Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

Disegno

(LRVC) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20012, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge stabilisce le modalità di ripartizione tra i Cantoni, la Confederazione e gli Stati esteri degli oggetti e valori patrimoniali confiscati e dei risarcimenti (valori patrimoniali confiscati).

Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica alla ripartizione tra i Cantoni e la Confederazione dei valori patrimoniali la cui confisca è ordinata in virtù del diritto penale federale, eccettuati quelli confiscati in virtù del Codice penale militare del 13 giugno 19273.

2 In caso di assistenza internazionale in materia penale, disciplina inoltre la ripartizione tra la Svizzera e gli Stati esteri dei valori patrimoniali confiscati in virtù del diritto svizzero o che sono oggetto di una misura di confisca o di una misura analoga in virtù del diritto estero.

Capitolo 2: Ripartizione tra i Cantoni e la Confederazione Sezione 1: Determinazione delle parti Art. 3

Importo minimo

La procedura di ripartizione secondo gli articoli 4-10 è avviata se l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati è superiore o uguale a 100 000 franchi.

1 2 3

428

RS 101 FF 2002 389 RS 321.0 2001-1886

Ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

Art. 4

Importo netto

1

I valori patrimoniali confiscati sono ripartiti dopo deduzione delle spese seguenti, se è prevedibile che queste non saranno risarcite: a.

gli esborsi, ossia le spese di traduzione e d'interprete, di comparizione, di perizia, d'esecuzione delle commissioni rogatorie, di sorveglianza telefonica nonché le indennità dei difensori d'ufficio e le altre spese inerenti l'assunzione delle prove;

b.

le spese di carcerazione preventiva;

c.

i due terzi delle spese prevedibili per l'esecuzione della pena detentiva senza sospensione condizionale;

d.

le spese di gestione dei valori patrimoniali confiscati;

e.

le spese di realizzazione dei valori patrimoniali confiscati e d'incasso dei risarcimenti.

2

Sono dedotti anche i valori patrimoniali confiscati che sono assegnati alla persona lesa secondo l'articolo 60 capoverso 1 lettere b-c del Codice penale4.

Art. 5 1

Chiave di ripartizione

L'importo netto dei valori patrimoniali confiscati è ripartito in ragione di: a.

5/10

all'ente pubblico che ha pronunciato la confisca;

b.

3/10

alla Confederazione;

c.

2/10

ai Cantoni in cui si trovano i valori patrimoniali confiscati; la ripartizione avviene in proporzione ai valori confiscati sul loro territorio.

2

Se la Confederazione e un Cantone hanno svolto il procedimento penale ognuno per una parte, la quota di 5/10 di cui al capoverso 1 lettera a è ripartita, in parti uguali, tra di loro.

3

Il Cantone in cui si trovano i valori patrimoniali sequestrati in vista dell'esecuzione di un risarcimento (art. 59 n. 2 comma 3 del Codice penale5) è equiparato al Cantone in cui si trovano i valori patrimoniali confiscati nella misura in cui il ricavo della loro realizzazione serva a coprire il risarcimento. I 2/10 del risarcimento il cui incasso è stato garantito al di fuori dei valori sequestrati sono ripartiti tra gli altri enti pubblici nella proporzione delle quote assegnate a ciascuno.

4

I Cantoni interessati e la Confederazione possono concludere tra di loro, nei limiti delle loro parti, accordi che derogano ai capoversi 1-3.

4 5

RS 311.0 RS 311.0

429

Ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

Sezione 2: Procedura di ripartizione, rimedi giuridici ed esecuzione Art. 6

Procedura di ripartizione

1

Le autorità cantonali o federali comunicano entro dieci giorni le decisioni definitive di confisca all'Ufficio federale di giustizia (Ufficio federale), salvo che l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati sia manifestamente inferiore a 100 000 franchi (art. 3).

2 Esse forniscono, entro il termine impartito loro dall'Ufficio federale, le indicazioni necessarie per la ripartizione, segnatamente la lista delle spese e degli assegnamenti alla parte lesa (art. 4) e quella degli enti pubblici che potrebbero presumibilmente pretendere di partecipare alla ripartizione (art. 5).

3 L'Ufficio federale indica loro come mettere a sua disposizione i valori patrimoniali confiscati.

4

Impartisce un termine per presentare le loro osservazioni alle autorità dei Cantoni interessati e, inoltre, nelle cause federali, al Ministero pubblico della Confederazione e alla competente autorità amministrativa federale.

5 Se l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati supera dieci milioni di franchi, chiede il parere dell'Amministrazione federale delle finanze.

6

Emana una decisione che indica l'importo spettante ai Cantoni interessati e alla Confederazione.

7 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.

Art. 7

Rimedi giuridici

1

Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate con ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Contro le decisioni del Dipartimento è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale.

2

I Cantoni interessati sono legittimati a ricorrere.

