01.076 Messaggio relativo alla cittadinanza per giovani stranieri e alla revisione della legge sulla cittadinanza del 21 novembre 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, cinque disegni di revisione del disciplinamento in materia di cittadinanza nella Costituzione federale e nella legge sulla cittadinanza.

Inoltre vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 1995

P

95.3099

Armonizzazione dei criteri di naturalizzazione di Cantoni e Comuni (N 23.6.1995, Ducret)

1997

P

97.3190

Condizioni di reintegrazione della cittadinanza svizzera (N 20.6.1997, Commissione delle istituzioni politiche CN 96.2028)

2001

P

98.3582

Agevolare la naturalizzazione (N 14.6.00, S 6.3.01, Hubmann)

2000

M 99.3573

Applicazione della legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza (Durata della procedura di naturalizzazione) (22.3.2000, Commissione della gestione CN; S 25.9.2000)

2000

P

Separazione tra la cittadinanza e l'attinenza (N 24.03.2000, Jossen)

99.3590

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 novembre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1736

2001-2193

Compendio Nel 1983 e nel 1994 è stata sottoposta al voto popolare una modifica costituzionale concernente la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera. La modifica è stata respinta in entrambe le occasioni. Nel 1994 fallì unicamente perché non aveva ottenuto la maggioranza dei Cantoni. Da allora, numerosi Cantoni hanno adeguato la loro legislazione conformemente alle proposte formulate dalla Confederazione. La situazione è pertanto cambiata e i tempi sono ormai maturi per l'introduzione su scala nazionale di agevolazioni per la naturalizzazione dei giovani stranieri.

Il tema della naturalizzazione presenta da sempre una forte connotazione emotiva.

Lo si è visto anche negli anni scorsi, in occasione di un'ampia discussione sul tema del disciplinamento svizzero in materia di naturalizzazione. Il Consiglio federale ha accettato numerosi interventi parlamentari ed ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di esaminare diverse proposte di revisione. Dopo aver svolto una procedura di consultazione, il disegno presenta, nei seguenti settori, una modifica del disciplinamento in materia di cittadinanza.

Naturalizzazione agevolata per stranieri della seconda generazione Una revisione della Costituzione federale deve conferire alla Confederazione la competenza di prevedere la naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri cresciuti in Svizzera. Nella revisione di legge fondata su tale principio e che è parimenti oggetto del presente messaggio, sono stabilite le condizioni per tale naturalizzazione agevolata. I giovani stranieri devono poter essere naturalizzati in procedura agevolata alle medesime condizioni in tutto il Paese. Se hanno frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in Svizzera e da allora risiedono nel nostro Paese, tra i 15 e i 24 anni compiuti devono poter chiedere la naturalizzazione agevolata a condizione che abbiano risieduto per almeno due anni nel Comune di naturalizzazione. Svariati Cantoni applicano già oggi un disciplinamento analogo.

Cittadinanza per stranieri della terza generazione Gli stranieri della terza generazione hanno vincoli ancor più stretti con la Svizzera che non i loro genitori cresciuti nel nostro Paese. I figli nati in Svizzera da genitori stranieri devono pertanto poter acquisire per legge la cittadinanza svizzera
alla nascita. Onde poter introdurre un siffatto disciplinamento occorre modificare la Costituzione federale. Nella revisione di legge fondata su tale principio e che è parimenti oggetto del presente messaggio, queste semplificazioni sono concretate. La condizione necessaria è che almeno un genitore abbia frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in Svizzera e, alla nascita del figlio, sia in possesso da cinque anni di un permesso di dimora o di domicilio.

Possibilità di ricorrere contro il rifiuto della naturalizzazione da parte del Comune Secondo la regolamentazione vigente in materia di naturalizzazione, i Comuni e i Cantoni possono rifiutare in ogni momento la naturalizzazione di uno straniero,

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senza indicarne i motivi. Le disposizioni del diritto federale non prevedono rimedi giuridici in caso di decisioni che violano il divieto costituzionale d'arbitrio e di discriminazione. Dal punto di vista dello Stato di diritto, tale situazione è preoccupante e costituisce la principale lacuna del diritto svizzero in materia di naturalizzazione. Il Consiglio federale propone pertanto di introdurre nella legge sulla cittadinanza un rimedio giuridico contro le decisioni arbitrarie che violano diritti costituzionali. I Cantoni restano liberi, com'è il caso tuttora, di andare oltre e di introdurre una protezione giuridica nel settore della naturalizzazione.

Armonizzazione delle tasse di naturalizzazione Mediante una revisione della legge sulla cittadinanza si persegue l'obiettivo di una tassa di naturalizzazione cantonale o comunale volta alla sola copertura dei costi procedurali. Concretamente si tratta di rinunciare ad incassare una tassa detta «di riscatto» che sovente ammonta a più salari mensili. A causa di questa condizione, spesso talune persone che adempiono le condizioni di naturalizzazione sono costrette, cosa invero urtante, a rinunciarvi per soli motivi finanziari.

Semplificazioni procedurali tra Confederazione, Cantoni e Comuni Nel contesto del diritto in materia di naturalizzazione sussistono troppi doppioni.

Ad esempio non ha senso che, per la naturalizzazione ordinaria, la Confederazione esamini in maniera circostanziata le stesse condizioni previste ed esaminate anche dai Cantoni e dai Comuni. È sufficiente che le prescrizioni minime del diritto federale siano descritte nella legge e che sia stabilito in quali casi la Confederazione nega l'approvazione alla naturalizzazione. L'esame delle condizioni di naturalizzazioni deve perlopiù essere lasciato alla competenza dei Cantoni. La procedura, complicata quanto obsoleta, secondo cui, prima della naturalizzazione nel Comune o nel Cantone, la Confederazione concede un'autorizzazione federale di naturalizzazione, può pertanto essere sostituita da uno strumento più flessibile e più semplice, ossia il diritto di approvazione della Confederazione. Quest'ultima negherà la propria approvazione a una naturalizzazione segnatamente se il richiedente non si conforma all'ordinamento giuridico svizzero o minaccia la sicurezza interna o esterna
della Svizzera.

Tale nuovo disciplinamento necessita una modifica della Costituzione federale e una revisione della legge sulla cittadinanza. Entrambe le modifiche sono trattate nel presente messaggio.

Altre modifiche di legge Il termine federale di residenza per la naturalizzazione ordinaria (12 anni) è assai elevato nel confronto con altri Stati. Il Consiglio federale propone pertanto di abbassarlo ad otto anni. Il forte aumento della mobilità della popolazione verificatosi negli ultimi anni giustifica nel contempo la riduzione a tre anni al massimo della durata di residenza richiesta dai Cantoni e dai Comuni.

Il Consiglio federale propone inoltre altre modifiche della legge sulla cittadinanza come esposto qui appresso.

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Il figlio di padre svizzero nato fuori matrimonio acquista la cittadinanza svizzera automaticamente alla nascita. I figli apolidi potranno essere naturalizzati in procedura agevolata dopo una dimora di cinque anni in Svizzera. Il diverso trattamento previsto dalla legge vigente per le cittadine svizzere che, prima del 1991, hanno acquistato automaticamente la cittadinanza svizzera per matrimonio con un cittadino svizzero, e le cittadine svizzere che hanno acquistato la cittadinanza per discendenza, adozione o naturalizzazione, non si giustifica più e va pertanto soppresso.

Convenzione europea sulla cittadinanza Se la totalità o quasi delle modifiche costituzionali o di legge menzionate nel presente messaggio sono accolte dalle Camere federali e nel contesto delle successive votazioni popolari, la Svizzera potrebbe aderire alla Convenzione europea sulla cittadinanza. In questo ambito vi sarebbe la possibilità di formulare riserve su singoli punti. L'adesione della Svizzera a tale convenzione non è tuttavia oggetto del presente messaggio.

1739

Messaggio 1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

Gli obiettivi del programma di legislatura 1999-2003 in materia di migrazioni prevedono segnatamente una nuova legge sugli stranieri, una maggiore integrazione degli stranieri nonché un nuovo progetto relativo alla naturalizzazione agevolata.

L'accettazione dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone con l'UE e il rifiuto dell'iniziativa popolare «per una regolamentazione dell'immigrazione» (iniziativa del 18%), nel 2000, hanno confermato la nostra politica in materia di migrazioni.

Il 15 giugno 2001, abbiamo preso atto dei risultati assai controversi della procedura di consultazione concernente una nuova legge sugli stranieri e abbiamo incaricato il DFGP di elaborare un messaggio entro la fine del 2001.

Il 1° ottobre 2000 è entrata in vigore l'ordinanza sull'integrazione degli stranieri.

Sono ora riunite le condizioni necessarie, dal punto di vista giuridico e organizzativo, per la partecipazione finanziaria della Confederazione a progetti integrativi. Nel 2001 sono stati concessi i primi sussidi federali in questo settore.

Tra gli elementi centrali dell'integrazione figura anche la naturalizzazione.

Il 4 dicembre 1983 e il 12 giugno 1994 sono state bocciate, in votazione popolare, due proposte di modifica costituzionale concernenti la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera. Nel 1994, l'oggetto era stato accolto dalla maggioranza dei votanti, ma era stato respinto dalla maggioranza dei Cantoni. Nel frattempo, numerosi Cantoni che all'epoca avevano accolto il progetto, hanno riveduto la loro legislazione sulla base di una convenzione di reciprocità, adeguandola alla modifica costituzionale sottoposta al voto popolare. Altri Cantoni hanno introdotto considerevoli agevolamenti per la naturalizzazione dei giovani stranieri.

Data l'eccessiva durata della procedura di naturalizzazione sia presso la Confederazione che presso Cantoni e Comuni, siamo stati incaricati, mediante una mozione del 19 novembre 1999 della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, di considerare la possibilità di semplificare la procedura di naturalizzazione tra Confederazione, Cantoni e Comuni.

Negli ultimi anni, nel contesto di votazioni popolari o decisioni del Comune o del Patriziato, in vari Comuni sono state respinte numerose domande di naturalizzazione
individuali o di intere famiglie. Il fatto più urtante è che gli interessati non avevano la possibilità di ricorrere contro le violazioni del divieto costituzionale d'arbitrio e di discriminazione. Tali eventi hanno suscitato numerosi interventi parlamentari che ci chiedevano di elaborare un nuovo progetto per disciplinare i problemi esistenti nel contesto della cittadinanza (cfr. n. 1.10).

Nel suo Rapporto sull'integrazione dei migranti in Svizzera, pubblicato il 27 marzo 2000, la Commissione federale degli stranieri (CFS) afferma che la questione della naturalizzazione è ormai divenuta un tema centrale della politica nazionale e sociale

1740

e si esprime segnatamente a favore della naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda e terza generazione.

Dal Rapporto emerge che la naturalizzazione può essere considerata come uno stadio avanzato dell'integrazione. La CFS constata inoltre che l'esito negativo della votazione popolare del 1994 sulla naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri ha avuto un impatto negativo, dal punto di vista della politica d'integrazione, sulla popolazione straniera interessata, la quale si è così resa conto della scarsa disponibilità della popolazione svizzera a volerla assimilare. Vi sono però stati anche segni positivi. È ad esempio migliorata la situazione per quel che concerne la naturalizzazione agevolata dei coniugi stranieri di cittadini svizzeri nonché nel contesto del riconoscimento della doppia cittadinanza. Da allora il numero delle naturalizzazioni ordinarie è triplicato ed è aumentato considerevolmente anche il numero delle naturalizzazioni agevolate. In seguito all'esito negativo della votazione del 1994, numerosi Cantoni hanno introdotto nella loro legislazione agevolamenti per la naturalizzazione dei giovani stranieri. I Cantoni Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud, Berna e Zurigo hanno inoltre aderito al Concordato romando (Convenzione di reciprocità) del 16 dicembre 1994. Ulteriori sforzi nella medesima direzione sono stati rilevati anche in altri Cantoni.

Il Rapporto rileva inoltre che un eccesso di prudenza nel settore delle naturalizzazioni rischia di spaccare la società in due gruppi: i cittadini veri e propri e i cosiddetti coloni o fittavoli. Ora, tra di essi vi sono anche persone la cui famiglia risiede in Svizzera da generazioni. Inoltre, mantenendo una prassi eccessivamente restrittiva in materia di naturalizzazione le statistiche sugli stranieri presenterebbero i nuovi nati in Svizzera come cittadini stranieri, indipendentemente dal fatto che i loro genitori o nonni siano già nati nel nostro Paese. La statistica sugli stranieri rispecchierebbe quindi sempre meno la realtà.

Vi è anche il rischio che numerosi stranieri della seconda o terza generazione rinuncino a chiedere la naturalizzazione a motivo della lunga procedura. Va detto inoltre che la procedura di naturalizzazione non risponde più alle esigenze della mobilità geografica e professionale e
andrebbe riveduta al più presto. Una procedura di naturalizzazione normale dovrebbe concludersi in meno di due anni.

Il 30 aprile 1999, l'allora capo del DFGP, il consigliere federale Arnold Koller, ha deciso di istituire un Gruppo di lavoro Cittadinanza incaricato di elaborare entro la fine del 2000 un rapporto che esaminasse le revisioni necessarie nel settore della cittadinanza e sottoponesse al DFGP proposte di soluzione.

