Riconoscimento di una convenzione privata per evitare le doppie imposizioni La presente Convenzione dell'8 ottobre 2007 tra il «Trade Office of Swiss Industries, Taipei» e la «Taipei Cultural and Economic Delegation in Switzerland» per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è approvata secondo l'articolo 1 della legge federale del 17 giugno 20111 sul riconoscimento di convenzioni private per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

La Convenzione è entrata in vigore il 13 dicembre 2011.

9 dicembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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RS 672.3; RU 2011 4797

2011-2839

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Traduzione2

Convenzione tra il «Trade Office of Swiss Industries, Taipei» e la «Taipei Cultural and Economic Delegation in Switzerland» per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito Conclusa a Berna l'8 ottobre 2007

Il «Trade Office of Swiss Industries, Taipei» e la «Taipei Cultural and Economic Delegation in Switzerland» desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Persone considerate

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi i Territori contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno dei Territori contraenti, delle sue suddivisioni o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e le imposte sulle plusvalenze.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

sul Territorio in cui le leggi tributarie sono applicate dall'Amministrazione federale dalle contribuzioni e dalle autorità fiscali cantonali e comunali: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi);

b)

sul Territorio in cui le leggi tributarie sono applicate dalla «Taxation Agency, Ministry of Finance, Taipei»: (i) la «profit-seeking enterprise income tax»; (ii) la «individual consolidated income tax»; e (iii) la «income basic tax»; compresi i supplementi prelevati con queste tasse.

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Dal testo originale inglese.

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Evitare le doppie imposizioni

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti da parte di uno dei Territori contraenti. Le autorità competenti dei Territori si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica alle imposte trattenute alla fonte sulle vincite a lotterie.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai sensi della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, a)

il termine «Territorio» designa il Territorio definito alla lettera a) o b) del paragrafo 3 dell'articolo 2; l'espressione «altro Territorio» e il termine «Territori» sono da intendere in modo analogo;

b)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e tutte le altre associazioni di persone;

c)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

d)

le espressioni «impresa di un Territorio» e «impresa dell'altro Territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un Territorio o un'impresa esercitata da un residente dell'altro Territorio;

e)

l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di un Territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Territorio;

f)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) sul Territorio in cui le leggi tributarie sono applicate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e dalle autorità fiscali cantonali e comunali, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; (ii) sul Territorio in cui le leggi tributarie sono applicate dalla «Taxation Agency, Ministry of Finance, Taipei», il direttore generale della «Taxation Agency» o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di un Territorio, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Territorio relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Territorio prevale sul senso loro attribuito da un'altra legislazione di detto Territorio.

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Evitare le doppie imposizioni

Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di un Territorio» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Territorio, è assoggettata a imposta nello stesso Territorio a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione, del luogo della sua costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Territorio e le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali.

2. Ai fini della presente Convenzione, una persona è considerata non residente in un Territorio se questa persona in questo Territorio è assoggettata solo per le entrate da fonti provenienti da questo Territorio. Questo paragrafo non è applicabile alle persone residenti nel Territorio definito alla lettera b) paragrafo 3 dell'articolo 2 nel caso in cui esse sono assoggettate solo per redditi da fonti di questo Territorio.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi i Territori, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente del Territorio nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno dei Territori, è considerata residente soltanto del Territorio nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare il Territorio nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno dei Territori, essa è considerata residente soltanto del Territorio in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i Territori contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti dei Territori disciplinano la questione di comune accordo.

4. Ai sensi della presente Convenzione, un'istituzione di previdenza costituita in un Territorio secondo le leggi in vigore in questo Territorio e che è in principio esclusa dall'imposizione in questo Territorio, deve essere trattata in questo Territorio come un residente e beneficiario effettivo.

5. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi i Territori, si ritiene che essa sia residente soltanto del Territorio in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione,

b)

una succursale,

c)

un ufficio,

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Evitare le doppie imposizioni

d)

un'officina,

e)

un laboratorio, e

f)

una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di sfruttamento di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione solo quando la sua durata oltrepassa i sei mesi.

