Allegato 3 Traduzione1

Accordo di riassicurazione reciproca fra la Oesterreichischen Kontrollbank AG (di seguito «OeKB»), agente plenipotenziario della Repubblica d'Austria secondo AFG 1981 nella versione in vigore e l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni (di seguito «GRE»), che agisce per la Confederazione Svizzera del 23 novembre 2001

Art. 1

Scopo dell'Accordo

L'OeKB si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine austriaca.

La GRE si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate dall'OeKB a favore di esportatori austriaci e/o di banche che finanziano esportazioni austriache, per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine svizzera.

L'impegno concreto di riassicurare si fonda ogni volta su una decisione dell'OeKB o della GRE concernente casi singoli.

Art. 2

Applicazione

1. I casi che possono essere oggetto di convenzioni in virtù del presente Accordo di riassicurazione sono quelli nei quali: ­

l'esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori dei crediti si avvale, per adempiere il contratto, di subfornitori che risiedono nel Paese dell'altro assicuratore dei crediti; va inteso solo l'esportatore che ha diritti e doveri nei confronti del cliente estero;

­

l'assicuratore dei crediti del Paese dell'esportatore accorda una garanzia di credito all'esportazione nel rispetto delle disposizioni derivanti da un consenso dell'OCSE.

2. L'Accordo di coassicurazione del 20 novembre 1989 e l'Accordo di cooperazione con la Convenzione di reciprocità dell'8 giugno 1973 mantengono la loro validità per quanto le loro condizioni d'applicazione siano adempiute.

3. L'Accordo di riassicurazione non è applicato se l'assicuratore concede, per un contratto di esportazione, una copertura assicurativa al mandatario principale e se quest'ultimo stipula con il suo (i suoi) subfornitore (i), nel Paese del riassicuratore, una convenzione «If and when» in relazione al rischio da assicurare.

1

Dal testo originale tedesco.

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2002-0111

Accordo di riassicurazione reciproca

Art. 3

Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo, s'intendono per: Giorno lavorativo:

un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti.

Prodotti d'esportazione:

le merci e i servizi da fornire secondo il contratto d'esportazione.

Mandatario principale:

l'esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero.

Assicuratore(i) dei crediti:

la GRE e l'OeKB, rispettivamente una delle due istituzioni.

Polizza:

una polizza assicurativa stabilita dall'assicuratore o una garanzia da lui accordata.

Quota di riassicurazione:

la quota, espressa in per cento del valore indicato dei prodotti d'esportazione, che beneficia di una controgaranzia del riassicuratore.

Riassicuratore:

l'assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell'assicuratore una controgaranzia per un determinato affare.

Assicuratore:

l'assicuratore del credito che emette la polizza.

Art. 4

Origine del prodotto

Le Parti contraenti considerano per principio che i prodotti d'esportazione provenienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, in un caso concreto, l'assicuratore ha ragioni per dubitarne, accerta ­ nella misura del possibile ­ l'origine dei prodotti e comunica senza indugio i suoi dubbi e il risultato delle sue ricerche al riassicuratore.

Art. 5

Assicurazioni/forme di garanzia alle quali il presente Accordo si applica

Le assicurazioni e forme di garanzia messe a disposizione dalla GRE e dall'OeKB alle quali si applica il presente Accordo sono indicate nelle appendici 1 e 2. Ciascuno dei due assicuratori dei crediti informa l'altro per scritto se una delle sue assicurazioni o forme di garanzia subisce una modifica.

Art. 6

Designazione dell'assicuratore

Per principio, è considerato assicuratore l'assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d'esportazione che sono oggetto della copertura richiesta. A seconda del caso, le Parti possono pure convenire di derogare a questa norma.

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Accordo di riassicurazione reciproca

Art. 7

Quota della riassicurazione/Merci di Paesi terzi

1. La quota della riassicurazione è fissata in funzione della quota svizzera, rispettivamente austriaca, nel prodotto d'esportazione, da riassicurare in base alle indicazioni del richiedente e si riferisce quindi anche ai prodotti d'esportazione provenienti da Paesi terzi e a prezzi locali (esempi nell'allegato A).

2. Ogni Parte contraente può tuttavia proporre un altro modo di calcolare la quota della riassicurazione.

Art. 8

Obblighi del riassicuratore

1. Il riassicuratore che assume la riassicurazione deve pagare all'assicuratore l'importo di riassicurazione convenuto, se l'assicuratore è obbligato a pagare un'indennità in virtù della polizza.

