10.051 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Romania per evitare le doppie imposizioni del 31 agosto 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione del 21 ottobre 1993 tra la Confederazione Svizzera e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

31 agosto 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio Il presente Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e la Romania prevede l'adozione di una clausola di scambio di informazioni conforme allo standard internazionale. Inoltre è introdotta l'aliquota zero per i dividendi da partecipazioni determinanti e per i dividendi versati alle istituzioni di previdenza, agli Stati contraenti e alle loro banche centrali come pure per i versamenti di interessi tra imprese associate. Oltre a una disposizione sul trattamento fiscale dei contributi previdenziali, il presente Protocollo introduce nella Convenzione una clausola arbitrale automatica che entrerà in vigore non appena la Romania ne avrà convenuto una con uno Stato terzo.

La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e gli ambienti dell'economia interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo.

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Messaggio 1

Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni in questo settore agevolano l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benessere del nostro Paese e degli Stati partner.

La politica svizzera si basa da sempre sugli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), poiché essi sono quelli più adeguati per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Elementi importanti sono la chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale.

Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli e la riconoscenza internazionale del nostro regime fiscale. Infatti, in mancanza di una legittimazione internazionale, anche la migliore fiscalità perderebbe attrattiva.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adeguare l'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali alla nuova realtà della politica internazionale.

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Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

La Convenzione tra la Svizzera e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.966.31 di seguito «CDI-R») è stata conclusa il 25 ottobre 1993 e da allora non è mai stata sottoposta a revisione.

La CDI-R non contiene una disposizione particolare sullo scambio d'informazioni.

Conformemente alla prassi svizzera, l'assistenza amministrativa è limitata a informazioni che servono all'applicazione della Convenzione. A seguito della decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale di revocare la riserva della Svizzera riguardo allo scambio di informazioni secondo il modello di convenzione dell'OCSE, la Romania ha espresso il desiderio di avviare negoziati per introdurre nella CDI-R una disposizione sullo scambio di informazioni. In ossequio alle prescrizioni del Consiglio federale, la Svizzera ha dato seguito a questa richiesta, cogliendo l'occasione per adeguare alcuni punti della Convenzione alle esigenze attuali e per ottenere determinati miglioramenti. Ciò riguarda in particolare l'aliquota zero per i dividendi e l'estensione dei pagamenti di interessi cui è applicata l'aliquota zero.

I negoziati si sono svolti a Berna dal 25 al 28 maggio 2010. A seguito di consultazioni interne da ambo le parti, il 15 novembre 2010 è stato parafato il Protocollo che modifica la Convenzione (di seguito: Protocollo di modifica).

Il 13 febbraio 2011 il Consiglio federale ha deciso di modificare la propria politica in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale. Questo a seguito della 6159

«peer review» effettuata dal Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Forum globale), in base alla quale la maggior parte delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni e i protocolli di modifica firmati fino ad allora dalla Svizzera e contenenti una disposizione ampliata sull'assistenza amministrativa conforme alla decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009, non soddisferebbero lo standard internazionale. I requisiti di tecnica procedurale delle domande di assistenza amministrativa svizzere sarebbero troppo restrittivi e costituirebbero un possibile ostacolo a uno scambio effettivo di informazioni.

Adempirebbero lo standard internazionale soltanto le convenzioni contenenti una clausola in base alla quale i requisiti di tecnica procedurale non potrebbero essere interpretati in modo tale da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. Se non avesse concluso almeno dodici convenzioni conformi allo standard internazionale entro fine febbraio 2011, la Svizzera molto probabilmente non avrebbe superato la fase 1 della peer review.

Poiché nel febbraio 2011 il Protocollo di modifica con la Romania era prossimo alla firma, la Svizzera ha chiesto alla Romania di integrare nel Protocollo di modifica parafato tale clausola, evidenziandone l'importanza e chiarendo che lo scopo era di adeguare i requisiti tecnici delle domande di assistenza allo standard internazionale.

In seguito a brevi consultazioni interne la Romania ha accettato la modifica. Il Protocollo di modifica è stato firmato a Bucarest il 28 febbraio 2011.

La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e gli ambienti economici interessati hanno approvato la revisione della CDI-R.

