Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Disegno

(LPPC) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 61 capoversi 1, 2 e 4 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20012, decreta:

Titolo primo: Oggetto Art. 1 La presente legge disciplina: a.

la collaborazione tra Confederazione e Cantoni nella protezione della popolazione;

b.

la protezione civile.

Titolo secondo: Protezione della popolazione Capitolo 1: Collaborazione nella protezione della popolazione Art. 2

Scopo

La protezione della popolazione ha lo scopo di proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di catastrofe, in situazioni d'emergenza e in caso di conflitto armato nonché di contribuire a limitare e superare gli effetti di eventi dannosi.

Art. 3

Organizzazioni partner nella protezione della popolazione

Nella protezione della popolazione collaborano quali organizzazioni partner:

1 2

a.

la polizia, responsabile del mantenimento dell'ordine e della sicurezza;

b.

i pompieri, responsabili del salvataggio e della lotta contro i sinistri in generale;

c.

i servizi della sanità pubblica, compreso il soccorso d'urgenza, incaricati di fornire le prestazioni mediche alla popolazione;

RS 101 FF 2002 1535

2001-1872

1577

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

d.

i servizi tecnici, responsabili del funzionamento dell'infrastruttura tecnica, in particolare dell'approvvigionamento di elettricità, acqua e gas, dello smaltimento dei rifiuti e della disponibilità delle vie di comunicazione e della telematica;

e.

la protezione civile, incaricata di proteggere la popolazione, assistere le persone in cerca di protezione, proteggere i beni culturali, sostenere gli organi di condotta e le altre organizzazioni partner nonché di svolgere lavori di ripristino e di pubblica utilità.

Art. 4

Organi di condotta nella protezione della popolazione

Le autorità competenti istituiscono organi di condotta per lo svolgimento dei seguenti compiti: a.

informare la popolazione in merito ai pericoli che la minacciano come pure alle possibilità e alle misure di protezione esistenti;

b.

avvertire e dare l'allarme nonché impartire istruzioni sul comportamento alla popolazione;

c.

assicurare le attività di condotta;

d.

coordinare i preparativi e gli interventi delle organizzazioni partner;

e.

garantire, tempestivamente e in funzione della situazione, la disponibilità operativa e il rinforzo con personale e materiale della protezione della popolazione in vista di un conflitto armato.

Art. 5

Compiti della Confederazione

D'intesa con i Cantoni, la Confederazione può coordinare l'intervento o, all'occorrenza, assumere la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, l'intero Paese o le zone limitrofe dei Paesi confinanti.

1

Il Consiglio federale assicura il coordinamento nel settore della protezione della popolazione e il coordinamento di quest'ultima con altri strumenti della politica di sicurezza.

2

Esso adotta misure per rafforzare la protezione della popolazione in vista di conflitti armati.

3

Art. 6

Compiti dei Cantoni

I Cantoni disciplinano in particolare l'istruzione, la condotta tempestiva e conforme alla situazione nonché l'intervento delle organizzazioni partner nella protezione della popolazione.

1

2

Essi disciplinano la collaborazione intercantonale.

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Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 7

Collaborazione tra Confederazione e Cantoni

Nell'ambito delle loro competenze, Confederazione e Cantoni collaborano in particolare nei settori dello sviluppo concettuale della protezione della popolazione, dell'informazione e della collaborazione internazionale.

Art. 8

Ricerca e sviluppo

La Confederazione si occupa, in collaborazione con i Cantoni, della ricerca e dello sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi delle minacce, la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza e le minacce di carattere politico-militare.

1

Essa sostiene la collaborazione nazionale e internazionale nel campo della ricerca e dello sviluppo relativi alla protezione della popolazione.

2

Capitolo 2: Istruzione nella protezione della popolazione Art. 9

Istruzione degli organi di condotta

L'istruzione di base e il perfezionamento (istruzione) dei membri degli organi di condotta sottostanno alle prescrizioni cantonali.

