Legge sull'asilo

Disegno

(LAsi) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 2 e 121 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20022, decreta: I La legge del 26 giugno 19983 sull'asilo è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Nell'articolo 80 capoverso 1, l'espressione «assistenza» è sostituita con «aiuto sociale».

Nell'articolo 81, l'espressione «assistenza necessaria» è sostituita con «aiuto sociale necessario».

Nella rubrica degli articoli 81, 82 e 83, nell'articolo 82 capoverso 1 nonché nell'articolo 83 capoverso 1 frase introduttiva e lettere f, g, l'espressione «prestazioni assistenziali» è sostituita con «prestazioni di aiuto sociale».

Nell'articolo 85 capoverso 1, l'espressione «spese d'assistenza» è sostituita con «spese di aiuto sociale».

Introdurre dopo il titolo della sezione 1 del capitolo 2 Art. 6a (nuovo)

Autorità competente

1

L'Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale) decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.

2

3

1 2 3

Il Consiglio federale può designare: a.

quali Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;

b.

quali Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.

Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.

RS 101 FF 2002 6087 RS 142.31

2002-1779

6181

Legge sull'asilo

Art. 10 cpv. 1 e 5 (nuovo) 1

Concerne solo i testi tedesco e francese.

5

I passaporti o i documenti di legittimazione rilasciati dal loro Stato d'origine ai rifugiati riconosciuti in Svizzera sono messi al sicuro, a destinazione dell'Ufficio federale.

Art. 14 cpv. 1 1

Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, non può essere avviata una procedura per il rilascio di un permesso di dimora di polizia degli stranieri, a meno che il richiedente non vi abbia diritto.

Art. 17 cpv. 3 e 4 (nuovo)

3

Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompagnati, per la durata: a.

della procedura all'aeroporto, se oltre all'interrogazione sommaria di cui all'articolo 22 capoverso 1 vi si svolgono fasi procedurali rilevanti per la decisione;

b.

del soggiorno presso un centro di registrazione, se oltre all'interrogazione sommaria di cui all'articolo 26 capoverso 2 vi si svolgono fasi procedurali rilevanti per la decisione; o

c.

della procedura, dopo l'assegnazione al Cantone.

4

Il Consiglio federale disciplina l'accesso alla consulenza e alla rappresentanza legale presso i centri di registrazione e gli aeroporti.

Art. 17a (nuovo) Emolumenti per prestazioni L'Ufficio federale può fatturare a terzi gli emolumenti e le spese per prestazioni a loro favore.

Art. 22

Procedura all'aeroporto

1

L'autorità competente rileva le generalità delle persone che presentano una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero e di norma le fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può interrogarle sommariamente sull'itinerario seguito e sui motivi che le hanno indotte a lasciare il loro Paese.

2

L'entrata in Svizzera è rifiutata provvisoriamente se i provvedimenti di cui al capoverso 1 non permettono di determinare immediatamente se sono adempite le condizioni per l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata secondo l'articolo 21.

3

Nel momento in cui gli rifiuta l'entrata, l'Ufficio federale assegna al richiedente un luogo di soggiorno e gli fornisce un alloggio adeguato.

6182

Legge sull'asilo

4

La decisione relativa al rifiuto dell'entrata e all'assegnazione di un luogo di soggiorno è notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Il richiedente ha il diritto di essere sentito prima della decisione e può farsi rappresentare.

5

Il richiedente può essere trattenuto, al massimo per 60 giorni, all'aeroporto o eccezionalmente in un altro luogo adeguato. Passata in giudicato una decisione di allontanamento, può ulteriormente essere trattenuto in carcere in vista del rinvio forzato.

6

L'Ufficio federale può in seguito assegnare il richiedente a un Cantone. Negli altri casi, l'ulteriore procedura all'aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 30, 36 e 37.

Art. 23 1

Decisioni all'aeroporto

Se non autorizza l'entrata in Svizzera, l'Ufficio federale può: a.

respingere la domanda d'asilo conformemente agli articoli 40 e 41; o

b.

non entrare nel merito della domanda d'asilo conformemente agli articoli 32­35a.

2

La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, l'Ufficio federale assegna il richiedente a un Cantone.

Art. 25 Abrogato Art. 32 cpv. 2 lett. d, e 2

Non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente: d.

abrogata

e.

è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

Art. 34 rubrica e cpv. 1, 2, 3 (nuovo) e 4 (nuovo) Non entrata nel merito in caso di assenza di pericolo di persecuzioni all'estero 1

Abrogato

2

Se il richiedente proviene da uno Stato in cui non rischia persecuzioni, non si entra nel merito della domanda, a meno che non risultino indizi di persecuzione.

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Legge sull'asilo

3

4

Di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può: a.

ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;

b.

ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente e in cui, nel singolo caso, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1;

c.

proseguire alla volta di uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;

d.

partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;

e.

proseguire alla volta di uno Stato terzo nel quale vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti prossimi.

Il capoverso 3 non si applica se: a.

in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti prossimi;

b.

il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'articolo 3;

c.

vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.

Art. 35a (nuovo) Stralcio e non entrata nel merito dopo la ripresa della procedura 1

La procedura d'asilo è ripresa se una persona la cui domanda d'asilo è stata stralciata presenta una nuova domanda d'asilo.