Inizialmente il mandato del Gruppo di lavoro comprendeva unicamente l'elaborazione di un nuovo progetto per la naturalizzazione agevolata di giovani stranieri della seconda e terza generazione integrati in Svizzera, nonché la riduzione delle tasse di naturalizzazione. Tale mandato è andato estendendosi, includendo la possibilità di ricorso contro i rifiuti di naturalizzazione, le semplificazioni procedurali nel settore della naturalizzazione nonché l'adesione della Svizzera alla Convenzione europea sulla cittadinanza.

Il 18 dicembre 2000, il Gruppo di lavoro ha sottoposto le sue proposte al capo del DFGP.

1741

1.2

Stranieri della seconda e terza generazione

1.2.1

In generale

Per stranieri della seconda generazione s'intendono gli stranieri cresciuti in Svizzera, il più delle volte già nati nel nostro Paese, e che vi hanno frequentato la maggior parte o la totalità della scuola dell'obbligo. Di regola queste persone faticano meno dei loro genitori ad integrarsi nella realtà svizzera. Ciò nonostante, essi devono sottostare alla medesima lunga procedura di naturalizzazione in quanto il diritto vigente non prevede per loro una naturalizzazione agevolata disciplinata a livello federale.

Queste persone acquistano pertanto la cittadinanza solo nel contesto della naturalizzazione ordinaria in un Cantone e in un Comune. Esse abbisognano dapprima dell'autorizzazione federale di naturalizzazione (art. 12 della legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0). L'acquisto della cittadinanza svizzera presuppone che siano adempite le pertinenti condizioni federali, cantonali e comunali.

Fatto ancora più urtante, in base al diritto attuale anche gli stranieri della terza generazione sono costretti, in numerosi Cantoni, a passare per la naturalizzazione ordinaria. Ora, si tratta di persone nate in Svizzera e il cui padre o la cui madre appartiene alla seconda generazione, ovvero è immigrato in Svizzera da bambino con i genitori, vi è cresciuto e vi ha frequentato la maggior parte o la totalità della scuola dell'obbligo.

Secondo le prescrizioni legali in vigore a livello federale, i giovani della seconda e terza generazione devono risiedere da almeno dodici anni in Svizzera. Gli anni tra il 10° e il 20° anno d'età contano doppio (cfr. attuale art. 15 cpv. 1 e 2 LCit). Il richiedente deve inoltre essersi integrato nella comunità svizzera, essersi familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri, osservare l'ordine giuridico svizzero e non compromettere la sicurezza interna o esterna del Paese (attuale art. 14 LCit).

Una volta ottenuta l'autorizzazione federale di naturalizzazione, il richiedente può presentare una domanda di naturalizzazione nel Cantone e nel Comune. Oltre alle prescrizioni federali, i Cantoni e i Comuni possono emanare ulteriori condizioni più severe per quel che concerne la dimora, le tasse di naturalizzazione, l'integrazione, la condotta e il carattere. Tuttavia, nella maggior parte dei Cantoni, i giovani stranieri che adempiono tutti i requisiti federali,
cantonali e comunali non godono di un diritto alla naturalizzazione; neppure se dimorano in Svizzera dalla nascita. La loro domanda di naturalizzazione può pertanto essere accolta o respinta a seconda del libero apprezzamento delle autorità competenti ­ a meno che la legislazione di singoli Cantoni o Comuni preveda un disciplinamento diverso.

Negli ultimi anni numerosi Cantoni hanno ridotto le tasse di naturalizzazione, limitandosi sovente a percepire un importo per la copertura delle spese di cancelleria. Vi sono però sempre Cantoni che prelevano tasse di naturalizzazione pari a parecchie migliaia di franchi anche per giovani stranieri.

Il 16 dicembre 1994, i Cantoni di Berna, Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel e Vaud hanno sottoscritto una Convenzione di reciprocità concernente le condizioni cantonali richieste per la naturalizzazione dei giovani stranieri, cui ha poi aderito anche il Cantone Zurigo (vedi allegato 3). La Convenzione prevede la seguente procedura semplificata: ­

1742

ogni Cantone introduce una procedura di naturalizzazione agevolata per i richiedenti tra i 16 e i 25 anni d'età;

­

ogni Cantone riconosce, per la naturalizzazione, gli anni di dimora trascorsi in un altro Cantone firmatario della Convenzione;

­

la tassa di naturalizzazione per giovani richiedenti è il più possibile ridotta.

Beneficiano di questo trattamento i richiedenti che: ­

hanno frequentato almeno cinque anni di scuola in Svizzera;

­

hanno abitato per almeno due anni nel Cantone in cui presentano la domanda, di cui un anno nel corso dei due anni immediatamente precedenti la presentazione della domanda;

­

risiedono in Svizzera per tutta la durata della procedura.

I seguenti Cantoni hanno inoltre introdotto agevolazioni speciali per la naturalizzazione di giovani stranieri: Appenzello Esterno, Basilea Città, Glarona, Grigioni, Nidvaldo, San Gallo, Soletta, Ticino, Zugo (vedi allegato 2).

Tra gli aspetti insoddisfacenti del disciplinamento attuale vi sono segnatamente i termini di dimora, spesso molto lunghi, dei singoli Cantoni. La maggior parte di essi prevedono tuttora termini pari o superiori a cinque o sei anni (cfr. allegato 4). Nel contesto della spiccata mobilità che caratterizza la popolazione attuale, i genitori dei giovani stranieri spostano ripetutamente il loro domicilio in un altro Comune, rispettivamente Cantone. Per i figli ciò può significare un'attesa di cinque o più anni prima di poter presentare una domanda di naturalizzazione. In determinati Cantoni, si aggiunge l'ostacolo delle tasse di naturalizzazione elevate.

Da circa vent'anni si è alla ricerca di una soluzione che consenta di agevolare la naturalizzazione dei giovani stranieri. La revisione costituzionale respinta dal popolo nel 1983 (cfr. n. 1.1) prevedeva, oltre alla naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera, anche la naturalizzazione agevolata di rifugiati e apolidi. I commenti e le analisi in margine al voto giunsero alla conclusione che il progetto non fu respinto a causa della naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri, bensì per impedire la naturalizzazione agevolata di rifugiati e apolidi indipendentemente dalla loro età. Per quel che concerne la revisione costituzionale bocciata in votazione popolare nel 1994 e che prevedeva esclusivamente la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera, l'esito negativo era dovuto alla maggioranza dei Cantoni, mentre il popolo aveva accolto il progetto.

Dato che nel frattempo diversi Cantoni che avevano approvato il progetto hanno riveduto la loro legislazione in base alla Convenzione di reciprocità summenzionata (vedi allegato 3) e quindi anche nel senso della modifica costituzionale; e dato che anche altri Cantoni hanno introdotto considerevoli agevolazioni per la naturalizzazione dei giovani stranieri, appare opportuno prevedere ora un altro progetto a livello federale. È inammissibile dover tuttora assistere, in singoli Comuni e Cantoni, al rifiuto ingiustificato e senza
alcun motivo di domande di naturalizzazione presentate da giovani stranieri cresciuti nel nostro Paese.

Nel contesto della discussione attorno all'iniziativa parlamentare Ducret (90.257; Acquisto della cittadinanza svizzera. Durata di residenza), nel 1997 abbiamo sottoposto al Parlamento un progetto per lo sviluppo ulteriore della legislazione in materia di cittadinanza. In seguito doveva essere proposta alle Camere, nel periodo di legislatura 1999-2003, l'elaborazione di un nuovo testo costituzionale relativo alla naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri.

1743

L'urgenza di una revisione del disciplinamento attuale emerge anche da due interventi parlamentari attuali (cfr. n. 1.10), i quali ci chiedono di elaborare un nuovo testo costituzionale nonché un nuovo progetto di legge che sanciscano la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri.

1.2.2

Introduzione della naturalizzazione agevolata per giovani stranieri della seconda generazione

1.2.2.1

Revisione costituzionale

Giusta l'articolo 38 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), la Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione come pure la reintegrazione nella medesima. Giusta l'articolo 38 capoverso 2 Cost., la Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso. La competenza della Confederazione di disciplinare definitivamente la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione oltrepassa la nozione di «prescrizioni minime». Un siffatto disciplinamento necessita pertanto una revisione costituzionale. Occorre inoltre modificare la legge sulla cittadinanza, parimenti trattata nel presente messaggio.

1.2.2.2

Revisione della legge

I giovani stranieri della seconda generazione in possesso di un permesso di dimora o di domicilio devono poter acquistare la cittadinanza svizzera mediante naturalizzazione agevolata purché abbiano frequentato cinque anni della scuola dell'obbligo in Svizzera e vi abbiano risieduto fino all'inoltro della domanda di naturalizzazione.

Almeno un genitore deve essere o essere stato in possesso di un permesso di dimora o di domicilio.

La regolamentazione che prevedeva per i giovani stranieri della seconda generazione nati e cresciuti in Svizzera la possibilità di acquistare la cittadinanza svizzera poco prima o dopo la maggiore età per semplice dichiarazione non è stata approvata in procedura di consultazione e non è pertanto stata presa in considerazione.

1.2.3

Acquisto della cittadinanza svizzera alla nascita in Svizzera per giovani stranieri della terza generazione

1.2.3.1

In generale

I giovani stranieri della terza generazione hanno con il nostro Paese vincoli ancor più stretti che i loro genitori, stranieri della seconda generazione. I loro genitori non sono immigrati da adulti, bensì hanno già trascorso la loro infanzia e gioventù nel nostro Paese. Questi giovani nutrono ancor meno dei loro genitori l'intenzione di rientrare al Paese d'origine. Più ancora dei genitori essi sono divenuti parte integrante della popolazione svizzera. Ora, di ciò si dovrebbe tenere conto sin dalla nascita. Acquistando la cittadinanza svizzera sin dalla nascita, questi fanciulli potranno 1744

crescere ed essere scolarizzati con la consapevolezza di essere cittadini svizzeri. Essi non dovranno attendere la fine della scuola dell'obbligo per poter ottenere la cittadinanza. Tutto ciò contribuisce a rafforzare i loro vincoli con la Svizzera. Allo Stato che vedrà crescere sul proprio suolo i giovani stranieri della terza generazione incombe maggiormente che allo Stato d'origine dei genitori l'obbligo di trasmettere a questi giovani il senso di appartenenza nazionale.

Le considerazioni suesposte dimostrano che l'acquisto della cittadinanza per i fanciulli della terza generazione non deve più essere assimilato a una naturalizzazione (o all'acquisto della cittadinanza in seguito all'esame di una domanda individuale o quale frutto di un atto volontario), bensì essere simile all'acquisto della cittadinanza per origine, sulla base esclusiva dei vincoli obiettivi che legano il fanciullo al nostro Paese.

L'acquisto della cittadinanza alla nascita nel Paese corrisponderebbe peraltro alla prassi applicata in altri Stati europei (vedi allegato 7), in base al principio secondo cui lo Stato di domicilio ­ e non quello di origine dei genitori ­ deve portare la principale responsabilità per la concessione della cittadinanza agli stranieri della terza generazione. In questo contesto rinviamo parimenti alla regolamentazione della legge sulla cittadinanza del 1903, la quale consentiva ai Cantoni di introdurre il «ius soli» ma di cui non è stato fatto uso.

Osserviamo infine che il presente messaggio non propone puramente e semplicemente il «ius soli» così come viene applicato ad esempio negli Stati Uniti d'America. Secondo la concezione americana, infatti, la nascita nel Paese, anche se fortuita, comporta automaticamente e senza ulteriori condizioni l'acquisto della cittadinanza. L'acquisto della cittadinanza svizzera alla nascita sarebbe altresì limitato agli stranieri della terza generazione i cui genitori hanno frequentato la maggior parte della scuola dell'obbligo in Svizzera e, alla nascita del figlio, risiedono in Svizzera da parecchi anni. Si tratta pertanto di un acquisto della cittadinanza per legge sottoposto a determinate condizioni.

1.2.3.2

Revisione costituzionale

L'acquisto della cittadinanza alla nascita per gli stranieri della terza generazione a determinate condizioni non equivale all'acquisto della cittadinanza per origine, matrimonio, adozione o reintegrazione, per i quali l'articolo 38 capoverso 1 Cost. attribuisce alla Confederazione la competenza di legiferare in maniera definitiva. Per legiferare in questo contesto la Confederazione deve pertanto ottenere una pertinente competenza, il che necessita una revisione costituzionale.

La naturalizzazione agevolata degli stranieri della seconda generazione e l'acquisto della cittadinanza alla nascita in Svizzera per gli stranieri della terza generazione vanno disciplinati in decreti federali distinti per permettere al popolo e ai Cantoni di pronunciarsi separatamente sui due oggetti nel contesto della votazione popolare relativa alla revisione costituzionale.

1745

1.2.3.3

Revisione di legge

Il figlio di un genitore straniero della seconda generazione che pertanto ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in Svizzera, dovrebbe poter acquistare la cittadinanza svizzera alla nascita nel nostro Paese. Almeno un genitore deve essere in possesso da cinque anni di un permesso di dimora o domicilio.