2. Se non è stato convenuto altrimenti, il riassicuratore assume la quota di riassicurazione che gli è stata attribuita al tasso di copertura fissato dall'assicuratore nella sua polizza. Il riassicuratore non è tuttavia obbligato a mettere a disposizione una riassicurazione che superi il suo tasso massimo di copertura.

3. Il riassicuratore s'impegna a informare l'assicuratore in merito a qualsiasi problema su cui è stato edotto e che potrebbe avere effetti sull'esecuzione del contratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.

4. Il riassicuratore s'impegna a pagare all'assicuratore un importo corrispondente alla percentuale dell'indennità che l'assicuratore ha pagato o deve pagare conformemente alla polizza in questione.

Il riassicuratore deve effettuare questo pagamento entro 30 giorni lavorativi a contare dal giorno in cui l'assicuratore l'ha informato dell'indennità da versare. Il riassicuratore non è tenuto a pagare prima che l'assicuratore abbia versato un'indennità.

5. Il riassicuratore deve versare un importo in funzione della quota di riassicurazione ­ se una garanzia in merito è stata accordata ­ anche in caso di danno di fabbricazione. L'ammontare del pagamento non si calcola nel caso specifico in funzione dei prezzi di costo delle quote di forniture in questione, bensì sulla base del danno totale calcolato in funzione dei prezzi di costo, secondo la percentuale della quota di riassicurazione.

Art. 9

Obblighi dell'assicuratore

1. L'assicuratore deve informare il riassicuratore su qualsiasi modifica della polizza, della portata e del genere della transazione finanziata da un credito all'esportazione o delle pertinenti norme contrattuali, per quanto possa avere effetti sul rischio coperto dalla polizza.

2. L'assicuratore deve consultare il riassicuratore prima di prendere una decisione vincolante concernente le misure da prendere o le indicazioni da dare all'assicurato, se le circostanze tendono ad aumentare il rischio o un danno minaccia di prodursi.

3. L'assicuratore deve trasferire al riassicuratore, entro un termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione, la quota di versamenti ricevuti che gli spetta proporzional-

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Accordo di riassicurazione reciproca

mente alla sua quota riassicurativa, versamenti che ha incassato o trattenuto a titolo di rimborso dopo il pagamento di un'indennità.

4. L'assicuratore è tenuto a trasmettere immediatamente al riassicuratore l'informazione secondo cui un debitore non ha effettuato un versamento destinato ad ammortizzare un credito coperto dalla polizza.

5. L'assicuratore deve mettere a disposizione del riassicuratore, su richiesta di quest'ultimo, le copie in suo possesso di tutti i documenti relativi a una transazione.

6. L'assicuratore deve informare immediatamente il riassicuratore sulla data di estinzione degli obblighi derivanti dalla polizza.

Art. 10

Calcolo e ripartizione dei premi

1. Il riassicuratore ha diritto a un premio di riassicurazione che: a)

corrisponde alla quota di riassicurazione sul premio o

b)

è stato convenuto tra gli assicuratori dei crediti, nel caso concreto, affinché il riassicuratore riceva il premio che il suo sistema di rimunerazione richiede per coprire il rischio da riassicurare.

L'assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale rimborso per le spese amministrative.

2. Il premio di riassicurazione è esigibile entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data in cui l'assicuratore ha incassato il premio.

3. Se l'assicurato ottiene dall'assicuratore un rimborso del premio, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all'assicuratore, su richiesta di quest'ultimo, la quota sul premio rimborsato corrispondente alla quota di premio da lui incassata, dopo deduzione dell'ammontare trattenuto per le spese amministrative. Il riassicuratore deve assumere la sua quota di rimborso del premio soltanto se il motivo di questo rimborso è valido anche per la quota riassicurata.

Art. 11

Modifica dell'origine della prestazione

1. Se, una volta stipulata la polizza di riassicurazione, l'origine dei prodotti d'esportazione si modifica nella sua composizione per oltre il 10 per cento del valore dei prodotti interessati o se il rapporto fra le quote dei prodotti d'esportazione del mandatario principale e quelle dei subfornitori è modificato per oltre il 10 per cento del valore, l'assicuratore ne informa il riassicuratore e ciascuna delle due parti può esigere l'adeguamento della quota di riassicurazione.

2. Se questo adeguamento è effettuato, sono adeguati di conseguenza gli importi che l'assicuratore e il riassicuratore si devono reciprocamente sotto forma di premi, di diritti e di partecipazioni alle prestazioni d'indennizzo, di spese giudiziarie o di costi di riduzione o di prevenzione dei danni.

