Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 4 febbraio 2011, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re Zentralschweizer Krebsregister (Registro), concernente la domanda del 11 gennaio 2011 per un'adeguamento dell'autorizzazione generale (autorizzazione concernente il Registro) a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Adeguamento Il numero 1 del dispositivo dell'autorizzazione concernente il Registro del 5 maggio 2009 (pubblicato nel Foglio federale del 30 giugno 2009) viene adeguato come segue: Titolo: nessuna modifica.

a.

Capoversi 1 e 2: nessuna modifica.

Capoverso 3, prima frase: nessuna modifica.

Capoverso 3, seconda frase, nuova: Il comprensorio include i Cantoni di Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo e Uri.

Capoverso 3, terza frase: nessuna modifica.

Capoversi 4 e 5: nessuna modifica.

b.

Nessuna modifica.

c.

Nessuna modifica.

Per il resto il dispositivo del 5 maggio 2009 rimane in vigore senza modifiche.

2. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

1978

2011-0424

3. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al capo del Registro, prof. dr. J. Diebold, Istituto di patologia dell'Ospedale cantonale di Lucerna, e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso, prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94).

8 marzo 2011

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, Franz Werro

1979