1.3

Vie legali contro il rifiuto della naturalizzazione ordinaria

1.3.1

Rimedi giuridici nel diritto vigente

1.3.1.1

Contro il rifiuto dell'autorizzazione federale

Giusta l'articolo 38 capoverso 2 Cost. e l'articolo 12 capoverso 2 LCit, la naturalizzazione ordinaria di uno straniero implica dapprima la concessione di un'autorizzazione federale. Detta autorizzazione costituisce la condizione preliminare per potere ottenere la naturalizzazione nel Cantone e nel Comune interessati. Se l'Ufficio federale degli stranieri nega tale autorizzazione, lo straniero può ricorrere presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 51 cpv. 1 LCit; art. 44 segg. della legge sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021). Se il Dipartimento respinge il ricorso, negando a sua volta l'autorizzazione, lo straniero non dispone di altri rimedi giuridici. È infatti escluso il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale (art. 100 cpv. 1 lett. c, della legge sull'organizzazione giudiziaria, OG; RS 173.110). Per quel che concerne il ricorso al Consiglio federale, solo il Cantone interessato è legittimato ad inoltrarlo (art. 51 cpv. 3, LCit; art. 74 lett. e PA).

1.3.1.2

Contro il rifiuto della domanda di naturalizzazione da parte di un Cantone o di un Comune

Se è stata accordata l'autorizzazione federale, la procedura di naturalizzazione prosegue a livello cantonale. Le condizioni sono fissate dal diritto cantonale; di regola esso non dà diritto all'acquisto dell'attinenza comunale. Il diritto cantonale stabilisce inoltre la procedura da seguire. Di principio essa prevede anzitutto una decisione di un'autorità comunale e indi di un'autorità cantonale. La maggior parte dei Cantoni non prevede rimedi giuridici contro le decisioni comunali e cantonali in materia di naturalizzazione ordinaria (cfr. allegato 6). Lo straniero che ritenesse discriminante o arbitrario il rifiuto della sua domanda di naturalizzazione ordinaria da parte del Comune o del Cantone, non dispone pertanto di un rimedio giuridico a livello cantonale per fare controllare il rispetto dei suoi diritti fondamentali. Tra le eccezioni citiamo l'esempio del Cantone di Basilea Campagna, che prevede il ricorso dinanzi al tribunale costituzionale contro le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria che violano i diritti costituzionali (vedi decreto del Verfassungsgericht del 29 marzo 2000 nelle cause 98/324-328).

Contro le decisioni emanate in ultima istanza da un'autorità cantonale o comunale è ammissibile il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 84 segg. OG), segnatamente per violazione dei diritti costituzionali. Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione ordinaria può dunque, già secondo il diritto vigente, essere oggetto 1746

di un ricorso di diritto pubblico. Nella prassi, tuttavia, l'accesso al Tribunale federale è limitato dalle esigenze relative al diritto di ricorrere dedotte dal Tribunale federale a partire dall'articolo 88 OG. Secondo la giurisprudenza, il diritto di ricorrere implica segnatamente che il ricorrente abbia un interesse giuridico. Per la maggior parte dei diritti costituzionali, questo interesse giuridicamente tutelato deriva direttamente dal diritto fondamentale: lo straniero che accusasse una violazione della sfera privata data dalla pubblicazione dei suoi dati personali nel bollettino destinato agli elettori comunali avrebbe così, in virtù dell'articolo 13 capoverso 2 Cost., un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere il controllo e la sanzione di tale violazione (vedi DTF nella causa 1P.3 /2001, consid. 1). Il 20 marzo 2000, il Tribunale federale ha invece deciso di mantenere la propria giurisprudenza secondo la quale il divieto costituzionale dell'arbitrio non conferisce di per sé un interesse giuridico, nonostante il tenore dell'articolo 9 Cost. e i lavori preparatori (DTF 126 I 81 consid.

2c); di conseguenza, lo straniero la cui domanda di naturalizzazione ordinaria è stata respinta, è legittimato a ricorrere dinanzi al Tribunale federale per violazione del divieto d'arbitrio unicamente se la legislazione cantonale gli conferisce un diritto alla naturalizzazione. Lo stesso vale per il ricorrente che invoca l'uguaglianza dinanzi alla legge (art. 8 cpv. 1 Cost.; DTF 112 Ia 172, consid. 3c). Sinora il Tribunale federale non ha invece stabilito se la legittimazione a ricorrere poggia anche sulla giurisprudenza relativa all'arbitrio nel caso in cui il ricorrente invochi il divieto di qualsiasi discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.).

1.3.2

La garanzia costituzionale della via giudiziaria

Il 12 marzo 2000, popolo e Cantoni hanno accolto il decreto federale sulla riforma giudiziaria (FF 2000 2656). Esso introduce nella Costituzione federale un articolo 29a che garantisce la via giudiziaria. Giusta il primo periodo di tale disposizione, ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. Ciò significa che almeno un'autorità giudiziaria deve poter esaminare liberamente i fatti e applicare d'ufficio il diritto (FF 1997 I 493). Il secondo periodo dell'articolo 29a Cost. consente tuttavia a Confederazione e Cantoni, in casi eccezionali, di escludere per legge la via giudiziaria. Stando ai lavori preparatori, un caso può essere considerato eccezionale solo allorquando esistono motivi specifici per escludere tale garanzia, quali la carente possibilità di dedurre un diritto di giudizio o la separazione dei poteri in relazione all'assetto specifico dei diritti democratici di partecipazione in un Cantone (FF 1997 I 493 seg.). Dinanzi al Consiglio degli Stati, tuttavia, il relatore della Commissione ha dichiarato che, onde evitare che la garanzia della via giudiziaria provochi una politicizzazione della giustizia, il legislatore non dovrebbe concepire il catalogo delle eccezioni in maniera troppo restrittiva (Boll. Uff. 1998 S 257).

La garanzia della via giudiziaria è completata dall'articolo 191b Cost. ­ Riforma giudiziaria, il quale obbliga i Cantoni a istituire autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali. Contrariamente al vigente articolo 98a OG, l'articolo 191b Cost. si applica parimenti alle decisioni fondate sul diritto pubblico cantonale.

Gli articoli 29a e 191b Cost. ­ Riforma giudiziaria non sono ancora in vigore. Il decreto federale sulla riforma giudiziaria prevede infatti, analogamente alla revisione totale della Costituzione federale, che sarà l'Assemblea federale a decidere la data

1747

dell'entrata in vigore. Giusta il nostro messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale (FF 2001 3764), il decreto federale sulla riforma giudiziaria entrerà in vigore simultaneamente alla futura legge sul Tribunale federale. Se l'Assemblea federale seguirà la nostra proposta, non ci si deve aspettare un'entrata in vigore prima del 2005.

1.3.3

I rimedi giuridici giusta il messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale

Il 28 febbraio 2001 abbiamo presentato il nostro messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale (FF 2001 3764). Esso contiene segnatamente un disegno di legge sul Tribunale federale (LTF), destinata a sostituire l'attuale legge sull'organizzazione giudiziaria federale, nonché un disegno di legge sul Tribunale amministrativo (LTram). Ambedue i disegni modificano considerevolmente il sistema giudiziario svizzero anche per quel che concerne la naturalizzazione ordinaria.

Le decisioni di rifiuto dell'approvazione federale, emanate dall'Ufficio federale degli stranieri (art. 12 cpv. 2 LCit), potranno essere impugnate dall'interessato mediante ricorso davanti al futuro Tribunale amministrativo federale (art. 27 e 29 lett. c LTram). Quest'ultimo potrà esaminare liberamente l'osservanza del diritto federale, incluso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'opportunità (art. 49 PA i. r. con l'art. 33 LTram). La decisione del Tribunale amministrativo federale può essere deferita al Tribunale federale (art. 77 lett. a, 80 cpv. 1 lett. a LTF). La vigente esclusione del ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. c OG) sarà pertanto abrogata. Il Tribunale federale avrà pieno potere di controllo per quel che concerne l'osservanza dei diritti costituzionali federali o del diritto internazionale, ma verificherà l'accertamento dei fatti solo se il Tribunale amministrativo federale lo ha svolto in violazione del diritto federale (art. 90 e 92 LTF).

Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione ordinaria da parte di un'autorità cantonale o comunale potrà essere impugnato mediante ricorso di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 77 lett. a e 80 cpv. 1 lett. d LTF). Il potere d'esame del Tribunale federale sarà analogo a quello che esercita attualmente in materia di ricorso di diritto pubblico: esso potrà esaminare liberamente la violazione del diritto federale, inclusa la violazione dei diritti costituzionali, non però la violazione del diritto cantonale di rango inferiore alla costituzione (art. 90 LTF). Il Tribunale federale esaminerà l'accertamento dei fatti solo se l'autorità inferiore lo ha svolto in violazione del diritto federale; dunque, essenzialmente,
se detta autorità ha infranto il divieto d'arbitrio (art. 92 LTF).

Concretizzando la garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost. ­ Riforma giudiziaria), il disegno di legge sul Tribunale federale esige di principio che i Cantoni istituiscano tribunali superiori che giudichino quali autorità immediatamente inferiori al Tribunale federale allorquando sia aperta la via del ricorso di diritto pubblico (art. 80 cpv. 2 LTF). Se il tribunale cantonale superiore (di solito il tribunale amministrativo) è la prima autorità di ricorso, esso dovrà poter esaminare liberamente i fatti e applicare d'ufficio il diritto determinante, incluso il diritto cantonale (art. 103 1748

LTF). Se il tribunale cantonale superiore è la seconda istanza giudiziaria di ricorso, esso dovrà godere perlomeno del medesimo potere di esame del Tribunale federale (art. 104 cpv. 3 LTF). Il disegno di legge sul Tribunale federale consente tuttavia ai Cantoni di prevedere, quale ultima istanza cantonale, un'autorità non giudiziaria per le decisioni di carattere prevalentemente politico (art. 80 cpv. 3 LTF); ciò costituisce un concretamento della nozione di «caso eccezionale» prevista dal secondo periodo dell'articolo 29a Cost. ­ Riforma giudiziaria.

1.3.4

Concetto: un disciplinamento federale limitato

Proponiamo un nuovo disciplinamento dei rimedi giuridici contro le decisioni negative in materia di naturalizzazione ordinaria. Tale disciplinamento è stato concepito quale disciplinamento limitato da un punto di vista materiale e temporale.

Nel contesto delle decisioni cantonali e comunali, il disciplinamento proposto è materialmente limitato in quanto essenzialmente volto a garantire il rispetto dei diritti costituzionali. In uno Stato di diritto, è di importanza primordiale escludere, in avvenire, i rifiuti arbitrari e discriminanti della naturalizzazione. Il disciplinamento proposto lascia invece ai Cantoni la competenza di disciplinare il controllo giudiziario dell'osservanza della legislazione cantonale in materia di naturalizzazione.

Il disciplinamento proposto è inoltre stato concepito come disciplinamnto temporaneo. Esso è vincolato al sistema attuale dei rimedi giuridici ed è volto essenzialmente a coprire il periodo fino all'entrata in vigore del decreto costituzionale sulla riforma giudiziaria e della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale.

Siamo infatti del parere che non bisogna attendere il disegno di legge sul Tribunale federale per garantire la possibilità di fare controllare da un tribunale l'osservanza dei diritti fondamentali nel contesto delle decisioni negative in margine a domande di naturalizzazione ordinaria.

1.4

Tasse di naturalizzazione

Il diritto federale attuale non contiene disposizioni relative all'armonizzazione delle tasse cantonali di naturalizzazione. I Cantoni e, a seconda del diritto cantonale, anche i Comuni possono pertanto fissare liberamente l'importo delle tasse di naturalizzazione.

La regolamentazione delle tasse varia assai da un Cantone all'altro. In taluni Cantoni e Comuni le tasse sono già tuttora limitate alla sola copertura delle spese di naturalizzazione. In svariati altri Cantoni e Comuni, tuttavia, sono ancora prelevate le cosiddette «somme di riscatto» oltremodo elevate e senza rapporto con la prestazione fornita dalle autorità. Può quindi succedere che per essere naturalizzati si debba versare un importo corrispondente a diversi salari mensili (vedi allegato 5, dove sono elencate le tasse più elevate e non le tasse medie). In determinati casi la naturalizzazione diventa così un privilegio che possono concedersi solo gli stranieri più agiati.

Le tasse di naturalizzazione che, in confronto ad altri Stati, appaiono assai elevate, hanno una spiegazione storica. In passato il Comune di attinenza era chiamato a garantire il sostentamento dei suoi cittadini. Ora che tale obbligo è stato trasferito al

1749

Comune di domicilio, non è più giustificato percepire tasse di naturalizzazione così elevate.

Inoltre le tasse di naturalizzazione applicate nel nostro Paese, perlopiù assai superiori a quelle praticate negli altri Stati, sono un motivo essenziale della scarsa volontà di naturalizzarsi degli stranieri in Svizzera.

Lo straniero che vive da anni in Svizzera, è ben integrato e rispetta l'ordinamento giuridico del Paese non dovrebbe essere costretto, in un certo senso a «comprare» la naturalizzazione; la cittadinanza svizzera dovrebbe altresì essergli accordata contro il versamento di una tassa volta a compensare la prestazione fornita dall'autorità. La naturalizzazione degli stranieri integrati in Svizzera non si giustifica per il versamento di una somma di riscatto da parte degli interessati, ma perché corrisponde all'interesse stesso del Paese.

Il messaggio prevede pertanto che Cantoni e Comuni sono autorizzati a prelevare tasse unicamente volte a coprire le spese procedurali.

L'introduzione di un siffatto disciplinamento necessita la modifica della legge sulla cittadinanza.