2

L'Ufficio federale non entra nel merito della domanda d'asilo di cui al capoverso 1, a meno che vi siano indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

Art. 36

1

Procedura prima delle decisioni di non entrata nel merito

Un'audizione secondo gli articoli 29 e 30 ha luogo nei casi di cui: a.

agli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettera a, 33 e 34;

b.

all'articolo 32 capoverso 2 lettera e, se il richiedente è rientrato in Svizzera dal Paese d'origine o di provenienza;

c.

all'articolo 35a capoverso 2, se nella procedura sinora svolta non vi è stata alcuna audizione o la persona interessata, avvalendosi del diritto di essere sentita, adduce nuovi elementi e vi sono indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

2

Negli altri casi secondo gli articoli 32 e 35a, il richiedente ha il diritto di essere sentito.

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Legge sull'asilo

Art. 41 cpv. 3 (nuovo) 3

Il Consiglio federale può concludere con Stati terzi e organizzazioni internazionali accordi concernenti la collaborazione nell'accertamento dei fatti. Può in particolare concludere accordi concernenti lo scambio reciproco di informazioni per accertare nello Stato d'origine o di provenienza i motivi di fuga di un richiedente, l'itinerario seguito e il soggiorno in uno Stato terzo.

Art. 42 (nuovo)

Soggiorno durante la procedura d'asilo

La persona che ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera è autorizzata a soggiornarvi fino a conclusione della procedura.

Art. 43 cpv. 3bis(nuovo) 3bis Per

determinati gruppi di richiedenti, il Consiglio federale può emanare un divieto di lavorare temporaneo.

Titolo prima dell'art. 44

Sezione 5: Esecuzione dell'allontanamento e misure sostitutive Art. 44 rubrica e cpv. 2, 3, 5, 6 (nuovo) e 7 (nuovo) Allontanamento, ammissione a titolo umanitario e ammissione provvisoria 2

Se l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile o non è ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale pronuncia l'ammissione a titolo umanitario.

3

L'ammissione a titolo umanitario può inoltre essere concessa in casi di bisogno personale grave, se quattro anni dopo la presentazione della domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione passata in giudicato.

5

Prima di respingere una domanda d'asilo, l'Ufficio federale o la Commissione di ricorso offre al Cantone la possibilità di proporre, entro un termine adeguato, l'ammissione a titolo umanitario secondo il capoverso 3 o l'esecuzione dell'allontanamento.

6

Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, l'Ufficio federale pronuncia l'ammissione provvisoria.

7 Le eccezioni, la revoca della misura e lo statuto giuridico sono retti dalle disposizioni concernenti l'ammissione a titolo umanitario e l'ammissione provvisoria nella legge federale del 26 marzo 19314 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS).

4

RS 142.20

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Legge sull'asilo

Art. 45 cpv. 1 lett. b e 2 1

La decisione d'allontanamento indica: b.

2

la data entro la quale egli deve avere abbandonato la Svizzera; se è stata ordinata l'ammissione a titolo umanitario o l'ammissione provvisoria, il termine di partenza è fissato al momento della revoca di tale misura;

Abrogato

Art. 46 cpv. 2 2

Se l'allontanamento non può essere eseguito, il Cantone propone all'Ufficio federale di ordinare l'ammissione provvisoria.

Art. 51 cpv. 3 e 5

3

I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati sono anch'essi riconosciuti come rifugiati sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.

5

Abrogato

Art. 52 cpv. 1 Abrogato Art. 59

Effetti

Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo o che, come rifugiati, sono state ammesse a titolo umanitario o provvisoriamente, sono considerate, nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali, rifugiati ai sensi della presente legge e della convenzione del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati.

Art. 60 1

Disciplinamento delle condizioni di residenza

Concerne solo i testi tedesco e francese.

2

Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni hanno diritto a un permesso di domicilio purché:

5 6

a.

non siano state condannate a una pena detentiva di lunga durata o nei loro confronti non sia stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 42 o 100bis del Codice penale6; o

b.

non abbiano violato gravemente o ripetutamente o non minaccino l'ordine pubblico in Svizzera o all'estero o non minaccino la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

RS 0.142.30 RS 311.0

6186

Legge sull'asilo

Art. 61

Attività lucrativa

Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo o che, come rifugiati, sono state ammesse a titolo umanitario o provvisoriamente, sono autorizzate a esercitare un'attività lucrativa e a cambiare posto di lavoro e professione.

Art. 64 cpv. 3 (nuovo) 3

Lo statuto di rifugiato e l'asilo hanno termine, conformemente all'articolo 1 sezione C numero 3 della convenzione del 28 luglio 19517 sullo statuto dei rifugiati, se la persona straniera acquista la cittadinanza svizzera.

Titolo prima dell'art. 80

Capitolo 5: Aiuto sociale Sezione 1: Concessione di prestazioni di aiuto sociale e di assegni per figli Art. 80 cpv. 1 e 2 1

Concerne solo il testo francese.

2

Fintanto che tali persone si trovano in un centro di registrazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati, l'aiuto sociale è garantito dalla Confederazione. Quest'ultima può delegare a terzi l'adempimento di tutto o parte del compito.

Art. 82 cpv. 2 2

Il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno può differire da quanto previsto per la popolazione indigena.

