02.042 Messaggio concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica di Lettonia del 22 maggio 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio con la Repubblica di Lettonia, firmata il 31 gennaio 2002.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 maggio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio Il 31 gennaio 2002 è stata firmata con la Repubblica di Lettonia una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Oltre all'eliminazione della doppia imposizione, la presente convenzione offre a persone che hanno rapporti fiscali con ambedue gli Stati e, segnatamente alle imprese investitrici, anche una protezione istituzionale in campo tributario. Essa favorisce nuovi investimenti e garantisce che questioni di natura fiscale non indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto a quella dei loro concorrenti degli altri Stati. La Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'OCSE ed è conforme alla prassi svizzera in materia di convenzioni.

Nell'ambito della procedura di consultazione, i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

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Messaggio 1

Genesi

La Lettonia ha conseguito nel 1991 lo statuto di Stato sovrano dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Il Paese è retto da un sistema democratico pluralistico e conta 2,4 milioni di abitanti. È membro di numerose organizzazioni e istituzioni internazionali, tra cui l'ONU, l'UNECE, l'OMC, il Consiglio d'Europa, le Istituzioni di Bretton Woods (Banca Mondiale e FMI) e partecipa all'accordo di libero scambio baltico. Dal mese di febbraio del 2000 sono in corso trattative con l'UE in vista di un'adesione.

Il commercio tra Svizzera e Lettonia si sviluppa positivamente sia dalla parte delle importazioni che da quella delle esportazioni. Nelle relazioni bilaterali, dal 1997 è in vigore l'accordo di libero scambio (AELS). L'eccedenza commerciale è nettamente favorevole alla Svizzera. Secondo i dati del Ministero dell'economia lettone, alla fine del 2000, con 43,7 milioni di dollari USA, la Svizzera occupava l'undicesima posizione sulla totalità degli investimenti esteri.

Le trattative per la conclusione di una convenzione di doppia imposizione si sono tenute congiuntamente con gli altri due Stati baltici Estonia e Lituania in tre cicli di negoziati dal 16 al 19 giugno 1997, dal 12 al 15 gennaio 1999 e dal 26 al 30 marzo 2001. L'ultimo ciclo di negoziati si è concluso con la parafatura di un progetto di convenzione.

Dopo l'accettazione della Convenzione da parte dei Cantoni e delle cerchie economiche interessate, l'accordo è stato firmato a Berna il 31 gennaio 2002.

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Commento alle disposizioni della Convenzione

Il progetto della Convenzione di doppia imposizione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla relativa prassi svizzera. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a commentare le principali deroghe al modello di Convenzione rispettivamente alla prassi svizzera, e a indicare le caratteristiche principali della Convenzione.

Art. 2

Imposte considerate

Il campo d'applicazione materiale della Convenzione comprende le imposte sul reddito e sul patrimonio. Conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni, l'imposta preventiva trattenuta sulle vincite alle lotterie è esclusa dal campo di applicazione.

Art. 3

Definizioni generali

Sotto la nozione di stabile organizzazione il diritto interno della Lettonia prevede di imporre numerose attività di esplorazione e di sfruttamento delle risorse minerarie nello zoccolo continentale. Siccome la tradizionale regolamentazione della stabile 4685

organizzazione sarebbe stata favorevole unicamente alla Lettonia si è convenuto di limitare il campo d'applicazione della Convenzione alla terraferma e alle acque territoriali e di esentare lo zoccolo continentale. Questa soluzione può certamente condurre a singoli casi di doppia imposizione; questo svantaggio deve quindi essere preso in considerazione se si vogliono evitare concessioni unilaterali della Svizzera e di conseguenza sfavorevoli ripercussioni pregiudizievoli.

Pertanto, conformemente a una disposizione del protocollo, il termine «Lettonia» non comprende le zone marittime adiacenti alle acque territoriali dove la Lettonia, secondo norme giuridiche internazionali e locali, può esercitare diritti sui fondi marini e il loro sottosuolo nonché sulle loro risorse.

Art. 4

Residenza

Per le persone giuridiche la residenza è il luogo della sede o dell'amministrazione.

Non appena la Lettonia sarà passata al concetto del luogo della sede della direzione effettiva dell'impresa, secondo una disposizione del protocollo, nei casi di doppia residenza, per le persone diverse dalle persone fisiche prevarrà questa disposizione.

Art. 5

Stabile organizzazione

Un cantiere di costruzione o di montaggio, un impianto o un'attività di sorveglianza connessa costituiscono una stabile organizzazione se la loro durata oltrepassa i nove mesi.

Art. 6

Redditi immobiliari

I redditi provenienti da società di azionisti-inquilini e da enti comparabili, che hanno investito in una proprietà fondiaria e consentono alle loro società l'utilizzo dei beni immobili sono, secondo una disposizione del protocollo, ritenuti come provenienti da beni immobili.

Art. 7

Utili delle imprese

Il progetto segue il principio fissato nel modello di convenzione dell'OCSE, secondo cui una stabile organizzazione è imponibile unicamente per gli utili che le possono essere attribuiti.

In una disposizione del protocollo, le deduzioni ammesse per la stabile organizzazione si limitano alle spese direttamente legate all'attività della stabile organizzazione.

Art. 10

Dividendi

Nei rapporti di partecipazione l'imposta a favore dello Stato della fonte ammonta al 5 per cento nel caso in cui la partecipazione ammonta ad almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. In tutti gli altri casi ammonta al massimo al 15 per cento.

