Decisione concernente l'autorizzazione di stabilimenti di cura balneare a praticare quali fornitori di prestazioni dell'assicurazione sociale malattie del 21 dicembre 2001

Il Dipartimento federale dell'interno, visto l'articolo 40 della legge federale del 18 marzo 19941 sull'assicurazione malattie (LAMal) e visti gli articoli 57 e 58 dell'ordinanza del 27 giugno 19952 sull'assicurazione malattie (OAMal), decide:

Art. 1

Autorizzazione di stabilimenti di cura balneare

A complemento della decisione del 17 gennaio 20013 concernente l'autorizzazione di stabilimenti di cura balneare a praticare quali fornitori di prestazioni dell'assicurazione sociale malattie, l'istituto menzionato qui di seguito č riconosciuto quale stabilimento di cura balneare ai sensi dell'articolo 40 LAMal: Canton Grigioni Art. 2

­ Bad Alvaneu AG, 7473 Alvaneu Bad

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore al momento della sua pubblicazione sul Foglio federale e puņ essere impugnata con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni giusta l'articolo 128 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG).

21 dicembre 2001

Dipartimento federale dell'interno: Ruth Dreifuss

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RS 832.10 RS 832.102 FF 2001 147

2002-0039

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