1.5

Semplificazioni procedurali nell'ambito della naturalizzazione ordinaria

1.5.1

Doppioni nella procedura

Con la naturalizzazione ordinaria, lo straniero acquista la cittadinanza svizzera mediante naturalizzazione nel Comune e nel Cantone, previa concessione di un'autorizzazione federale di naturalizzazione; la Confederazione emana solo prescrizioni minime in materia di naturalizzazione (art. 38 cpv. 2 Cost., art. 12 LCit).

La procedura tradizionale prevede che sia anzitutto presentata alla Confederazione una domanda di autorizzazione federale. In tale contesto sono sentiti il Comune e il Cantone. Una volta terminata la procedura di autorizzazione, s'avvia la procedura di naturalizzazione nel Comune. Tale procedura comporta un investimento considerevole da parte della Confederazione e prolunga l'intero iter della naturalizzazione.

Con diversi Cantoni, negli ultimi anni si è potuta razionalizzare considerevolmente la procedura per la concessione dell'autorizzazione federale (AG, BS, BE, GE, LU, OW, SO, TI, VD, ZG, ZH). Alla fine del 2000, l'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) ha invitato anche i Cantoni restanti ad introdurre semplificazioni procedurali. Diversi Cantoni hanno seguito l'invito (AI, AR, GL, GR, NE, NW, SG, VS, BL). Lo svolgimento tipico di una procedura semplificata, anche se non identico in tutti i Cantoni, prevede quanto segue: Lo straniero deposita presso il Comune o il Cantone una domanda unica per l'acquisto della cittadinanza comunale e cantonale e per la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Una volta concessa l'attinenza comunale, l'incarto è trasmesso alla Confederazione che, sulla base degli atti comunali e con un investimento minimo, può concedere l'autorizzazione federale. L'incarto è indi trasmesso al Cantone per la concessione della cittadinanza cantonale. Visto che i principali ostacoli alla naturalizzazione si riscontrano a livello comunale, la proce-

1750

dura sopra descritta ha il vantaggio che le domande respinte a livello comunale non sono più trasmesse alla Confederazione.

Attualmente gran parte delle naturalizzazioni ordinarie seguono la procedura semplificata sopra descritta, il che costituisce un fatto positivo. Quasi tutti i grossi Cantoni hanno adottato tale procedura.

La procedura di naturalizzazione svizzera è assai complicata in quanto si svolge a tre livelli. Nella sua forma attuale, essa non risponde più alle esigenze dei tempi. È quanto ha affermato anche una commissione speciale del Consiglio nazionale in un pertinente intervento parlamentare, nel quale ci invita peraltro a prevedere semplificazioni procedurali (cfr. n. 1.10).

Il fatto che nel corso degli ultimi anni la Confederazione, con l'aiuto di diversi Cantoni, abbia semplificato la procedura, dimostra che la tendenza che va viepiù delineandosi è quella di una razionalizzazione procedurale e della soppressione dei doppioni. Negli ultimi anni si è fatta strada la convinzione secondo cui il ruolo della Confederazione consiste anzitutto in una funzione di sorveglianza volta a garantire che Cantoni e Comuni osservino le condizioni del diritto federale in materia di naturalizzazione. La complicata procedura per la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione è superflua: è sufficiente che la Confederazione dia la propria approvazione alla naturalizzazione nel Comune o nel Cantone. Tutto ciò consente di accorciare e semplificare la procedura, rendendola più efficiente.

1.5.2

Revisione costituzionale

Giusta l'articolo 38 capoverso 2 Cost., la Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso. Per poter stralciare dalla Costituzione federale la necessità dell'autorizzazione federale di naturalizzazione occorre pertanto una modifica costituzionale.

Tradizionalmente le autorità federali hanno interpretato in maniera restrittiva la competenza della Confederazione di emanare prescrizioni minime nel settore della naturalizzazione (vedi il nostro messaggio relativo alla naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri, FF 1992 VI 445 [450 seg.]). La dottrina dominante ha tuttavia individuato da tempo le analogie tra l'emanazione di prescrizioni minime e l'emanazione di principi (J.-F. Aubert, «Traité de droit constitutionnel suisse», n. 705; A. Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, «Droit constitutionnel suisse», vol. 1, n. 987).

Il Tribunale federale ha inoltre sottolineato che i Cantoni disciplinano la naturalizzazione degli stranieri nell'ambito di queste prescrizioni minime (DTF 125 III 209 [212]). La competenza della Confederazione di emanare prescrizioni minime non si limita pertanto all'emanazione di prescrizioni minime in materia di concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione (cfr. il nostro messaggio concernente la nuova Costituzione federale, FF 1997 I 209). La parificazione delle «prescrizioni minime» e dei «principi» non è tuttavia così chiara (cfr. le considerazioni in margine alle audizioni della CIP del Consiglio nazionale, n. 2.4.5.). La dottrina propende per un'interpretazione non restrittiva delle «prescrizioni minime». La dottrina più recente interpreta queste disposizioni costituzionali nel senso di una competenza della Confederazione di emanare principi (A. Auer, op. cit., n. 386; J.-F. Aubert, Bundesstaatsrecht der Schweiz, vol. I, pag. 286).

1751

Dato che la Confederazione dispone già tuttora di una competenza normativa in materia di naturalizzazione ordinaria e che in base a tale competenza emana determinate direttive di fondo, è d'uopo, per maggiore chiarezza, sostituire la nozione di «prescrizioni minime» mediante quella di «principi».

Onde introdurre semplificazioni procedurali nel settore della naturalizzazione ordinaria, occorre, oltre alla revisione costituzionale, una modifica della legge sulla cittadinanza, parimenti contenuta nel presente messaggio.

1.5.3

Revisione della legge

Nel settore della naturalizzazione ordinaria, la Confederazione si limiterà, in avvenire, ad esercitare un diritto di approvazione. Ciò renderà superflua l'onerosa procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Sarà pertanto possibile semplificare la procedura di naturalizzazione, eliminando inutili doppioni poiché già i Cantoni e i Comuni esamineranno se le condizioni per una naturalizzazione sono adempiute. Ciò sarà possibile grazie all'esercizio di un diritto di approvazione della Confederazione col quale potrà escludere dalla naturalizzazione le persone che non si conformano all'ordine giuridico svizzero o minacciano la sicurezza interna o esterna del Paese. La formula proposta è già applicata, d'intesa con numerosi Cantoni, alla maggior parte delle naturalizzazioni ordinarie nel contesto del disciplinamento attuale.

Nella procedura di consultazione non si parlava ancora di un diritto di approvazione, bensì di un diritto di veto della Confederazione. Durante la stesura del messaggio ci si è tuttavia resi conto che era possibile realizzare le previste semplificazioni procedurali in conformità con gli altri punti della revisione unicamente introducendo un diritto di approvazione. L'obiettivo principale della revisione del disciplinamento attuale consiste nell'elaborare un testo di legge che corrisponda alla prassi già applicata nella maggior parte dei Cantoni; tale prassi accorda alla concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione un significato perlopiù formale che appesantisce inutilmente la procedura. Si tratta di trasferire il controllo federale alla fine della procedura anziché all'inizio, ad uno stadio cioè in cui sia già avvenuto almeno il controllo comunale, che costituisce lo scoglio più arduo. Il controllo federale dev'essere limitato in prima linea ai casi di persone che manifestamente non adempiono ai presupposti per la naturalizzazione. A tal fine basta accordare alla Confederazione un diritto di approvazione. Il disciplinamento di un diritto di veto comporterebbe maggiori complicazioni giuridiche e implicherebbe per i Cantoni l'obbligo di applicare direttamente le condizioni federali. Da ciò scaturirebbe un diritto di ricorso diretto per i richiedenti, nettamente respinto in procedura di consultazione.

L'introduzione di un
diritto di approvazione non limita affatto le competenze attuali dei Cantoni e dei Comuni in materia di naturalizzazione, ma ha il vantaggio di snellire la procedura rendendola più celere. La Confederazione conserva la sua funzione di sorveglianza, per il cui esercizio le basta negare l'approvazione alla naturalizzazione. La Confederazione interverrà segnatamente in caso di procedimento penale pendente o di pene anteriori non radiate dal casellario giudiziale (che non siano di esigua importanza) oppure se il richiedente minaccia la sicurezza interna o esterna della Svizzera. In tutti questi casi la Confederazione si oppone alla naturalizzazione esercitando il proprio diritto di approvazione.

1752

1.6

Termini di residenza per la naturalizzazione ordinaria

Il termine di residenza previsto dal diritto federale per la naturalizzazione ordinaria è di 12 anni. Gli anni trascorsi in Svizzera tra il 10° e il 20° anno d'età contano doppio. Al confronto con gli altri Stati, questo termine è estremamente lungo (cfr. allegato 4). Nonostante l'abbassamento di tale termine a otto anni, proposto nel presente messaggio, la Svizzera continuerebbe a distinguersi per un termine di residenza tra i più elevati d'Europa. La particolarità della procedura di naturalizzazione svizzera fa sì che al termine di residenza federale si aggiungono il termine cantonale e quello comunale. Oltre la metà dei Cantoni applica tuttora termini di residenza di cinque o più anni, per cui lo straniero che cambia Cantone di residenza rischia di dover attendere ulteriori cinque o più anni prima di poter presentare una domanda di naturalizzazione, indipendentemente dal fatto che abbia già trascorso numerosi anni in Svizzera.

Il termine di residenza previsto dal diritto federale per la naturalizzazione ordinaria deve essere ridotto da 12 a otto anni. Dal canto loro, i Cantoni potranno prevedere termini di residenza fino a tre anni. Onde tener conto adeguatamente della forte mobilità della popolazione che caratterizza i nostri tempi, non saranno più possibili termini cantonali o comunali più elevati.

L'abbassamento dei termini di residenza federale e cantonale necessita di una modifica della legge sulla cittadinanza.

La nostra proposta di abbassare a sei anni il termine di residenza per la naturalizzazione ordinaria di rifugiati ed apolidi non è stata riproposta in quanto risultata assai controversa in sede di consultazione.

1.7

Altri punti importanti del progetto

I figli di padre svizzero nati fuori dal matrimonio non otterranno più la cittadinanza svizzera mediante naturalizzazione agevolata, bensì automaticamente alla nascita, com'è il caso tuttora per i figli di madre svizzera.

I fanciulli apolidi potranno essere naturalizzati in procedura agevolata dopo cinque anni di dimora in Svizzera.

Dopo un lungo periodo di transizione, la distinzione operata nella legislazione tra cittadine svizzere che hanno acquistato la cittadinanza per filiazione, adozione o naturalizzazione e quelle che l'hanno ottenuta per matrimonio ha perso qualsiasi giustificazione e va pertanto soppressa.

Nel settore della naturalizzazione agevolata e della reintegrazione sono proposte piccole modifiche descritte in maniera circostanziata nella parte speciale del presente messaggio.

Le modifiche summenzionate necessitano di una revisione della legge sulla cittadinanza.

1753

1.8

Suddivisione del progetto in due decreti federali relativi alla revisione costituzionale e in tre leggi federali relative alla revisione di legge

1.8.1

Osservazione preliminare

Sarebbe stato possibile limitare il presente messaggio alla sola revisione della Costituzione federale e procedere alla messa in atto della legislazione d'esecuzione e alla modifica di altre disposizioni solo dopo la votazione popolare concernente la revisione costituzionale. Abbiamo tuttavia deciso di effettuare congiuntamente la revisione costituzionale e la revisione della legge, onde poter disciplinare senza indugio tutti i punti in materia di cittadinanza che necessitano di un adeguamento e sottoporre alle vostre Camere un unico messaggio. Il presente messaggio comprende pertanto la revisione della Costituzione federale e la revisione di legge.

1.8.2

Due decreti federali relativi alla revisione costituzionale

Il rapporto finale del Gruppo di lavoro Cittadinanza evocava già la necessità di trattare separatamente la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione dalla questione dell'acquisto della cittadinanza per stranieri della terza generazione. Con ciò si voleva evitare che il rifiuto di un progetto compromettesse anche l'altro. Già nel 1983 diverse questioni relative alla cittadinanza erano state trattate separatamente. Popolo e Cantoni sono stati chiamati a pronunciarsi su un progetto di uguaglianza donna-uomo nel settore della naturalizzazione e sulla naturalizzazione agevolata degli stranieri della seconda generazione nonché dei rifugiati e apolidi. Il primo oggetto fu accolto in votazione popolare, mentre il secondo venne bocciato.

La suddivisione della revisione costituzionale in due progetti ha inoltre il vantaggio di consentire ai cittadini di pronunciarsi in maniera differenziata in margine ai due punti di revisione di diverso contenuto, esprimendo chiaramente le loro preferenze.

Nel presente messaggio proponiamo di emanare due decreti federali relativi alla revisione costituzionale: ­

un decreto federale sulla naturalizzazione ordinaria (art. 38 cpv. 2 Cost.) e sulla naturalizzazione agevolata di giovani stranieri della seconda generazione (art. 38 cpv. 2bis Cost.) ­ Disegno A1;

­

un decreto federale sull'acquisto della cittadinanza per stranieri della terza generazione (art. 38 cpv. 1 Cost.) ­ Disegno B1.

1.8.3

Tre leggi federali relative alla modifica della legge sulla cittadinanza

Ad ogni modifica della Costituzione federale corrisponde una pertinente revisione della legge sulla cittadinanza. A ciò si aggiunge un'ulteriore modifica della legge che comprende le disposizioni che non necessitano di una revisione preliminare della Costituzione.