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Accordo di riassicurazione reciproca

Art. 12

Regresso

1. L'assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un'azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell'importo scoperto.

2. Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall'assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l'assicuratore, conformemente alla sua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all'assicurato. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunicazione delle spese.

3. Se l'assicuratore intende alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il pagamento di un'indennità, deve ottenere il consenso del riassicuratore.

Art. 13

Norme procedurali

Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nell'appendice 3.

Art. 14

Conversione del debito

1. Se il Paese dell'acquirente o il Paese del debitore presenta una domanda di conversione del debito, le Parti contraenti si consultano al fine di stabilire come possono essere risolti i problemi che ne derivano. La decisione definitiva è tuttavia presa dall'assicuratore.

2. Se il credito assicurato è oggetto di un accordo di conversione del debito, l'assicuratore consulta il riassicuratore se intende alienare o condonare questo credito.

Art. 15

Valuta

Salvo accordo contrario, tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effettuati nella valuta utilizzata dall'assicuratore per lo svolgimento dell'attività.

Art. 16

Procedura d'arbitrato

1. Le Parti contraenti si adoperano per comporre amichevolmente le controversie che il presente Accordo può suscitare.

2. Le controversie che non possono essere composte amichevolmente sono composte da un tribunale arbitrale formato di tre persone. Ogni Parte all'Accordo designa un giudice arbitrale, e i due giudici designati cooptano il giudice arbitrale che presiede.

Il foro è al domicilio d'affari dell'assicuratore interessato; per l'OeKB, si tratta della sede della società (Vienna) e per la GRE, dell'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni (Zurigo). Per il resto, il tribunale arbitrale fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.

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Accordo di riassicurazione reciproca

Art. 17

Entrata in vigore, denuncia e modifica dell'Accordo

1. Le due Parti contraenti firmano il presente Accordo, che entra in vigore il giorno in cui la GRE comunica che le prescrizioni costituzionali della Svizzera per la conclusione e la messa in vigore di detto Accordo sono adempiute (ratifica).

2. Ciascuna delle due Parti contraenti ha il diritto di denunciare il presente Accordo per la fine di un anno civile. La denuncia deve avvenire per scritto, con un preavviso di tre mesi. La denuncia non ha alcun effetto sugli obblighi sorti prima della scadenza dell'Accordo.

3. Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento, con il consenso delle due Parti. L'appendice 3 e tutti gli allegati possono essere modificati in qualsiasi momento, con il consenso della GRE e dell'OeKB.

Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua tedesca, uno per ogni Parte.

Peter W. Silberschmidt

Dr. B. Peraus Dr. P. Probst

GRE

OeKB

23 novembre 2001

23 novembre 2001

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Accordo di riassicurazione reciproca

Appendice 1

Dettaglio delle agevolazioni accordate da OeKB I.

Agevolazione:

Garanzie all'esportazione per la copertura delle operazioni di esportazione.

Assicurato:

Esportatore.

Franchigia:

5% - 30% per il rischio economico; 0% - 5% per il rischio politico.

Tasso di copertura:

Rischio economico: 70% - 95 %; rischio politico: 95% - 100%.

Rischi coperti:

Normalmente, i rischi economico e politico (quest'ultimo contempla anche il mancato pagamento da parte di contraenti pubblici).

Responsabilità (presentazione succinta):

L'OeKB paga all'atto del verificarsi di un problema economico, ossia: ­

il non pagamento da parte di parti contraenti private, dopo diffida/esecuzione,

­

l'insolvibilità di contraenti privati,

­

l'impossibilità per l'assicurato di rispettare il contratto a causa di avvenimenti indipendenti dalla sua volontà occorsi all'estero, fra cui i casi di responsabilità di fabbricazione inerenti a contraenti privati.

o all'atto del verificarsi di un evento politico, ossia:

Termine d'attesa:

1412

­

guerra, disordini o rivoluzione,

­

ritardo del trasferimento o del pagamento da parte di un contraente pubblico,

­

impossibilità di rispettare il contratto a causa di altri avvenimenti politici, fra cui, per i contraenti pubblici, il caso di responsabilità di fabbricazione nonché l'impossibilità per l'assicurato di rispettare il contratto a causa di avvenimenti indipendenti dalla sua volontà occorsi all'estero.

