Decreto federale sugli immobili del DDPS per l'anno 2011
Disegno
(Messaggio sugli immobili del DDPS 2011) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 20112, decreta: Art. 1
Principio
Gli investimenti immobiliari proposti nel messaggio del 16 febbraio 2011 sugli immobili del DDPS 2011 sono approvati.
Art. 2
Credito d'impegno non sottoposto al freno alle spese
Per il progetto elencato in allegato di un importo tra i 10 e i 20 milioni di franchi è accordato un credito d'impegno (credito complessivo) di 19,5 milioni di franchi.
Art. 3
Credito quadro
Per progetti d'importo inferiore a 10 milioni di franchi è accordato un credito quadro di 285,5 milioni di franchi.
Art. 4
Crediti a preventivo
Il fabbisogno d'investimento annuo è iscritto nel preventivo.
Art. 5
Trasferimenti all'interno del credito globale
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (armasuisse Immobili) può procedere a trasferimenti tra i crediti complessivi di cui agli articoli 2 e 3.
1
I trasferimenti tra i crediti non possono eccedere complessivamente il 2 per cento del rispettivo importo di credito inferiore.
2
Art. 6
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.
1 2
RS 101 FF 2011 1941
2010-3158
1961
Messaggio sugli immobili del DDPS 2011. DF
Allegato (art. 2 e 3)
Elenco dei progetti nel quadro del nuovo credito d'impegno «Immobili DDPS» Mio. franchi
Progetto di cui all'articolo 2 Spiez, centro di competenza NBC, risanamento globale 2a tappa (n. progetto 403.610) (n. 2.1 del messaggio)
19,500
Totale
19,500
Credito quadro di cui all'articolo 3 (n. 2.2 del messaggio)
285,500
Totale del nuovo credito globale «Immobili DDPS»
305,000
1962