Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Modifica del 24 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002, del 24 agosto 2004, del 18 agosto 2005, del 20 febbraio 2009, del 10 marzo 2009 e del 14 gennaio 20111, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Accordo aggiuntivo 2011 al Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Art. 17 cpv. 1 e 14

Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali)

Art. 1 cpv. 2

(Indennità per il vitto)

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2011, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 1999 8667, 2002 437 5360, 2004 4287, 2005 4641, 2009 793 1365, 2911 797 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2011-2310

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Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2011 e ha effetto sino al 31 marzo 2012.

24 ottobre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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