Decreto federale che approva la Convenzione sulle munizioni a grappolo
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 20112, decreta: Art. 1 1
La Convenzione del 3 maggio 20083 sulle munizioni a grappolo č approvata.
Il Consiglio federale č autorizzato a ratificare la Convenzione e a dichiarare, conformemente all'articolo 18 della stessa, che l'articolo 1 paragrafo 1 lettera a della Convenzione sarā applicato a titolo provvisorio fino all'entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera.
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Art. 2 Il presente decreto sottostā a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
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RS 101 FF 2011 5323 RS ...; FF 2011 5373
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Approvazione della Convenzione sulle munizioni a grappolo. DF
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