1

2 Il Consiglio federale disciplina l'istruzione degli organi di condotta necessaria al rinforzo della protezione della popolazione in vista di conflitti armati.

Art. 10

Sostegno da parte della Confederazione

La Confederazione: a.

coordina la collaborazione nel campo dell'istruzione tra le organizzazioni partner e con l'esercito;

b.

sostiene i Cantoni nell'istruzione degli organi di condotta;

c.

organizza corsi d'istruzione destinati agli organi di condotta;

d.

può accordarsi con i Cantoni in merito all'organizzazione di corsi d'istruzione. I costi dei corsi di competenza dei Cantoni sono a carico di questi ultimi;

e.

assicura l'istruzione del personale responsabile della formazione degli organi di condotta;

f.

organizza corsi ai quali può partecipare il personale d'istruzione delle organizzazioni partner;

g.

gestisce un'infrastruttura d'istruzione.

1579

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Titolo terzo: Protezione civile Capitolo 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civile Sezione 1: Principi Art. 11

Persone tenute a prestare servizio di protezione civile

È tenuto a prestare servizio di protezione civile ogni cittadino svizzero di sesso maschile dichiarato abile a tale servizio.

Art. 12

Eccezioni

Le persone tenute a prestare servizio militare o servizio civile non sottostanno all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

1

Le persone congedate dal servizio militare non vengono chiamate a prestare servizio di protezione civile se hanno prestato almeno 50 giorni di servizio militare.

2

3 Le persone congedate dal servizio civile non vengono chiamate a prestare servizio di protezione civile.

Art. 13

Durata

L'obbligo di prestare servizio nella protezione civile inizia nell'anno in cui il milite compie i 20 anni e dura fino alla fine dell'anno in cui compie i 40 anni.

1

2

Il Consiglio federale può: a.

prolungare l'obbligo di prestare servizio al massimo sino alla fine dell'anno in cui il milite compie i 50 anni;

b.

ridurre l'obbligo di prestare servizio al massimo sino alla fine dell'anno in cui il milite compie i 35 anni.

Art. 14

Obbligo di prestare servizio esteso in caso di conflitto armato

In caso di conflitto armato il Consiglio federale può inoltre obbligare a prestare servizio di protezione civile: a.

gli uomini soggetti all'obbligo militare che sono stati prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile;

b.

gli uomini prosciolti dal servizio militare o civile.

Art. 15

Volontariato

Possono assumere volontariamente l'obbligo di prestare servizio di protezione civile: 1

a.

gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile;

b.

gli uomini soggetti all'obbligo militare prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare;

1580

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

c.

gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o di protezione civile;

d.

le cittadine svizzere a partire dall'anno in cui compiono i 20 anni;

e.

gli stranieri domiciliati in Svizzera, a partire dall'anno in cui compiono i 20 anni.

2 I Cantoni decidono in merito all'ammissione dei volontari. Non vi è diritto all'ammissione.

Le persone che assumono volontariamente l'obbligo di prestare servizio hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei militi della protezione civile.

3

4

I volontari vengono prosciolti dall'obbligo di prestare servizio su domanda.

Art. 16

Reclutamento

L'esercito e la protezione civile procedono al reclutamento comune dei militi.

Art. 17

Attribuzione dei militi

Di principio i militi della protezione civile sono a disposizione del loro Cantone di domicilio.

1

2 D'intesa con i rispettivi Cantoni, i militi possono essere attribuiti a un Cantone diverso da quello in cui sono domiciliati.

3

Il Cantone di domicilio decide definitivamente in merito all'attribuzione dei militi.

Art. 18 1

Riserva di personale

I Cantoni hanno la facoltà di attribuire militi alla riserva di personale.

I militi attribuiti alla riserva di personale non hanno diritto di servire nella protezione civile.