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Art. 11

Interessi

L'imposta alla fonte sugli interessi è in generale limitata al 10 per cento.

Secondo la Convenzione sono esenti dall'imposta alla fonte gli interessi provenienti da titoli di Stato, prestazioni d'interesse provenienti da istituzioni statali o dalla Banca nazionale dell'altro Stato, gli interessi di prestiti statali garantiti nonché gli interessi di vendita a credito tra imprese non associate.

Il protocollo contiene una clausola automatica della nazione più favorita in relazione alle condizioni più vantaggiose che la Lettonia potrebbe convenire in futuro con un qualsiasi altro Stato terzo membro dell'OCSE, in particolare per quanto riguarda gli interessi in caso di vendita a credito tra imprese associate o aliquote d'imposta alla fonte più basse.

Art. 12

Canoni

L'imposta alla fonte sui canoni è in generale limitata al 10 per cento.

I canoni per leasing possono essere gravati da un'imposta alla fonte del 5 per cento al massimo.

Anche per i canoni, il protocollo comprende una clausola automatica della nazione più favorita in relazione a condizioni più favorevoli che la Lettonia potrebbe convenire in futuro con un qualsiasi altro Stato terzo membro dell'OCSE. Sono espressamente comprese le modifiche al termine definito dalla Convenzione per i canoni, le disposizioni d'eccezione per determinati canoni o aliquote d'imposta alla fonte più basse.

Art. 13

Utili di capitale

La Convenzione prevede un diritto d'imposizione dello Stato del luogo della situazione in caso di alienazione di partecipazioni a società immobiliari.

Art. 14

Professioni indipendenti

Anche il residente di uno Stato contraente è imponibile in ragione dei redditi che ritrae dall'esercizio di una libera professione nell'altro Stato contraente se, nell'arco di 12 mesi, soggiorna in detto Stato per un periodo o periodi di 183 o più giorni.

Art. 17

Artisti e sportivi

Al fine di evitare abusi, anche i redditi riscossi da altre persone possono essere imposti nello Stato in cui è svolta la prestazione, nella misura in cui l'artista o lo sportivo partecipi direttamente o indirettamente a tali redditi.

Il diritto d'imposizione dello Stato in cui è svolta la prestazione non è applicabile se i pertinenti redditi dell'artista o dello sportivo derivano in larga misura da sussidi pubblici di uno o dell'altro Stato contraente.

Art. 21

Altri redditi

Per quanto concerne gli altri redditi, la Convenzione contiene una regola di ripartizione a favore dello Stato di residenza del beneficiario.

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Art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

La Lettonia elimina la doppia imposizione ricorrendo al metodo del computo.

La Svizzera applica come di consueto il metodo dell'esenzione dell'imposta con riserva della progressione e, per i dividendi, gli interessi e i canoni concede il computo globale d'imposta. È inoltre stabilito che i dividendi che una società svizzera riceve da una fonte lettone fruiscono dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbero i dividendi pagati da una società svizzera.

Art. 24

Non discriminazione

Nonostante il campo d'applicazione materiale della Convenzione, la clausola di non discriminazione vale per tutte le imposte degli Stati contraenti.

Art. 26

Scambio di informazioni

Nella Convenzione è stata integrata una clausola sullo scambio d'informazioni come già avvenuto con altri Stati dell'Europa dell'Est. Lo scambio è limitato a informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di doppia imposizione. Le informazioni trasmesse possono essere utilizzate solo ai fini della tassazione e della riscossione delle imposte contemplate dalla Convenzione. Lo scambio di informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, bancari, industriali, professionali o metodi commerciali è escluso.

Art. 27

Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

La clausola è conforme alla prassi svizzera, più dettagliata rispetto al modello di convenzione dell'OCSE.

Art. 28

Entrata in vigore

Le disposizioni della Convenzione sono applicabili a partire dall'anno successivo a quello in cui è terminata la reciproca procedura di notifica.

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Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo delle imposte trattenute alla fonte nella Repubblica di Lettonia sui dividendi, sugli interessi e sui canoni conformemente agli articoli 10, 11, 12. L'ammanco dovuto al rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti della Repubblica di Lettonia non dovrebbe essere molto ingente. Anche il computo globale d'imposta, sancito nell'omonima ordinanza del 22 agosto 1967 del nostro Collegio, comporterà una leggera diminuzione delle entrate per le finanze pubbliche svizzere. Queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, saranno parzialmente compensate dall'imposizione in Svizzera dell'ammontare lordo dei redditi provenienti dalla Repubblica di Lettonia, mentre finora le imposte alla fonte lettoni dovevano essere ammesse in deduzione dalla base di tassazione.

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La presente Convenzione apporta notevoli miglioramenti e facilitazioni rispetto alla situazione attuale. È da attendersi che l'Accordo contribuirà a promuovere nuovi investimenti diretti svizzeri nella Repubblica di Lettonia e si ripercuoterà positivamente sullo sviluppo economico del Paese. Nella procedura di consultazione i Cantoni e le cerchie economiche interessate si sono espressi favorevolmente. Occorre ricordare che le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio sono concluse innanzi tutto nell'interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, il che costituisce uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

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Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.)

che accorda alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvarla. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

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Conclusioni

La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell'OCSE e la prassi svizzera in materia di convenzioni. Essa crea certezza nel diritto, apporta agli investitori svizzeri un importante sgravio dalle imposte lettoni e dovrebbe favorire, in linea di massima, un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali fra la Svizzera e la Repubblica di Lettonia.

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