Art. 8

Esecuzione della decisione di ripartizione

Passata in giudicato la decisione di ripartizione, l'Ufficio federale versa gli importi ai Cantoni interessati e alla Confederazione.

Sezione 3: Disposizioni speciali Art. 9

Modifica della decisione di confisca

Se, dopo la ripartizione, la decisione di confisca è modificata e prevede una restituzione, totale o parziale, dei valori patrimoniali confiscati, il Cantone che ha emanato 6

430

RS 172.021

Ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

la sentenza o la Confederazione nelle cause giudicate dalle autorità federali può esigere dagli enti pubblici beneficiari della ripartizione, in funzione delle quote assegnate a ognuno di essi, la restituzione, fino a concorrenza degli importi da versare, dei valori che hanno ricevuto.

Art. 10

Ripartizione ulteriore degli importi dedotti

1

Le autorità cantonali o federali devono mettere a disposizione dell'Ufficio federale l'importo delle spese o degli assegnamenti alla persona lesa di cui hanno ottenuto successivamente il rimborso (art. 4) nonché l'importo risparmiato sulle spese d'esecuzione delle pene (art. 4 cpv. 1 lett. c) se l'importo recuperato o risparmiato supera 10 000 franchi.

2 L'Ufficio federale ripartisce tali importi secondo la decisione emanata in applicazione dell'articolo 6 capoverso 5.

Capitolo 3: Ripartizione tra Stati Art. 11

Principi

1

La Confederazione può concludere accordi sulla ripartizione dei valori patrimoniali che: a.

le autorità svizzere hanno confiscato in applicazione del diritto svizzero in cooperazione con uno Stato estero; e

b.

autorità estere hanno confiscato in applicazione del diritto estero in cooperazione con le autorità svizzere.

2

Di regola, la Svizzera può ripartire con uno Stato estero valori patrimoniali confiscati in un procedimento penale svolto in cooperazione con detto Stato solo se la reciprocità è garantita.

3

La presente legge non conferisce alcun diritto agli Stati esteri di esigere una parte dei valori patrimoniali confiscati.

Art. 12

Negoziati con le autorità estere

1

Se è presa in considerazione una ripartizione con uno Stato estero, le autorità cantonali o federali ne informano l'Ufficio federale.

2

L'Ufficio federale negozia con le autorità estere la conclusione di un accordo di ripartizione. Informa previamente la competente direzione del Dipartimento federale degli affari esteri e consulta le autorità competenti dei Cantoni interessati e, inoltre, nelle cause federali, il Ministero pubblico della Confederazione o la competente autorità amministrativa federale.

3 L'accordo di ripartizione fissa le modalità e la chiave di ripartizione. Di regola, i valori sono ripartiti in parti uguali tra la Svizzera e lo Stato estero. È tuttavia possibile derogare a tale regola o anche restituire allo Stato estero l'insieme dei valori patrimoniali confiscati, per motivi fondati, segnatamente a causa del genere di reato,

431

Ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

del luogo in cui si trovano i valori patrimoniali, dell'importanza della partecipazione degli Stati all'indagine nonché degli usi tra la Svizzera e lo Stato estero, della garanzia di reciprocità, del contesto internazionale o dell'importanza degli interessi lesi dello Stato estero.

Art. 13

Conclusione dell'accordo di ripartizione

1

L'Ufficio federale conclude l'accordo di ripartizione. Qualora l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati o soggiacenti alla confisca superi dieci milioni di franchi, chiede l'approvazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, che consulta previamente il Dipartimento federale delle finanze.

2 Nei casi di rilevanza politica, chiede il parere della competente direzione del Dipartimento federale degli affari esteri prima della conclusione dell'accordo.

3 Qualora le autorità svizzere siano competenti per confiscare i valori patrimoniali, l'Ufficio federale deve ottenere previamente il consenso delle autorità cantonali o federali interessate. In caso di controversie, il Consiglio federale decide definitivamente.

Art. 14

Esecuzione dell'accordo di ripartizione

1

I valori patrimoniali oggetto dell'accordo di ripartizione e che si trovano in Svizzera sono consegnati all'Ufficio federale. Quest'ultimo trasferisce allo Stato estero la parte che spetta a detto Stato. Può anche chiedere alle autorità cantonali di trasferirla direttamente allo Stato estero.

2 Se i valori patrimoniali si trovano all'estero, la parte che spetta alla Svizzera in virtù dell'accordo di ripartizione è versata all'Ufficio federale.

Art. 15

Ripartizione interna

1

Qualora i valori patrimoniali siano stati confiscati in Svizzera dalle autorità svizzere, la parte che spetta alla Svizzera in virtù dell'accordo di ripartizione è ripartita secondo l'articolo 5.

