Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento

Disegno

(Programma d'armamento 2002) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20022, decreta:

Art. 1 1

È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 29 maggio 2002 (Programma d'armamento 2002).

2

Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di 674 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.

Art. 2

1

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

2

I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3239.001, «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.

Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.

1 2

RS 101 FF 2002 4721

2002-1059

4787

Acquisto di materiale d'armamento. DF

Appendice

Elenco dei crediti d'impegno Progetti

Crediti d'impegno fr.

­ Difesa aerea

120 000 000

­ Condotta, trasmissioni, esplorazione e guerra elettronica

370 000 000

­ Mobilità

87 000 000

­ Istruzione

97 000 000

Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2002

4788

674 000 000