Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2010 (Programma d'armamento 2010) del 15 dicembre 2010
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20102 concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2010 (Programma d'armamento 2010), decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il Programma d'armamento 2010.
1
Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 495 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno in allegato.
2
Art. 2 1
Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.
L'acquisto del materiale d'armamento grava il credito a preventivo, rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).
2
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2010
Consiglio nazionale, 9 dicembre 2010
Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab
Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
1 2
RS 101 FF 2010 1321
2009-2847
255
Programma d'armamento 2010. DF
Allegato
Elenco dei crediti d'impegno Progetti
Importi in fr.
Logistica
24 000 000
Mobilità
440 000 000
Effetto delle armi Totale del credito d'impegno del Programma d'armamento 2010
256
31 000 000 495 000 000