Art. 83 cpv. 2 (nuovo) 2

Le prestazioni di aiuto sociale ottenute in modo illecito devono essere restituite integralmente. L'importo da restituire può segnatamente essere detratto da future prestazioni di aiuto sociale. Il Cantone fa valere la pretesa di restituzione. L'articolo 85 capoverso 3 è applicabile.

Art. 84

Assegni per figli

Gli assegni destinati ai richiedenti i cui figli vivono all'estero sono trattenuti durante la procedura d'asilo. Gli assegni sono versati al richiedente cui è riconosciuta la qualità di rifugiato o che è ammesso a titolo umanitario secondo l'articolo 44 capoverso 3 della presente legge o 14a capoverso 1 LDDS8.

7 8

RS 0.142.30 RS 142.20

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Legge sull'asilo

Titolo prima dell'art. 85

Sezione 2: Obbligo di rimborso e contributo speciale Art. 85 cpv. 3 e 4 3

Il diritto al rimborso si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l'autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. Tali crediti non fruttano interesse.

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce le eccezioni all'obbligo di rimborso.

Art. 86 Abrogato Art. 86a (nuovo) Contributo speciale

1

I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che esercitano un'attività lucrativa devono rimborsare le spese di cui all'articolo 85 capoverso 1 (contributo speciale). Il contributo speciale serve a coprire le spese globali causate da queste persone e dai congiunti da esse sostenute.

L'autorità cantonale vincola l'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa al pagamento del contributo speciale.

2

Il contributo speciale non deve superare il 10 per cento del reddito dell'attività lucrativa della persona interessata. Il datore di lavoro deduce il contributo speciale direttamente da detto reddito e lo versa alla Confederazione. L'interessato soggiace all'obbligo di pagare detto contributo per dieci anni al massimo dall'avvio della prima attività lucrativa.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Fissa segnatamente l'ammontare del contributo speciale ed emana prescrizioni sulla procedura di pagamento e di diffida.

In particolare nel caso dei redditi bassi, può rinunciare alla riscossione del contributo speciale.

4

La Confederazione può affidare a terzi i compiti legati alla riscossione del contributo speciale.

Art. 86b (nuovo) Ritiro di valori patrimoniali

1

I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito di un'attività lucrativa.

2

Le autorità competenti possono mettere al sicuro tali valori patrimoniali ai fini del rimborso delle spese secondo l'articolo 85 capoverso 1, se i richiedenti l'asilo o le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora a.

6188

non possono dimostrare che i valori patrimoniali provengono da redditi dell'attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno oppure da prestazioni di aiuto sociale;

Legge sull'asilo

b.

non possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali; o

c.

possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali e questi ultimi superano l'importo fissato dal Consiglio federale.

3

Il Consiglio federale stabilisce in che misura il ritiro di valori patrimoniali riduce la durata dell'obbligo, presente o futuro, di versare il contributo speciale.

4

Il ritiro di valori patrimoniali non è più possibile dal momento in cui si estingue l'obbligo di versare il contributo speciale.

5

I valori patrimoniali messi al sicuro sono restituiti integralmente, su domanda, se i richiedenti l'asilo o le persone bisognose di protezione lasciano, sotto controllo, la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria.

Art. 87 Abrogato Art. 88

Indennizzo a titolo forfettario

1

La Confederazione indennizza ai Cantoni le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge erogando somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91­93.

2

Per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3

Le somme forfettarie per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza.

4

Per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale. Esse comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.

Art. 89

Fissazione delle somme forfettarie

1

Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo scelte economicamente vantaggiose.

2

Definisce l'assetto delle somme forfettarie nonché la durata e le condizioni per il versamento. Può segnatamente: a.

fissare le somme forfettarie in funzione dello statuto e della durata di dimora;

b.

graduare le somme forfettarie tenendo conto dei minori o maggiori costi in un Cantone o nell'altro.

3

L'Ufficio federale può subordinare il versamento di singole componenti delle somme forfettarie al raggiungimento di obiettivi di politica sociale.

6189

Legge sull'asilo

4

Le somme forfettarie sono adeguate periodicamente al rincaro e, se necessario, riesaminate.

Art. 91 cpv. 1, 2, 2bis(nuovo), 4 e 5

1

e 2 Abrogati

2bis

La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

4

Può versare sussidi per favorire l'integrazione sociale, professionale e culturale dei rifugiati, delle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e delle persone ammesse a titolo umanitario; di regola, tali contributi sono concessi soltanto se i Cantoni, i Comuni o terzi partecipano adeguatamente alle spese. Il coordinamento e il finanziamento delle attività legate al progetto possono essere affidati a terzi mediante mandato di prestazioni.

5

Abrogato

Art. 93 rubrica nonché cpv. 1, 1bis(nuovo) e 2 Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione 1

La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti: a.

il finanziamento integrale o parziale di consultori per il ritorno;

b.

il finanziamento integrale o parziale di progetti in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno;

c.

il finanziamento integrale o parziale di programmi nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo (programmi all'estero) per facilitare ed eseguire il ritorno, il rinvio e la reintegrazione;

d.

in singoli casi, un sostegno finanziario per facilitare l'integrazione o assicurare l'assistenza sanitaria per un periodo limitato nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo.

