Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera (2007­2011) Modifica del 16 novembre/16 dicembre 2011 Il Consiglio federale svizzero e la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) hanno convenuto quanto segue: I La Convenzione quadro di diritto pubblico del 22 giugno/29 agosto 20071 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera (2007­2011) è modificata come segue: Titolo Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera (2007­2015) Ingresso vista la strategia di Governo elettronico in Svizzera, che persegue l'obiettivo di rendere l'amministrazione efficiente e prossima al cittadino, di sfruttare le sinergie con processi armonizzati, di accrescere la qualità della piazza svizzera e di sfruttare il federalismo come un'opportunità di innovazione, Art. 1 cpv. 1 e 2 La presente convenzione quadro disciplina la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nell'attuazione della strategia di Governo elettronico in Svizzera per gli anni dal 2007 al 2015 compreso.

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2 L'attuazione è condotta tramite progetti specifici secondo il «Catalogo dei progetti prioritari». Un piano d'azione stabilisce misure concrete. Per singoli progetti sono concluse, se del caso, convenzioni speciali ai sensi dell'articolo 17. Le disposizioni della presente convenzione quadro sono applicabili a tutte le convenzioni speciali.

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FF 2008 2863

2011-1772

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Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera (2007­2011)

Art. 2

Collaborazione

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni garantiscono l'attuazione coordinata della strategia di Governo elettronico in Svizzera. Essi si sostengono vicendevolmente nell'adempimento di questo obiettivo comune nell'ambito della convenzione.

Si basano per quanto concerne il loro settore sulle decisioni del Comitato direttivo e mettono a disposizione dei partner, nel quadro delle direttive legali, idee, metodi e soluzioni.

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I Cantoni conservano la loro autonomia e la firma della presente convenzione quadro non limita il loro settore di competenza e di organizzazione.

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I Cantoni provvedono nella misura delle loro possibilità al coinvolgimento attivo dei Comuni nell'adempimento degli obiettivi.

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Art. 2a

Piano d'azione

Il piano d'azione elenca progetti scelti dal catalogo dei progetti prioritari, segnatamente quelli ad ampio effetto, e stabilisce le misure a breve, medio e lungo termine importanti ai fini della loro realizzazione.

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I progetti elencati nel piano d'azione possono essere sostenuti con contributi finanziari conformemente all'articolo 15.

2

Art. 3 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 4, rubrica e cpv. 2 e 4 Rispetto degli standard A livello nazionale sono determinanti gli standard dell'associazione eCH. Gli enti pubblici li dichiarano di norma vincolanti, in particolare per gli acquisti e i prodotti sviluppati internamente.

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Gli enti pubblici partecipano attivamente, nella misura delle loro possibilità, all'elaborazione degli standard dell'associazione eCH.

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Art. 5 lett. b Chiunque collabori al progetto di Governo elettronico: b.

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adotta le necessarie misure di protezione dell'integrità e dell'accessibilità dei sistemi informatici, nonché di protezione del carattere confidenziale, dell'integrità, dell'accessibilità e della verificabilità dei dati memorizzati, elaborati e trasferiti in questi sistemi.

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Art. 7 cpv. 2 lett. b, bbis, bter, c, h, i 2

I compiti e le competenze del Comitato direttivo sono in particolare: b.

istituire organizzazioni responsabili dell'attuazione dei progetti prioritari;

bbis. stabilire le condizioni quadro di attuazione dei progetti prioritari; bter. decidere il piano d'azione, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie, e verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi; c.

prendere atto delle convenzioni speciali che gli sono sottoposte dalle organizzazioni responsabili conformemente all'articolo 17 e se del caso sostenere queste ultime nell'elaborazione di tali convenzioni;

h.

prendere posizione su tematiche strategiche del settore del Governo elettronico;

i.

osservare attivamente le evoluzioni in ambito di standard nel settore del Governo elettronico e decidere se del caso misure in vista del loro promovimento d'intesa con l'associazione eCH.

Art. 8 cpv. 1 e 2 lett. a Il Comitato direttivo è composto in totale di nove rappresentanti, segnatamente tre rappresentanti della Confederazione, tre rappresentanti dei Cantoni e tre rappresentanti dei Comuni.

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2

I membri sono designati come segue: a.

la rappresentanza della Confederazione è composta dal capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF), da un rappresentante di un altro dipartimento e da un rappresentante della Cancelleria federale. Il Consiglio federale designa i rappresentanti della Confederazione su proposta del DFF;

Art. 9 cpv. 5­7 5

Concerne soltanto il testo francese.

Il Comitato direttivo può deliberare se sono presenti almeno cinque membri, di cui almeno un rappresentante ciascuno di Confederazione, Cantoni e Comuni.

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Concerne soltanto il testo francese.

Art. 10 cpv. 2 lett. a 2

I compiti del Consiglio di esperti sono: a.

esaminare gli aspetti tecnici di affari e progetti imminenti ed emanare raccomandazioni all'attenzione del Comitato direttivo, in particolare per quanto riguarda il catalogo dei progetti prioritari, il piano d'azione e le tematiche sovraordinate;

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Art. 13 cpv. 2 lett. a, abis, e e f 2

I compiti della segreteria sono in particolare: a.

preparare gli affari del Comitato direttivo e del Consiglio di esperti e tenere il verbale delle sedute; garantire il coinvolgimento dei partner contrattuali nella preparazione di affari importanti; sorvegliare l'attuazione delle decisioni del Comitato direttivo;

abis. elaborare il piano d'azione all'attenzione del Comitato direttivo; e.

collaborare con la Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato, segnatamente con il suo Gruppo di lavoro intercantonale E-Government, e con l'ufficio della CSI come piattaforma di comunicazione e di coordinazione nei confronti dei Cantoni e dei Comuni;

f.

garantire il controlling dell'attuazione della strategia di Governo elettronico, in particolare verificare l'osservanza delle condizioni quadro per l'attuazione dei progetti prioritari;

Art. 15 cpv. 3­5 Le quote di finanziamento dei progetti elencati nel piano d'azione sono sostenute congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Le uscite sono a carico per metà della Confederazione e per metà dei Cantoni.

3

Le uscite annuali del piano d'azione non devono superare 2,4 milioni di franchi. La quota afferente ai Cantoni è assegnata secondo la chiave di ripartizione dei costi della Conferenza dei Governi cantonali.

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Per l'allestimento e l'accompagnamento del piano d'azione, compreso il controlling dei progetti sostenuti con il piano d'azione, può essere utilizzato al massimo l'8 per cento delle uscite annuali del piano d'azione.

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Art. 16 cpv. 2 lett. cbis 2

Le organizzazioni responsabili: cbis. provvedono all'attuazione e all'osservanza delle condizioni quadro prescritte dal Comitato direttivo;

Art. 18 cpv. 2 La durata di validità della presente convenzione è prorogata sino al 31 dicembre 2015.

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Art. 19 Abrogato

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II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

16 novembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

16 dicembre 2011

In nome della Conferenza dei Governi cantonali: Il presidente, Pascal Broulis La segretaria, Sandra Maissen

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