Parte V: Modifica della legge sulla protezione degli animali (LPA) Compendio Visto l'esito della consultazione concernente la modifica della legge sulla protezione degli animali (LPA)1, è stato deciso di mantenere il divieto di mattazione dei mammiferi senza stordimento prima del dissanguamento. Questo tipo di mattazione corrisponde tuttavia alle regole religiose proprie alle comunità ebraica e islamica. Al fine di assicurare l'approvvigionamento di carne a queste due comunità religiose, si è previsto di iscrivere nella LPA una disposizione che autorizza l'importazione di carne di animali sottoposti a mattazione rituale (carne koscher e carne halal).

1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

La mattazione di mammiferi senza stordimento prima del dissanguamento è vietata2.

Tale divieto (divieto di mattazione rituale) è considerato da eminenti specialisti del diritto3 come una limitazione sproporzionata della libertà di credo e di coscienza garantita nell'articolo 15 Cost.4. D'altro canto, la vasta cerchia di persone che attribuisce grande importanza alla protezione degli animali rifiuta di sopprimere tale divieto.

L'importazione di carne di animali sottoposti a mattazione rituale è autorizzata fatte salve le restrizioni di polizia epizootica. Tuttavia essa non è disciplinata a livello di legge ­ ossia né nella LPA né nella LAgr5 ­ bensì nell'ordinanza sul bestiame da macello6. In seguito alla discussione sul divieto della mattazione rituale, emersa nell'ambito della procedura di consultazione sulla revisione della LPA, si rivela opportuno iscrivere sul piano della legge una disposizione che permetta di assicurare alle minoranze religiose l'approvvigionamento di carne di animali sottoposti a mattazione rituale.

1.2

Consultazione

Il Dipartimento federale dell'economia ha posto in procedura di consultazione, dal 21 settembre al 31 dicembre 2001, una revisione totale della LPA. Formulata in questo contesto, la proposta di eliminare il divieto di mattazione rituale ha sollevato 1 2

3 4 5 6

Legge del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali (LPA); RS 455 Fino all'entrata in vigore della legge sulla protezione degli animali nel 1981, la mattazione rituale era vietata ai sensi dell'articolo 25bis della Costituzione federale del 29 maggio 1974. Il divieto attuale deriva dall'articolo 20 LPA.

Ad esempio Kälin W. «Grundrechte im Kulturkonflikt, Freiheit und Gleichheit in der Einwanderungsgesellschaft», Zurigo, 2000, pag. 192 segg.

Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost); RS 101 Legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr), RS 910.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (ordinanza sul bestiame da macello, OBM); RS 916.341 (art. 26-28 per quanto concerne l'attribuzione delle quote di contingenti).

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2002-0716

il dissenso della grande maggioranza dei Cantoni e delle organizzazioni. Soltanto i Cantoni di Zurigo e di Basilea Città, il PPD e l'UDC, le comunità religiose7 e alcune organizzazioni si sono schierati a favore di tale eliminazione.

La questione dell'importazione di carne di animali sottoposti a mattazione rituale non è stata oggetto della procedura di consultazione. Numerose organizzazioni di protezione degli animali e talune altre organizzazioni si sono tuttavia espresse al riguardo, esigendo che siano autorizzate unicamente le importazioni di prodotti derivanti da animali trattati in osservanza delle norme svizzere. In tale contesto è stata menzionata anche l'importazione di animali sottoposti a mattazione rituale.

In considerazione dell'esito della procedura di consultazione si è deciso di rinunciare a eliminare il divieto di mattazione rituale.

2

Parte speciale

Art. 9

Commercio internazionale

Cpv. 1 secondo e terzo periodo (nuovi) La LPA si applica sul territorio svizzero agli animali vertebrati e, nella misura in cui lo decida il Consiglio federale, agli animali invertebrati. Ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LPA, il Consiglio federale può, per motivi legati alla protezione degli animali, vietare, limitare o condizionare l'importazione, l'esportazione ed il transito di animali nonché di prodotti animali. Il nostro Collegio ha sempre fatto un uso prudente di tale disposizione, applicandola unicamente all'esportazione e alla successiva reimportazione di animali sottoposti a pratiche vietate in Svizzera nonché all'importazione di cani con le orecchie e la coda recise8. Finora si è sempre rifiutato di vietare l'importazione di taluni prodotti, quali il fegato d'oca o le cosce di rana.

In futuro, riguardo alla carne koscher e alla carne halal, esso non intende scostarsi da tale prassi.

