Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili Proroga e modifica del 13 maggio 2011 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 12 marzo 1999, del 18 febbraio 2002, del 28 gennaio 2003, del 24 febbraio 2004, del 18 febbraio 2005, del 21 marzo 2006, del 1° maggio 2007, del 4 marzo 2008, del 9 marzo 2009 e dell'11 marzo 20101 che estendono il contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili, è prorogata2.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 6 n. 6.3 e 6.6 Salari III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 6.6 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 1999 2232, 2002 1516, 2003 1025, 2004 911, 2005 1833, 2006 3097, 2007 3111, 2008 1813, 2009 1095, 2010 1549 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili. DCF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2011 e ha effetto sino al 31 dicembre 2012.

13 maggio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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