Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento
Disegno
(Programma d'armamento 2002) del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20022, decreta:
Art. 1 1
È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 29 maggio 2002 (Programma d'armamento 2002).
2
Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di 674 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.
Art. 2
1
I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
2
I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3239.001, «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.
1 2
RS 101 FF 2002 4721
2002-1059
4787
Acquisto di materiale d'armamento. DF
Appendice
Elenco dei crediti d'impegno Progetti
Crediti d'impegno fr.
Difesa aerea
120 000 000
Condotta, trasmissioni, esplorazione e guerra elettronica
370 000 000
Mobilità
87 000 000
Istruzione
97 000 000
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2002
4788
674 000 000