Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 16 febbraio 2013

Iniziativa popolare federale «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)», presentata il 20 luglio 2011; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)», presentata il 20 luglio 2011, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Vania Alleva, Hallerstrassse 53, 3012 Bern 2. François Bachmann, Le Cheminet 18, 1305 Penthalaz

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Iniziativa popolare federale

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Marlies Bänziger, Blumenaustrasse 5, 8400 Winterthur Jacqueline Badran, Thurwiesenstrasse 3, 8037 Zürich Hans-Jürg Fehr, Pilatusstrasse 60, 8203 Schaffhausen Sara Fritz, Birseckstrasse 17, 4127 Birsfelden Francine John-Calame, Bas-du-Cerneux 23, 2414 Le Cerneux-Péquignot Hans Kissling, Schäracher 2, 8053 Zürich Christian Levrat, route des Colombettes, 1628 Vuadens Paul Rechsteiner, Davidstrasse 45, 9000 St. Gallen Marianne Streiff-Feller, Wangentalstrasse 241, 3173 Oberwangen Heiner Studer, Austrasse 17, 5430 Wettingen Marie-Thérèse Weber-Gobet, Venusweg 19, 3185 Schmitten Markus Wenger, Werkstrasse 8, 3700 Spiez Ursula Wyss, Dunantstrasse 24, 3006 Bern Rosmarie Zapfl, Kriesbachstrasse 85, 8600 Dübendorf

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Iniziativa popolare federale «Riforma dell'imposta sulle successioni», casella postale 294, 3000 Berna 7, e pubblicata nel Foglio federale del 16 agosto 2011.

2 agosto 2011

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 112 cpv. 3 lett. abis (nuova) 3

L'assicurazione è finanziata: abis. con il gettito dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni;

Art. 129a (nuovo)

Imposta sulle successioni e sulle donazioni

La Confederazione riscuote un'imposta sulle successioni e sulle donazioni. I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione. Due terzi del gettito dell'imposta sono destinati al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, un terzo ai Cantoni.

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L'imposta sulle successioni è riscossa sulla successione delle persone fisiche che erano domiciliate in Svizzera al momento del decesso o la cui successione è stata aperta in Svizzera. L'imposta sulle donazioni è riscossa presso il donatore.

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L'aliquota d'imposta è del 20 per cento. Sono esentati dall'imposta: a.

una franchigia unica di 2 milioni di franchi sull'importo complessivo della successione e di tutte le donazioni assoggettate all'imposta;

b.

le quote successorie e le donazioni a favore del coniuge o del partner registrato;

c.

le quote successorie e le donazioni a favore di una persona giuridica esentata dall'imposta;

d.

i regali di al massimo 20 000 franchi per anno e per donatario.

Il Consiglio federale adegua periodicamente gli importi al rincaro.

Qualora la successione o la donazione comprenda un'azienda agricola o un'impresa e gli eredi o i donatari ne proseguano l'attività per almeno dieci anni, si applicano riduzioni particolari all'imposizione al fine di non pregiudicarne l'esistenza e preservare i posti di lavoro.

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RS 101

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Iniziativa popolare federale

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 95 (nuovo) 9. Disposizione transitoria dell'art. 112 cpv. 3 lett. abis e dell'art. 129a (imposta sulle successioni e sulle donazioni) 1 Gli articoli 112 capoverso 3 lettera abis e 129a entrano in vigore quali norme direttamente applicabili il 1° gennaio del secondo anno successivo alla loro accettazione.

Alla stessa data gli atti normativi cantonali in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni sono abrogati. Le donazioni sono addizionate retroattivamente alla successione dal 1° gennaio 2012.

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione per il periodo che intercorre fino all'entrata in vigore di una legge federale d'esecuzione. Tiene conto di quanto segue:

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a.

la successione assoggettata all'imposta si compone: 1. del valore venale degli attivi e dei passivi al momento del decesso, 2. delle donazioni assoggettate all'imposta effettuate dal defunto, 3. dei valori patrimoniali investiti in fondazioni di famiglia, assicurazioni e simili per eludere l'imposta;

b.

l'imposta sulle successioni è riscossa non appena l'importo di cui all'articolo 129a capoverso 3 lettera a è superato. Il computo dell'imposta sulle successioni tiene conto dell'imposta sulle donazioni già corrisposta;

c.

nel caso delle imprese, la riduzione di cui all'articolo 129a capoverso 5 è concessa applicando una franchigia sul valore complessivo dell'impresa e un'aliquota d'imposta ridotta sul valore residuo imponibile. Per dieci anni al massimo, inoltre, può essere autorizzato il pagamento rateale;

d.

nel caso delle aziende agricole, la riduzione di cui all'articolo 129a capoverso 5 è concessa considerando nullo il valore dell'azienda sempre che, conformemente alle disposizioni in materia di diritto fondiario rurale, gli eredi o i donatari gestiscano direttamente l'azienda. Se l'azienda cessa la sua attività o è alienata prima dello scadere del termine di dieci anni, l'imposta è riscossa a posteriori pro rata.

Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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