Legge federale Disegno sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 25 aprile 20021, visto il parere del Consiglio federale del 29 maggio 20022, decreta: I Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge del 24 marzo 20003 sul personale federale Art. 6a (nuovo) Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione 1

Il Consiglio federale emana principi relativi: a.

allo stipendio (prestazioni accessorie comprese) dei membri dei quadri dirigenti e dell'altro personale retribuito in modo analogo: 1. della Posta svizzera e delle Ferrovie federali svizzere; 2. di altre aziende e di altri stabilimenti della Confederazione soggetti alla presente legge in qualità di unità amministrative decentralizzate;

b.

agli onorari (prestazioni accessorie comprese) dei membri del consiglio d'amministrazione o di un altro organo di direzione superiore delle aziende e degli stabilimenti di cui alla lettera a.

2

Nei principi di cui al capoverso 1 sono fissati valori di riferimento per le prestazioni massime da versare secondo le lettere a e b.

Minoranza (Engelberger, Fehr Hans, Scherer Marcel, Schibli, Tschuppert, Wittenwiler) Stralciare il capoverso 2

1 2 3

FF 2002 6688 FF 2002 6705 RS 172.220.1

2002-1083

6701

Rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione

3 Emana i principi e valori di riferimento relativi ad altre condizioni contrattuali convenute con le persone di cui al capoverso 1, in particolare alla previdenza professionale e alle indennità di partenza.

Minoranza (Engelberger, Fehr Hans, Scherer Marcel, Schibli, Tschuppert, Wittenwiler) 3

Emana principi relativi ad altre condizioni contrattuali convenute ...

4 Emana principi relativi alle occupazioni accessorie esercitate dalle persone di cui al capoverso 1 lettera a. Le occupazioni accessorie retribuite che compromettono le prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con l'azienda o lo stabilimento oppure che rischiano di generare un conflitto con gli interessi dell'azienda o dello stabilimento richiedono il consenso del Consiglio federale. Esso disciplina l'obbligo di versare gli introiti provenienti da queste attività.

5

Gli stipendi e gli onorari (prestazioni accessorie comprese) delle singole persone di cui al capoverso 1 e le altre condizioni contrattuali di cui al capoverso 3 convenute con queste persone sono accessibili al pubblico.

6 I principi di cui ai capoversi 1­5 si applicano anche alle aziende con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta da un'azienda o da uno stabilimento soggetto alla presente legge.

7

Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1­6 siano applicati per analogia alle aziende disciplinate dal diritto privato e in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti e che hanno sede in Svizzera.

Art. 15 cpv. 6 (nuovo) 6 Gli stipendi (prestazioni accessorie comprese) dei singoli quadri superiori dell'amministrazione federale e le altre condizioni contrattuali di cui all'articolo 6a capoverso 3 convenute con queste persone sono accessibili al pubblico.

2. Legge del 30 aprile 19974 sull'azienda delle telecomunicazioni Art. 9 cpv. 4 (nuovo) 4 L'articolo 6a capoversi 1­6 della legge del 24 marzo 20005 sul personale federale si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali convenute con i membri del consiglio d'amministrazione.

4 5

RS 784.11 RS 172.220.1

6702

Rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione

Art. 16 cpv. 1, secondo periodo (nuovo) 1

... L'articolo 6a capoversi 1­6 della legge del 24 marzo 20006 sul personale federale si applica per analogia ai quadri dirigenti dell'azienda e agli altri membri del personale retribuiti in modo analogo.

3. Legge del 23 dicembre 19537 sulla Banca nazionale Art. 62a (nuovo) L'articolo 6a capoversi 1­6 della legge del 24 marzo 20008 sul personale federale si applica per analogia agli onorari dei membri del consiglio della banca, allo stipendio dei membri della direzione generale e del personale retribuito in modo analogo come pure alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

4. Legge federale del 20 marzo 19819 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 63 cpv. 2, terzo periodo (nuovo) 2

... L'articolo 6a capoversi 1­6 della legge del 24 marzo 200010 sul personale federale si applica per analogia agli onorari dei membri del consiglio d'amministrazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

Art. 64 cpv. 3 (nuovo) 3

L'articolo 6a capoversi 1­6 della legge del 24 marzo 200011 sul personale federale si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali.

5. Legge federale del 21 giugno 199112 sulla radiotelevisione Art. 29 cpv. 4 (nuovo) 4

Provvede affinché le disposizioni dell'articolo 6a capoversi 1­6 della legge del 24 marzo 200013 sul personale federale siano applicate per analogia ai membri degli organi direttivi della SSR, ai membri dei quadri dirigenti e del personale retribuito in modo analogo.

6 7 8 9 10 11 12 13

RS 172.220.1 RS 951.11 RS 172.220.1 RS 832.20 RS 172.220.1 RS 172.220.1 RS 784.40 RS 172.220.1

6703

Rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione

6. Legge federale del 24 marzo 199514 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale Art. 4 cpv. 5 (nuovo) 5

L'articolo 6a capoversi 1­6 della legge del 24 marzo 200015 sul personale federale si applica per analogia agli onorari dei membri del Consiglio d'Istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

Art. 8 cpv. 3, secondo periodo (nuovo)

3

... L'articolo 6a capoversi 1­6 della legge del 24 marzo 200016 sul personale federale si applica per analogia.

7. Legge del 15 dicembre 200017 sugli agenti terapeutici Art. 71 cpv. 2, terzo periodo (nuovo) 2

... L'articolo 6a capoversi 1­6 della legge del 24 marzo 200018 sul personale federale si applica per analogia agli onorari dei membri del Consiglio d'Istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

Art. 75 cpv. 2, terzo periodo (nuovo)

2

... L'articolo 6a capoversi 1­6 della legge del 24 marzo 200019 sul personale federale si applica per analogia allo stipendio dei quadri dirigenti dell'istituto e del personale retribuito in modo analogo e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

14 15 16 17 18 19

RS 172.010.31 RS 172.220.1 RS 172.220.1 RS 812.21 RS 172.220.1 RS 172.220.1

6704