nei procedimenti e ha dunque attuato l'obbligo federale corrispondente (art. 67 cpv. 1 CPP). Le modifiche della Costituzione del Cantone di Argovia sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

4034

1.7.3

Adeguamento al nuovo codice svizzero di procedura civile

Vecchio testo § 97 cpv. 1 1 I tribunali e la loro procedura sono strutturati in modo chiaro e semplice nella legge. Occorre assicurare che la giustizia sia amministrata in modo affidabile e con celerità.

§ 98 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 La giurisdizione civile è esercitata da: a. i giudici di pace; 2 Le controversie in materia di diritto del lavoro, di diritto commerciale e di locazione possono essere attribuite a tribunali speciali.

1

Nuovo testo § 97 cpv. 1 1 I tribunali sono strutturati in modo chiaro e semplice nella legge. Occorre assicurare che la giustizia sia amministrata in modo affidabile e con celerità.

§ 98 cpv. 1 lett. a, cbis (nuova) e cpv. 2 La giurisdizione civile è esercitata da: a. le autorità di conciliazione, cbis. i giudici unici del Tribunale cantonale, 2 Le controversie in materia di diritto del lavoro, di diritto commerciale, di diritto di locazione e di diritto assicurativo possono essere attribuite a tribunali speciali.

1

L'entrata in vigore del nuovo codice svizzero di procedura civile rende necessarie tali modifiche della Costituzione cantonale (cfr. n. 1.1.2, penultimo paragrafo). È abolita la competenza legislativa del Cantone di emanare disposizioni di procedura civile finora sancita dal § 97 capoverso 1 Cost./AG. Le modifiche riguardano inoltre il nuovo assetto delle autorità di conciliazione, l'introduzione dell'esercizio della giurisdizione civile da parte di giudici unici presso il Tribunale cantonale e l'ampliamento delle competenze del Tribunale delle assicurazioni a cause assicurative di diritto civile (§ 98 cpv. 2 Cost./AG). Le modifiche della Costituzione del Cantone di Argovia sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.8

Costituzione del Cantone di Neuchâtel (Cost./NE)

1.8.1

Votazione popolare cantonale del 26 settembre 2010

Nella votazione popolare del 26 settembre 2010 gli aventi diritto di voto del Cantone di Neuchâtel hanno approvato la modifica dell'articolo 39 capoversi 2­4 Cost./NE e una nuova disposizione transitoria (introduzione del sistema proporzionale per l'elezione della deputazione al Consiglio degli Stati) con 24 563 voti favorevoli e 15 974 voti contrari.

Con lettera del 5 ottobre 2010 la Cancelleria dello Stato del Cantone di Neuchâtel ha chiesto la garanzia federale.

4035

1.8.2

Introduzione del sistema proporzionale per l'elezione della deputazione al Consiglio degli Stati

Vecchio testo Art. 39 cpv. 2 e 3 2 Il circondario elettorale è il Cantone. L'elezione si svolge secondo il sistema maggioritario a due turni. Il panachage è ammesso. Sono eleggibili gli aventi diritto di voto di cittadinanza svizzera.

3 L'elezione si svolge ogni quattro anni, simultaneamente a quella della deputazione al Consiglio nazionale. Sono salve le elezioni suppletive in caso di seggi divenuti vacanti durante il quadriennio.

Nuovo testo Art. 39 cpv. 2, 3 e 4 (nuovo) 2 Il circondario elettorale è il Cantone. L'elezione si svolge secondo il sistema proporzionale.

Sono eleggibili gli aventi diritto di voto di cittadinanza svizzera.

3 L'elezione si svolge simultaneamente a quella della deputazione al Consiglio nazionale.

4 La legge disciplina la procedura elettorale.

Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2010 (nuova) L'elezione della deputazione del Cantone al Consiglio degli Stati si svolge secondo il sistema proporzionale simultaneamente alla prossima elezione del Consiglio nazionale.

1

Modificando l'articolo 39 Cost./NE, il Cantone di Neuchâtel introduce il sistema proporzionale per l'elezione della deputazione al Consiglio degli Stati, al posto del sistema maggioritario a due turni. Nella disposizione transitoria inoltre determina che la nuova procedura elettorale sarà applicata a partire dalle prossime elezioni al Consiglio nazionale. La modifica della Costituzione del Cantone di Neuchâtel è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.9

Costituzione del Cantone di Ginevra (Cost./GE)

1.9.1

Votazione popolare cantonale del 26 settembre 2010

Nella votazione popolare del 26 settembre 2010 gli aventi diritto di voto del Cantone di Ginevra hanno approvato le due seguenti modifiche costituzionali: ­

la subordinazione della segreteria generale della Costituente al controllo della Corte dei conti (modifica dell'art. 141 cpv. 1 Cost./GE) con 82 757 voti favorevoli e 6351 voti contrari;

­

la regolamentazione che deroga al principio di elezione popolare per magistrati del potere giudiziario e l'abolizione del Tribunale dei conflitti di competenza (modifica dell'art. 182 cpv. 6 e abolizione dell'art. 131 cpv. 3 Cost./GE) con 68 298 voti favorevoli e 17 697 voti contrari;

Con due lettere del 3 novembre 2010 il Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra ha chiesto la garanzia federale.

