Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 4 febbraio 2011, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Stadtspital Triemli, Zurigo, concernente la domanda del 2 dicembre 2010 per un'adeguamento dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Il responsabile per la ricerca da autorizzare nello Stadtspital Triemli è il direttore medico prof. dr. med. Andreas Zollinger.

L'autorizzazione permette di prendere visione di dati non anonimizzati, senza che il responsabile della collezione dei dati violi il suo obbligo al segreto professionale.

Questo vale all'interno dello Stadtspital Triemli, designato quale titolare dell'autorizzazione. L'autorizzazione copre la ricerca da autorizzare effettuata nei dipartimenti seguenti: Departement Notfall, Departement Innere Medizin und Spezialdisziplinen, Departement operative Disziplinen, Departement Frau, Mutter und Kind, Departement Transversale Disziplinen, Departement Pflege, Soziales und Therapien.

Per il resto non vi sono cambiamenti e i dispositivi del 9 aprile 2001 (autorizzazione originaria) e del 10 gennaio 2007 (proroga dell'autorizzazione) restano in vigore.

2. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

3. Comunicazione e pubblicazione La
presente decisione è notificata per scritto allo Stadtspital Triemli a Zurigo e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può esaminare, entro il termine di ricorso, l'intera decisione presso il segretariato della

1976

2011-0423

Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94).

8 marzo 2011

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, Franz Werro

1977