Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate Modifica del 25 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato ai decreti del Consiglio federale del 2 agosto 2010 e del 22 marzo 20111, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 9

«Cauzione» Art. 1

Principi

Art. 2

Utilizzazione

Art. 3

Accesso

Art. 4

Procedura

Art. 5

Sanzioni in caso di mancato deposito della cauzione

Art. 6

Gestione della cauzione

Art. 7

Foro giudiziario

1 2

FF 2010 4713, 2011 3257 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2011-2367

7669

Contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate. DCF

II Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2011 e ha effetto sino al 31 dicembre 2013.

25 ottobre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

7670