Decreto federale che stabilisce un limite di spesa per aiuti finanziari dell'Ufficio federale della cultura in virtù della legge sulla promozione della cultura negli anni 2012­2015 del 29 settembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visti gli articoli 10, 12­15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17, 18 e 27 capoverso 3 lettera a della legge dell'11 dicembre 20092 sulla promozione della cultura; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20113, decreta: Art. 1 Per il versamento di aiuti finanziari dell'Ufficio federale della cultura in virtù della legge sulla promozione della cultura negli anni 2012­2015 è approvato un limite di spesa di 101 600 000 franchi.

600 000 franchi sono destinati alla Fondazione del Museo svizzero dello sport e 500 000 franchi al Museo Alpino Svizzero negli anni 2014 e 2015.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 29 settembre 2011

Consiglio nazionale, 26 settembre 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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RS 101 RS ...; FF 2009 7631 FF 2011 2701

2010-2903

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Limite di spesa per l'Ufficio federale della cultura negli anni 2012­2015. DF

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