1bis

I programmi all'estero possono anche perseguire obiettivi volti a prevenire la migrazione. Sono considerati programmi volti a prevenire la migrazione i programmi che contribuiscono a breve termine a ridurre il rischio di una migrazione primaria o secondaria verso la Svizzera.

2

Nell'ambito dell'attuazione dell'aiuto al ritorno, la Confederazione può collaborare con organizzazioni internazionali e istituire un ufficio di coordinamento.

Art. 95

1

Vigilanza

La Confederazione verifica che i sussidi federali siano utilizzati conformemente al diritto sulle sovvenzioni, che siano efficaci e che i conteggi siano allestiti secondo le prescrizioni. Può affidare tali compiti a terzi e avvalersi del sostegno dei servizi cantonali di controllo delle finanze.

6190

Legge sull'asilo

2

Chi riceve sussidi federali è tenuto a rivelare la propria organizzazione nonché i dati e le cifre concernenti spese e proventi nel settore dell'asilo.

3

Il Controllo federale delle finanze, l'Ufficio federale e i servizi cantonali di controllo delle finanze vigilano sulle attività finanziarie conformemente alle loro prescrizioni. Stabiliscono il modo di procedere appropriato, coordinano le loro attività e si informano vicendevolmente in merito ai risultati.

Art. 97

Comunicazione di dati personali allo Stato d'origine o di provenienza

1

È vietato comunicare allo Stato d'origine o di provenienza dati personali relativi a un richiedente l'asilo, un rifugiato riconosciuto o a una persona bisognosa di protezione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata o i suoi congiunti. È vietato comunicare dati relativi a una domanda d'asilo.

2

L'autorità competente per l'organizzazione della partenza può, allo scopo di procurarsi i documenti di viaggio necessari all'esecuzione della decisione d'allontanamento, prendere contatto con le autorità dello Stato d'origine o di provenienza se: a.

esiste una decisione d'allontanamento eseguibile;

b.

è stata ordinata una carcerazione in vista del rinvio forzato secondo l'articolo 13b della LDDS9; o

c.

esiste una decisione di prima istanza di non entrata nel merito secondo gli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettere a­c ed e o 35a.

3

In vista dell'esecuzione di un allontanamento verso lo Stato d'origine o di provenienza, l'autorità incaricata dell'organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati seguenti: a.

9

generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, luogo di nascita, sesso, nazionalità, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) della persona interessata e, se necessario per identificarla, dei congiunti;

b.

indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d'identità;

c.

impronte digitali e fotografie;

d.

altri dati di documenti, necessari per identificare una persona;

e.

indicazioni sullo stato di salute, in quanto nell'interesse della persona interessata;

f.

i dati necessari per garantire l'entrata nel Paese di destinazione e per la sicurezza delle persone d'accompagnamento.

RS 142.20

6191

Legge sull'asilo

Art. 98 cpv. 2 2

Possono essere comunicati i dati seguenti: a.

generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, luogo di nascita, sesso, nazionalità, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) della persona interessata e, se necessario per identificarla, dei congiunti;

b.

indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d'identità;

c.

impronte digitali e fotografie;

d.

altri dati di documenti, necessari per identificare una persona;

e.

indicazioni sullo stato di salute, in quanto nell'interesse della persona interessata;

f.

i dati necessari per garantire l'entrata nel Paese di destinazione e per la sicurezza delle persone d'accompagnamento;

g.

indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;

h.

indicazioni sulle autorizzazioni di residenza e sui visti accordati;

i.

indicazioni su una domanda d'asilo (luogo e data del deposito, stadio della procedura, dati sommari sul tenore di una decisione presa).

Art. 98a (nuovo) Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale L'Ufficio federale o la Commissione di ricorso comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale le informazioni e i mezzi di prova concernenti richiedenti l'asilo seriamente sospetti di aver commesso un crimine contro il diritto internazionale, in particolare crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio o tortura.

Art. 99 cpv. 2­4 e 7 lett. c 2

Le impronte digitali e le fotografie sono registrate, senza le corrispondenti generalità, in una banca dati gestita dall'Ufficio federale di polizia.

3

Le nuove impronte digitali sono confrontate con quelle della banca dati gestita dall'Ufficio federale di polizia.

4

Se constata una concordanza con un'impronta digitale già registrata, l'Ufficio federale di polizia ne informa l'Ufficio federale nonché le autorità cantonali di polizia interessate e il Corpo delle guardie di confine, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, nazionalità, numero di controllo del processo e Cantone di assegnazione). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre, in forma cifrata, la data, il luogo e il motivo della registrazione delle impronte digitali.

7

I dati sono distrutti: c.

6192

per le persone bisognose di protezione, al più tardi dieci anni dopo la revoca della protezione provvisoria.

Legge sull'asilo

Art. 100 cpv. 1 lett. a e 2bis (nuovo) 1

L'Ufficio federale e le autorità di ricorso tengono ciascuno un sistema di registrazione automatizzato, allo scopo di: a.

registrare i richiedenti l'asilo, i rifugiati, le persone bisognose di protezione, le persone ammesse a titolo umanitario, le persone ammesse provvisoriamente e gli apolidi;

2bis

I dati inesatti sono rettificati d'ufficio. I costi della rettifica possono essere fatturati alla persona che, violando l'obbligo di collaborare, ha provocato la registrazione inesatta dei dati.

