Legge federale sui diritti politici

Progetto

(Istituzione di un'istanza d'appello per una propaganda politica leale nelle campagne per le votazioni) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 25 ottobre 20011; visto il parere del Consiglio federale del 9 gennaio 20022, decreta: I La legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici è modificata come segue:

Titolo 6a: Istanza d'appello per una propaganda politica leale nelle campagne per le votazioni (nuovo) Art. 82a

Compito

1

L'istanza d'appello per una propaganda politica leale nelle campagne per le votazioni prende posizione su reclami riguardanti dichiarazioni espresse nell'ambito della propaganda politica in vista di votazioni federali. Simili reclami possono essere inoltrati da persone aventi diritto di voto, qualora ritengano che, nell'ambito di una determinata propaganda politica, siano state fatte dichiarazioni fuorvianti o contrarie alla realtà dei fatti.

2 L'istanza d'appello non è vincolata nella sua attività ad alcuna direttiva dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o dell'Amministrazione federale.

Art. 82b

Procedura

1

Il reclamo può essere inoltrato per scritto dalla data del voto finale in seno alle Camere federali presso il segretariato dell'istanza d'appello entro un termine di dieci giorni dal momento in cui le dichiarazioni contestate sono state rese pubbliche.

Detto reclamo dev'essere motivato, datato e firmato.

2

Se il reclamo non è manifestamente inammissibile o infondato, le persone responsabili di aver diffuso le dichiarazioni contestate sono invitate a una consultazione, 1 2 3

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FF 2002 351 FF 2002 368 RS 161.1 2001-2365

Diritti politici. LF

sempre che possano essere individuate in base alle indicazioni contenute nel testo pubblicitario. I responsabili di tali dichiarazioni devono inoltrare le loro osservazioni al più tardi entro dieci giorni dal ricevimento della lettera dell'istanza d'appello presso il segretariato della stessa. La consultazione può aver luogo entro questo termine anche in forma verbale.

3 L'istanza d'appello accerta entro un termine di 30 giorni dall'inoltro del reclamo se le dichiarazioni contestate sono fuorvianti o contrarie alla realtà dei fatti. Elabora un parere scritto, che è pubblicato.

4

A partire dalla sesta settimana precedente il termine della votazione, i termini di cui ai capoversi 1 e 2 si riducono a cinque giorni, quello menzionato nel capoverso 3 a dieci giorni.

5 L'istanza d'appello non ha la facoltà di emanare decisioni o direttive. Il suo parere non può essere impugnato.

6

La procedura davanti all'istanza d'appello è gratuita.

Art. 82c

Composizione

1

L'istanza d'appello è composta di sette membri e di cinque sostituti. Essi sono nominati dal Consiglio federale per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio federale bada all'indipendenza delle persone nominate. Esso designa il presidente dell'istanza d'appello.

2

I membri in carica delle Camere federali o dei Parlamenti cantonali non possono far parte dell'istanza d'appello.

3

L'istanza d'appello delibera validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.

Art. 82d

Organizzazione e segretariato

1

L'istanza d'appello si dota di un regolamento, che dev'essere approvato dall'Assemblea federale.

2 L'istanza d'appello dispone di un segretariato, subordinato amministrativamente alla Cancelleria federale. La direzione del segretariato è predisposta dall'istanza d'appello. Statuti, diritti e doveri del personale del segretariato corrispondono a quelli del personale della Cancelleria federale.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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