D Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Disegno

(LTEO) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20011, decreta: I La legge federale del 12 giugno 19592 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare è modificata come segue: Titolo Concerne solo il testo tedesco Ingresso visti gli articoli 18 capoverso 4 e 45bis capoverso 2 della Costituzione federale3, ...

Sostituzione di espressioni 1

In tutto il testo l'espressione «capo» è sostituita con «capitolo».

2

In tutto il testo l'espressione «soggezione» è sostituita con «assoggettamento».

3

Nell'articolo 4 capoverso 1 lettera a e nel titolo che precede l'articolo 10, l'espressione «reddito imponibile» è sostituita con «reddito soggetto alla tassa».

Art. 1 I cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti a una tassa sostitutiva.

1 2 3

FF 2002 768 RS 661 Queste disposizioni corrispondono agli art. 40 cpv. 2 e 59 cpv. 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2001-0815

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Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. LF

Art. 4 cpv. 1 lett. c e d 1

È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: c.

quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile;

d.

ha compiuto l'anno d'età fino al quale dura l'obbligo di prestare servizio militare per i militari con gradi di truppa e per i sottufficiali, eccettuati i sottufficiali superiori;

Art. 4a cpv. 1 lett. b e cpv. 2 1 È esentato dalla tassa militare lo Svizzero all'estero che nell'anno di assoggettamento è domiciliato almeno sei mesi all'estero, sempre che:

b.

concerne solo il testo tedesco e quello francese;

2

Se la persona soggetta all'obbligo militare era già stata domiciliata all'estero anteriormente, questi soggiorni all'estero sono computati nel periodo di tre anni, sempre che i soggiorni siano durati ogni volta almeno dodici mesi.

Art. 7 cpv. 2 e 3 lett. a e c 2

Abrogato

3

Non sono considerati servizio militare o servizio civile ai sensi della presente legge: a.

concerne solo il testo tedesco;

c.

il servizio compiuto dietro indennità giornaliera oppure nell'ambito di un rapporto di lavoro su base contrattuale.

Art. 13 cpv. 1 1 La tassa ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi di reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 200 franchi.

Art. 21 cpv. 2 Concerne solo il testo tedesco.

Art. 22 cpv. 2 e 5 (nuovo) 2

Abrogato

5 Più

Cantoni possono convenire di riscuotere la tassa in comune. Essi disciplinano la procedura e l'organizzazione della riscossione della tassa nonché la composizione della commissione di ricorso. In mancanza di un simile disciplinamento, è applicabile la procedura del Cantone competente ai sensi dell'articolo 23.

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Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. LF

Art. 23

Competenza

1

La competenza di riscuotere la tassa spetta all'autorità della tassa del Cantone in cui l'assoggettato è domiciliato o notificato conformemente alle prescrizioni militari o del servizio civile il 31 dicembre dell'anno di assoggettamento.

2

Il Consiglio federale può, in casi speciali, stabilire deroghe alla competenza assegnata dal capoverso 1, allo scopo di semplificare la riscossione della tassa.

Art. 25 cpv. 3 3 La tassa delle persone soggette all'obbligo militare che intendono partire all'estero è stabilita prima che abbia effetto il loro congedo per l'estero.

Art. 27 cpv. 1 1

A richiesta dell'autorità di tassazione, l'assoggettato deve indicare alla medesima, coscienziosamente, i fatti che possono essere importanti nell'accertamento dell'obbligo di assoggettamento e delle basi di calcolo della tassa.

Art. 28 rubrica e cpv. 2 Notificazione della decisione di tassazione 2

Se l'assoggettato è d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone.

Art. 32

Scadenza

1

La tassa scade, di regola, il 1º maggio dell'anno civile successivo all'anno di assoggettamento (termine generale di scadenza).

2

3

Con la notificazione della decisione di tassazione scadono: a.

la tassa sulle prestazioni in capitale di istituzioni di previdenza;

b.

la tassa in caso di pagamento di arretrati.

La tassa scade in ogni caso: a.

il giorno in cui l'assoggettato che vuol lasciare durevolmente il Paese prende i provvedimenti necessari per la partenza;

b.

all'atto della dichiarazione del fallimento a carico dell'assoggettato;

c.

alla morte dell'assoggettato.

4

Il termine non muta anche se l'assoggettato ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio della tassa oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione.

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Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. LF

Art. 32a (nuovo) Riscossione provvisoria e riscossione definitiva 1

La tassa è riscossa conformemente alla tassazione. Se all'atto della scadenza la tassazione non è ancora stata operata, la tassa è riscossa provvisoriamente. Determinanti al riguardo sono la dichiarazione d'imposta per l'imposta federale diretta, l'ultima tassazione relativa all'imposta federale diretta, l'ultima tassazione relativa alla tassa d'esenzione o l'importo presumibilmente dovuto.