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Valutazione

L'introduzione dell'aliquota zero per i dividendi per partecipazioni determinanti e per dividendi versati a istituzioni di previdenza, agli Stati contraenti e alle loro banche centrali accresce l'attrattiva della piazza economica svizzera. Per quanto riguarda gli interessi, l'imposta residua è stata generalmente ridotta dal 10 al 5 per cento. Per i mutui interni al gruppo è stato possibile iscrivere a livello bilaterale il contenuto dell'articolo 15 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «Accordo sulla fiscalità del risparmio», RS 0.641.926.81) e introdurre l'aliquota zero. La nuova disposizione sullo scambio di informazioni rispetta gli obiettivi fissati dal Consiglio federale e limita lo scambio di informazioni a domande concrete. I requisiti in materia di assistenza amministrativa corrispondono agli adeguamenti allo standard internazionale decisi dal Consiglio federale il 13 febbraio 2011. Con l'introduzione di una disposizione sul trattamento fiscale dei contributi al sistema previdenziale dell'altro Stato contraente nonché di una clausola arbitrale che entra in vigore automaticamente non appena la Romania conviene una clausola arbitrale con uno Stato terzo, è stato possibile prendere in considerazione due esigenze della più recente politica svizzera in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Il risultato dei negoziati è equilibrato e contribuirà allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

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Commento ai singoli articoli del Protocollo di modifica

Il Protocollo di modifica rettifica e completa alcune disposizioni della CDI-R. Il tenore di questi cambiamenti è presentato qui di seguito.

Art. I del Protocollo di modifica concernente l'art. 2 della Convenzione (Imposte considerate) Negli ultimi anni il sistema fiscale della Romania ha subito numerose modifiche. In particolare sono state abolite l'imposta agricola e l'imposta sui salari. Il catalogo delle imposte romene è stato quindi adeguato alle esigenze attuali.

Art. II del Protocollo di modifica concernente l'art. 3 della Convenzione (Definizioni generali) Il paragrafo 1 tiene conto del nuovo portafoglio ministeriale nel Governo romeno.

Mentre la disposizione attuale definisce quale autorità competente per la Convenzione il ministro dell'economia e delle finanze, il Protocollo di modifica stabilisce che sono autorità competenti ai sensi della Convenzione il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.

Al paragrafo 2 il Protocollo di modifica definisce l'espressione «istituzione di previdenza o un'altra istituzione simile che offre piani di previdenza». Poiché le istituzioni di previdenza sono soggette a regolamentazioni speciali in diverse disposizioni, su richiesta della Svizzera nell'articolo 3 della Convenzione è stata inserita una definizione dell'espressione, che comprende tutte le istituzioni di previdenza di uno Stato contraente presso le quali persone fisiche possono assicurarsi prestazioni di vecchiaia, invalidità e per superstiti, a condizione che l'istituzione di previdenza sia stata costituita in detto Stato contraente, vi sia fiscalmente riconosciuta e sia sottoposta alla relativa vigilanza. Poiché attualmente la Romania sta procedendo a una revisione di fondo della propria legislazione in materia di previdenza, nel Protocollo si è rinunciato a definire precisamente quali enti siano ammessi come istituzioni di previdenza. In base alla definizione generale fornita al paragrafo 2, si tratta di tutte le istituzioni del primo e del secondo pilastro nonché del pilastro 3a. Gli investimenti collettivi di capitale riservati esclusivamente agli investimenti delle istituzioni di previdenza saranno trattati come gli investimenti diretti di capitale effettuati dalle stesse istituzioni di previdenza.

Art. III del Protocollo di modifica concernente l'art. 4 della Convenzione
(Residente) Con la revisione, la disposizione sulla residenza è stata adeguata al tenore attuale del modello di convenzione dell'OCSE. Ora si dichiara espressamente che gli Stati contraenti e le loro suddivisioni politiche o i loro enti locali sono contemplati nel concetto di residenza. Su richiesta della Romania, le unità amministrativo-territoriali contenute nel diritto interno romeno sono considerate persone residenti ai sensi della Convenzione.

Su richiesta della Svizzera, al numero 2 del Protocollo della Convenzione è esplicitato che le istituzioni di previdenza sono considerate persone residenti anche quando in base alla legislazione nazionale di uno Stato contraente sono escluse dall'impo6161

sizione. Lo stesso vale per organizzazioni costituite e gestite unicamente a scopi religiosi, di pubblica utilità, scientifici, culturali, artistici, sportivi o educativi (o vari di questi scopi). Dette organizzazioni sono considerate persone residenti anche quando in base alla legislazione nazionale di uno Stato contraente i loro redditi sono esclusi in parte o del tutto dall'imposizione.