4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, nel caso in cui un'impresa di un Territorio: a)

svolga nell'altro Territorio attività di sorveglianza connesse a cantieri di costruzione o catene di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi, o

b)

fornisca prestazioni per uno o più periodi che oltrepassino i 183 giorni nell'arco di dodici mesi per lo stesso progetto o per progetti associati a una o più persone fisiche che esercitano queste prestazioni in questo Territorio,

queste attività di sorveglianza e prestazioni sono considerate come fornite da una stabile organizzazione che l'impresa possiede nell'altro Territorio, a meno che le attività di sorveglianza e prestazioni si limitino a quelle citate al paragrafo 5 che, se fossero esercitate da una sede fissa di affari, non trasfomerebbero questa sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi del presente paragrafo.

5. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera vi sia stabile organizzazione se: a)

le installazioni sono utilizzate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo di attività menzionate nelle lettere a) ­ e), a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari che ne risulta abbia carattere preparatorio o ausiliario.

6. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona ­ diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 7 ­ agisce per conto di un'impresa e dispone in un Territorio di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell'impresa, si considera che detta impresa abbia in questo Territorio una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa

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Evitare le doppie imposizioni

di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione.

7. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in un Territorio per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

8. Il fatto che una società residente di un Territorio controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Territorio ovvero svolga la sua attività in quest'altro Territorio (sia per mezzo di una stabile organizzazione o in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Redditi da beni immobili

1. I redditi che un residente di un Territorio ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Territorio sono imponibili in detto altro Territorio.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto del Territorio in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori relativi ai beni immobili, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di un Territorio sono imponibili soltanto in detto Territorio, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Territorio ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di un Territorio svolge la sua attività nell'altro Territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun Territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta svolgente attività

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Evitare le doppie imposizioni

identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è la stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel Territorio in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno dei Territori segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili di un'impresa di un Territorio derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Territorio.

2. Ai sensi del presente articolo sono considerati utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili: a)

gli utili da locazione di navi o aeromobili vuoti o completi con equipaggio; e

b)

gli utili dall'uso, dalla manutenzione e dalla locazione di container (compresi i trailer e l'equipaggiamento per il loro trasporto) destinati al trasporto di merci;

nel caso in cui una tale locazione o un tale uso, manutenzione o locazione, in traffico internazionale, abbia carattere preparatorio o ausiliario di navi o aeromobili.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio, ma solo agli utili attribuibili al partecipante in modo proporzionale alla sua partecipazione all'esercizio in comune.

Art. 9

Imprese associate

1. Allorché a)

un'impresa di un Territorio partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Territorio, o 8293

Evitare le doppie imposizioni

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un Territorio e di un'impresa dell'altro Territorio,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando un Territorio include negli utili di un'impresa di questo Territorio ­ e tassa in conseguenza ­ utili sui quali un'impresa dell'altro Territorio è stata tassata in questo altro Territorio e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, così l'altro Territorio può procedere ad un adeguato aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare un tale adeguamento è necessario tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti dei Territori possono consultarsi in caso di necessità.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di un Territorio a un residente dell'altro Territorio sono imponibili in detto altro Territorio.

2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nel Territorio di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Territorio, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Territorio, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b)

il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti dei Territori regolano di comune accordo le modalità di applicazione di dette limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ­ ad eccezione dei crediti ­ nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione del Territorio di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non sono applicabili nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un Territorio, eserciti, nell'altro Territorio di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione 8294

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indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di un Territorio ricavi utili o redditi dall'altro Territorio, detto altro Territorio non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Territorio, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Territorio.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da un Territorio pagati a un residente dell'altro Territorio sono imponibili in detto altro Territorio.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nel Territorio dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Territorio, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti dei Territori regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

3. Nonostante il paragrafo 2, gli interessi provenienti da un Territorio e pagati a un residente dell'altro Territorio che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili soltanto in detto altro Territorio, se gli interessi sono pagati: a)

in relazione alla vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico,

b)

in relazione alla vendita a credito di merci o prestazioni fornite da una ditta ad un'altra,

c)

per mutui concessi tra banche, o

d)

all'altro Territorio o a una delle sue suddivisioni politiche o a uno dei suoi enti locali.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di diritti di pegno o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di un Territorio, eserciti nell'altro Territorio dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effetti-