2 Le tasse riscosse provvisoriamente sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva.

3

Se l'importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza; le somme eccedenti sono restituite. Per gli interessi si applicano le disposizioni sull'imposta federale diretta.

Art. 32b (nuovo) Pagamento 1

La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla scadenza.

2

Per i pagamenti anticipati effettuati prima della scadenza è versato un interesse rimunerativo conformemente alle disposizioni sull'imposta federale diretta.

Art. 32c (nuovo)

Interesse di mora

1

Il debitore della tassa deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di mora. L'interesse è determinato in base alle disposizioni sull'imposta federale diretta.

2 L'interesse decorre dopo trenta giorni dalla notificazione se il debitore della tassa, per motivi di cui non deve rispondere, non ha ancora ricevuto il conteggio al momento della scadenza.

Art. 33

Richiamo e diffida

1

Se la tassa, divenuta esecutoria, non è pagata alla scadenza, l'assoggettato riceve un richiamo che gli assegna un termine suppletivo di 15 giorni. Se non vi ottempera, gli viene intimata una diffida.

2

Per la diffida l'autorità può percepire un emolumento.

Art. 34

Esecuzione forzata

1

Se la tassa, divenuta esecutoria, non è pagata nonostante la diffida, si procede in via esecutiva contro il debitore.

2 Se il debitore non ha il domicilio in Svizzera o se è stato ordinato il sequestro di beni che gli appartengono, l'esecuzione può essere promossa senza precedente diffida.

3

Le decisioni di tassazione nonché le decisioni su reclamo e su ricorso, divenute esecutorie, sono equiparate alle sentenze esecutive di cui all'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 18894 sulla esecuzione e sul fallimento.

4

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RS 281.1

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. LF

4

Non è necessario indicare i crediti di tassa negli inventari pubblici, né insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori.

Art. 34a (nuovo) Restituzione delle tasse pagate per errore

1

L'assoggettato può chiedere la restituzione di una tassa non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore.

2

Gli importi restituiti più di trenta giorni dopo il loro versamento fruttano un interesse dalla data di versamento. Si applica il tasso applicabile per l'imposta federale diretta.

3

La domanda di restituzione dev'essere presentata all'autorità cantonale della tassa, entro cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato eseguito il versamento. Se l'autorità respinge la domanda, l'interessato può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione. Il diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell'anno del versamento.

Art. 35 cpv. 1 e 2 1

Per le persone soggette all'obbligo militare, la concessione o la proroga di un congedo per l'estero dal servizio o dal servizio civile e il rilascio o la proroga di un passaporto svizzero possono essere vincolati al pagamento della tassa dovuta o alla costituzione di garanzie.

2

Il Consiglio federale emana le norme che devono disciplinare l'applicazione dei provvedimenti di garanzia. Esso vigila affinché gli interessi degli assoggettati non subiscano un pregiudizio sproporzionato.

Art. 36 rubrica Costituzione di garanzie Art. 37 cpv. 1 1

Se il pagamento entro il termine prescritto della tassa militare e delle spese dovesse essere particolarmente gravoso per l'assoggettato, può essere concessa una proroga del termine oppure la possibilità di pagare a rate. In tali casi si può rinunciare alla riscossione degli interessi.

Art. 39 cpv. 2, 3 e 5 (nuovo) 2

La tassa dovuta per compimento tardivo della scuola reclute è rimborsata non appena l'obbligo regolamentare di prestare servizio è stato adempiuto.

3

La domanda di rimborso dev'essere presentata all'autorità della tassa del Cantone per conto del quale la tassa è stata riscossa. La decisione di detta autorità è impugnabile conformemente agli articoli 30 e 31.

5

Nessun interesse è corrisposto per le somme rimborsate.

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Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. LF

Art. 44 cpv. 2 e 4 2

Concerne solo il testo tedesco.

4

Se la decisione giudiziaria è chiesta tempestivamente, l'amministrazione trasmette gli atti al giudice penale. Qualora la decisione giudiziaria non sia chiesta tempestivamente, la decisione amministrativa è equiparata a una sentenza passata in giudicato.

Art. 45 cpv. 1 e 2 1

Concerne solo il testo tedesco.

2

Per gettito lordo, s'intende l'ammontare delle tasse e degli interessi riscossi dai Cantoni in virtù delle loro competenze in materia di tassazione, detratto quello delle tasse che fossero state rimborsate ai sensi dell'articolo 39.

Art. 46 L'uso di documenti nella procedura d'applicazione della presente legge non comporta l'obbligo di pagare tasse di bollo cantonali.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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