Art. IV del Protocollo di modifica concernente l'art. 10 della Convenzione (Dividendi) La disposizione vigente limita il diritto di imposizione dello Stato alla fonte sui dividendi al 10 per cento, a prescindere dall'entità della partecipazione.

In conformità alla prassi svizzera in materia di convenzioni, il Protocollo di modifica prevede un aumento al 15 per cento dell'aliquota residua per i dividendi del portafoglio. Su richiesta della Svizzera si è inoltre convenuta l'aliquota zero per dividendi versati alle istituzioni di previdenza, allo Stato contraente, alle sue suddivisioni politiche o ai suoi enti locali come pure alle sue unità amministrativo-territoriali e alle banche nazionali di entrambi gli Stati.

Un'ulteriore eccezione che dà diritto all'aliquota zero è stata convenuta per i dividendi da partecipazioni determinanti. Sono considerate partecipazioni determinanti le partecipazioni pari ad almeno il 25 per cento del capitale della società distributrice. Contrariamente a quanto previsto nell'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio si è rinunciato nelle relazioni bilaterali alla condizione secondo la quale, al momento del versamento dei dividendi, la partecipazione deve essere stata detenuta per due anni; in base alla nuova normativa bilaterale, a livello di gruppo il rimborso integrale dell'imposta alla fonte può quindi essere richiesto immediatamente dopo il raggiungimento della partecipazione determinante.

Art. V del Protocollo di modifica concernente l'art. 11 della Convenzione (Interessi) Secondo la disposizione vigente l'imposta residua massima sugli interessi ammonta al 10 per cento. Per determinati prestiti statali la normativa esistente prevede l'aliquota zero.

La Romania ha rifiutato l'introduzione generale dell'aliquota zero sugli interessi, evidenziando in particolare le ripercussioni finanziarie. Inoltre, sugli interessi versati a persone fisiche residenti in uno Stato
con cui la Romania ha concluso una CDI, l'attuale diritto interno romeno non prevede la riscossione di imposte alla fonte. Nel quadro della soluzione globale è stata convenuta una riduzione al 5 per cento dell'imposta residua con aliquota zero per gli interessi tra imprese associate. Se tra la società distributrice e la società beneficiaria esiste una partecipazione diretta al capitale del 25 per cento o se entrambe le società detengono una terza società che detiene almeno il 25 per cento del capitale della prima e della seconda società, può essere richiesto lo sgravio completo dell'imposta alla fonte.

È stato possibile inoltre estendere il campo d'applicazione dei prestiti statali esenti dall'imposta residua. Con riferimento al commentario 2008 del modello di convenzione dell'OCSE (n. 7.6 ad art. 11), il Protocollo di modifica prevede l'aliquota zero sia per i prestiti dello Stato contraente stesso sia per i prestiti delle sue suddivisioni politiche, dei suoi enti locali, delle sue unità amministrativo-territoriali o per i prestiti o i crediti concessi, garantiti o assicurati dalle organizzazioni di promozione delle esportazioni.

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Art. VII del Protocollo di modifica concernente l'art. 18 della Convenzione (Pensioni) L'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681) coordina i sistemi di sicurezza sociale degli Stati interessati. L'Accordo è applicabile a tutti gli ambiti della sicurezza sociale e quindi alle prestazioni di vecchiaia, invalidità, morte, malattia, maternità, infortunio e disoccupazione come pure alle prestazioni familiari. Esso è applicabile ai nazionali svizzeri e dell'UE che lavorano, o hanno lavorato, in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE e si sono trasferiti in un altro Stato e disciplina essenzialmente l'assoggettamento al sistema di sicurezza sociale e professionale di uno Stato.

Poiché le disposizioni concernenti la sicurezza sociale e professionale dell'Accordo non corrispondono a quelle delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, accade frequentemente che una persona abiti nello Stato in cui versa i contributi per la sicurezza sociale e professionale e lavori in un altro Stato, dove paga le imposte sul reddito. Il nuovo paragrafo 2 stabilisce che in questi casi i contributi per la sicurezza sociale e professionale debbano essere trattati fiscalmente allo stesso modo dei contributi versati per la sicurezza sociale e professionale nello Stato del luogo di lavoro.