1754

1.8.3.1

Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione / Semplificazioni procedurali nell'ambito della naturalizzazione ordinaria (disegno A2)

La modifica costituzionale concernente la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione nonché le semplificazioni procedurali per la naturalizzazione ordinaria necessitano di una successiva revisione della legge sulla cittadinanza, la quale dovrà contemplare la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera, l'introduzione di un diritto di approvazione della Confederazione che sostituisce l'autorizzazione federale di naturalizzazione, l'abbassamento del termine federale di residenza da 12 a otto anni e, per concludere, i termini cantonali massimi di residenza.

Questa modifica di legge potrà entrare in vigore solo dopo che popolo e Cantoni avranno approvato la pertinente revisione costituzionale.

1.8.3.2

Acquisto della cittadinanza per stranieri della terza generazione (disegno B2)

La modifica costituzionale che introduce l'acquisto della cittadinanza alla nascita in Svizzera per gli stranieri della terza generazione necessita di una pertinente revisione della legge sulla cittadinanza.

Questa modifica di legge potrà entrare in vigore solo dopo che popolo e Cantoni avranno approvato la pertinente revisione costituzionale.

1.8.3.3

Acquisto della cittadinanza da parte di persone di origine Svizzera, tasse e rimedi giuridici (disegno C)

I restanti punti di revisione (reintegrazione, tassa di naturalizzazione, rimedi giuridici, ulteriori disposizioni, disposizioni finali e transitorie) costituiscono la terza modifica della legge sulla cittadinanza. Essi non necessitano di una modifica preliminare della Costituzione federale.

1.8.4

Trattazione simultanea o scaglionata del progetto in Parlamento

Sussistono due possibilità per quel che concerne il trattamento del progetto in Parlamento.

Variante 1 I decreti federali relativi alla revisione costituzionale nonché le tre revisioni di legge posson essere trattati in maniera scaglionata in seno al Parlamento. Dapprima ci si può limitare ai decreti relativi alla revisione costituzionale, rimandando la trattazione delle revisioni di legge dopo il voto sulle modifiche costituzionali. Il vantaggio di

1755

questa variante sarebbe di non aggravare il dibattito sulla modifica costituzionale concernente gli stranieri della seconda e terza generazione mediante ulteriori discussioni su punti politicamente sensibili contenuti nelle revisioni di legge (riduzione delle tasse di naturalizzazione e dei termini di residenza per la naturalizzazione; diritto di ricorso). Il trattamento differito delle revisioni di legge consentirebbe inoltre di tenere conto dei dibattiti svolti nel contesto della revisione costituzionale.

Se il punto di revisione più urgente contenuto nelle revisioni della legge ­ ovvero l'introduzione di un diritto di ricorso contro i rifiuti arbitrari e discriminanti della naturalizzazione ­ fosse trattato in precedenza sarebbe ancora più giustificato posticipare la trattazione delle revisioni della legge. La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale sta tuttora elaborando un pertinente intervento parlamentare.

Variante 2 I decreti federali relativi alla revisione costituzionale nonché le tre revisioni di legge sono trattati contemporaneamente in Parlamento. Il vantaggio di tale variante sarebbe di consentire una trattazione tempestiva e coerente di tutte le questioni giuridiche connesse, disciplinandole in una procedura unitaria. Ciò consentirebbe di evitare parecchio lavoro inutile che sarebbe invece inevitabile se il Parlamento dovesse occuparsi a due riprese di questioni in gran parte identiche ­ ovvero al momento della revisione costituzionale e di nuovo al momento di emanare le disposizioni di esecuzione. Altro vantaggio della variante sarebbe di creare sin dalla revisione costituzionale la maggior chiarezza possibile circa il contenuto della legislazione di esecuzione.

Data l'urgenza del progetto, sembrerebbe più corretto procedere alla trattazione simultanea, in sede parlamentare, dei decreti federali relativi alla revisione costituzionale e delle tre revisioni di legge. La variante 2 sembrerebbe pertanto preferibile alla variante 1.

1.8.5

Due pubblicazioni nel Foglio federale

Per la presente revisione possono essere previste due pubblicazioni distinte nel Foglio federale: ­

una prima pubblicazione concernente i due decreti federali sulla modifica della Costituzione federale (Disegni A1 e B1, cfr. n. 1.8.2). Ambedue i decreti federali sottostanno al referendum obbligatorio. Per quanto la revisione di legge che non necessita di una revisione costituzionale (disegno C cfr.

n. 1.8.3.3) sia già stata trattata in modo esaustivo a quel momento potrà parimenti essere pubblicato. Essa sottostà al referendum facoltativo;

­

una seconda pubblicazione da effettuare dopo la votazione popolare e dopo l'entrata in vigore delle disposizioni costituzionali rivedute. Essa concernerà le due modifiche di legge fondate sulla Costituzione federale riveduta (Disegni A2 e B2, cfr. n. 1.8.3.1 e 1.8.3.2). Anche qui sussiste la possibilità del referendum facoltativo.

1756

1.9

Risultati della procedura preliminare

1.9.1

Gruppo di lavoro Cittadinanza

1.9.1.1

Istituzione del gruppo di lavoro

Dopo il nostro annuncio al Parlamento della stesura di un nuovo progetto costituzionale relativo alla naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri, l'allora capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) istituì formalmente, il 30 aprile 1999, un gruppo di lavoro incaricato di trattare la questione. Il gruppo di lavoro era composto di rappresentanti di diversi dipartimenti, di un rappresentante di ognuno dei Cantoni seguenti: Berna, Argovia e (dal maggio 2000) Lucerna nonché di un esperto esterno. Il DFGP era rappresentato in seno al gruppo di lavoro dall'Ufficio federale degli stranieri (UFDS), dall'Ufficio federale di giustizia (UFG), dalla Commissione federale degli stranieri (CFS) e dall'Ufficio federale dei rifugiati (UFR). Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) era rappresentato dal Servizio degli Svizzeri all'estero e dalla Direzione del diritto internazionale; il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) dal Gruppo del personale dell'esercito.

1.9.1.2

Mandati del gruppo di lavoro

Il mandato attribuito inizialmente dall'allora capo del DFGP al gruppo di lavoro prevedeva l'elaborazione di un nuovo progetto costituzionale concernente la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda e terza generazione integrati in Svizzera. Il gruppo di lavoro fu poi ulteriormente incaricato di esaminare la questione della riduzione delle tasse di naturalizzazione.

Anche in seguito a svariati interventi parlamentari, abbiamo ulteriormente esteso il mandato del gruppo di lavoro, incaricandolo di esaminare l'eventualità di introdurre una possibilità di ricorso contro le decisioni negative in materia di naturalizzazione.

Ulteriori interventi parlamentari hanno poi sollevato questioni vertenti su possibili semplificazioni procedurali tra Confederazione, Cantoni e Comuni, la distinzione tra cittadinanza e patriziato nonché l'adesione della Svizzera alla Convenzione europea sulla cittadinanza.

1.9.1.3

Decisioni del gruppo di lavoro relative ai singoli punti di revisione

Il gruppo di lavoro ha presentato le sue riflessioni in un rapporto finale1 sottoposto al DFGP a fine dicembre 2000. Esso ha proposto le seguenti modifiche del vigente diritto in materia di naturalizzazione: ­

1

naturalizzazione agevolata per giovani stranieri della seconda generazione cresciuti in Svizzera (condizioni generali stabilite dalla Confederazione, competenza dei Cantoni); Può essere ordinato presso l'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) o scaricato da Internet: http://www.stranieri.ch

1757

­

acquisto della cittadinanza svizzera alla nascita in Svizzera per stranieri della terza generazione o di una generazione successiva. Uno dei genitori dev'essere straniero della seconda generazione e aver dunque frequentato la maggior parte della scuola dell'obbligo in Svizzera nonché dimorare nel nostro Paese da almeno cinque anni;

­

armonizzazione delle tasse di naturalizzazione cosicché Cantoni e Comuni siano autorizzati a percepire tasse volte alla sola copertura delle spese;

­

introduzione di un diritto di ricorso contro il rifiuto della naturalizzazione da parte del Comune (possibilità di ricorso per violazione di diritti costituzionali o diritto generale di ricorso contro il rifiuto della naturalizzazione; le due varianti dovevano essere poste in consultazione);

­

semplificazioni procedurali tra Confederazione, Cantoni e Comuni nel settore della naturalizzazione; sostituzione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione mediante un diritto di opposizione della Confederazione;

­

abbassamento del termine federale di residenza per la naturalizzazione ordinaria da 12 a otto anni;

­

bbassamento a sei anni del termine federale di residenza per la naturalizzazione ordinaria di rifugiati e apolidi integrati in Svizzera;

­

termini cantonali e comunali di residenza per la naturalizzazione ordinaria fissati ad un massimo di tre anni;

­

naturalizzazione agevolata per fanciulli apolidi dopo cinque anni di dimora in Svizzera, senza fissazione di una età minima;

­

adesione della Svizzera alla Convenzione europea sulla cittadinanza;

­

svolgimento di una procedura di consultazione concernente i punti summenzionati.

1.10

Procedura di consultazione

Abbiamo preso atto del rapporto finale del gruppo di lavoro Cittadinanza in data 31 gennaio 2001, sottoposto a consultazione a decorrere dal 5 febbraio 2001. In totale 119 cerchie consultate hanno espresso il loro parere, di cui 26 Cantoni, 12 partiti e 81 organizzazioni interessate.

Tutti i Cantoni tranne uno, tutti i partiti di Governo e una chiara maggioranza delle altre cerchie consultate approvano la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione da parte della Confederazione. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione è inoltre favorevole a un disciplinamento uniforme fissato dalla Confederazione. Questo punto di revisione è pertanto mantenuto. Solo una minoranza dei consultati ritiene che la Confederazione debba fissare i principi della naturalizzazione degli stranieri della seconda generazione.

Solo la minoranza di partiti e Cantoni approva la naturalizzazione per semplice dichiarazione dei giovani stranieri nati in Svizzera. Non è pertanto giustificato mantenere questa proposta di revisione, nonostante la maggior parte delle altre cerchie consultate sia favorevole.

1758

Una netta maggioranza delle cerchie consultate è favorevole a condizioni più generose per la naturalizzazione degli stranieri della terza generazione.

Dieci Cantoni approvano l'acquisto della cittadinanza alla nascita in Svizzera per gli stranieri della terza generazione. I partiti di Governo sono divisi in merito, mentre la proposta è chiaramente accolta dalla maggioranza delle altre cerchie consultate. Nove Cantoni propongono parimenti l'acquisto della cittadinanza alla nascita ma solo previa dichiarazione in tal senso da parte dei genitori. Il presente messaggio propone l'acquisto della cittadinanza per legge alla nascita in Svizzera per gli stranieri della terza gnerazione, menzionando anche la possibilità di vincolare l'acquisto all'approvazione dei genitori.

La maggior parte dei Cantoni e delle altre cerchie consultate è favorevole alla riduzione delle tasse di naturalizzazione a un importo volto a coprire le spese. Due dei partiti di Governo condividono tale posizione. Tale punto va pertanto mantenuto.

La maggior parte delle cerchie consultate approva l'introduzione di un diritto generale di ricorso. La netta maggioranza dei Cantoni nonché due partiti di Governo si pronunciano a favore di una soluzione minima secondo cui le decisioni cantonali e comunali in materia di naturalizzazione possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria cantonale competente per violazione di diritti costituzionali. Le associazioni professionali e le organizzazioni economiche sono divise su questo punto, mentre la maggior parte delle altre cerchie consultate è contraria alla revisione proposta. La soluzione allargata secondo cui il diritto cantonale deve prevedere un rimedio giuridico presso un'istanza di ricorso indipendente dall'amministrazione per l'impugnazione delle decisioni cantonali e comunali in materia di naturalizzazione è accolta da una minoranza dei Cantoni e dei partiti di Governo. La soluzione approvata dalla maggioranza è quindi mantenuta.

La proposta di rinunciare all'esigenza dell'autorizzazione federale di naturalizzazione e introdurre al suo posto un diritto di opposizione della Confederazione è accolta dalla netta maggioranza dei consultati. Il messaggio illustra i motivi giuridici che spingono a rinunciare al diritto di opposizione e a optare in sua vece per
un diritto di approvazione della Confederazione.

Anche le proposte di altre modifiche del diritto in materia di cittadinanza hanno trovato un'ampia eco. Una netta maggioranza delle cerchie consultate sono favorevoli a che il figlio minorenne riconosciuto di padre svizzero e madre straniera debba poter ottenere la cittadinanza al momento del riconoscimento. Maggioranza parimenti favorevole alla naturalizzazione agevolata del fanciullo apolide dopo cinque anni di residenza in Svizzera. La maggioranza è favorevole anche all'abbassamento da 12 a 8 anni del termine federale di residenza per la naturalizzazione nel Cantone o nel Comune e alla limitazione della durata della residenza cantonale o comunale ad un massimo di tre anni. Maggioranza, infine, favorevole alla naturalizzazione agevolata dopo cinque anni di residenza in Svizzera dei minorenni stranieri che non sono stati inclusi nella naturalizzazione di un genitore. I punti della revisione summenzionati vanno pertanto mantenuti.

La maggior parte delle cerchie consultate appoggia inoltre l'adesione della Svizzera alla Convenzione europea sulla cittadinanza. Questo tema non è oggetto del presente messaggio. Tuttavia, se tutti o la maggior parte delle proposte di revisione saranno accolte, la Svizzera potrebbe in seguito aderire alla Convenzione precitata.