2

Art. 19

Proscioglimento di membri delle autorità

Al momento dell'entrata in funzione, vengono prosciolti dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile: a.

i membri del Consiglio federale;

b.

il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri;

c.

i membri dell'Assemblea federale;

d.

i membri del Tribunale federale;

e.

i membri degli esecutivi cantonali;

f.

i membri permanenti dei tribunali cantonali;

g.

i membri permanenti degli esecutivi comunali.

1581

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 20

Proscioglimento anticipato

I militi necessari a un'organizzazione partner possono essere prosciolti anticipatamente dal servizio di protezione civile.

1

2

Il Consiglio federale disciplina la procedura.

3

I Cantoni decidono in merito al proscioglimento anticipato.

Art. 21

Esclusione

I militi condannati a una pena detentiva per aver commesso un reato possono essere esclusi dal servizio di protezione civile.

Sezione 2: Diritti e doveri Art. 22

Soldo, vitto, alloggio e trasporto

1

Chiunque presta servizio di protezione civile ha diritto a soldo e vitto gratuito.

2

Inoltre ha diritto: a.

al trasporto gratuito, con mezzi pubblici, per l'entrata in servizio e il proscioglimento, nonché per gli spostamenti fra il luogo di servizio e il domicilio durante i congedi;

b.

all'alloggio gratuito, se non può alloggiare al proprio domicilio.

Art. 23

Indennità per perdita di guadagno

Chiunque presta servizio di protezione civile ha diritto ad un'indennità per perdita di guadagno secondo le disposizioni della legge federale del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile.

Art. 24

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Nel calcolo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare giusta la legge federale del 12 giugno 19594 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare vengono computati tutti i servizi d'istruzione e gli interventi prestati per i quali è previsto il versamento del soldo e dell'indennità per perdita di guadagno.

Art. 25

Assicurazione

Chiunque presta servizio di protezione civile è assicurato giusta la legge federale del 19 giugno 19925 sull'assicurazione militare.

3 4 5

RS 834.1 RS 661 RS 833.1

1582

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 26 1

Obblighi

I militi sono tenuti a eseguire gli ordini di servizio loro impartiti.

I militi possono essere obbligati ad assumere funzioni di quadri e a prestare i servizi corrispondenti. Essi devono adempiere anche compiti fuori servizio, in particolare quelli relativi ai preparativi dei servizi d'istruzione e degli interventi della protezione civile.

2

Sezione 3: Chiamata e controlli Art. 27 1

2

3

Chiamata in caso d'intervento

Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi di protezione civile: a.

in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono diversi Cantoni o l'intero Paese;

b.

in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza nelle zone limitrofe di un Paese confinante;

c.

in caso di conflitto armato;

d.

per interventi di pubblica utilità a livello nazionale.

I Cantoni possono chiamare in servizio i militi di protezione civile: a.

in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza;

b.

per svolgere lavori di ripristino;

c.

per interventi di pubblica utilità.

I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata in caso d'intervento.

Art. 28

Controlli

I controlli relativi ai militi di protezione civile incombono ai Cantoni.

Capitolo 2: Doveri di terzi Art. 29

Singoli

Ciascuno è tenuto a rispettare le misure prescritte e le istruzioni sul comportamento diramate in caso d'allarme.

1

Chiunque presta aiuto nell'ambito di un intervento della protezione civile è assicurato giusta la legge federale del 19 giugno 19926 sull'assicurazione militare.

2

6

RS 833.1

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Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 30

Proprietari di edifici abitativi e locatari

I proprietari di edifici abitativi e i locatari provvedono alla preparazione e all'esecuzione delle misure loro prescritte.

1

Se viene ordinata l'occupazione dei rifugi, mettono gratuitamente a disposizione della protezione civile i posti protetti non utilizzati.

2

Art. 31

Uso di proprietà in tempo di pace

I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi gli impianti tecnici necessari alla protezione civile. L'eventuale deprezzamento è equamente risarcito.