Art. 102a (nuovo) Statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale Ai fini della gestione dei rimborsi da versare ai Cantoni, l'Ufficio federale di statistica comunica periodicamente all'Ufficio federale, in forma anonimizzata e aggregata, i dati concernenti le persone soggette alla legislazione sull'asilo che beneficiano di prestazioni dell'aiuto sociale pubblico.

Art. 105 cpv. 1 1

La Commissione di ricorso decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale concernenti:

10

a.

l'asilo;

b.

la concessione della protezione provvisoria; è fatto salvo l'articolo 68 capoverso 2, a meno che non sia invocata la violazione del principio dell'unità della famiglia;

c.

l'allontanamento;

d.

abrogata

e.

l'ammissione a titolo umanitario;

f.

l'ammissione provvisoria;

g.

il rifiuto dell'entrata in Svizzera e l'assegnazione di un luogo di soggiorno nel quadro della procedura all'aeroporto secondo l'articolo 22 capoversi 2­4;

h.

l'ordine di carcerazione secondo l'articolo 13b capoverso 1 lettera d della LDDS10.

RS 142.20

6193

Legge sull'asilo

Art. 107 cpv. 3 Abrogato Art. 108

Termini di ricorso

1

Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di decisioni incidentali, entro 10 giorni dalla notifica della decisione.

2

Il termine di ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e le decisioni di cui all'articolo 23 capoverso 1 è di cinque giorni.

3

Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notifica di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.

4

La verifica della legalità e della proporzionalità dell'assegnazione di un luogo di soggiorno presso l'aeroporto o in un altro luogo adeguato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 nonché della carcerazione secondo l'articolo 13b capoverso 1 lettera d LDDS11 può essere chiesta, mediante ricorso, in qualsiasi momento.

5

Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono alla Commissione di ricorso entro i termini legali e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato conformemente alle regole dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa.

Art. 109

Termine di evasione dei ricorsi

1

La Commissione di ricorso decide di norma entro sei settimane sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32­35a e 40 capoverso 1.

2

La Commissione di ricorso decide entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 32­35a, se si rinuncia allo scambio di scritti e non sono necessari ulteriori atti processuali.

3

La Commissione di ricorso decide immediatamente, di norma sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 22 capoversi 2­4 e all'articolo 13b capoverso 1 lettera d della LDDS13.

Art. 110 cpv. 4

4

Per le procedure di cui agli articoli 105 capoverso 1 lettere g, h e 108 capoverso 4, i termini sono al massimo di due giorni lavorativi.

11 12 13

RS 142.20 RS 172.021 RS 142.20

6194

Legge sull'asilo

Art. 111 cpv. 1 e 2 lett. d (nuova) 1

Nel caso di ricorsi manifestamente infondati o dei ricorsi di cui all'articolo 108 capoversi 3 e 4 si può rinunciare allo scambio di scritti.

2

I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di: d.

ordine di carcerazione secondo l'articolo 13b capoverso 1 lettera d LDDS14.

Art. 112

Effetto di rimedi di diritto straordinari

L'uso di rimedi di diritto o di mezzi d'impugnazione straordinari non sospende l'esecuzione, a meno che l'autorità competente per il disbrigo non decida altrimenti.

Art. 115 lett. b È punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 20 000 franchi, se non si tratta di un crimine o di un delitto per il quale il Codice penale15 commina una pena più grave, chiunque: b.

si sottrae totalmente o in parte all'obbligo di versare il contributo speciale di cui all'articolo 86a facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qualsiasi altro modo;

Art. 116a (nuovo) Multa disciplinare 1

Chi viola le prescrizioni di pagamento secondo l'articolo 86a capoverso 3 può essere punito, previa diffida, con una multa disciplinare fino a 1000 franchi. In caso di recidiva nei due anni successivi, può essere inflitta una multa disciplinare fino a 5000 franchi.

2

La competenza di infliggere multe disciplinari spetta all'Ufficio federale.

II 1

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

2

Con l'entrata in vigore della presente legge, gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue: a.

14 15 16 17

modifica del ...16 della legge federale del 18 marzo 199417 sull'assicurazione malattie ­ art. 105a L'espressione «persone ammesse provvisoriamente» è sostituita con «persone ammesse a titolo umanitario e persone ammesse provvisoriamente».

RS 142.20 RS 311.0 RU ... (FF 2002 6205) RS 832.10

6195

Legge sull'asilo

modifica del ...18 della legge federale del 20 dicembre 194619 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ­ art. 14 cpv. 2bis L'espressione «persone ammesse provvisoriamente» è sostituita con «persone ammesse a titolo umanitario e persone ammesse provvisoriamente».

b.

III Disposizioni transitorie 1

Tutti i conti individuali sono conteggiati secondo i capoversi 2­6 della presente disposizione transitoria e liquidati.

2

Il saldo del conto individuale che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... è inferiore a 12 000 franchi è incassato interamente dalla Confederazione. Se dalla sua prima attività lucrativa sono trascorsi più di 10 anni, il titolare del conto è dispensato dall'obbligo di versare il contributo speciale. Se dalla prima attività lucrativa non sono ancora trascorsi 10 anni, il periodo contributivo rimanente è calcolato secondo la formula seguente: (12 000 ­ K) : 100 = Z Z deve tuttavia essere inferiore o uguale a 120 meno X.

