Termine di referendum: 23 gennaio 2003
Legge federale concernente il trasferimento di capitali del Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennitā per perdita di guadagno a favore dell'assicurazione per l'invaliditā del 4 ottobre 2002
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4 e 112 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 20002, decreta:
Art. 1
Trasferimento di capitali
Dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennitā per perdita di guadagno di cui all'articolo 28 della legge federale del 25 settembre 19523 sulle indennitā di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile sono trasferiti 1500 milioni di franchi al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā di cui all'articolo 107 della legge federale del 20 dicembre 19464 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti a favore del conto dell'assicurazione per l'invaliditā (art. 79 della Legge federale del 19 giugno 19595 sull'assicurazione per l'invaliditā).
Art. 2
Data del trasferimento di capitali
Il Consiglio federale stabilisce la data del trasferimento dei capitali.
1 2 3 4 5
RS 101 FF 2000 1651 RS 834.1 RS 831.10 RS 831.20
1999-6207
5789
trasferimento di capitali del Fondo di compensazionedell'ordinamento delle indennitā per perdita di guadagno a favore dell'assicurazione per l'invaliditā
Art. 3 1
Referendum, entrata in vigore e durata di validitā
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore . La presente legge č abrogata tre mesi dopo il trasferimento dei capitali.
Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002
Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002
La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann
Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 15 ottobre 20026 Termine di referendum: 23 gennaio 2003
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FF 2002 5789
5790