Allegato 1

Decreto federale concernente due Accordi di riassicurazione in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni, l'uno fra la Svizzera e la Francia, l'altro fra la Svizzera e l'Austria

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio allegato al Rapporto del 9 gennaio 20022 sulla politica economica esterna 2001, decreta:

Art. 1 1

L'Accordo di riassicurazione reciproca tra l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Zurigo, che agisce per la Confederazione Svizzera, e la Compagnie d'Assurance pour le Commerce Extérieur, Parigi, che agisce per conto dello Stato francese, è approvato (allegato 2).

2 L'Accordo di riassicurazione reciproca tra l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Zurigo, che agisce per la Confederazione Svizzera, e la società anonima austriaca Österreichische Kontrollbank AG, Vienna, che agisce per conto della Repubblica d'Austria, è approvato (allegato 3).

3

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli Accordi e a metterli in vigore.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

3228

1 2

RS 101 FF 2002 1370

2002-0109

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