1759

La proposta di fissare a sei anni il termine di residenza federale per la naturalizzazione ordinaria di rifugiati o apolidi ha suscitato reazioni di scetticismo ed è stata approvata solo da alcuni partecipanti. Questo punto è quindi stato abbandonato. Gli interessati continueranno pertanto a sottostare al termine di residenza ordinario.

La maggior parte dei Cantoni approva anche le altre modifiche della legge sulla cittadinanza sottoposte a consultazione. Esse concernono gli articoli 18 lettera c, 21, 23 e 58 della legge sulla cittadinanza. Sono inoltre approvate dalla maggioranza delle cerchie consultate le proposte che prevedono la naturalizzazione agevolata dei figli di un genitore che ha posseduto la cittadinanza svizzera nonché la soppressione della distinzione tra le donne che hanno ottenuto la cittadinanza svizzera per origine, adozione o naturalizzazione, e le donne che l'hanno ottenuta per matrimonio.

1.11

Interventi parlamentari

1.11.1

Interventi parlamentari che possono essere tolti di ruolo

Possono essere tolti di ruolo i seguenti interventi parlamentari in quanto presi in considerazione nell'ambito della presente revisione: 95.3099 Postulato Ducret del 7 marzo 1995 Armonizzazione dei criteri di naturalizzazione di Cantoni e Comuni Il Consiglio federale è invitato a esaminare i criteri e le condizioni di naturalizzazione dei Cantoni e dei Comuni, ovvero segnatamente il termine di residenza, le tasse e condizioni nonché il modo di procedere, senza tuttavia mettere in questione il potere decisionale dei Cantoni e dei Comuni in materia di cittadinanza.

97.3190 Postulato della Commissione delle istituzioni politiche CN del 17 aprile 1997 Condizioni di reintegrazione nella cittadinanza svizzera Il Consiglio federale è incaricato di valutare l'opportunità di una modifica di legge mirante a facilitare le condizioni di reintegrazione nella cittadinanza svizzera delle persone che l'hanno persa o i cui antenati la persero, rispettivamente a rendere meno severo il disciplinamento della perdita della cittadinanza svizzera.

98.3582 Mozione Hubmann del 15 dicembre 1998 Agevolare la naturalizzazione L'autore della mozione chiede che sia introdotta immediatamente una naturalizzazione agevolata per stranieri della seconda generazione sulla base di un disciplinamento federale uniforme. Esso propone che gli stranieri nati e cresciuti in Svizzera acquisiscano la nazionalità svizzera se ne fanno domanda e che gli stranieri che hanno seguito le scuole dell'obbligo in Svizzera ottengano, su domanda, la cittadinanza svizzera. La mozione chiede inoltre che i termini di residenza siano ridotti da 12 a sei anni e che le tasse di naturalizzazione siano armonizzate e generalmente ridotte.

1760

99.3573 Mozione della Commissione della gestione CN del 19 novembre 1999 Applicazione della legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza (Durata della procedura di naturalizzazione) Il Consiglio federale è invitato a adottare i provvedimenti necessari onde diminuire il numero di domande di naturalizzazione in sospeso nonché ridurre a un livello ammissibile la durata della procedura relativa a tali domande. Occorre semplificare la procedura di naturalizzazione a tre livelli.

99.3590 Postulato Jossen dell'8 dicembre 1999 Separazione tra la cittadinanza e l'attinenza Il Consiglio federale è pregato di esaminare la separazione tra cittadinanza e attinenza e di elaborare un rapporto che indichi segnatamente le condizioni per l'acquisto della cittadinanza in altri Paesi e le diverse prassi in vari Cantoni svizzeri, nonché di integrare, se del caso, i risultati di questi lavori nei progetti di revisione in corso.

1.11.2

Interventi parlamentari pendenti

00.3049 Mozione Nabholz del 13 marzo 2000 Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri Il Consiglio federale è invitato a presentare alle Camere federali un progetto di regolamentazione unificata e semplificata per la naturalizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera.

00.3052 Mozione Garbani del 15 marzo 2000 Competenza amministrativa delle decisioni di naturalizzazione Si invita il Consiglio federale a prendere le misure necessarie per eliminare qualsiasi rischio d'abuso e di discriminazione nell'esame delle domande di naturalizzazione.

La procedura dovrebbe per esempio essere sottoposta, ad ogni livello, alle norme di diritto amministrativo. Contro tutte le decisioni dovrebbe essere offerta la possibilità di ricorso.

00.3086 Mozione del Gruppo ecologista del 22 marzo 2000 Introduzione di un diritto alla cittadinanza Il Consiglio federale è incaricato di introdurre, in occasione della revisione della legge sulla cittadinanza, il diritto alla naturalizzazione per tutti coloro che auspicano acquistare la cittadinanza svizzera.

00.3092 Mozione Aeppli del 22 marzo 2000 Garanzia dei diritti fondamentali durante la procedura di naturalizzazione Il Consiglio federale deve vegliare alla realizzazione dei diritti fondamentali a tutti i livelli in cui interviene lo Stato. Per quel che concerne l'acquisto della cittadinanza, esso deve segnatamente garantire una procedura non discriminatoria. È dunque incaricato di prendere le misure che s'impongono a livello di legge e, eventualmente, di ordinanza.

1761

00.3226 Mozione della Commissione speciale CN 00.016 del 29 maggio 2000 Garanzia di una procedura di naturalizzazione conforme allo Stato di diritto Il Consiglio federale è incaricato di presentare un progetto volto a garantire che le decisioni prese in materia di naturalizzazione rispettino i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, in particolare il divieto di discriminazione e di arbitrio. Nell'ambito delle competenze fissate dalla Costituzione, occorre esaminare se le norme procedurali devono essere completate da una disposizione che renda obbligatoria la motivazione e se sia opportuno introdurre un diritto di ricorso contro le decisioni in materia di naturalizzazione.

00.3054 Mozione del Gruppo socialista del 15 marzo 2000 Adesione della Svizzera alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cittadinanza Il Consiglio federale è invitato a prendere i provvedimenti necessari per aderire il più presto possibile alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cittadinanza.

2

Parte speciale

2.1

Decreto federale concernente la naturalizzazione ordinaria nonché la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione (disegno A1)

2.1.1

Approvazione della Confederazione anziché autorizzazione federale di naturalizzazione; modifica dell'articolo 38 capoverso 2 Cost.

Per poter introdurre un diritto di approvazione della Confederazione al posto dell'autorizzazione federale di naturalizzazione occorre dapprima modificare la Costituzione federale. L'attuale articolo 38 capoverso 2 Cost. prevede che la Confederazione emana prescrizioni minime per la naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il pertinente permesso. Tale disposizione va riformulata nel senso che la Confederazione emana principi per la naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni. L'esigenza dell'autorizzazione di naturalizzazione va stralciata.

Una volta effettuata tale modifica costituzionale sarà possibile procedere alle modifiche della legge sulla cittadinanza illustrate più oltre. Contemporaneamente all'abolizione dell'autorizzazione di naturalizzazione è opportuno sostituire la nozione poco chiara di «prescrizioni minime» mediante quella di «principi». È così tenuto conto della dottrina dominante secondo cui la Confederazione dispone già tuttora di una competenza a legiferare che comprende anche l'emanazione di determinate direttive di principio.

1762

2.1.2

Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri; articolo 38 capoverso 2bis Cost. (nuovo)

Giusta il nuovo articolo 38 capoverso 2bis Cost., la Confederazione agevola la naturalizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera. La Confederazione ottiene così la possibilità di disciplinare definitivamente a livello federale la naturalizzazione di queste persone. I dettagli saranno regolamentati nel contesto della revisione della legge sulla cittadinanza.

Dal punto di vista della sistematica, il nuovo disciplinamento va inserito nell'articolo 38 Cost., il quale verte sulla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni per quel che concerne la cittadinanza. Trattandosi di una limitazione della competenza principale dei Cantoni in materia di naturalizzazione disciplinata al capoverso 2, essa va inserita in un capoverso 2bis.

2.2

Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione e semplificazioni procedurali nel settore della naturalizzazione ordinaria (disegno A2)

2.2.1

Naturalizzazione ordinaria

2.2.1.1

Principio (art. 12)

La naturalizzazione nella procedura ordinaria prevede l'acquisto della cittadinanza svizzera mediante naturalizzazione in un Cantone e in un Comune. Tale principio, tuttora sancito all'articolo 12 capoverso 1 LCit, resta invariato. Cantoni e Comuni restano pertanto competenti per la naturalizzazione ordinaria.

Il nuovo capoverso 2 prevede che la naturalizzazione è valida solo previa approvazione dell'Ufficio federale competente. Tale approvazione sostituisce così l'autorizzazione federale di naturalizzazione.

La Confederazione avrà la possibilità, come sinora, di impedire la naturalizzazione di persone che non adempiono i presupposti federali in materia di residenza e di idoneità (cfr. art. 14 e 15).

2.2.1.2

Approvazione della Confederazione (art. 13)

Giusta l'articolo 13 capoverso 1 LCit, la naturalizzazione in un Cantone sottostà all'autorizzazione dell'Ufficio federale degli stranieri (UFDS). L'articolo 13 capoverso 2 prevede che l'UFDS può sollecitare l'approvazione sin dalla naturalizzazione nel Comune. Ciò implica che almeno la procedura dinanzi al Comune deve in ogni caso essere terminata. Il disciplinamento proposto tiene così conto delle particolarità della procedura di naturalizzazione nei singoli Cantoni. Sarebbe tuttavia auspicabile che le legislazioni cantonali prevedessero la possibilità di sollecitare l'approvazione della Confederazione solo una volta ultimata anche la procedura cantonale. Se la naturalizzazione è rifiutata dal Comune o dal Cantone, l'approva1763

zione della Confederazione è superflua. Il ruolo della Confederazione si limita a dare o rifiutare la propria approvazione all'avvenuta naturalizzazione nel Comune o nel Cantone. Il fatto che la Confederazione si occupi solo delle domande di persone che hanno già ottenuto la naturalizzazione a livello comunale e cantonale costituisce una soluzione semplice ed efficiente. Tale non è il caso nel diritto attuale: la persona che adempie le condizioni per la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione beneficia di un diritto protetto dalla legge ad ottenere tale autorizzazione, anche se il Cantone o il Comune le nega la naturalizzazione. Ciò non ha senso in quanto, secondo la procedura ordinaria, uno straniero può diventare cittadino svizzero solo se anche il Cantone e il Comune approvano la naturalizzazione; nel settore della naturalizzazione ordinaria non esiste un diritto protetto a livello federale.

Se l'approvazione federale è sollecitata subito dopo la naturalizzazione nel Comune, la sua durata è limitata a tre anni (art. 13 cpv. 2). Se la naturalizzazione avviene oltre tale termine, occorrerà sollecitare nuovamente l'approvazione federale.

Giusta l'articolo 13 capoverso 3, l'UFDS concede l'approvazione purché il richiedente adempia le condizioni giusta gli articoli 14 (idoneità) e 15 (residenza). La Confederazione lascia tuttavia ampiamente ai Cantoni e, a seconda del diritto cantonale, anche ai Comuni l'esame delle condizioni in materia di integrazione. Siccome le autorità locali possono meglio valutare se uno straniero è ben integrato nel suo luogo di domicilio (ovvero se adempie la condizione di cui all'art. 14 secondo cui lo straniero deve essersi integrato e familiarizzato con la realtà e i modi di vita in Svizzera), la Confederazione procederà con grande prudenza nell'esercizio del suo diritto di negare l'approvazione per integrazione insufficiente. Essa adotterà tale soluzione solo se l'interessato non si è evidentemente integrato in Svizzera. L'importante è che la Confederazione possa negare la propria approvazione allorquando uno straniero non adempia la condizione federale di residenza (art. 15), non si conformi all'ordinamento giuridico svizzero o comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 14 lett. c e d).

«Approvazione» non significa che la
Confederazione deve esaminare in maniera circostanziata tutte le condizioni di residenza e di idoneità, bensì che lo può fare; essa può limitarsi a un esame sommario delle condizioni di naturalizzazione. La Confederazione negherà tuttavia la sua approvazione alla naturalizzazione in casi manifesti di infrazione dell'ordinamento giuridico svizzero o allorquando il richiedente minacci la sicurezza interna o esterna della Svizzera. In tale contesto, rinviamo all'articolo 35 capoverso 3 della legge federale sulla procedura amministrativa2, secondo cui l'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.

Giusta l'articolo 13 capoverso 3, l'UFDS concede la propria approvazione se il richiedente adempie «segnatamente» i presupposti di cui agli articoli 14 e 15. Le condizioni per l'approvazione della Confederazione non sono pertanto formulate in maniera definitiva negli articoli 14 e 15. Come nel diritto sinora vigente, possono verificarsi casi speciali in cui la naturalizzazione può essere negata per altri motivi (per es. minaccia per le relazioni internazionali della Svizzera).

2

RS 172.021

1764

Con l'introduzione di una semplice approvazione da parte della Confederazione viene meno la tassa percepita sinora per la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione.

Affinché la Confederazione possa esercitare correttamente il proprio diritto di approvazione è indispensabile che le autorità cantonali e comunali le forniscano le informazioni determinanti in tal senso.

