Direttive del Consiglio federale concernenti l'utilizzazione di frequenze per la radio e la televisione (Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione) del 22 dicembre 2010

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 54 capoverso 4 della legge federale del 24 marzo 20061 sulla radiotelevisione (LRTV); visto l'articolo 24 capoverso 1bis della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC), emana le seguenti direttive:

Sezione 1: Campo d'applicazione Art. 1 Le presenti direttive disciplinano l'utilizzazione e l'attribuzione delle frequenze destinate principalmente alla radiodiffusione in base al Piano Nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF)3.

1

2

Le direttive riguardano le seguenti gamme di frequenze: a.

Onde lunghe

148.5 kHz

­

b.

c.

Onde medie

526.5 kHz

­ 1606.5 kHz

Onde corte

3000 kHz

d.

Banda VHF II (OUC)

e.

Banda VHF III

174

f.

Banda UHF IV/V

470

283.5 kHz

­

30

MHz

87.5 MHz ­

108

MHz

MHz ­

230

MHz

MHz ­

790

MHz

L'utilizzazione di frequenze nella banda VHF II (OUC) e la loro attribuzione a emittenti radiofoniche concessionarie ai sensi degli articoli 25, 38 e 43 LRTV sono rette dall'ordinanza del 9 marzo 20074 sulla radiotelevisione e dall'ordinanza del 9 marzo 20075 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC).

3

1 2 3 4 5

RS 784.40 RS 784.10 Art. 25 cpv. 2 LTC (RS 784.10); il PNAF può essere consultato sul sito www.ufcom.admin.ch > Temi > Frequenze & Antenne.

RS 784.401 RS 784.102.1

2010-3339

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Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione

Sezione 2: Utilizzazione di frequenze Art. 2

Principi

Le frequenze di cui all'articolo 1 capoverso 2 servono principalmente alla diffusione di programmi radiotelevisivi.

1

L'attribuzione delle frequenze e l'allestimento delle singole coperture di utilizzazione digitale avvengono in base alle disposizioni giuridiche e agli accordi internazionali in materia di telecomunicazioni.

2

Art. 3

Liberazione

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) decide sulla liberazione di frequenze a livello locale, regionale, di regione linguistica e nazionale. Tiene conto in particolare dei seguenti fattori:

1

2

a.

disponibilità delle frequenze in base agli accordi internazionali;

b.

evoluzione del mercato nazionale e internazionale;

c.

processi di standardizzazione a livello internazionale;

d.

esigenze 1. della Società svizzera di radiotelevisione (SSR), 2. delle emittenti radiotelevisive private, 3. dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

Nella liberazione di frequenze il DATEC stabilisce: a.

la quota di capacità trasmissiva disponibile per la diffusione di programmi radiotelevisivi con o senza diritto d'accesso (art. 53 e 54 cpv. 2 lett. b LRTV);

b.

i dettagli della diffusione di programmi con diritto di accesso, segnatamente la qualità di trasmissione; e

c.

lo scaglionamento nel tempo e nello spazio della copertura della zona di diffusione.

Il DATEC informa l'autorità concedente non appena le concessioni di radiocomunicazione corrispondenti possono essere rilasciate direttamente o essere messe a concorso ai sensi dell'articolo 26 OGC6.

3

Art. 4

Quota fissa di capacità trasmissiva

L'autorità concedente può precisare nella concessione di radiocomunicazione che la quota percentuale stabilita dal DATEC per la radio e la televisione e per i programmi con diritto d'accesso rimane invariata, anche in caso di utilizzazione più efficiente della capacità trasmissiva grazie alle nuove tecnologie.

6

492

RS 784.102.1

Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione

Sezione 3: Assegnazione delle frequenze Art. 5

Pianificazione delle reti

L'UFCOM stabilisce le basi per la pianificazione delle reti. Esamina i progetti per la pianificazione dettagliata delle reti di trasmettitori sottoposti dai concessionari di radiocomunicazione o dagli esercenti di rete da questi incaricati.

Art. 6

Concessione di radiocomunicazione

I dettagli relativi all'esercizio delle radiocomunicazioni sono retti dalla concessione di radiocomunicazione.

1

Nello stabilire i dettagli relativi alla copertura della zona di diffusione, l'autorità concedente tiene in particolare conto della sostenibilità economica e dello stato della tecnica.

2

Art. 7

Adeguamenti tecnici

Nella concessione di radiocomunicazione l'autorità concedente può disporre il passaggio dall'analogico al digitale, nella misura in cui risulta necessario per ottimizzare l'efficienza dello spettro e far fronte all'evoluzione del mercato internazionale.

1

L'autorità concedente può altresì disporre il passaggio da una rete di trasmettitori multifrequenza esercitata in modalità digitale a una rete isofrequenziale, nella misura in cui risulta necessario per ottimizzare l'efficienza dello spettro.

2

Essa concede ai concessionari di radiocomunicazione tempo a sufficienza per procedere agli adeguamenti tecnici.

3

Sezione 4: Disposizioni finali Art. 8

Direttive previgenti: abrogazione

Le direttive del Consiglio federale del 2 maggio 20077 concernenti l'utilizzazione delle frequenze per la radio e la televisione nelle bande VHF e UHF (Direttive VHF/UHF) sono abrogate.

7

FF 2007 3133

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Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione

Art. 9

Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° febbraio 2011.

22 dicembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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