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Evitare le doppie imposizioni

vamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da un Territorio anche quando il debitore è una persona residente di detto Territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di un Territorio, ha in un Territorio una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi si considerano provenienti dal Territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascun Territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art 12

Canoni

1. I canoni provenienti da un Territorio pagati a un residente dell'altro Territorio sono imponibili in detto altro Territorio.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nel Territorio dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Territorio, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un Territorio, eserciti, nell'altro Territorio dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. I canoni si considerano provenienti da un Territorio anche quando il debitore è una persona residente di detto Territorio. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso un residente o no di un Territorio, ha in un Territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le quali è stato contratto l'obbligo di pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal Territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

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Evitare le doppie imposizioni

6. Se, in seguito a particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascun Territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di un Territorio ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Territorio sono imponibili in quest'ultimo Territorio.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di un Territorio ha nell'altro Territorio, ovvero di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di un Territorio nell'altro Territorio per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Territorio.

3. Gli utili di un'impresa residente di un Territorio derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale e di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto in questo Territorio.

4. Gli utili conseguiti da un residente di un Territorio dall'alienazione di azioni ­ eccetto azioni determinate dai Territori e quotate in borsa ­ o di altri diritti di partecipazione di un'impresa i cui beni consistono, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento in beni immobili situati nell'altro Territorio3 secondo l'articolo 6, sono imponibili nell'altro Territorio. Le disposizioni non sono applicabili, se: a)

la persona che consegue gli utili possiede prima dell'alienazione meno del 5 per cento di azioni o di altri diritti di partecipazione dell'impresa; o

b)

gli utili vengono conseguiti nel quadro di una riorganizzazione d'impresa, una concentrazione, una ripartizione o transazioni simili; o

c)

i beni immobili vengono impiegati dall'impresa per la sua propria attività.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nel Territorio di cui l'alienante è residente.

Art. 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di un Territorio ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Territorio. Nei casi in cui è soddisfatta una delle seguenti condizioni, i redditi sono imponibili anche nell'altro Territorio: 3

L'espressione «situati nell'altro Territorio» è stata introdotta con lo scambio di lettere del 14 luglio 2011.

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Evitare le doppie imposizioni

a)

se il residente dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Territorio per l'esercizio della propria attività; in questo caso, i redditi sono imponibili nell'altro Territorio, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa;

b)

quando il residente soggiorna nell'altro Territorio per uno o più periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nell'arco di 12 mesi; in tal caso, sono imponibili nell'altro Territorio unicamente i redditi provenienti dall'attività ivi esercitata.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e periti contabili.

Art. 15

Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di un Territorio riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Territorio, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Territorio. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Territorio.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di un Territorio riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell'altro Territorio sono imponibili soltanto nel primo Territorio se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Territorio per uno o più periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nell'arco dell'anno fiscale considerato, e

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Territorio, e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una organizzazione stabile o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Territorio.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale da un'impresa, sono imponibili in questo Territorio.

Art. 16

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di un Territorio riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Territorio sono imponibili in detto altro Territorio.

Art. 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di un Territorio ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Territorio in 8298

Evitare le doppie imposizioni

qualità di artista, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Territorio.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nel Territorio in cui dette prestazioni sono svolte.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività personalmente esercitate nell'altro Territorio da artisti o sportivi residenti in un Territorio, se il finanziamento della visita nell'altro Territorio deriva in larga misura, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici del Territorio di residenza o dalle sue suddivisioni politiche o enti locali. In questo caso i redditi sono solo imponibili nel Territorio di residenza dell'artista o dello sportivo.

Art. 18

Pensioni e rimunerazioni analoghe

Pensioni e rimunerazioni analoghe provenienti da un Territorio e pagate a una persona residente nell'altro Territorio in relazione a un cessato lavoro subordinato, i cui contributi sono stati ammessi in deduzione per determinare il reddito imponibile, sono imponibili soltanto nel primo Territorio.

Art. 19

Funzioni pubbliche

1. a)

I salari, gli stipendi e le rimunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da un'autorità amministrativa di un Territorio, da una sua suddivisione o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Territorio, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Territorio.

b)

Tuttavia, tali salari, stipendi e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Territorio qualora i servizi siano resi in detto Territorio e la persona fisica sia un residente di detto Territorio e (i)

ne sia appartenente, o

(ii) non sia divenuta residente di detto Territorio al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a)

Le pensioni e rimunerazioni analoghe corrisposte da un Territorio, da una sua suddivisione o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Territorio, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Territorio.

b)

Tuttavia, tali pensioni e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo Territorio e ne sia appartenente.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni e alle rimunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale a una delle autorità di cui al paragrafo 1.