Oltre alla richiesta di mantenere il divieto di mattazione a scopo rituale, durante la procedura di consultazione è emersa l'esigenza di vietare l'importazione di animali sottoposti a mattazione rituale. Data l'importanza del principio di libertà di credo e di coscienza, appare giustificato garantire l'importazione di tale carne sul piano della legge. La nostra competenza di vietare l'importazione di prodotti per motivi di protezione degli animali interesserà in futuro esclusivamente le importazioni che non sono necessarie all'approvvigionamento delle comunità ebraica e musulmana con carne koscher e halal (cpv. 1 secondo periodo). In base alla legislazione sull'agricoltura, il nostro Consiglio continuerà a prevedere anche in futuro, in virtù della libertà di credo e di coscienza e in corrispondenza alle necessità, contingenti doganali parziali specificamente per la carne koscher e per la carne halal e attribuirà mediante la vendita all'asta le quote di contingenti doganali in analogia agli altri contingenti doganali parziali per il bestiame da macello e la carne. Inoltre limiterà 7

8

Gemeinschaft von Christen und Muslimen in der Schweiz; Istituto di etica sociale della Federazione delle Chiese protestanti della Svizzera, Lega dei Musulmani della Svizzera, Comunità ecumenica di Lavoro la Chiesa e l'Ambiente CECA, Federazione svizzera delle comunità israelite FSCI, Comunità di lavoro svizzera riformata Chiesa e Agricoltura, Conferenza dei vescovi svizzeri, Vereinigung der islamischen Organisationen in Zürich.

Art. 78 dell'ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE); RS 916.433.11

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nelle disposizioni d'esecuzione il diritto d'importazione e il diritto di acquisizione affinché la carne koscher e la carne halal siano unicamente a disposizione dei membri delle comunità religiose interessate. Di conseguenza, il diritto d'importazione dev'essere attribuito soltanto ai membri delle comunità ebraica e musulmana nonché alle persone giuridiche e alle società ad esse appartenenti (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita). Conformemente agli articoli 26 e 28 dell'ordinanza sul bestiame da macello9, le persone che hanno il diritto d'importazione possono mettere in commercio la carne importata soltanto nei punti di vendita riconosciuti che smerciano unicamente carne di animali sottoposti a mattazione rituale e prodotti di siffatta carne. In tale contesto il nostro Collegio potrà basarsi sui principi esistenti. Le prescrizioni di polizia delle epizoozie permangono rette dall'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali10.

3

Conseguenze

3.1

Per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Disciplinando il proseguimento di una prassi già esistente in un contesto comparabile, la modifica proposta non implica conseguenze per la Confederazione, né per i Cantoni e i Comuni.

3.2

Per l'economia nazionale

L'intervento dello Stato nel contesto dell'importazione di carne di animali sottoposti a mattazione rituale si giustifica al fine di assicurare sul piano della legge l'approvvigionamento dei membri delle comunità ebraica e musulmana con siffatta carne. In considerazione dell'importanza politica che questa problematica riveste, una disposizione esplicita favorisce la trasparenza e la certezza del diritto in materia.

Siccome durante la procedura di consultazione è stata rifiutata dalla grande maggioranza dei Cantoni e delle organizzazioni, l'autorizzazione della mattazione rituale non rappresenta un disciplinamento alternativo.

4

Programma di legislatura

La modifica della LPA è stata annunciata nel programma di legislatura 1999-200311.

Il messaggio concernente una revisione totale della LPA sarà presentato entro la fine del 2002.

9 10 11

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (ordinanza sul bestiame da macello, OBM); RS 916.341 Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE); RS 916.443.11 Rapporto sul programma di legislatura 1999-2003 del 1° marzo 2000 (00.016), FF 2000 2037

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5

Relazione con il diritto internazionale

Il disciplinamento proposto è in sintonia con l'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)12. Un divieto d'importazione per la carne di animali sottoposti a mattazione rituale contraddirebbe il principio di non discriminazione sancito da diversi accordi GATT.

La mattazione rituale è ammessa sia da parte del Consiglio d'Europa13 sia da parte dell'UE14.

6

Costituzionalità

La modifica della LPA è retta dall'articolo 80 capoverso 2 lettera d Cost., il quale autorizza la Confederazione a legiferare in materia di protezione degli animali e a disciplinare l'importazione di animali e di prodotti d'origine animale.

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12 13 14

RS 0.632.21 Convenzione europea del 10 maggio 1979 sulla protezione degli animali da macello (RS 0.458) Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (GU n. L 340/21).

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Indice Parte V Messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2007) Parte V:

Modifica della legge sulla protezione degli animali (LPA)

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Compendio

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1 Parte generale 1.1 Situazione iniziale 1.2 Consultazione

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2 Parte speciale

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3 Conseguenze 3.1 Per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni 3.2 Per l'economia nazionale

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4 Programma di legislatura

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5 Relazione con il diritto internazionale

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6 Costituzionalità

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Indice delle materie della Parte V

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Legge federale sulla protezione degli animali (LPA) (Disegno)

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