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1.9.2

Subordinazione della segreteria generale della Costituente al controllo della Corte dei conti

Vecchio testo Art. 141 cpv. 1 1 A una Corte dei conti è affidato un controllo indipendente e autonomo dell'amministrazione cantonale, delle istituzioni cantonali di diritto pubblico e degli enti sovvenzionati. I controlli operati dalla Corte avvengono a sua libera scelta e sono oggetto di relazioni rese pubbliche che possono comportare raccomandazioni a destinazione del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e dell'ente controllato.

Nuovo testo Art. 141 cpv. 1 1 A una Corte dei conti è affidato un controllo indipendente e autonomo dell'amministrazione cantonale, delle istituzioni cantonali di diritto pubblico e degli enti sovvenzionati, nonché della segreteria generale della Costituente. I controlli operati dalla Corte avvengono a sua libera scelta e sono oggetto di relazioni rese pubbliche che possono comportare raccomandazioni a destinazione del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e dell'ente controllato.

La modifica dell'articolo 141 capverso 1 Cost./GE subordina la segreteria generale della Costituente alla vigilanza della Corte dei conti per garantire che i controlli avvengano in maniera indipendente. Finora il controllo era svolto solo da un apposito organo finanziario interno. La modifica della Costituzione del Cantone di Ginevra è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.9.3

Regolamentazione che deroga al principio dell'elezione popolare per i magistrati del potere giudiziario e abolizione del Tribunale dei conflitti di competenza

Vecchio testo Art. 131 cpv. 3 3 E' istituito un tribunale dei conflitti per decidere in merito alle questioni di competenza tra una giurisdizione amministrativa, da un lato, e una giurisdizione civile o penale, dall'altro.

Nuovo testo Art. 131 cpv. 3 Abrogato Art. 182 cpv. 6 (nuovo) 6 Le disposizioni transitorie della legge del 9 ottobre 2009 concernente l'organizzazione giudiziaria, relative alle diverse giurisdizioni, possono prevedere, nel testo in vigore a tale data, che, in deroga al principio costituzionale dell'elezione da parte del Consiglio generale, i magistrati del potere giudiziario vengano eletti dal Gran Consiglio oppure rimangano in carica o possano essere attribuiti di diritto a un'altra giurisdizione.

L'unificazione dei diritti procedurali a livello federale comporta la riorganizzazione delle autorità giudiziarie civili e penali, ad esempio in seguito alla creazione o all'abolizione di organi giudiziari, alla modifica delle competenze delle autorità, alla 4037

loro integrazione nel potere giudiziario oppure alla modifica della gerarchia all'interno di quest'ultimo. La legge ginevrina del 9 ottobre 2009 sull'organizzazione giudiziaria disciplina questa questione di diritto transitorio nell'articolo 144.

Prevede diverse possibilità per i magistrati di rimanere o di essere attribuiti per legge alle nuove giurisdizioni. L'articolo 132 Cost./GE statuisce tuttavia il principio dell'elezione popolare per i magistrati del potere giudiziario. Ne è scaturita la questione se queste decisioni debbano essere sottoposte agli elettori (Consiglio generale), dopo che le ultime elezioni hanno avuto luogo nel 2008 e dato che le prossime avranno luogo solo nel 2014. Il costituente ginevrino era dell'opinione che fosse necessaria una base costituzionale corrispondente. Ha dunque approvato una nuova disposizione transitoria che, in vista della citata riorganizzazione delle autorità giudiziarie, permette una deroga alla norma di principio dell'elezione da parte del popolo e affida al Gran Consiglio la competenza di eleggere i magistrati del potere giudiziario. Inoltre, la legge ginevrina sull'organizzazione giudiziaria del 9 ottobre 2009 ha abolito il Tribunale cui era affidata la decisione in caso di conflitti di competenza. Poiché le giurisdizioni cantonali superiori sono state riunite, queste questioni di competenza tra più giurisdizioni non sorgeranno più. Il costituente cantonale ha dunque abolito l'articolo 131 capoverso 3 Cost./GE. La modifica della Costituzione del Cantone di Ginevra è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

2

Costituzionalità

2.1

Conformità con il diritto federale

Dall'esame risulta che le modifiche costituzionali dei Cantoni di Zurigo, Uri, Obvaldo, Glarona, Soletta, Appenzello Esterno, Argovia, Neuchâtel e Ginevra adempiono le condizioni poste dall'articolo 51 della Costituzione federale. Alle disposizioni modificate deve essere pertanto conferita la garanzia federale.

2.2

Competenza dell'Assemblea federale

In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale conferire la garanzia federale alle costituzioni cantonali.

4038