Termine di referendum: 6 ottobre 2011
Legge federale sul riconoscimento di convenzioni private per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 17 giugno 2011
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 20102, decreta: Art. 1
Oggetto del riconoscimento
Il Consiglio federale è autorizzato a riconoscere le convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio stipulate tra istituzioni private se, per lo stesso oggetto, è esclusa la conclusione di un trattato internazionale.
Art. 2
Condizioni
Il riconoscimento di una convenzione secondo l'articolo 1 presuppone che: a.
la reciprocità sia garantita;
b.
la convenzione sia compatibile con la politica svizzera in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni; e
c.
le commissioni competenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati abbiano approvato il riconoscimento; se le decisioni delle commissioni sono divergenti, l'articolo 95 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento si applica per analogia.
Art. 3
Revoca del riconoscimento
Il Consiglio federale può revocare in ogni momento il riconoscimento di una convenzione se:
1 2 3
a.
la reciprocità non è più garantita;
b.
le disposizioni della convenzione sono state gravemente violate; o
c.
la tutela degli interessi del Paese lo esige.
RS 101 FF 2010 4853 RS 171.10
2010-0642
4415
Riconoscimento di convenzioni private intese a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. LF
Art. 4
Applicabilità
Se riconosciuta dal Consiglio federale, una convenzione è applicabile a tutto il territorio svizzero.
Art. 5
Pubblicazione
Ogni decisione del Consiglio federale concernente il riconoscimento o la revoca del riconoscimento è pubblicata nel Foglio federale.
1
2
La convenzione è pubblicata con la decisione di riconoscimento.
Art. 6
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 17 giugno 2011
Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011
Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab
Data della pubblicazione: 28 giugno 20114 Termine di referendum: 6 ottobre 2011
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FF 2011 4415
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