Una disposizione speciale concernente la revoca dell'approvazione, analoga a quella prevista nell'articolo 13 capoverso 5 (revoca dell'autorizzazione di naturalizzazione), non è necessaria. Analogamente a quanto previsto dal diritto in materia di stranieri, la Confederazione avrà la possibilità di revocare l'approvazione prima della naturalizzazione nel caso in cui si venisse a conoscenza di fatti nuovi che, se noti al momento dell'approvazione, avrebbero causato il rifiuto della stessa.

I dettagli relativi all'approvazione della Confederazione dovranno essere disciplinati in una nuova ordinanza relativa alla legge sulla cittadinanza.

2.2.1.3

Idoneità (art. 14)

Dato che la Confederazione non concederà più autorizzazioni di naturalizzazione, l'articolo 14 sarà modificato, attribuendo ai Cantoni l'incarico di prevedere nella loro legislazione una disposizione secondo cui il richiedente deve adempire perlomeno le condizioni menzionate in questa disposizione. Lo stesso vale per l'articolo 15 relativo alle condizioni di residenza.

Secondo il diritto vigente, prima della naturalizzazione occorre verificare se il richiedente è idoneo alla naturalizzazione. La nozione di idoneità è descritta in maniera circostanziata nell'articolo 14.

L'attuale formulazione dell'articolo 14 lettere a e b, secondo cui lo straniero che chiede la naturalizzazione deve essersi integrato nella comunità svizzera ed essersi familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri, sarà sostituita mediante la nozione più moderna di integrazione. Il fatto che, giusta l'articolo 14 lettere a e b, il richiedente deve pertanto essersi integrato in Svizzera ed essersi familiarizzato con la realtà e i modi di vita in Svizzera, segna una distinzione tra le condizioni dell'integrazione e quelle della familiarità. La nozione di integrazione suggerisce l'ambientarsi e l'inserirsi nella vita sociale svizzera, mentre il presupposto supplementare della familiarità, che comprende segnatamente le conoscenze linguistiche, implica la partecipazione del futuro cittadino svizzero ai processi politici e decisionali del Paese.

Per integrazione (lett. a) s'intende l'accoglimento dello straniero nella comunità svizzera e la disponibilità dello stesso ad inserirsi nel contesto sociale del Paese senza tuttavia rinunciare alle proprie caratteristiche e alla propria cittadinanza3. Attualmente l'integrazione è intesa generalmente come un reciproco processo di avvicinamento della popolazione autoctona e della popolazione straniera, il quale presuppone, da un canto, che gli stranieri siano disposti a integrarsi nella società, e d'altro 3

Vedasi al proposito: Commissione federale degli stranieri, Die Integration der Migrantinnen und Migranten in den Schweiz, Berna 1999, p. 10 segg.; Commissione peritale Migrazione, Ein neues Konzept der Migrationspolitik, Berna 1997, p. 34 segg.

1765

canto, che la popolazione svizzera dia prova di apertura nei loro confronti (cfr. art. 3 OIntS, RS 142.205). Già secondo l'attuale prassi in materia di naturalizzazione non è questione che il richiedente rinunci alla propria identità calandosi in un'altra. Per questo motivo, i rapporti esistenti con il Paese d'origine ­ ad esempio nel contesto di relazioni familiari vissute o in seguito a esistenti proprietà terriere ­ non ostacolano la naturalizzazione. La nozione d'integrazione va pertanto preferita a quella di assimilazione, considerata oggi obsoleta.

Dato che la concezione della società e l'interpretazione della volontà e della capacità di integrarsi evolvono nel tempo, non si possono sancire definitivamente nella legge pertinenti criteri astratti. Si possono tuttavia considerare la capacità di condurre un'esistenza autonoma nonché l'interesse e la partecipazione alla vita pubblica e sociale (p. es. in ambito culturale e sportivo, oppure alla vita di quartiere o di villaggio) quali altrettanti segni di una buona integrazione ­ oltre a una buona reputazione (cfr. anche lett. c) e alla capacità di comunicare con il mondo circostante (cfr. anche lett. b). Nel settore della cittadinanza, la condizione federale relativa alla residenza costituisce un criterio indiretto determinante per quel che concerne un grado d'integrazione sufficiente (cfr. art. 15).

Il richiedente deve, come detto, essersi familiarizzato con la realtà e i modi di vita in Svizzera (lett. b). Ciò comporta, da un lato, la conoscenza di una lingua nazionale, d'altro lato però anche una congrua conoscenza degli usi e costumi svizzeri. Per poter partecipare al sistema politico elvetico in qualità di cittadino è inoltre necessario conoscere le basi dell'ordine politico e sociale. La familiarità con la realtà e i modi di vita in Svizzera non implica in nessun caso, per i candidati alla naturalizzazione, l'obbligo di possedere ampie conoscenze storiche e civiche né di sottoporsi a un pertinente esame, anche se alcuni Comuni prevedono simili presupposti per la naturalizzazione. Le disposizioni del diritto federale non possono esigere dai candidati alla naturalizzazione conoscenze storiche e civiche superiori a quelle del cittadino svizzero medio.

La naturalizzazione presuppone inoltre che il richiedente si conformi all'ordine giuridico
svizzero (lett. c). È segnatamente richiesta una reputazione intatta, ovvero l'assenza di precedenti penali. Può inoltre essere rilevante la buona reputazione dal punto di vista del diritto in materia di esecuzioni. Si chiede inoltre al richiedente di identificarsi con le istituzioni democratiche del nostro Paese. Tra le infrazioni all'ordine giuridico svizzero figurano anche l'inosservanza degli obblighi di diritto civile (p. es. l'obbligo di versare pensioni alimentari).

Concretamente, il fatto di conformarsi all'ordine giuridico svizzero significa non essere oggetto di procedimenti penali pendenti o di pene privative della libertà, condizionali o meno, non radiate; in casi di scarsa gravità è comunque possibile accordare la naturalizzazione. Il controllo per quel che concerne il contegno del richiedente nel contesto di obblighi finanziari (esecuzioni o debiti fiscali pendenti) spetta in principio alle autorità comunali e cantonali.

Nell'interesse dello Stato, la naturalizzazione non dev'essere concessa se il richiedente, con il suo comportamento, minaccia la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. d). Se la minaccia è di natura temporanea, si può concedere la naturalizzazione non appena non sussistono più rischi per la sicurezza del Paese.

Onde garantire la parità di trattamento dei richiedenti e nell'interesse di una politica di naturalizzazione liberale, sarebbe auspicabile che il maggior numero possibile di 1766

Cantoni e Comuni rinunciassero a condizioni di idoneità supplementari, in modo da non creare troppi ostacoli per i candidati alla naturalizzazione. Se sono adempite le condizioni federali di naturalizzazione, è alquanto verosimile che l'interessato meriti di vedersi accordare la cittadinanza svizzera in quanto si comporta correttamente, è integrato in Svizzera e si è familiarizzato con la realtà del nostro Paese.

2.2.1.4

Residenza (art. 15)

Abbassamento del termine di residenza, regolamentazione per i coniugi (art. 15 cpv. 1-3) Giusta l'articolo 15 capoverso 1, può essere naturalizzato solo lo straniero titolare di un permesso di dimora o di domicilio o di un altro titolo di residenza durevole e che ha risieduto in Svizzera per un totale di otto anni, di cui tre nel corso dei cinque anni precedenti il deposito della domanda.

Al confronto internazionale, il termine di dimora di 12 anni, attualmente applicato dalla Svizzera per poter sollecitare la naturalizzazione, è estremamente elevato. La maggior parte degli Stati dell'Europa occidentale praticano termini di residenza tra i cinque e gli otto anni, mentre rari sono gli Stati che applicano un termine di dieci anni (cfr. allegato 7). La prassi svizzera in materia non è pertanto adeguata ai tempi.

Occorre inoltre considerare la mobilità della popolazione, assai più marcata che non ai tempi dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza, nel 1953. In avvenire si dovrebbe poter sollecitare la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune dopo otto anni di residenza in Svizzera, di cui tre nel corso dei cinque anni precedenti il deposito della domanda.

Nel contesto della naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione, proposta nel presente messaggio, il doppio computo degli anni tra il 10° e il 20° anno d'età, previsto sin qui dall'articolo 15 capoverso 2, non si giustifica più.

Le esigenze relative alla residenza, previste nel nuovo articolo 15 capoversi 2 e 3, per i coniugi stranieri corrispondono alla regolamentazione vigente prevista nell'articolo 15 capoversi 3 e 4. Quanto proposto garantisce, analogamente alla naturalizzazione agevolata per i coniugi stranieri di cittadini svizzeri (art. 27), una riduzione a cinque anni del termine di residenza per uno dei coniugi, in caso di naturalizzazione congiunta, purché l'altro coniuge abbia effettuato otto anni di residenza e il matrimonio duri da almeno tre anni (cpv. 2). Lo stesso vale se uno dei coniugi è stato naturalizzato individualmente nel corso del matrimonio e in un secondo tempo l'altro coniuge presenta a sua volta una domanda di naturalizzazione (cpv. 3).

Esigenza del permesso di dimora o di domicilio L'articolo 36 della legge sulla cittadinanza, che peraltro non è oggetto della presente
revisione, definisce la residenza ai sensi di detta legge come la «presenza nella Svizzera conformemente alle disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri».

Ogni soggiorno legale in Svizzera è considerato conforme alle disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri. Ogni straniero titolare di un permesso di dimora o di domicilio (permessi B e C), per dimoranti temporanei (permesso L) o per stagionali (permesso A) o che ha soggiornato in Svizzera nel contesto di una procedura d'asilo (permesso N) o di un'ammissione provvisoria (permesso F) corrisponde

1767

pertanto a questa definizione di residenza. Tutti questi soggiorni sono presi in considerazione per il computo del termine federale di residenza. Il soggiorno legale deve inoltre sussistere anche al momento della naturalizzazione.

Secondo la prassi vigente, l'autorizzazione federale di naturalizzazione può essere concessa anche a persone ammesse provvisoriamente (titolari di un libretto per stranieri F) che hanno totalizzato gli anni di residenza previsti dal diritto federale. Per quel che concerne i titolari di un permesso N (procedura d'asilo non conclusa), l'autorizzazione federale di naturalizzazione è invece negata anche se il richiedente totalizza gli anni di residenza richiesti dal diritto federale, in quanto si considera ragionevole che l'interessato attenda dapprima l'esito della procedura d'asilo.

In considerazione dell'abbassamento del termine federale di residenza da dodici a otto anni, la revisione propone che, com'era il caso sinora, siano presi in considerazione per il computo del termine federale di residenza tutti i soggiorni legali in Svizzera, quindi anche quelli effettuati nel contesto di un'ammissione provvisoria o di una procedura d'asilo; in futuro la naturalizzazione sarà però possibile unicamente se, al momento della decisione, il richiedente è in possesso di un permesso di dimora, di domicilio o di un altro titolo di residenza durevole. Sinora i richiedenti titolari di un permesso F che adempivano chiaramente le condizioni di residenza e di integrazione in vista della naturalizzazione, potevano, in vari casi, vedersi garantire uno statuto di polizia degli stranieri sicuro solo mediante acquisto della cittadinanza svizzera. La loro naturalizzazione avveniva sovente in quanto essi non potevano procurarsi un permesso di dimora. L'attuale revisione della legge sulla cittadinanza, della legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (nuova legge sugli stranieri) e della legge sull'asilo dovrebbe essere l'occasione di creare maggiore coerenza tra il diritto nei settori della cittadinanza, degli stranieri e dell'asilo.

Com'è già il caso conformemente al diritto vigente, la naturalizzazione dev'essere possibile anche per i membri di missioni diplomatiche delle rappresentanze permanenti e dei consolati nonché per i funzionari di organizzazioni internazionali. Lo
stesso deve valere per i loro familiari. Titolari di un pertinente permesso rilasciato dal DFAE, essi beneficiano di un titolo di residenza durevole in Svizzera.

Esigenze cantonali e comunali in matria di residenza (art. 15 cpv. 4) Nove Cantoni, applicano un termine di residenza fra i due e i tre anni, 15 Cantoni prevedono un termine tra i cinque e i sei anni e due Cantoni addirittura tra i 10 e i 12 anni (vedi allegato 4). Differenze di tale entità non sono ammissibili; lo straniero che soddisfa l'esigenza federale di otto anni di residenza e che abita in un Cantone con un termine di residenza di parecchi anni è fortemente svantaggiato nei confronti dello straniero che desidera naturalizzarsi ed è residente in un Cantone con un termine di residenza più breve. Oggigiorno la mobilità della popolazione è sempre più forte e, spesso per motivi professionali, ci si deve trasferire da un Comune o addirittura da un Cantone all'altro. È incomprensibile che famiglie perlopiù assai ben integrate e che adempiono senza problemi le esigenze federali di residenza, si ritrovino a dover ritardare la domanda di naturalizzazione di sei, otto o addirittura dieci anni. In avvenire Cantoni e Comuni potranno continuare a prevedere, nelle loro leggi, termini di residenza propri che non oltrepassino tuttavia i tre anni (art. 15 cpv. 4).

Il diritto o meno dei Comuni di prevedere termini di residenza propri è disciplinato come sinora nel diritto cantonale.

1768

2.2.1.5

Cittadinanza onoraria (art. 16)

Nell'articolo 16 è unicamente sostituita la nozione di autorizzazione federale di naturalizzazione mediante quella di approvazione federale.