8299

Evitare le doppie imposizioni

Art. 20

Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in un Territorio, residente di un Territorio e che soggiorna nell'altro Territorio al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Territorio.

Art. 21

Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di un Territorio, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Territorio.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un Territorio, eserciti nell'altro Territorio sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne il Territorio definito alla lettera a) paragrafo 3 dell'articolo 2, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: a)

Qualora una persona residente nel Territorio definito alla lettera a) paragrafo 3 dell'articolo 2 ritrae redditi che conformemente alle disposizioni della presente Convenzione possono essere assoggettati nel Territorio definito alla lettera b) paragrafo 3 dell'articolo 2, il Territorio definito alla lettera a) paragrafo 3 dell'articolo 2 esenta, salvo la lettera b), detti redditi dall'imposta. Il Territorio definito alla lettera a) paragrafo 3 dell'articolo 2 può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito in questione, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell'articolo 13 unicamente se ne è provata l'effettiva imposizione nel Territorio definito alla lettera b) paragrafo 3 dell'articolo 2.

b)

Qualora un residente del Territorio definito alla lettera a) paragrafo 3 dell'articolo 2 ritrae dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili nel Territorio definito alla lettera b) paragrafo 3 dell'articolo 2, il Territorio definito alla lettera a) paragrafo 3 dell'articolo 2 accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata nel Territorio definito alla lettera b) paragrafo 3 dell'articolo 2, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull'imposta sul reddito di suddetto residente del Territorio definito alla

8300

Evitare le doppie imposizioni

lettera a) paragrafo 3 dell'articolo 2; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta del Territorio definito alla lettera a) paragrafo 3 dell'articolo 2, calcolata prima del computo, corrispondente al reddito imponibile nel Territorio definito alla lettera b) paragrafo 3 dell'articolo 2; (ii) riduzione forfettaria dell'imposta del Territorio definito alla lettera a) paragrafo 3 dell'articolo 2; o (iii) esenzione parziale dall'imposta del Territorio definito alla lettera a) paragrafo 3 dell'articolo 2 dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata nel Territorio definito alla lettera b) paragrafo 3 dell'articolo 2 sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

Il Territorio definito alla lettera a) paragrafo 3 dell'articolo 2 determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura giusta le prescrizioni sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate da questo Territorio per evitare le doppie imposizioni.

c)

Qualora una società residente del Territorio definito alla lettera a) paragrafo 3 dell'articolo 2 riceva dividendi da una società residente del Territorio definito alla lettera b) paragrafo 3 dell'articolo 2, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell'imposta del primo Territorio inerente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente del Territorio definito alla lettera a) paragrafo 3 dell'articolo 2.

2. Per quanto concerne il Territorio definito alla lettera b) paragrafo 3 dell'articolo 2, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: Qualora un residente del Territorio definito alla lettera b) paragrafo 3 dell'articolo 2 ritrae redditi dall'altro Territorio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nell'altro Territorio, il primo Territorio computa l'imposta pagata nell'altro Territorio sull'imposta pagata da questa persona al primo Territorio sullo stesso reddito (eccetto, per quanto concernti i dividendi, l'imposta sugli utili da dividendi). L'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta, calcolata prima del computo conformemente alle leggi tributarie e alle direttive, corrispondente ai redditi conseguiti nel primo Territorio.

Art. 23

Non discriminazione

1. Le persone appartenenti a un Territorio non sono assoggettati nell'altro Territorio ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le persone appartenenti a detto altro Territorio che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi i Territori.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di un Territorio ha nell'altro Territorio non può essere in questo altro Territorio meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Territorio che svolgono la 8301

Evitare le doppie imposizioni

medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a un Territorio di accordare ai residenti dell'altro Territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. A meno che non siano applicabili il paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni e altre rimunerazioni pagate da un'impresa di un Territorio a un residente dell'altro Territorio sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Territorio.

