Termine di referendum: 6 ottobre 2011
Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) Modifica del 17 giugno 2011 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 20101, decreta: I La legge federale del 3 ottobre 20032 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 9a
Sezione 3a: Correzione retroattiva dei versamenti di compensazione Art. 9a Il Consiglio federale corregge retroattivamente i versamenti di compensazione errati nell'ambito della perequazione delle risorse o della compensazione degli oneri qualora l'errore:
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a.
sia dovuto a un'inesattezza di rilevamento, di trasmissione o di trattamento dei dati; e
b.
abbia rilevanti ripercussioni finanziarie per almeno un Cantone.
Il Consiglio federale effettua la correzione al più tardi quando l'anno di calcolo interessato dall'errore è utilizzato per l'ultima volta per calcolare i versamenti di compensazione.
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Il Consiglio federale stabilisce annualmente la soglia di rilevanza delle ripercussioni finanziarie secondo il capoverso 1 lettera b. A tal fine si basa sul potenziale di risorse pro capite medio degli abitanti della Svizzera.
3
Se le condizioni per la correzione sono adempiute, i versamenti di compensazione vengono adeguati alla prossima scadenza utile. All'occorrenza, l'adeguamento può estendersi su più anni.
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1 2
FF 2010 7613 RS 613.2
2010-1657
4405
Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. LF
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 17 giugno 2011
Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011
Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab
Data della pubblicazione: 28 giugno 20113 Termine di referendum: 6 ottobre 2011
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FF 2011 4405
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