Legenda: Z K X

= = =

periodo contributivo rimanente, espresso in mesi; saldo del conto individuale; numero di mesi trascorsi dall'inizio della prima attività lucrativa.

3

Se al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... il saldo del conto individuale è superiore a 12 000 franchi, la persona interessata è dispensata dall'obbligo di versare il contributo speciale. La Confederazione incassa 12 000 franchi indipendentemente dai costi provocati dal titolare del conto, dal suo coniuge e dai suoi figli.

L'importo residuo è restituito al titolare del conto.

4

Le deduzioni operate nell'ambito di un conteggio intermedio sono considerate nel calcolo dei saldi.

5

Se un motivo per l'allestimento del conteggio finale secondo l'articolo 87 della presente legge nella versione del 26 giugno 1998 è insorto prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., il conteggio è effettuato secondo il diritto anteriore.

6

Se è pendente un ricorso contro il conteggio intermedio, il calcolo del saldo è effettuato secondo il diritto anteriore.

18 19

RU ... (FF 2002 6207) RS 831.10

6196

Legge sull'asilo

7

Fatti salvi i capoversi 5 e 6 della presente disposizione transitoria, alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica è applicabile il nuovo diritto.

IV

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6197

Legge sull'asilo

Allegato (n. II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 26 marzo 193120 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Art. 6a (nuovo) 1

Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui soggiornano legalmente. È fatto salvo il capoverso 2.

2 Agli apolidi che adempiono le fattispecie di cui all'articolo 14a capoverso 6 si applicano le disposizioni concernenti le persone ammesse provvisoriamente secondo l'articolo 14a capoverso 7 lettera b.

3

Gli apolidi con diritto a un permesso di dimora che vivono legalmente in Svizzera da almeno 5 anni hanno diritto al permesso di domicilio.

Art. 13b cpv. 1 frase introduttiva, lett. d (nuova) e cpv. 2

1

Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può: d.

incarcerare lo straniero, se la decisione d'allontanamento è notificata in un centro d'accoglienza in virtù degli articoli 32­35a della legge federale del 26 giugno 199821 sull'asilo (legge sull'asilo) e l'esecuzione dell'allontanamento è presumibilmente attuabile.

2

La carcerazione secondo il capoverso 1 lettera d può durare 20 giorni al massimo.

La carcerazione secondo il capoverso 1 lettere a­c può durare tre mesi al massimo; se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al massimo. Nella durata massima di nove mesi sono computati i giorni di carcerazione secondo:

20 21

a.

il capoverso 1 lettera d; o

b.

l'articolo 22 capoverso 5 ultimo periodo della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo.

RS 142.20 RS 142.31

6198

Legge sull'asilo

Art. 13c cpv. 1 e 2 1

La carcerazione è ordinata dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Nei casi di cui all'articolo 13b capoverso 1 lettera d, la carcerazione è ordinata dall'Ufficio federale dei rifugiati.

2

La legalità e la proporzionalità della carcerazione sono esaminate dall'autorità giudiziaria il più tardi entro 96 ore, sulla base di un'audizione in procedura orale. In caso di carcerazione secondo l'articolo 13b capoverso 1 lettera d, la competenza e la procedura relative all'esame della carcerazione sono rette dagli articoli 105 capoverso 1 lettera h, 108 capoverso 4 e 109 capoverso 3 della legge del 26 giugno 199822 sull'asilo.

Art. 14a 1

L'Ufficio federale dei rifugiati pronuncia l'ammissione a titolo umanitario, se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione a.

non è ammissibile; o

b.

non è ragionevolmente esigibile.

2

L'esecuzione non è ammissibile se impegni di diritto internazionale della Svizzera si oppongono alla partenza dello straniero alla volta del suo Paese d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo.

3

L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile in particolare se rappresenta un pericolo concreto per lo straniero.

4

Se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, l'Ufficio federale dei rifugiati pronuncia l'ammissione provvisoria.

5

L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta del suo Paese d'origine o di provenienza né di uno Stato terzo o se non può esservi trasportato. Trascorsi quattro anni dalla pronuncia dell'ammissione provvisoria, l'Ufficio federale dei rifugiati può pronunciare l'ammissione a titolo umanitario ai sensi del capoverso 1, a condizione che non vi si opponga un motivo secondo il capoverso 6.

6

Di norma, i capoversi 1 lettera b e 4 non si applicano e l'allontanamento è eseguito, se lo straniero:

22 23

a.

è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata in Svizzera o all'estero o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 42 o 100bis del Codice penale23;

b.

ha violato gravemente o ripetutamente o minaccia l'ordine pubblico in Svizzera o all'estero o minaccia la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o

c.

ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento o l'espulsione.

RS 142.31 RS 311.0

6199

Legge sull'asilo

7

Le persone il cui allontanamento o la cui espulsione non è ammissibile e i rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall'asilo sono a.

ammessi a titolo umanitario o

b.

ammessi provvisoriamente, se adempiono le fattispecie di cui al capoverso 6 lettera a o b.

