Decreto federale che stabilisce un limite di spesa per aiuti finanziari dell'Ufficio federale della cultura in virtù della legge sulla promozione della cultura negli anni 20122015 del 29 settembre 2011
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visti gli articoli 10, 1215, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17, 18 e 27 capoverso 3 lettera a della legge dell'11 dicembre 20092 sulla promozione della cultura; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20113, decreta: Art. 1 Per il versamento di aiuti finanziari dell'Ufficio federale della cultura in virtù della legge sulla promozione della cultura negli anni 20122015 è approvato un limite di spesa di 101 600 000 franchi.
600 000 franchi sono destinati alla Fondazione del Museo svizzero dello sport e 500 000 franchi al Museo Alpino Svizzero negli anni 2014 e 2015.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 29 settembre 2011
Consiglio nazionale, 26 settembre 2011
Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab
Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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RS 101 RS ...; FF 2009 7631 FF 2011 2701
2010-2903
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Limite di spesa per l'Ufficio federale della cultura negli anni 20122015. DF
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