Art. 32

Uso di proprietà in caso di catastrofi e in situazioni d'emergenza o in caso di conflitto armato

In caso di catastrofi e in situazioni d'emergenza o in caso di conflitto armato, la protezione civile ha il diritto di requisire alle stesse condizioni dell'esercito.

Capitolo 3: Istruzione nella protezione civile Art. 33

Istruzione di base

Al più tardi due anni dopo il reclutamento, i militi di protezione civile seguono un'istruzione di base della durata di almeno due settimane e al massimo di tre settimane. L'istruzione di base può essere completata con un corso per specialisti di una settimana al massimo.

Art. 34

Istruzione dei quadri

I militi ai quali è previsto di affidare una funzione di quadro seguono, per assumere tale funzione, un corso per quadri di una settimana almeno e di due settimane al massimo.

Art. 35

Perfezionamento

I militi con funzioni di quadri e di specialisti possono essere chiamati a seguire corsi di perfezionamento della durata massima complessiva di due settimane su un periodo di quattro anni.

Art. 36

Corsi di ripetizione

Una volta conclusa la formazione di base, i militi sono convocati ogni anno a un corso di ripetizione di almeno due giorni e al massimo di una settimana. I quadri e gli specialisti possono inoltre essere chiamati ogni anno a prestare al massimo una settimana di corso supplementare.

1584

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 37

Servizio nell'amministrazione della protezione civile

In caso di bisogno imperativo, i militi possono essere chiamati a prestare servizio nell'amministrazione della protezione civile.

1

2 Il servizio prestato in seno all'amministrazione della protezione civile vale come corso di ripetizione secondo l'articolo 36.

Art. 38

Convocazione al servizio d'istruzione

I Cantoni disciplinano la convocazione per le prestazioni di servizio secondo gli articoli 33-37.

1

2 L'organo federale responsabile della protezione civile disciplina la convocazione per i servizi d'istruzione e i corsi di perfezionamento secondo l'articolo 39 capoverso 2.

3 La convocazione al servizio d'istruzione va inviata ai militi almeno sei settimane prima dell'inizio del servizio.

Il milite della protezione civile inoltra la richiesta di differimento del servizio all'organo che ha inviato la convocazione.

4

Art. 39

Sostegno da parte della Confederazione

1

La Confederazione istituisce, in collaborazione con i Cantoni, le basi per un'istruzione unificata.

2

Essa istruisce i comandanti della protezione civile e i loro sostituti nonché i quadri e determinati specialisti del sostegno alla condotta e della protezione dei beni culturali.

3 La Confederazione può accordarsi con i Cantoni in merito all'organizzazione di corsi d'istruzione. I costi dei corsi di competenza dei Cantoni sono a carico di questi ultimi.

Art. 40

Istruzione di personale insegnante

1

La Confederazione assicura l'istruzione del personale responsabile per l'istruzione dei militi della protezione civile.

2

Essa permette al personale d'istruzione delle organizzazioni partner di partecipare a corsi di formazione.

Art. 41

Infrastruttura per l'istruzione

La Confederazione gestisce un'infrastruttura per l'istruzione.

Art. 42

Soppressione di centri d'istruzione della protezione civile

In caso di soppressione di un centro d'istruzione della protezione civile, con conseguente cambiamento d'utilizzazione o alienazione, i sussidi federali vanno rimborsati.

1

1585

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

2 Se un centro della protezione civile viene soppresso in seguito a riforme o all'introduzione di nuove strutture organizzative, i sussidi federali non vanno rimborsati. I sussidi versati per l'acquisto di terreni vanno tuttavia rimborsati.

Capitolo 4: Materiale e sistemi telematici e d'allarme Art. 43

Confederazione

La Confederazione è responsabile: a.

dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione;

b.

dei sistemi telematici della protezione civile;

c.

dell'equipaggiamento e del materiale degli impianti di protezione;

d.

del materiale unificato della protezione civile.