Art. 14b cpv. 1­3 1

L'ammissione a titolo umanitario e l'ammissione provvisoria possono essere proposte dall'Ufficio federale degli stranieri e dall'autorità cantonale di polizia degli stranieri.

2

L'Ufficio federale dei rifugiati verifica periodicamente se le condizioni per l'ammissione a titolo umanitario e per l'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte.

Se non lo sono più, revoca l'ammissione a titolo umanitario o provvisoria e ordina l'esecuzione dell'allontanamento. Se, in caso di revoca dell'ammissione a titolo umanitario, l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, l'Ufficio federale dei rifugiati pronuncia l'ammissione provvisoria secondo l'articolo 14a capoversi 4 e 5. È fatto salvo l'articolo 14a capoverso 6 lettera c.

2bis

Su richiesta della competente autorità cantonale di polizia degli stranieri o dell'Ufficio federale di polizia, l'Ufficio federale dei rifugiati revoca l'ammissione a titolo umanitario o l'ammissione provvisoria secondo l'articolo 14a capoversi 1 e 4 nonché l'articolo 44 capoverso 3 della legge del 26 giugno 199824 sull'asilo e ordina l'esecuzione dell'allontanamento, se sussistono motivi di cui all'articolo 14a capoverso 6. Se è revocata l'ammissione a titolo umanitario è revocata di cui agli articoli 14a capoverso 1 lettera a o 7 lettera a, è pronunciata l'ammissione provvisoria secondo l'articolo 14a capoverso 4.

3

L'ammissione a titolo umanitario o l'ammissione provvisoria si estingue al momento dell'ottenimento di un permesso di dimora o della partenza definitiva.

Art. 14c cpv. 1­1ter, 2, 3, 3bis (nuovo), 3ter (nuovo), 4, 5, 5bis (nuovo), 6 e 7 (nuovo) 1

Fatto salvo l'articolo 14b capoversi 2 e 2bis, l'ammissione a titolo umanitario o l'ammissione provvisoria può essere pronunciata per un periodo di dodici mesi. Di norma, il Cantone di dimora la proroga, di volta in volta, di dodici mesi.

1bis

Se i Cantoni non riescono a intendersi su un metodo di ripartizione diverso, l'Ufficio federale dei rifugiati attribuisce loro, in conformità ai criteri di ripartizione definiti nell'articolo 27 capoverso 2 della legge del 26 giugno 199825 sull'asilo, le persone ammesse a titolo umanitario e quelle ammesse provvisoriamente. Tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e delle persone ammesse a titolo umanitario o provvisoriamente.

1ter

Le persone ammesse a titolo umanitario o provvisoriamente devono presentare la domanda di cambiamento di Cantone all'Ufficio federale dei rifugiati. Dopo aver 24 25

RS 142.31 RS 142.31

6200

Legge sull'asilo

sentito i Cantoni interessati, quest'ultimo pronuncia una decisione definitiva, fatto salvo il capoverso 1quater.

2

Le persone ammesse a titolo umanitario o provvisoriamente possono scegliere liberamente il luogo di dimora nel territorio dell'attuale Cantone di dimora o del Cantone di assegnazione.

3

Le persone ammesse a titolo umanitario sono equiparate agli stranieri in cerca di lavoro che dimorano già in Svizzera e hanno il diritto di esercitare un'attività lucrativa. Le autorità cantonali rilasciano alle persone ammesse provvisoriamente un'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa dipendente, a condizione che il mercato del lavoro e la situazione economica lo consentano.

3bis

I coniugi e i figli non coniugati d'età inferiore ai 18 anni possono raggiungere le persone ammesse a titolo umanitario e beneficiare dell'ammissione a titolo umanitario, se: a.

condividono con esse l'abitazione;

b.

è disponibile un'abitazione adeguata; e

c.

la famiglia non dipende dall'aiuto sociale.

3ter

Il Consiglio federale determina i casi in cui si può derogare alla condizione di cui al capoverso 3bis lettera c.

4

Fissazione e versamento delle prestazioni di aiuto sociale sono retti dal diritto cantonale. Sono applicabili le disposizioni concernenti i richiedenti l'asilo nel capitolo 5 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo. Per quanto concerne gli standard dell'aiuto sociale, per i rifugiati ammessi a titolo umanitario e quelli ammessi provvisoriamente si applicano le stesse condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso l'asilo.

5

La Confederazione versa ai Cantoni: a.

per ogni persona ammessa provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 2 e 89 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo;

b.

per ogni rifugiato ammesso provvisoriamente o a titolo umanitario, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 4 e 89 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo;

c.

per ogni persona ammessa a titolo umanitario, una somma forfettaria composta dalla somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 2 e 89 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo e da un contributo all'integrazione professionale, sociale e culturale. Questa somma forfettaria per l'integrazione può essere subordinata al raggiungimento di obiettivi socioculturali ed essere limitata a determinate categorie di persone.

5bis

Le somme forfettarie di cui al capoverso 5 lettera c e quelle destinate ai rifugiati ammessi a titolo umanitario di cui al capoverso 5 lettera b sono versate per un periodo massimo di sette anni dall'entrata in Svizzera.

6

Le persone ammesse a titolo umanitario e quelle ammesse provvisoriamente sottostanno all'obbligo del contributo speciale e al ritiro di valori patrimoniali conformemente agli articoli 86a e 86b della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo. Sono ap6201

Legge sull'asilo

plicabili le disposizioni della sezione 2 del capitolo 5 e quelle del capitolo 10 della legge del 26 giugno sull'asilo.

