Decreto federale concernente un credito quadro per misure di gestione civile dei conflitti e di promovimento dei diritti dell'uomo

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 4 della legge federale del ...2 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 20023, decreta:

Art. 1 1 È stanziato un credito quadro di 240 milioni di franchi destinato alla gestione civile dei conflitti e al promovimento dei diritti dell'uomo per un periodo minimo di 4 anni. Il periodo del credito inizia il 1o gennaio 2004.

2

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

Art. 2 A carico della rubrica di credito 201.3600.149 può essere finanziato il personale esterno necessario per l'attuazione delle misure della gestione civile dei conflitti e del promovimento dei diritti dell'uomo.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà al referendum.

1 2 3

RS 101 RS ...; RU ... (FF 2002 6790) FF 2002 7091

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2002-1662