Art. 44

Esonero dai dazi

Il materiale della protezione civile importato dall'estero dalla Confederazione (prodotti semifabbricati e prodotti finiti), per quanto riguarda i dazi è parificato al materiale bellico giusta l'articolo 14 numero 17 della legge federale del 1° ottobre 19257 sulle dogane e l'articolo 22 dell'ordinanza del 10 luglio 19268 della legge sulle dogane.

Capitolo 5: Costruzioni di protezione Sezione 1: Rifugi Art. 45

Principio

Ogni abitante deve disporre di un posto protetto raggiungibile in tempo utile dal suo domicilio.

Art. 46

Obbligo di costruire

I proprietari d'immobili sono tenuti a realizzare ed equipaggiare rifugi in tutti i nuovi edifici abitativi, negli istituti e negli ospedali nonché a occuparsi della loro manutenzione.

1

I Comuni sono tenuti a realizzare rifugi pubblici equipaggiati nelle zone in cui non vi sono posti protetti a sufficienza.

2

I Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili ad adottare o tollerare misure edilizie per la protezione di tali beni.

3

7 8

RS 631.0 RS 631.01

1586

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 47

Gestione, contributi sostitutivi

Al fine di ottenere un'offerta equilibrata di posti protetti, i Cantoni gestiscono la costruzione di rifugi in base alle prescrizioni federali.

1

Se i proprietari di edifici abitativi non realizzano un rifugio privato, devono versare contributi sostitutivi. Questi vengono impiegati in primo luogo per il finanziamento dei rifugi pubblici comunali. Se tutti i rifugi richiesti sono realizzati, i contributi sostitutivi possono essere utilizzati per l'adozione di altre misure nel campo della protezione civile.

2

Se il fabbisogno di posti protetti è coperto, i Cantoni decidono in che misura vanno realizzati rifugi oppure versati contributi sostitutivi.

3

4 Essi determinano l'ammontare dei contributi sostitutivi in base alle prescrizioni della Confederazione.

Art. 48

Permessi di costruzione

I permessi di costruzione possono essere accordati solo quando gli organi competenti hanno deciso in merito all'obbligo di costruire un rifugio.

1

Per garantire il rispetto delle prescrizioni per la costruzione dei rifugi, i Cantoni possono esigere una garanzia dal committente.

2

Art. 49

Soppressione

I Cantoni possono sopprimere i rifugi in base alle prescrizioni della Confederazione.

Sezione 2: Impianti Art. 50

Impianti di protezione

Sono impianti di protezione: a.

i posti di comando;

b.

gli impianti d'apprestamento;

c.

i centri sanitari protetti;

d.

gli ospedali protetti.

Art. 51

Confederazione

Per ottenere un'efficienza operativa uniforme, la Confederazione disciplina la realizzazione, l'equipaggiamento, la manutenzione, il rinnovamento e il cambiamento di utilizzazione degli impianti di protezione.

Art. 52

Cantoni

I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione conformemente alle prescrizioni della Confederazione.

1

1587

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Essi si occupano della realizzazione, dell'equipaggiamento, della manutenzione e del rinnovamento dei posti di comando, degli impianti d'apprestamento e dei centri sanitari protetti conformemente alle prescrizioni della Confederazione.

2

Art. 53

Enti ospedalieri

Gli enti ospedalieri si occupano della realizzazione, dell'equipaggiamento, della manutenzione e del rinnovamento degli ospedali protetti conformemente alle prescrizioni della Confederazione.

Art. 54

Proprietari di sbarramenti idrici

I proprietari di sbarramenti idrici si occupano della realizzazione, della manutenzione e del rinnovamento delle installazioni edilizie facenti parte del sistema d'allarme acqua conformemente alle prescrizioni della Confederazione.

Art. 55

Soppressione

Gli impianti di protezione possono essere soppressi solo previa autorizzazione dell'organo federale responsabile della protezione civile.

1

Se vengono soppressi impianti di protezione che soddisfano le esigenze minime (art. 56), i sussidi federali vanno rimborsati.