4. Le imprese di un Territorio, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Territorio non sono assoggettate nel primo Territorio ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Territorio.

5. Il presente articolo si applica alle imposte considerate nella Convenzione.

6. Il presente articolo non è da interpretare nel senso che è applicabile alle disposizioni delle leggi di un Territorio che a)

non permettono l'applicazione di facilitazioni di imposta, computi o esenzioni d'imposta in relazione con dividendi pagati da una società residente in un Territorio per i propri fini fiscali; o

b)

servono alla promozione economica.

Art. 24

Procedura amichevole

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i Territori comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione interna di tali Territori, sottoporre il suo caso all'autorità competente del Territorio di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella del Territorio cui appartiene. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, si adopera per regolare il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Territorio, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti dei Territori si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti dei Territori possono conferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti e procedere anche a un

8302

Evitare le doppie imposizioni

colloquio nell'ambito di una commissione comune composta da esse stesse o da loro rappresentanti.

Art. 25

Scambio di informazioni4

1. Le autorità competenti dei Territori si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da un Territorio sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Territorio e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Territorio;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, un Territorio chieda informazioni, l'altro Territorio usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri.

L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a un Territorio unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso il paragrafo 3 deve essere interpretato nel senso che permette a un Territorio di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante il paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali del Territorio richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.

4

Nuovo testo giusta lo scambio di note del 14 luglio 2011.

8303

Evitare le doppie imposizioni

Art. 26

Restrizione dei vantaggi

1. Gli articoli 10, 11 e 12 non si applicano ai dividendi, interessi o canoni pagati conformemente a, o facenti parte di un sistema di fruizione abusiva di benefici.

2. L'espressione «sistema di fruizione abusiva dei benefici» designa un'operazione o una sequenza di operazioni strutturata in modo che un residente di un Territorio, avente diritto ai vantaggi della presente Convenzione, percepisca redditi provenienti dall'altro Territorio e li trasmetta integralmente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma), direttamente o indirettamente a una persona non residente di un Territorio, la quale, se ottenesse tali redditi direttamente in provenienza dall'altro Territorio, non avrebbe diritto, in base a una convenzione di doppia imposizione tra il suo Territorio di residenza e il Territorio da cui provengono i redditi oppure in altro modo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di Territorio della presente Convenzione; inoltre, lo scopo principale di un tale sistema scelto consiste nel beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e di ogni altro articolo della presente Convenzione, un residente di un Territorio non ottiene dall'altro Territorio alcun vantaggio (riduzione o esenzione d'imposta) previsto dalla presente Convenzione se lo scopo principale di tale residente o di una persona a lui associata consiste nell'acquisizione dei vantaggi della presente Convenzione.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il «The Trade Office of Swiss Industries, Taipei» e la «Taipei Cultural and Economic Delegation in Switzerland» si notificheranno vicendevolmente per scritto la fine della procedura secondo il diritto dei loro Territori per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entra in vigore il giorno in cui perviene l'ultima di queste notificazioni.

2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano: a)

con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile in cui la Convenzione è entrata in vigore, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle rimanenti imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data;

c)5 con riferimento all'articolo 25 per informazioni che si riferiscono agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio seguente l'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data.

Art. 28

Disdetta

La presente Convenzione resta in vigore sino alla denuncia da parte del «Trade Office of Swiss Industries, Taipei» o della «Taipei Cultural and Economic Delega5

Nuovo testo giusta lo scambio di note del 14 luglio 2011.

8304

Evitare le doppie imposizioni

tion in Switzerland». Il «Trade Office of Swiss Industries, Taipei» o la «Taipei Cultural and Economic Delegation in Switzerland» può denunciare la Convenzione all'altra Parte con un preavviso minimo di sei mesi, per la fine di ciascun anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile: a)

con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia;

b)

con riferimento alle rimanenti imposte, ai periodi fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, l'8 ottobre 2007, in duplice esemplare in lingua inglese.