­

3 mesi (ad eccezione nel caso di insolvibilità) [gli interessi per questo periodo sono indennizzati]

­

6 mesi nel caso di responsabilità di fabbricazione

Accordo di riassicurazione reciproca

II.

Agevolazione:

Garanzie all'esportazione per la copertura delle operazioni di finanziamento.

Assicurato:

Istituto di credito.

Franchigia:

Come per I

Tasso di copertura:

Come per I

Rischi coperti:

Come per I

Responsabilità:

Come per I (senza il caso della responsabilità di fabbricazione)

Termine d'attesa:

3 mesi (ad eccezione nel caso di insolvibilità) [gli interessi per questo periodo sono indennizzati]

III.

Agevolazione:

Garanzie all'esportazione per la copertura delle prestazioni anticipate.

Assicurato:

Istituto di credito.

Franchigia:

Rischio politico: dallo 0 % al 5 % (rischio economico: dal 5% al 30 %).

Tasso di copertura:

Rischio politico: dal 95 % al 100 % (rischio economico: dal 70% al 95 %).

Rischi coperti:

Il rischio politico nonché, in singoli casi, il rischio economico.

Responsabilità:

L'Oekb paga ­ se una prestazione anticipata non è rimborsata o è ritirata a causa di una pratica illegale, di una omissione o dell'insolvibilità del contraente straniero (fattispecie economica); oppure ­ se una prestazione anticipata non è rimborsata o è ritirata a causa di un avvenimento politico diretto o indiretto (fattispecie politica).

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Accordo di riassicurazione reciproca

Appendice 2

Dettaglio delle agevolazioni accordate dalla GRE I.

Agevolazione:

Copertura del credito.

Tipo:

Garanzia.

Beneficiario della garanzia:

L'esportatore o un terzo (segnatamente una banca).

Condizioni di assicurazione:

Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni.

Rischio residuo:

Il 5 per cento almeno.

Tasso di copertura:

Il 95 per cento al massimo.

Base di calcolo:

Prezzo dei prodotti d'esportazione secondo il contratto d'esportazione.

Rischi coperti:

a)

Rischio politico: rischio che si verifichino all'estero eventi politici, come guerre o disordini civili, che mettono i clienti nell'impossibilità di adempiere i loro obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all'esportatore;

b)

Rischio di trasferimento: rischio che il cliente sia nell'impossibilità di pagare a causa di una misura presa dal suo Governo a proposito delle divise, dopo che lui stesso ha depositato il controvalore in valuta locale;

c)

Rischio economico: ­ connesso con i debitori pubblici; ­ connesso con i debitori privati, ­ ­ ­

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che appartengono a una collettività o a un'istituzione di diritto pubblico, o il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autorizzata dalla GRE, o che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi dei clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici;

Accordo di riassicurazione reciproca

d)

Eventuale rischio monetario: gli eventuali rischi monetari che possono realizzarsi al momento del rifinanziamento di un credito in valuta estera, di un mercato in divise a termine o di una simile transazione, dopo il verificarsi di un danno coperto secondo le lettere a)-c). Non vi è alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari.

II.

Agevolazione:

Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della fornitura).

Tipo:

Garanzia.

Beneficiario della garanzia: Condizioni di assicurazione:

L'esportatore e per principio anche un terzo (segnatamente una banca).

Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni.

Rischio residuo:

Il 5 per cento almeno.

Tasso di copertura:

Il 95 per cento al massimo.

Base di calcolo:

Prezzo di costo.

Rischi coperti:

Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura a causa di un aumento posteriore all'ordinazione dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possibilità di trasporto all'estero.

III.

Agevolazione:

Copertura di garanzie dell'offerta e di garanzie di buona esecuzione (soltanto a complemento di una garanzia secondo il n. I e /o II).

Tipo:

Garanzia.

Beneficiario della garanzia:

L'esportatore o un terzo (segnatamente una banca).

Condizioni di assicurazione:

Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni.

Rischio residuo:

Il 5 per cento almeno.

Tasso di copertura:

Il 95 per cento al massimo.

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Accordo di riassicurazione reciproca

Base di calcolo:

Importo della garanzia dell'offerta o della garanzia di buona esecuzione.

Rischi coperti:

­

richiesta abusiva

­

richiesta legittima, quando l'esportatore non può adempiere i suoi impegni a causa del verificarsi di un rischio politico o di trasferimento.

