Legge sulle epizoozie

Disegno

(LFE) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20111, decreta: I La legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie è modificata come segue: Titoli marginali In tutto il testo i titoli marginali sono trasformati in rubriche.

Sostituzione di espressioni In tutto il testo: a.

l'espressione «Ufficio federale di veterinaria» è sostituita con «UFV»;

b.

Concerne soltanto il testo francese.

Ingresso visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale3; Art. 1 cpv. 2, secondo periodo 2

... Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie. ...

Art. 3, frase introduttiva e n. 1 I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatto salvo l'articolo 5 e le disposizioni seguenti: 1.

1 2 3

Ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo il bisogno, altri veterinari ufficiali. Il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizoozie, sotto la vigilanza del Governo cantonale.

FF 2011 6259 RS 916.40 RS 101; versione secondo la modifica del ... (RU ...; FF 2011 6279)

2009-2611

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Legge sulle epizoozie

Art. 3a, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 2 Commissioni d'esame Il Consiglio federale può nominare commissioni d'esame incaricate di far sostenere gli esami:

1

Le commissioni d'esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.

2

Art. 4, 5 cpv. 2 e art. 6 Abrogati Art. 10 cpv. 3 Il Consiglio federale, per prevenire epizoozie nel caso di animali da reddito, può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende.

3

Art. 10a

Misure preparatorie

Il Consiglio federale, d'intesa con i Cantoni, stabilisce il numero e il genere degli specialisti e degli impianti (veicoli stagni, impianti di macellazione, impianti di eliminazione e impianti di disinfezione, ecc.), di cui devono disporre i Cantoni per la lotta contro le epizoozie fortemente contagiose.

Art. 11 cpv. 2, secondo periodo ... A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, il personale delle aziende di eliminazione e i funzionari di polizia e di dogana.

2

Art. 21 cpv. 1 1

Il commercio ambulante di animali è vietato.

Art. 22

Prescrizioni di polizia sanitaria per le aziende

Il Consiglio federale emana prescrizioni di polizia sanitaria per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli impianti di macellazione e degli impianti di eliminazione, delle concerie e di altre aziende simili.

Art. 24 cpv. 2 Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella regione di provenienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il Consiglio federale può subordinare l'importazione, l'esportazione e il transito a un'autorizzazione dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV).

2

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Legge sulle epizoozie

Art. 25 cpv. 3 Se un rinvio non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propagazione di un'epizoozia, l'autorità competente può ordinare l'uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.

3

Art. 26 Abrogato Art. 27 cpv. 2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere offerti o venduti sostanze o miscele, nonché preparati semplici o composti destinati a prevenire o curare epizoozie, che sono oggetto di provvedimenti statali per combatterle.

2

Art. 31 cpv. 2 e 34 cpv. 3 Abrogati Art. 42, rubrica, e cpv. 1 lett. b, f (nuova) e g (nuova) Ricerca, diagnosi, vaccini 1

La Confederazione: b.

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

f.

ha la facoltà di procurarsi vaccini contro le epizoozie e di smerciarli gratuitamente o a prezzo scontato;

g.

ha la facoltà di gestire banche di vaccini.

Art. 47

Contravvenzioni e delitti

1

È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente viola: a.

le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 24, 25 e 27;

b.

le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;

c.

una decisione emessa sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

2

Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

3

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa.

Art. 48

Contravvenzioni

È punito con la multa, sempre che non sia applicabile l'articolo 47, chiunque intenzionalmente viola:

1

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Legge sulle epizoozie

2

a.

le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30;

b.

le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;

c.

una decisione emessa sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa sino a 5000 franchi.

Art. 52 1

Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio di reati spettano ai Cantoni.

L'UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 20054 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 20095 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

2

Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

3

4 Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3, come anche un'infrazione secondo la legge del 16 dicembre 20056 sulla protezione degli animali, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge del 9 ottobre 19927 sulle derrate alimentari, la legge del 20 giugno 19868 sulla caccia o la legge del 21 giugno 19919 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 53 cpv. 1, 1bis (nuovo) e 3 (nuovo) 1

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive della presente legge.

Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento delle persone che esercitano funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

1bis

Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure d'esecuzione e sui risultati dei controlli e delle inchieste.

3

4 5 6 7 8 9

RS 631.0 RS 641.20 RS 455 RS 817.0 RS 922.0 RS 923.0

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Legge sulle epizoozie

Art. 53b (nuovo)

Collaborazione internazionale

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti la diagnosi, la formazione, l'esecuzione di controlli, la cooperazione allo sviluppo e lo scambio di informazioni nell'ambito dell'igiene veterinaria.

1

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali con Stati non membri dell'Unione europea concernenti il riconoscimento dell'equivalenza delle prescrizioni di igiene veterinaria e di zootecnia nel commercio di animali e di prodotti animali.

2

Art. 54 cpv. 1, 1bis (nuovo) e 1ter (nuovo) L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, l'esecuzione compete alla Confederazione.

1

Se sono accertate violazioni punibili delle prescrizioni della presente legge, le autorità cui compete l'esecuzione sporgono denuncia penale.

1bis

Nei casi poco gravi, l'autorità cui compete l'esecuzione può rinunciare a una denuncia penale.

1ter

Art. 56a cpv. 1 e 3 Chi conduce al macello animali della specie bovina, ovina, caprina e suina deve versare una tassa per ogni animale.

1

La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per la prevenzione delle epizoozie.

3

Art. 57 cpv. 2 lett. b, 3 lett. b e 4 (nuovo) 2

Esso può in caso d'urgenza: b.

3

ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numero 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se un'epizoozia fortemente contagiosa si manifesta o minaccia di estendersi alla Svizzera.

L'UFV: b.

promuove la prevenzione delle epizoozie; può eseguire in particolare programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza delle epizoozie;

L'UFV può affidare a terzi l'esecuzione di programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza delle epizoozie. Per l'adempimento di tale compito può versare loro delle indennità.

4

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Legge sulle epizoozie

Art. 59b (nuovo) 1

Opposizione

Le decisioni dell'UFV possono essere impugnate con opposizione.

L'opposizione non ha effetto sospensivo; quest'ultimo può essere accordato su domanda.

2

3

Il termine di opposizione è di 10 giorni.

Art. 62a (nuovo)

Disposizione di coordinamento

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del ... sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del ...

della LFE, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea, l'articolo 52 LFE sarà modificato come segue: Art. 52 1

Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio di reati spettano ai Cantoni.

L'UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200510 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200911 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

2

Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

3

4 Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3, come anche un'infrazione secondo la legge del ... 12 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge del 16 dicembre 200513 sulla protezione degli animali, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge del 9 ottobre 199214 sulle derrate alimentari, la legge del 20 giugno 198615 sulla caccia o la legge del 21 giugno 199116 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.

10 11 12 13 14 15 16

RS 631.0 RS 641.20 RS ...; FF 2011 6243 RS 455 RS 817.0 RS 922.0 RS 923.0

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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