2

Se gli impianti di protezione vengono soppressi in seguito a riforme o all'introduzione di nuove strutture organizzative, i sussidi federali non vanno rimborsati.

3

Sezione 3: Disposizioni comuni Art. 56

Esigenze minime

Il Consiglio federale determina le esigenze minime per le costruzioni di protezione.

Art. 57

Efficienza operativa

I proprietari e i possessori devono provvedere affinché, su ordine della Confederazione, le costruzioni di protezione possano essere rese operative.

Art. 58

Surrogazione

Se le misure prescritte non vengono adottate, l'autorità federale o cantonale competente vi provvede a spese del proprietario o del possessore.

1588

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Capitolo 6: Distintivo internazionale e carta d'identità della protezione civile Art. 59 Il personale e il materiale della protezione civile come pure le costruzioni di protezione sono contrassegnati con il distintivo internazionale della protezione civile.

1

2

Con il distintivo possono inoltre essere contrassegnate: a.

singole persone che, rispondendo a un appello delle autorità competenti, adempiono compiti di protezione civile sotto la loro direzione;

b.

nello svolgimento di attività amministrative, persone di uffici federali, cantonali e comunali incaricate di svolgere e sostenere compiti attinenti alla protezione civile.

3 Ai militi della protezione civile viene rilasciata la carta d'identità per il personale della protezione civile.

4 Il distintivo e la carta d'identità sono conformi ai modelli che figurano nel Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 19779 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 194910 sulla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali (Protocollo I).

Capitolo 7: Responsabilità per danni Art. 60

Principi

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono responsabili di qualsiasi danno causato illecitamente a terzi durante i servizi d'istruzione o altre prestazioni di servizio da parte del personale insegnante o dei militi della protezione civile, per quanto non possano provare che il danno sia dovuto a forza maggiore o a colpa della parte lesa o di terzi.

1

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono solidalmente dei danni che devono risarcire. Il Consiglio federale disciplina la ripartizione dei costi tra le autorità tenute al risarcimento.

2

Le persone danneggiate non possono far valere alcun diritto nei confronti del personale d'istruzione o dei militi colpevoli.

3

In caso di esercizi della protezione civile cui partecipano organizzazioni partner e l'esercito, la responsabilità per danni è disciplinata dalle disposizioni del presente capitolo.

4

Se la protezione civile interviene in caso di conflitto armato le disposizioni del presente capitolo relative alla responsabilità per danni non sono applicabili.

5

6 Per avvenimenti cui sono applicabili altre disposizioni di responsabilità civile, queste ultime prevalgono sulla presente legge.

9 10

RS 0.518.521 RS 0.518.51

1589

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 61

Regresso

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni che hanno risarcito il danno hanno diritto di regresso contro il personale d'istruzione o i militi della protezione civile che hanno causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 62

Responsabilità per danni nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

Il personale insegnante e i militi della protezione civile sono responsabili per i danni causati direttamente alla Confederazione, ai Cantoni o ai Comuni, violando i propri doveri intenzionalmente o per negligenza grave.

1

Essi sono responsabili del materiale loro assegnato e rispondono dei danni e delle perdite arrecati intenzionalmente o per negligenza grave.

2

I contabili sono responsabili della contabilità, del denaro e dei mezzi loro affidati, nonché del loro impiego conforme alle prescrizioni. Essi rispondono dei danni arrecati intenzionalmente o per negligenza grave.

3

Gli organi di controllo incaricati della tenuta dei conti rispondono allo stesso modo in caso di violazione dei loro doveri.

4

Art. 63

Determinazione del risarcimento

L'ammontare del risarcimento è stabilito, per analogia, in base agli articoli 42, 43 capoverso 1, 44 capoverso 1, 45-47, 49, 50 capoverso 1 e 51-53 del Codice delle obbligazioni11.