2

Se la confisca è stata pronunciata da uno Stato estero, la quota di 5/10 di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a è ripartita in parti uguali tra tutti i Cantoni che hanno proceduto a indagini in esecuzione di una domanda di assistenza o di estradizione o che hanno trasmesso spontaneamente all'autorità estera mezzi di prova e la Confederazione in caso di partecipazione di un'autorità federale che non sia l'Ufficio federale.

3 Se i valori patrimoniali si trovano all'estero, la quota di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera c è ripartita tra gli altri enti pubblici nella proporzione delle quote assegnate a ognuno di essi.

4 L'Ufficio federale decide la ripartizione della parte che spetta alla Svizzera in virtù dell'accordo di ripartizione. Gli articoli 4 e 6-10 sono applicabili per analogia.

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Ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

Capitolo 4: Disposizioni finali Art. 16

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 17

Disposizioni transitorie

1

La presente legge disciplina la ripartizione interna (cap. 2) dei valori patrimoniali confiscati se la decisione di confisca è diventata definitiva dopo la data dell'entrata in vigore della legge.

2

In materia di ripartizione internazionale (cap. 3), essa si applica alla ripartizione dei valori patrimoniali se l'accordo di ripartizione è firmato dopo la sua entrata in vigore, anche se la decisione di confisca era già definitiva al momento dell'entrata in vigore della legge.

Art. 18

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

Allegato (art. 16)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Codice penale svizzero7 Art. 350bis Foro in caso di confisca indipendente

1

Le confische indipendenti devono essere eseguite nel luogo in cui si trovano gli oggetti o i valori patrimoniali soggiacenti alla confisca.

2

Se gli oggetti o i valori patrimoniali soggiacenti alla confisca si trovano in diversi Cantoni e sono in relazione con uno stesso reato o uno stesso autore, l'autorità competente è quella del luogo in cui è stato aperto il procedimento di confisca.

Art. 381 cpv. 3 3

Sono salve le disposizioni della legge federale del ...8 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

2. Legge federale del 20 marzo 1981 9 sull'assistenza internazionale in materia penale Art. 59 cpv. 8 8 Non viene ordinata la consegna degli oggetti o dei beni di cui al capoverso 1 lettera b che sono assegnati alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del ... 10 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

Art. 74a cpv. 7 7 Non viene ordinata la consegna degli oggetti o dei beni di cui al capoverso 1 che sono assegnati alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del ... 11 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

7 8 9 10 11

434

RS 311.0 RS ...: RU ... (FF 2002 389) RS 351.1 RS ...: RU ... (FF 2002 389) RS ...: RU ... (FF 2002 389)

Ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

Art. 93 cpv. 2 2

I Cantoni dispongono circa il ricavo delle multe. Fatta salva l'applicazione della legge federale del ... 12 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, dispongono circa il ricavo delle confische.

3. Legge federale del 13 dicembre 1996 13 sul materiale bellico Art. 38

Confisca di materiale bellico

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona, ordina la confisca del materiale bellico in questione se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale bellico confiscato come pure il prodotto eventuale della realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l'applicazione della legge federale del ...14 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

Art. 39

Confisca di valori patrimoniali

I valori patrimoniali confiscati o i crediti di risarcimento sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l'applicazione della legge federale del ...15 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

4. Legge federale del 23 dicembre 1959 16 sull'uso pacifico dell'energia nucleare Art. 36b

Confisca di oggetti

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti interessati, qualora non vi sia garanzia che gli oggetti saranno utilizzati in conformità della legge. Gli oggetti confiscati nonché l'eventuale profitto della realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l'applicazione della legge federale del ...17 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

Art. 36c

Confisca di valori patrimoniali o di pretese di risarcimento

I valori patrimoniali confiscati e le pretese di risarcimento sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l'applicazione della legge federale del ...18 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

12 13 14 15 16 17 18

RS ...: RU ... (FF 2002 389) RS 514.51 RS ...: RU ... (FF 2002 389) RS ...: RU ... (FF 2002 389) RS 732.0 RS ...: RU ... (FF 2002 389) RS ...: RU ... (FF 2002 389)

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Ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

5. Legge federale del 20 giugno 1933 19 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi Art. 52 cpv. 2 2 Nel caso di condanna per frode in applicazione dell'articolo 44, il tribunale può ordinare la confisca dei lavori che hanno servito a commettere il reato. Questi saranno distrutti. L'eventuale ricavo dal metallo sarà devoluto alla Confederazione, fatta salva l'applicazione della legge federale del ...20 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

6. Legge federale del 13 dicembre 1996 21 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e sui beni militari speciali Art. 17

Confisca di materiale

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale confiscato come pure il prodotto eventuale della realizzazione sono devoluti alla Confederazione fatta salva l'applicazione della legge federale del ...22 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

3041

19 20 21 22

436

RS 941.31 RS ...: RU ... (FF 2002 389) RS 946.202 RS ...: RU ... (FF 2002 389)