Per il «Trade Office of Swiss Industries, Taipei»:

Per la «Taipei Cultural and Economic Delegation in Switzerland»:

Jost Feer

Shih-Rong Wang

8305

Evitare le doppie imposizioni

Traduzione6

Protocollo Il «The Trade Office of Swiss Industries, Taipei» e la «The Taipei Cultural and Economic Delegation in Switzerland» l'8 ottobre 2007 all'atto della firma della Convenzione, conclusa a Berna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione: 1. Ad art. 2 Con riferimento al Territorio in cui la «Taxation Agency, Ministry of Finance, Taipei» applica il diritto fiscale, resta inteso che la Convenzione non si oppone al prelevamento della «Land Value Increment Tax».

2. Ad art. 4 Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 4 è inteso e confermato che l'espressione «istituto di previdenza» designa tutti i piani, i sistemi, i fondi, i trust o altri istituti costituiti in un Territorio e che hano per scopo principale l'amministrazione e la concessione di pensioni e prestazioni di previdenza o il conseguimento di redditi a favore di uno o più di questi istituti.

3. Ad art. 7 Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, resta inteso che, qualora un'impresa di un Territorio venda merci o eserciti un'altra attività nell'altro Territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo ricevuto dall'impresa, bensì unicamente sulla base della rimunerazione attribuibile all'attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o per queste operazioni.

Nei casi di contratti di vigilanza, di fornitura, di montaggio o di costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l'impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nel Territorio in cui essa è situata.

Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell'impresa sono imponibili soltanto nel Territorio di cui questa impresa è residente.

6

Dal testo originale inglese.

8306

Evitare le doppie imposizioni

4. Ad art. 7 e 12 Resta inteso che i compensi ricevuti per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici sono considerati utili dell'impresa conformemente all'articolo 7.

5. Ad art. 10 Qualora, dopo la firma della presente Convenzione, il Territorio definito alla lettera b) paragrafo 3 dell'articolo 27 dovesse convenire, mediante una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, con uno Stato terzo, che al momento della firma della presente Convenzione è membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'esclusione dell'imposizione o la riduzione dell'aliquota sui dividendi a meno del 10 per cento, tale eccezione o aliquota ridotta viene automanticamente applicata come espressamente convenuta nella presente Convenzione con effetto immediato a partire dalla data in cui le disposizioni di una tale Convenzione o di una tale modifica di Convenzione o della presente Convenzione saranno applicabili, a seconda dell'evento che subentra da ultimo. Questa disposizione si applica solo ai dividendi, il cui beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi.

6. Ad art. 12 Qualora, dopo la firma della presente Convenzione, il Territorio definito alla lettera b) paragrafo 3 dell'articolo 28 dovesse convenire, mediante una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, con uno Stato terzo, che al momento della firma della presente Convenzione è membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'esclusione dell'imposizione di canoni o la riduzione dell'aliquota sui canoni a meno del 10 per cento, tale eccezione o aliquota ridotta viene automaticamente applicata come espressamente convenuta nella presente Convenzione con effetto immediato a partire dalla data in cui le disposizioni di una tale Convenzione o di una tale modifica di Convenzione o della presente Convenzione saranno applicabili, a seconda dell'evento che subentra da ultimo.

7. Ad art. 18 e 19 Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfettarie.

8. Ad art. 259 a)

7 8 9

Resta inteso che il Territorio richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.

Il riferimento alla lettera b) paragrafo 3 articolo 2 è stato adeguato giusta lo scambio di note del 14 luglio 2011.

Il riferimento alla lettera b) paragrafo 3 articolo 2 è stato adeguato giusta lo scambio di note del 14 luglio 2011.

Nuovo testo giusta lo scambio di note del 14 luglio 2011.

8307

Evitare le doppie imposizioni

b)

Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione l'autorità fiscale del Territorio richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità fiscale dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta, (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare della forma in cui il Territorio richiedente desidera riceverle dal Territorio richiesto, (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste, (v) il nome e, se disponibile, l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

L'espressione «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire ai Territori di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le informazioni da fornire nella richiesta di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i)­(v) non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

c)

Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 25 della Convenzione, i Territori non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

d)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni al Territorio richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nel Territorio richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

9.10 ...

Fatto a Berna, l'8 ottobre 2007, in duplice esemplare in lingua inglese.

Per il «Trade Office of Swiss Industries, Taipei»:

Per la «Taipei Cultural and Economic Delegation in Switzerland»:

Jost Feer

Shih-Rong Wang

10

Abrogato giusta lo scambio di note del 14 luglio 2011.

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