1

In caso di responsabilità da parte del personale insegnante o di militi della protezione civile viene inoltre tenuto debitamente conto del loro comportamento in servizio, delle loro condizioni finanziarie e del tipo di servizio.

2

Art. 64

Danneggiamento o perdita di oggetti personali

Il personale insegnante e i militi della protezione civile si assumono i costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento di oggetti di loro proprietà. Confederazione, Cantoni e Comuni versano un'equa indennità se il danno è causato da un incidente durante il servizio o costituisce la diretta conseguenza dell'esecuzione di un ordine.

1

In caso di responsabilità del danneggiato, l'indennità può essere ridotta in misura adeguata. In tal caso, se l'uso dell'oggetto personale in questione era necessario per ragioni di servizio, se ne terrà debitamente conto.

2

Art. 65

Prescrizione

Il diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo gli articoli 60 e 64 si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneg-

1

11

RS 220

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giato ha avuto conoscenza del danno, e in ogni caso in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il danno.

2 Il diritto di regresso della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni giusta l'articolo 61 si prescrive in un anno dal momento in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno e dell'identità del responsabile, e in ogni caso in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il danno.

Se il diritto al risarcimento o il diritto di regresso risulta da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

3

4 Gli articoli 135-142 del Codice delle obbligazioni12 sono applicabili per analogia alla prescrizione e alla sua interruzione. È considerata azione anche la richiesta di risarcimento inviata per scritto alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni.

Capitolo 8: Protezione giuridica e procedimento Art. 66

Pretese non pecuniarie

In caso di controversie di natura non pecuniaria, contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale non considerate definitive ai sensi della presente legge è ammissibile entro trenta giorni il ricorso presso il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport; quest'ultimo decide definitivamente.

Art. 67

Pretese pecuniarie

I Cantoni designano le autorità chiamate a decidere, a livello cantonale e comunale, sulle pretese di risarcimento e sulle azioni di regresso per danni occorsi durante i servizi di protezione civile cantonali e comunali. Contro la decisione di quest'ultime è ammissibile il ricorso all'organo federale responsabile della protezione civile.

1

2 L'organo federale responsabile della protezione civile decide in merito alle pretese di risarcimento e alle azioni di regresso per i danni occorsi durante i servizi di protezione civile organizzati o svolti dalla Confederazione.

3 L'organo federale responsabile della protezione civile decide sulle pretese di natura pecuniaria della Confederazione o quelle indirizzate contro di essa quando sono fondate sulla presente legge e non concernono la responsabilità per danni.

4 Le decisioni dell'Ufficio federale responsabile della protezione civile possono essere impugnate presso la Commissione federale di ricorso competente in materia di protezione civile. Le decisioni di quest'ultima possono essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

12

RS 220

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Capitolo 9: Disposizioni penali Art. 68 1

Infrazioni alla legge

È punito con la detenzione, l'arresto o la multa chiunque intenzionalmente: a.

in qualità di persona soggetta all'obbligo di servire nella protezione civile si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un'assenza autorizzata, abusa di un congedo concessogli o si sottrae in altro modo all'obbligo di prestare servizio;

b.

disturba servizi d'istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola o mette in pericolo le persone che prestano servizio di protezione civile;

c.

incita pubblicamente a rifiutare di servire nella protezione civile o di eseguire le misure ufficialmente ordinate.

2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa. Nei casi di lieve entità l'autorità cantonale o comunale competente può rinunciare, la prima volta, a un'azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole.

3

È punito con l'arresto o con la multa chiunque: a.

in qualità di persona soggetta all'obbligo di servire nella protezione civile si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli;

b.

in qualità di persona in servizio nella protezione civile viene meno agli ordini di servizio;

c.

disattende ordini o regole di comportamento relativi all'allarme;

d.

abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d'identità per il personale della protezione civile.

Nei casi di lieve entità l'autorità cantonale o comunale competente può rinunciare a un'azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole.

4

5

Sono fatti salvi il perseguimento penale e l'azione civile in virtù di altre leggi.