Attualmente in Svizzera i contributi alle assicurazioni sociali e per la previdenza professionale sono compresi forfettariamente nelle tariffe dell'imposta alla fonte. La prassi svizzera vigente adempie pertanto in linea di massima già il contenuto della disposizione.

Al numero 6 il Protocollo della Convenzione contiene una precisazione concernente le prestazioni in capitale del secondo pilastro. Esso stabilisce che il diritto di tassare le prestazioni in capitale deve essere attribuito agli Stati contraenti deve essere lo stesso a quello per le rendite del secondo pilastro secondo le disposizioni degli articoli 18 (Pensioni) e 19 (Funzioni pubbliche).

Art. VIII del Protocollo di modifica concernente l'art. 25a della Convenzione (Scambio di informazioni) Con la globalizzazione dei mercati finanziari e in
particolare dopo la crisi finanziaria, la collaborazione internazionale ha acquistato importanza. La Svizzera ha sempre sostenuto gli sforzi fatti in questo senso. Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adottare lo standard dell'OCSE nell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale e ha definito i valori di riferimento della sua futura politica in materia di convenzioni, ossia la protezione della procedura, la limitazione dell'assistenza amministrativa a domande concrete, l'equità delle soluzioni transitorie, la limitazione delle imposte che entrano nel campo d'applicazione della Convenzione, il principio di sussidiarietà e l'eliminazione delle discriminazioni. Questi valori sono commentati qui di seguito.

La nuova disposizione riprende in ampia misura il tenore dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. Esistono scostamenti riguardo alla limitazione dello scambio di informazioni alle imposte considerate dalla Convenzione, alla rinuncia di trasmettere alle autorità di vigilanza le informazioni ricevute, alla possibilità di impiegare ­ con l'accordo di entrambi gli Stati ­ le informazioni per altri scopi 6163

nonché all'espressa autorizzazione degli Stati contraenti a impiegare misure coercitive per l'applicazione della richiesta di informazioni nei confronti di banche, altri istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché per determinare i rapporti di partecipazione. Le deroghe sono compatibili con lo standard internazionale.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio dello scambio di informazioni. Esso prevede lo scambio delle informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione. La restrizione alle informazioni verosimilmente pertinenti esclude espressamente la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition». Inoltre, lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Ai fini dello scambio di informazioni non è necessario che il contribuente sia residente in Svizzera o in Romania purché esista un legame economico in uno degli Stati contraenti.

Il paragrafo 2 stabilisce il principio della segretezza. Questa disposizione concerne lo Stato richiedente e prevede che le informazioni scambiate debbano essere accessibili solo a persone o autorità che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste nella Convenzione, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Le informazioni possono quindi anche essere comunicate al contribuente o al suo rappresentante. L'ultima frase di questo paragrafo prevede la possibilità di impiegare le informazioni ricevute per altri scopi non fiscali se questa possibilità è permessa dal diritto di entrambi gli Stati contraenti e lo Stato richiesto vi acconsente.

Questa disposizione permette ad esempio di utilizzare le informazioni ottenute in un'altra procedura penale senza tuttavia privare la persona interessata dei diritti procedurali in Svizzera. Essa permette inoltre di evitare che vengano più volte trasmesse le stesse informazioni per scopi diversi. In tutti i casi è necessario il consenso dello Stato richiesto.

Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in
favore dello Stato richiesto. Questo non è tenuto a eseguire misure amministrative che vanno oltre i limiti posti dalle proprie norme legali o dalla sua prassi amministrativa e nemmeno a eseguire misure amministrative che si scostano dalle norme legali o dalla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto può inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni che non potrebbero essere ottenute secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa o secondo quelle dello Stato richiesto. Infine, lo Stato richiesto può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all'ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. In particolare per quest'ultimo caso, potrebbe trattarsi di informazioni che non sono tenute sufficientemente segrete dall'altro Stato.

Il paragrafo 4 prevede l'obbligo dello Stato richiesto di trasmettere e scambiare informazioni anche nel caso in cui esso stesso non necessiti di queste informazioni ai fini dell'imposizione. Di conseguenza lo scambio di informazioni non si limita alle informazioni che presentano un interesse per le autorità fiscali dello Stato richiesto.

Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché concernenti i diritti di proprietà di una persona. Tali informazioni devono essere scambiate nonostante le restrizioni del paragrafo 3. Lo Stato richiesto deve poter ottenere e trasmettere le informazioni richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali 6164

o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il segreto bancario svizzero. La disposizione presuppone tuttavia che le informazioni richieste siano disponibili.

In caso di frode fiscale la Svizzera dispone, in virtù della procedura penale di diritto interno, dei mezzi necessari per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 5. Tuttavia lo scambio di informazioni convenuto non pone più la condizione dell'esistenza di un reato fiscale. Affinché l'attuazione degli obblighi della Convenzione possa essere garantita dagli Stati contraenti è stata introdotta l'ultima frase del paragrafo 5 che fornisce la base legale necessaria per disporre dei poteri di procedura necessari all'ottenimento delle informazioni richieste.

La procedura applicabile sarà in un primo momento disciplinata dall'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204), entrata in vigore il 1° ottobre 2010.

L'ordinanza sarà sostituita dalla legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF). Il relativo messaggio è stato licenziato dal Consiglio federale il 6 luglio 2011 (FF 2011 5587). Questo modo di procedere è stato confermato nei decreti federali del 18 giugno 2010 che approvano dieci CDI, nuove o rivedute.

Conformemente all'articolo 5 capoverso 2 lettera c OACDI, la Svizzera non concederà assistenza amministrativa alla Romania se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente. Nel corso dei negoziati la Svizzera ha comunicato questa posizione alla delegazione romena, che ne ha preso atto.

Le richieste di informazioni devono essere fatte per scritto (sono così escluse semplici telefonate) conformemente alle prescrizioni relative agli standard internazionali, in particolare al modulo 1 sullo scambio di informazioni su domanda del manuale OCSE sull'attuazione dello scambio di informazioni in ambito fiscale.

Le disposizioni dell'articolo 25a sono ulteriormente precisate nel Protocollo della Convenzione (art. IX n. 8 del Protocollo di modifica). Esso stabilisce il principio di sussidiarietà ed esclude espressamente la cosiddetta «fishing expedition» (n. 8 lett. a e b).

Inoltre dettaglia i requisiti posti alla richiesta di
informazioni, che, conformemente alla clausola basata sui risultati della «peer review», devono essere interpretati in modo da non impedire uno scambio effettivo di informazioni (n. 8 lett. c). Entrambi gli Stati condividono l'interpretazione secondo cui una richiesta di informazioni deve contenere tutte le indicazioni necessarie secondo lo standard internazionale. Ne consegue che lo Stato richiedente deve identificare chiaramente il contribuente interessato, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo. Inoltre, la domanda di assistenza amministrativa deve indicare, se disponibile, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste (ad es. una banca). Lo standard internazionale obbliga tuttavia lo Stato richiesto a rispondere anche a domande che non identificano il presunto detentore delle informazioni.

Vista la difficoltà a ricercare le informazioni richieste senza questa identificazione, lo standard autorizza lo Stato richiesto a rifiutare una domanda sulla base dei principi della proporzionalità e della praticabilità. Così, per rispondere a una domanda di assistenza amministrativa, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non deve rivolgersi a tutte le oltre 300 banche attive in Svizzera per ottenere le informazioni richieste. Se invece si ritiene che solo alcune banche possono essere in 6165

possesso delle informazioni domandate, l'AFC deve rivolgersi a esse per ottenere queste informazioni, anche se non dispone del nome e dell'indirizzo di queste banche, per quanto le circostanze siano dimostrate e che venga dunque esclusa una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»). Per poter garantire che le autorità amministrative e della giustizia amministrativa svizzere si attengano all'interpretazione della clausola, quest'ultima è stata inserita altresì nel decreto federale che approva il Protocollo di modifica. Il decreto federale conferisce inoltre all'AFC la competenza di avviare una procedura amichevole con le autorità romene competenti e quindi di adoperarsi per il riconoscimento reciproco di tale interpretazione.

È precisato che gli Stati contraenti non sono obbligati a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici, senza pertanto escludere la possibilità per uno degli Stati contraenti di effettuare uno scambio di informazioni spontaneo o automatico, se il suo diritto interno lo prevede (n. 8 lett. d). Sono inoltre garantiti i diritti procedurali dei contribuenti (n. 8 lett. e). In Svizzera il contribuente interessato può impugnare la decisione finale dell'AFC relativa alla trasmissione delle informazioni con un ricorso al Tribunale amministrativo federale, che decide in ultima istanza. Il ricorso ha effetto sospensivo. Se è interposto ricorso, lo scambio di informazioni può avvenire solo quando il ricorso respinto è passato in giudicato. L'obiettivo di questa procedura non è di impedire o ritardare illecitamente lo scambio di informazioni.

La nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni si applica agli anni fiscali a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data dell'entrata in vigore. Per gli anni precedenti, lo scambio di informazioni si limita alle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione.

Art. IX del Protocollo di modifica concernente il Protocollo della Convenzione Il desiderio espresso dalla Svizzera di introdurre nella Convenzione una clausola arbitrale è stato accolto dalla Romania con numerose perplessità. Queste ultime sono in parte state dissipate una volta che sono stati posti in risalto i vantaggi di una clausola arbitrale basata sulla normativa del modello
di convenzione dell'OCSE.

Poiché nessuna CDI finora conclusa dalla Romania conteneva una clausola d'arbitrato, essa era disposta a inserire nel Protocollo di modifica soltanto un adeguamento automatico. Qualora la Romania dovesse convenire una clausola d'arbitrato in una CDI con uno Stato terzo, all'articolo 25 (Procedura amichevole) della CDI-R verrebbe integrata la clausola d'arbitrato di cui al numero 7 del Protocollo di modifica.

Quest'ultima entrerebbe in vigore contemporaneamente alla clausola d'arbitrato della CDI tra la Romania e lo Stato terzo.

Art. X del Protocollo di modifica (Entrata in vigore e applicabilità) Il Protocollo di modifica tra la Svizzera e la Romania entra in vigore il giorno della ricezione dell'ultima delle due notificazioni che annuncia la fine della procedura di approvazione interna.

Le disposizioni del Protocollo di modifica si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore.

La disposizione modificata concernente lo scambio di informazioni è considerata per gli anni fiscali a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data dell'entrata in vigore. È applicata pertanto esclusivamente a redditi conseguiti 6166

dal contribuente interessato a partire dal 1° gennaio e allo stato patrimoniale a tale data o successivamente. Per gli anni precedenti, lo scambio di informazioni si limita alle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione.

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Ripercussioni finanziarie

L'introduzione dell'aliquota zero per i dividendi da partecipazioni determinanti e per dividendi versati alle istituzioni di previdenza, agli Stati contrattuali e alle loro banche centrali provocano perdite fiscali. Queste dovrebbero tuttavia essere moderate, poiché i dividendi da partecipazioni di almeno il 25 per cento sono già esonerati secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Determinate perdite sono dovute anche alla riduzione dell'imposta residua sugli interessi dal 10 al 5 per cento. D'altra parte la riduzione delle aliquote residue comporterebbe un miglioramento dell'attrattiva della piazza economica svizzera e quindi entrate fiscali supplementari.

L'obbligo di fornire assistenza amministrativa per l'esecuzione del diritto interno dello Stato richiedente, da un lato, e l'accesso su domanda a informazioni bancarie per scopi fiscali, dall'altro ­ entrambi su richiesta ­ potrebbero in certo qual modo essere considerati dannosi per la piazza economica svizzera e indirettamente per il gettito fiscale svizzero. In considerazione degli sforzi internazionali per condizioni quadro uniformi in tutti gli Stati in fatto di assistenza amministrativa («global level playing field») e la garanzia di uno scambio di informazioni efficace grazie a un meccanismo di controllo adeguato, la nuova situazione non dovrebbe però comportare ripercussioni particolari per la Svizzera.

La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica. Nel suo insieme quest'ultimo contribuisce in maniera positiva al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e sostiene quindi gli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

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Costituzionalità

Il Protocollo di modifica si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Spetta all'Assemblea federale approvare la Convenzione, in virtù dell'articolo 166 capoverso 2 Cost. Una volta approvato esso sarà parte integrante della Convenzione del 1993. Essa è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Il Protocollo non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003, sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Con riferimento all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10), una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a 6167

referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele, il Consiglio federale ha stabilito che avrebbe proposto in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera.

L'introduzione dello standard internazionale nello scambio di informazioni costituisce una novità rilevante nella politica della Svizzera in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Il Protocollo prevede quindi nuove disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale concernente il Protocollo di modifica tra la Svizzera e la Romania è pertanto sottoposto a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

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