7

Per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria malattie per le persone ammesse a titolo umanitario e quelle ammesse provvisoriamente, si applicano le corrispondenti disposizioni per i richiedenti l'asilo della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo e della legge federale del 18 marzo 199426 sull'assicurazione malattie.

Art. 14e cpv. 2 lett. b, d

2

La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio dei Cantoni per l'esecuzione della carcerazione preliminare o in vista di sfratto. Questa somma è versata per: b.

rifugiati e stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca dell'ammissione a titolo umanitario o dell'ammissione provvisoria;

d.

rifugiati espulsi in virtù dell'articolo 65 della legge del 26 giugno 199827 sull'asilo.

Art. 15 cpv. 4 L'Ufficio federale dei rifugiati è competente per ordinare ed eseguire l'ammissione a titolo umanitario e l'ammissione provvisoria, salvo che la presente legge ne incarichi i Cantoni. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia determina i casi in cui è necessario il suo consenso per sospendere o revocare l'espulsione dal territorio svizzero pronunciata in virtù dell'articolo 10.

4

Art. 20 cpv. 1 lett. b e 1bis (nuovo) 1

Sono impugnabili con ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia: b.

Abrogata

1bis

Ai ricorsi concernenti l'ammissione a titolo umanitario o l'ammissione provvisoria si applica l'articolo 105 capoverso 1 della legge del 26 giugno 199828 sull'asilo.

Disposizioni transitorie della modifica del ...

1

A partire dall'entrata in vigore degli articoli 85­87 della legge del 26 giugno 199829 sull'asilo nonché dell'articolo 14c capoverso 6 della presente legge, tutti i conti individuali sono conteggiati secondo i capoversi 2­6 della presente disposizione transitoria e liquidati.

2

Il saldo del conto individuale che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... è inferiore a 12 000 franchi è incassato interamente dalla Confederazione. Se dalla sua prima attività lucrativa sono trascorsi più di dieci anni, il titolare del conto è dispensato dall'obbligo di versare il contributo speciale. Se dalla prima attività

26 27 28 29

RS 832.10 RS 142.31 RS 142.31 RS 142.31

6202

Legge sull'asilo

lucrativa non sono ancora trascorsi dieci anni, il periodo contributivo rimanente è calcolato secondo la formula seguente: (12 000 ­ K) : 100 = Z Z deve tuttavia essere inferiore o uguale a 120 meno X.

Legenda: Z K X

= = =

periodo contributivo rimanente, espresso in mesi; saldo del conto individuale; numero di mesi trascorsi dall'inizio della prima attività lucrativa.

3

Se al momento dell'entrata in vigore il saldo del conto individuale è superiore a 12 000 franchi, la persona interessata è dispensata dall'obbligo di versare il contributo speciale. La Confederazione incassa 12 000 franchi indipendentemente dai costi provocati dal titolare del conto, dal suo coniuge e dai suoi figli. L'importo residuo è restituito al titolare del conto.

4

Le deduzioni operate nell'ambito di un conteggio intermedio sono considerate nel calcolo dei saldi.

5

Se un motivo per l'allestimento del conteggio finale secondo l'articolo 87 della legge sull'asilo nella versione del 26 giugno 1998 è insorto prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., il conteggio è effettuato secondo il diritto anteriore.

6

Se è pendente un ricorso contro il conteggio intermedio, il calcolo del saldo è effettuato secondo il diritto anteriore.

7

Fatti salvi i capoversi 5 e 6 della presente disposizione transitoria, alle procedure secondo gli articoli 85­87 della legge sull'asilo nella versione del 26 giugno 1998 pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ..., è applicabile il nuovo diritto.

8

Fatte salve le disposizioni seguenti, alle persone che al momento dell'entrata in vigore delle modifiche della legge sull'asilo e della presente legge sono ammesse provvisoriamente si applica, sulla base delle banche dati elettroniche, il nuovo diritto. Il Consiglio federale disciplina le modalità di cambiamento dello statuto.

9

La Confederazione paga per ogni persona ammessa a titolo umanitario una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 2 e 89 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo. Può inoltre versare un contributo all'integrazione professionale, sociale e culturale. Il Consiglio federale limita questo contributo supplementare a determinate categorie di persone, segnatamente ai giovani in età formativa. Questa somma forfettaria per l'integrazione può essere subordinata al raggiungimento di obiettivi sociopolitici. Essa è versata per un periodo massimo di sette anni dall'entrata in Svizzera. Il Consiglio federale può derogare a tale termine segnatamente se al momento dell'entrata in vigore delle modifiche le persone ammesse a titolo umanitario dimorano in Svizzera da più di sette anni dalla loro entrata nel Paese.

10

Alle procedure secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera b pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applica il diritto anteriore.

6203

Legge sull'asilo

2. Legge federale del 16 dicembre 194330 sull'organizzazione giudiziaria Art. 100 cpv. 1 lett. b n. 5 Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro: b.

30

in materia di polizia degli stranieri: 5. le decisioni sull'ammissione a titolo umanitario o sull'ammissione provvisoria di stranieri;

RS 173.110

6204