Art. 69

Infrazioni alle prescrizioni esecutive

Chiunque viola intenzionalmente le prescrizioni emanate in esecuzione della presente legge è punito con la multa e, inoltre, nei casi gravi o in caso di recidiva, con l'arresto.

1

2 Nei casi di lieve entità o se l'autore ha agito per negligenza, l'autorità cantonale o comunale competente può rinunciare a un'azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole.

Art. 70

Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio degli atti cui la presente legge commina una pena spettano ai Cantoni.

1

1592

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Tutte le decisioni penali e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate, in copia integrale e gratuitamente, al Ministero pubblico della Confederazione, il quale informerà l'organo federale responsabile della protezione civile.

2

Titolo quarto: Disposizioni comuni Capitolo 1: Finanziamento Art. 71 1

La Confederazione si assume i costi derivanti: a.

dal reclutamento dei militi di protezione civile;

b.

dall'istruzione da essa organizzata in base alla presente legge e dall'infrastruttura necessaria a questo scopo;

c.

dagli interventi dei militi di protezione civile in caso di chiamata da parte del Consiglio federale;

d.

dalle attività nei settori di cui all'articolo 7 di sua competenza;

e.

dalle attività di ricerca e sviluppo di sua competenza;

f.

dalle misure in base all'articolo 43;

g.

dal rinforzo della protezione civile in vista di conflitti armati;

h.

dagli interventi in caso di conflitto armato.

Essa si assume inoltre i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipaggiamento, il rinnovamento, il cambiamento di utilizzazione o la soppressione di impianti di protezione e rifugi per beni culturali.

2

Essa versa un contributo forfettario annuale per la manutenzione degli impianti di protezione al fine di garantirne l'efficienza operativa in caso di conflitto armato.

3

Essa può sostenere finanziariamente le attività svolte da organizzazioni pubbliche o private nel campo della protezione civile.

4

5

La Confederazione non si assume: a.

l'acquisto di terreni e le indennità per l'utilizzazione di terreni pubblici e privati;

b.

le tasse cantonali e comunali;

c.

i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti di protezione.

1593

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Capitolo 2: Trattamento di dati personali Art. 72

Trattamento di dati

Per svolgere i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, l'organo federale responsabile della protezione civile può trattare i dati personali riguardanti i militi della protezione civile.

1

2

Esso ha accesso ai dati del sistema d'informazione sul personale dell'esercito13.

Art. 73

Comunicazione di dati

Gli organi cantonali addetti ai controlli trasmettono all'organo federale responsabile della protezione civile i dati relativi ai militi della protezione civile, per quanto questi siano necessari all'adempimento dei compiti secondo la presente legge.

1

2 Essi trasmettono inoltre i dati all'Ufficio federale dell'assicurazione militare, il quale li utilizza nello svolgimento dei suoi compiti in base alla LAM del 19 giugno 199214.

3 Su richiesta e in casi particolari, l'organo federale responsabile della protezione civile può comunicare ad altri organi federali nonché a organi cantonali e comunali incaricati di svolgere compiti nel campo della protezione della popolazione o della protezione civile, i dati personali relativi ai militi della protezione civile necessari per la tenuta dei controlli.

Capitolo 3: Disposizioni finali Art. 74

Vigilanza

Il Consiglio federale esercita la vigilanza.

Art. 75 1

Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Esso può conferire competenze in materia legislativa all'organo federale responsabile della protezione civile.

2

3

Per il resto, l'esecuzione spetta ai Cantoni.

13 14

RS 510.10 RS 833.1

1594

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 76

Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate: 1.

la legge federale del 17 giugno 199415 sulla protezione civile;

2.

la legge federale del 4 ottobre 196316 sull'edilizia di protezione civile.

Art. 77

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3247

15 16

RU 1994 2626, 1996 1445 RU 1964 486, 1978 50, 1980 1786, 1985 1649, 1994 2667

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