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Accordo di riassicurazione reciproca

Appendice 3

Norme procedurali (art. 13) §1

Osservazione preliminare

La presente appendice disciplina le questioni procedurali ai sensi dell'articolo 13 dell'Accordo di riassicurazione reciproca fra l'OeKB e la GRE.

§2

Domanda e risposta provvisorie

a)

Appena una domanda è presentata a uno dei due assicuratori dei crediti, quest'ultimo comunica all'altro il suo desiderio di essere riassicurato, per mezzo del formulario di domanda provvisoria (allegato B).

b)

L'assicuratore dei crediti a cui è chiesta la riassicurazione risponde, entro dieci giorni lavorativi a contare dalla ricezione della domanda, per mezzo del formulario di risposta provvisoria (allegato C). Egli vi segnala anche le eventuali modifiche che auspica (p. es. garanzie supplementari) e indica la sua quota di premio, nel caso in cui quest'ultima non sia conforme ai calcoli dell'assicuratore.

§3

Domanda e risposta definitive

a)

Se l'assicuratore potenziale intende accordare una garanzia di credito, lo comunica per mezzo del formulario di domanda definitiva (allegato D).

b)

Il riassicuratore potenziale risponde, entro 30 giorni lavorativi a contare dalla ricezione di questa domanda, per mezzo del formulario di risposta definitiva (allegato E).

c)

Una volta emessa la polizza, l'assicuratore conferma al riassicuratore, per scritto e il più presto possibile, il suo impegno di copertura per mezzo del formulario di emissione di una garanzia (allegato F).

§4

Sinistro

Se, in caso di sinistro, l'assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest'ultimo le indicazioni seguenti: ­

il pertinente numero di riferimento,

­

l'importo totale ancora non pagato e la data di scadenza,

­

l'importo totale che l'assicuratore deve pagare,

­

la quota del riassicuratore nell'indennità pagata dall'assicuratore,

­

il motivo dell'indennizzo (rischio realizzato)

­

la data del pagamento dell'indennizzo.

1417

Accordo di riassicurazione reciproca

§5

Rimborsi

In caso di rimborso, l'assicuratore deve dare al riassicuratore le indicazioni seguenti: ­

il pertinente numero di riferimento,

­

l'ammontare totale che egli ha riscosso,

­

i costi di riscossione che egli ha pagato,

­

la quota del riassicuratore nel rimborso netto,

­

la data del rimborso,

­

i tassi d'interesse in vigore,

­

il numero dei giorni in cui l'interesse è stato riscosso,

­

(se necessario) i corsi di cambio.

1418

Accordo di riassicurazione reciproca

Allegato A

Esempi di calcolo della quota di riassicurazione Esempio 1: (quota parte dei Paesi terzi) Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Messa a disposizione - Paese A: Messa a disposizione - Paese B: Messa a disposizione - Paese C:

60 unità (assicuratore principale) 40 unità (riassicuratore) 20 unità

Calcolo della quota di riassicurazione 60+40 = 100

40 = 40 % 100

La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.

L'importo da riassicurare corrisponderebbe dunque a 48 unità.

Esempio 2: (quota parte dei costi locali) Il prezzo contrattuale si riferisce a 110 unità Messa a disposizione - Paese A: Messa a disposizione - Paese B: Costi locali:

60 unità (assicuratore principale) 40 unità (riassicuratore) 10 unità

Calcolo della quota di riassicurazione 60+40 = 100

40 = 40 % 100

La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 110 unità.

L'importo da riassicurare corrisponderebbe dunque a 44 unità.

1419

Accordo di riassicurazione reciproca

Allegato B

Formulario di domanda provvisoria Da: A: Riferendoci all'accordo che abbiamo concluso con voi il Vi domandiamo di riassicurare l'operazione seguente: Nostro n. di riferimento: Esportatore del nostro Paese: Esportatore del vostro Paese: Loro relazioni contrattuali: Progetto: Acquirente/Paese: Mutuatario/Paese: Garante/garanzie: Valore contrattuale: Interessi: Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/ servizi in funzione della quota del Paese interessato/ forniture di Paesi terzi): Durata del rischio: ­

fabbricazione:

­

credito:

Condizioni di rimborso: Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso: Tipo di copertura (e) da mettere a disposizione: Importo del mutuo: Interessi: Mutuante: Rischio coperto/percentuale Importo coperto (stima): Quota di riassicurazione secondo stima (presentazione del calcolo): Tasso del premio (indicazione dell'importo di base) / scadenza: Condizioni particolari: Osservazioni: 1420

Accordo di riassicurazione reciproca

Firma: (assicuratore dei crediti)

Data:

1421

Accordo di riassicurazione reciproca

Allegato C

Formulario di risposta provvisoria A: Da: Ci riferiamo al vostro formulario di domanda provvisoria del Vostro n. di rif.: Nostro n. di rif.: * (a)

In base alle vostre indicazioni, consideriamo accettabile la vostra domanda di copertura e contiamo di ricevere in tempo utile il vostro formulario di domanda definitiva.

