Legge sulle epizoozie
Disegno
(LFE) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20021, decreta: I La legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 69, 31bis e 64bis della Costituzione federale3, ...
Art. 30 1
Controllo dei cani
I cani devono essere contrassegnati e registrati in una banca dati.
2
Il Consiglio federale disciplina le modalità di contrassegno; i Cantoni provvedono alla registrazione.
Art. 37 (nuovo)
Contributi destinati all'eliminazione degli scarti di carne
1
La Confederazione può versare contributi per i costi di eliminazione degli scarti di carne.
2
I contributi sono versati ai detentori di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina nonché ai macelli.
3
Il Consiglio federale definisce l'importo dei contributi per animale.
4
La somma dei contributi non può eccedere le entrate provenienti dalla vendita all'asta dei contingenti doganali per il bestiame da macello e per la carne ai sensi dell'articolo 48 della legge federale del 29 aprile 19984 sull'agricoltura.
Art. 38 (nuovo) Riduzione, diniego e restituzione di contributi 1 I contributi posso essere ridotti o negati qualora l'avente diritto ai contributi viola la presente legge, le disposizioni d'esecuzione o una decisione emanata in virtù delle stesse.
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FF 2002 4208 RS 916.40 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 95, 118 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101) RS 910.1
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2002-0715
Legge sulle epizoozie
2
Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempiute o se oneri e condizioni non sono stati rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente.
3
I contributi percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali.
Art. 56 cpv. 3 (nuovo) 3
I Cantoni riscuotono tasse per i controlli ai fini della sorveglianza dell'effettivo del bestiame svizzero (art. 57 cpv. 3 lett. c), i quali hanno provocato contestazioni.
Art. 57 cpv. 2 e 3 lett. c (nuova) 2
3
Esso può in caso di urgenza: a.
emanare prescrizioni di durata limitata, nel caso in cui dovesse bruscamente manifestarsi o minacciasse di estendersi alla Svizzera una nuova epizoozia che, fino a quel momento, non era oggetto di un disciplinamento;
b.
ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numero 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se una epizoozia fortemente contagiosa minaccia di estendersi a tutta la Svizzera.
L'Ufficio federale di veterinaria: c.
designa ogni anno, d'intesa con i Cantoni, le aziende che devono essere controllate dai Cantoni nell'ambito della sorveglianza dell'effettivo del bestiame svizzero; esso fissa i criteri del controllo e prescrive quali informazioni devono essergli trasmesse.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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