Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20111, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 26 cpv. 1 lett. c e d 1
Le spese professionali deducibili sono: c.
le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; è fatto salvo l'articolo 33 capoverso 1 lettera j.
d.
Abrogata
Art. 33 cpv. 1 lett. j (nuova) 1
Sono dedotti dai proventi: j.
le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a un importo complessivo di 6000 franchi, purché: 1. il contribuente abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure 2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento del primo diploma del livello secondario II.
Art. 34 lett. b Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare: b.
1 2
le spese di formazione professionale sostenute fino al conseguimento del primo diploma del livello secondario II;
FF 2011 2365 RS 642.11
2009-2693
2397
Trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali. LF
2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 9 cpv. 1 e 2 lett. n (nuova) Dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali.
1
2
Sono deduzioni generali: n.
le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a un determinato importo definito dal diritto cantonale, purché: 1. il contribuente abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure 2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento del primo diploma del livello secondario II.
Art. 72m (nuovo)
Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...
I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche dell'articolo 9 capoversi 1 e 2 lettera n al momento dell'entrata in vigore.
1
A partire da tale momento, l'articolo 9 capoversi 1 e 2 lettera n si applica direttamente qualora il diritto fiscale cantonale risulti ad esso contrario. In questo caso il Governo cantonale emana le necessarie prescrizioni provvisorie.
2
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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RS 642.14
2398