* b)

In linea di massima, possiamo dar seguito alla vostra domanda, per quanto siate disposti a procedere alle modifiche seguenti: Aspettiamo la vostra presa di posizione e/o una versione modificata del formulario di domanda provvisoria.

* (c)

In qualità di riassicuratori, richiediamo il premio seguente: ­ tasso del premio ­ pagabile il

*(d)

Non possiamo dar seguito alla vostra domanda concernente questa operazione.

Osservazioni: Il presente formulario di risposta provvisoria non vincola l'interessato. Una decisione di riassicurare può essere presa soltanto in seguito a un'analisi approfondita dei rischi ed è subordinata all'approvazione delle nostre autorità di decisione/di vigilanza.

Firma: (assicuratore dei crediti)

Data: * Cancellare p. f. quanto non fa al caso

1422

Accordo di riassicurazione reciproca

Allegato D

Formulario di domanda definitiva Da: A: Ci riferiamo all'accordo che abbiamo concluso con voi il ... e alla nostra domanda provvisoria del Nostro n. di rif.: Vostro n. di rif.: Domandiamo alla vostra azienda di riassicurare l'operazione seguente alle condizioni indicate qui appresso: Esportatore del nostro Paese: Esportatore del vostro Paese: Loro relazione contrattuale: Progetto: Acquirente/Paese: Mutuatario/Paese: Garante/garanzie: Valore contrattuale: Interessi: Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/servizi in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi): Durata del rischio ­

fabbricazione:

­

credito:

Condizioni di rimborso: Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso: Tipo di copertura (e) da mettere a disposizione: Importo del mutuo: Interessi: Mutuante: Rischio coperto/percentuale

1423

Accordo di riassicurazione reciproca

Importo totale coperto: ­

valore delle merci e /o dei servizi che si riferiscono al Paese del riassicuratore (in proporzione del valore dell'insieme delle merci e/o dei servizi forniti)

­

quota della copertura assunta dall'assicuratore

­

quota della riassicurazione (presentazione del calcolo)

Condizioni particolari: Importo del premio da pagare: ­

all'assicuratore:

­

al riassicuratore:

(presentazione del calcolo) L'impegno dell'assicuratore verso il richiedente finirà verosimilmente il Osservazioni:

Firma: (assicuratore dei crediti)

Data:

1424

Accordo di riassicurazione reciproca

Allegato E

Formulario di risposta definitiva Da: A: Ci riferiamo all'accordo che abbiamo concluso con voi il ... e alla domanda definitiva del Nostro n. di rif.: Vostro n. di rif.: (*)

Accettiamo la vostra domanda e vi accordiamo la riassicurazione desiderata conformemente all'accordo del e alle condizioni fissate nel formulario di domanda definitiva del Questo impegno di riassicurazione scade il (data), se entro tale data non avete stabilito una polizza. Se desiderate una proroga, inviateci un nuovo formulario di domanda definitiva nel quale dovete indicare il motivo del ritardo nella rubrica «osservazioni».

(*)

Non possiamo dar seguito alla vostra domanda di riassicurazione.

Riferimento bancario: Istituto: Codice bancario: N° di conto: Osservazioni:

Firma: (assicuratore dei crediti)

Data: * Cancellare p. f. quanto non fa al caso

1425

Accordo di riassicurazione reciproca

Allegato F

Formulario di emissione di una garanzia Da: A: Ci riferiamo all'accordo che abbiamo concluso con voi il e alla vostra risposta definitiva del Nostro n. di rif.: Vostro n. di rif.: Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il della copertura è di

L'ammontare

La quota della riassicurazione ammonta a A Il premio totale da pagare ammonta a B L'importo da pagare all'assicuratore è di C L'importo da pagare al riassicuratore è di La quota del premio rappresenta = C A Il premio dev'essere pagato come segue: Data di scadenza Importo Importo da pagare al riassicuratore

Quota del premio

Effettueremo il pagamento che vi è dovuto entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data di ricezione.

Altre osservazioni:

Firma: (assicuratore dei crediti)

Data: 3230

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