2.2.2

Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione

2.2.2.1

Principio

Per poter sollecitare la naturalizzazione agevolata, i giovani stranieri della seconda generazione devono adempiere le condizioni generali per la naturalizzazione agevolata giusta l'articolo 26 (cfr. considerazioni relative all'art. 26, al n. 2.5.3.1). Tale è il caso allorquando sono integrati in Svizzera, si conformano all'ordine giuridico svizzero e non mettono in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

2.2.2.2

Condizioni (art. 28a)

I giovani stranieri della seconda generazione potranno acquisire la cittadinanza svizzera mediante una procedura agevolata. La condizione per beneficiare di questa nuova possibilità è formulata nell'articolo 28a capoverso 1: il giovane richiedente deve aver frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in Svizzera, aver dimorato in Svizzera dalla fine della scuola dell'obbligo fino al momento di presentare la domanda e uno dei genitori deve essere o essere stato in possesso di un permesso di dimora o di domicilio o di un altro titolo di residenza durevole. Anche il richiedente dev'essere in possesso di un permesso di dimora o di domicilio o di un altro titolo di residenza durevole. Rinviamo inoltre alle considerazioni esposte al numero 2.2.1.4.

Nella prassi, la dimostrazione che il richiedente appartiene alla seconda generazione di stranieri deve poter essere fornita il più semplicemente possibile. Tale non sarebbe il caso se fosse ripreso nella legge il criterio secondo cui il richiedente deve «aver frequentato la maggior parte della scuola dell'obbligo in Svizzera». Nella maggior parte dei Cantoni, la scuola dell'obbligo dura nove anni, con piccole variazioni possibili. Onde garantire una soluzione semplice, rispettosa della parità di trattamento e che non dia adito a computi diversi a seconda dei Cantoni, è giustificato prevedere che il richiedente debba aver frequentato cinque anni della scuola dell'obbligo in Svizzera. Anche la Convenzione di reciprocità del 16 dicembre 1994 concernente le condizioni cantonali richieste per la naturalizzazione dei giovani stranieri (cfr. allegato 3), sottoscritta dai Cantoni di Berna, Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud e Zurigo, prevede cinque anni di scuola dell'obbligo. In sede di consultazione è inoltre stato espresso il desiderio da più parti di una definizione chiara in merito.

Per i dettagli relativi alle prove secondo cui il richiedente ha frequentato cinque anni della scuola dell'obbligo in Svizzera, rinviamo alle considerazioni esposte al numero 2.4.1. Per poter presentare una domanda di naturalizzazione, inoltre, il richiedente e almeno un genitore del richiedente deve essere in possesso di un permesso di dimora o di domicilio o di un altro titolo di residenza durevole. Con ciò si esprime il fatto che il richiedente dev'essere immigrato in Svizzera accompagnato da almeno 1769

un genitore e beneficiare di un diritto di residenza definitivo nel nostro Paese. Il giovane può presentare la propria domanda anche se un genitore ha posseduto in passato un permesso di dimora o di domicilio o un altro titolo di residenza durevole; è il caso ad esempio del giovane straniero rimasto in Svizzera dopo il decesso o la partenza all'estero del genitore in questione. In siffatti casi, il giovane continua ad essere considerato straniero della seconda generazione.

L'articolo 28a capoverso 1 precisa inoltre che la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri presuppone che il richiedente si sia familiarizzato con la realtà e i modi di vita in Svizzera. Le condizioni relative all'idoneità sono quindi, per questi casi, identiche alle condizioni federali previste dall'articolo 14 per la naturalizzazione ordinaria. La prassi dimostra tuttavia che, di regola, i giovani stranieri della seconda generazione sono assai ben familiarizzati con la realtà e i modi di vita in Svizzera. Per maggiori dettagli vedasi il commento in margine all'articolo 28a capoverso 5.

L'articolo 28a capoverso 2 contiene il principio secondo cui i soggiorni temporanei all'estero per motivi di formazione non interrompono la dimora. Ciò non modifica in nulla l'esigenza per il richiedente di aver frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in Svizzera.

Giusta il capoverso 3, la domanda va presentata tra il compimento del 15° e del 24° anno d'età. I giovani stranieri cresciuti in Svizzera possono così sollecitare la naturalizzazione agevolata poco prima o subito dopo aver terminato la scuola dell'obbligo. Sovente tale momento coincide con l'inizio di un apprendistato. La domanda di naturalizzazione può essere presentata fino al compimento del 24° anno d'età. Lo straniero desideroso di naturalizzarsi solo dopo lo scadere dell'obbligo di prestare servizio militare non potrà pertanto farsi naturalizzare in procedura agevolata, bensì solo in procedura ordinaria giusta l'articolo 12 segg. Se invece si naturalizza in procedura agevolata, l'obbligo di leva sussiste fino al compimento del 25° anno d'età.

Giusta il capoverso 4, il richiedente può presentare la domanda di naturalizzazione agevolata al Cantone o al Comune in cui risiede da o ha risieduto per almeno due anni. Lo straniero che vive da poco in un nuovo
Comune potrà ad esempio presentare la propria domanda al Comune in cui ha precedentemente risieduto per almeno due anni.

Giusta il capoverso 5, si presume che i giovani stranieri adempiano i presupposti dell'integrazione in Svizzera (art. 26 cpv. 1 lett. a) e della familiarità con la realtà e i modi di vita in Svizzera (art. 28 cpv. 1 lett. d). Per aver frequentato le scuole svizzere, questi giovani parlano una lingua nazionale e sono pertanto in grado, nei casi normali, di familiarizzarsi perfettamente con la realtà del nostro Paese. In singoli casi, tale supposizione può tuttavia essere confutata.

Si osservi infine che la regolamentazione federale in materia di naturalizzazione agevolata è di natura definitiva; i Cantoni non hanno la possibilità di prevedere ulteriori condizioni per la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri.

Altri dettagli inerenti alla naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri saranno disciplinati nell'ordinanza relativa alla legge sulla cittadinanza.

1770

2.2.2.3

Nessuna disposizione transitoria relativa all'articolo 28a

Sarebbe eventualmente possibile prevedere una disposizione transitoria in virtù della quale anche i giovani stranieri della seconda generazione che hanno superato il 24° anno d'età possono, entro un determinato termine, chiedere la naturalizzazione agevolata giusta l'articolo 28a. Si tratta di una questione di apprezzamento che dev'essere giudicata secondo le circostanze.

Nel presente messaggio si rinuncia tuttavia a una siffatta disposizione. Nessun Cantone il cui diritto prevede la naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri applica una pertinente disposizione transitoria. Nemmeno la Convenzione di reciprocità del 16 dicembre 1994 (cfr. allegato 3) contempla tale possibilità. Il limite d'età per la domanda della naturalizzazione agevolata da parte di giovani della seconda generazione è stato fissato al 24° anno d'età in considerazione dell'obbligo di leva. Un'eventuale disposizione transitoria concernerebbe un elevato numero di persone (che stimiamo tra le 100 000 e le 200 000). La revisione proposta nel presente messaggio contiene già parecchi miglioramenti rispetto al diritto vigente. Queste urgenti modifiche non vanno messe inutilmente in pericolo a causa di una disposizione transitoria più estesa.

2.2.2.4

Competenza (art. 32)

L'articolo 32 capoverso 1, che corrisponde all'attuale articolo 32, fissa la competenza della Confederazione in materia di naturalizzazione agevolata giusta il diritto vigente. La competenza federale poggia essenzialmente sul fatto che, per la naturalizzazione agevolata giusta il diritto vigente, non è concessa la cittadinanza del luogo di residenza, bensì ad esempio quella del luogo di residenza del coniuge svizzero o del genitore svizzero, i quali risiedono perlopiù altrove, se non addirittura all'estero.

Come per la reintegrazione (art. 18 segg.), nei casi in cui il rapporto con il Cantone o il Comune d'origine non è determinante, la parità di trattamento nell'applicazione del diritto può essere garantita solo mediante la competenza della Confederazione.

Sempre conformemente al diritto vigente, l'articolo 32 capoverso 1 contiene il principio secondo cui, prima di decidere in merito a una domanda di naturalizzazione agevolata di competenza federale, si sente il Cantone. Trattandosi del Cantone chiamato a concedere la propria cittadinanza, se un richiedente sollecita la cittadinanza di più Cantoni senza dichiarare esplicitamente di rinunciare alla cittadinanza di uno o più Cantoni o Comuni, vanno sentiti tutti i Cantoni interessati. Il Cantone può naturalmente rinunciare al diritto di essere sentito, prassi peraltro applicata già tuttora nella maggior parte dei casi.

L'articolo 32 capoverso 2 prevede che il Cantone decide in materia di naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri giusta l'articolo 28a dopo aver sentito l'Ufficio federale. La competenza cantonale poggia sul fatto che la naturalizzazione agevolata del richiedente avviene nel luogo di residenza attuale o precedente. Le autorità del Cantone di naturalizzazione sono dunque meglio in grado di verificare se sono adempite le condizioni di naturalizzazione. Come per la naturalizzazione ordinaria, il Cantone può delegare al Comune la concessione dell'attinenza comunale.

1771

Contro le decisioni negative in materia di naturalizzazione agevolata da parte del Cantone e del Comune, il richiedente può presentare un ricorso a un Tribunale amministrativo (art. 51 cpv. 1). Anche l'Ufficio federale è autorizzato a ricorrere contro le decisioni cantonali di ultima istanza (art. 51 cpv. 2).

2.2.2.5

Rimedi giuridici

Art. 51 cpv. 4 (nuovo) La naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione è di competenza dei Cantoni (art. 28a e 32 cpv. 2). Prima di decidere, le autorità cantonali sentono l'Ufficio federale degli stranieri (art. 32 cpv. 2). Onde garantire un'applicazione coerente delle condizioni di naturalizzazione agevolata, occorre consentire all'Ufficio federale di fare uso dei rimedi giuridici cantonali contro le decisioni cantonali che violano il diritto federale.

2.2.2.6

Clausola di pubblicazione e di referendum

Se la revisione di legge sarà trattata in Parlamento contemporaneamente alla revisione costituzionale ad essa connessa (n. 1.8.4), onde restare nella linea adottata sinora occorrerà pubblicare la revisione di legge nel Foglio federale e dare inizio al termine di referendum solo una volta che popolo e Cantoni avranno approvato la revisione costituzionale necessaria per poter procedere alla revisione di legge. In caso contrario, gli autori di un eventuale referendum sarebbero costretti ad iniziare la raccolta delle firme prima ancora di sapere se ciò sia necessario o no.

A questo proposito è possibile completare la clausola di referendum mediante una condizione che preveda la pubblicazione della legge nel Foglio federale solo in vista dell'apertura del termine di referendum, a condizione che regni la massima chiarezza circa la base costituzionale (cfr. FF 1984 III 114, 1985 I 1337 e 1345). D'altro canto, è possibile precisare, mediante un'interpretazione autentica da parte del legislatore prima del voto finale alle Camere federali (Boll. uff. 1999 N 2309, S 993) come pure in scambi di lettere tra la Cancelleria federale e i presidenti delle Camere federali, che il disegno di legge può essere sottoposto a referendum solo previa approvazione della base costituzionale da parte di popolo e Cantoni.

In vista di una soluzione per quanto possibile semplice, il presente messaggio propone, se del caso, di vincolare la clausola di pubblicazione e di referendum alla condizione secondo cui la legge sarà pubblicata nel Foglio federale solo in caso di approvazione, da parte di popolo e Cantoni, del decreto federale concernente la naturalizzazione ordinaria nonché la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione (disegno A1). La legge non potrà pertanto entrare in vigore se la revisione costituzionale necessaria per la revisione di legge sarà respinta dal popolo e dai Cantoni.

1772

2.3

Decreto federale concernente l'acquisto della cittadinanza per stranieri della terza generazione (disegno B1) Acquisizione della cittadinanza svizzera per nascita in Svizzera (art. 38 cpv. 1 Cost.)

L'articolo 38 capoverso 1 Cost. istituisce la base costituzionale che consente alla Confederazione di disciplinare l'acquisizione della cittadinanza degli stranieri della terza generazione. Tale disposizione prevede inoltre che la Confederazione disciplina non solo l'acquisizione della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione come pure la perdita della cittadinanza svizzera e la reintegrazione, bensì anche l'acquisizione della cittadinanza per nascita in Svizzera, purché almeno un genitore sia cresciuto nel nostro Paese. Tale formulazione consente di meglio descrivere, nella legge sulla cittadinanza, che cosa si intende per straniero cresciuto in Svizzera (seconda generazione) e i suoi figli nati e cresciuti in Svizzera (terza generazione).

2.4

Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Acquisto della cittadinanza per stranieri della terza generazione, disegno B2)

2.4.1

Acquisto della cittadinanza svizzera per nascita in Svizzera (art. 2)

La nozione di straniero della «terza generazione» può essere definita in diversi modi.

In ogni caso, però, almeno un genitore deve essere straniero della seconda generazione. È considerato «straniero della seconda generazione» chi è nato in Svizzera o vi ha frequentato la totalità o la maggior parte della scuola dell'obbligo. Secondo la definizione della Commissione federale degli stranieri (CFS), vanno considerati della seconda generazione gli stranieri che hanno frequentato la maggior parte della scuola dell'obbligo in Svizzera. Il nostro Consiglio si basa su questa definizione della CFS. Gli stranieri della terza generazione sono pertanto i figli nati in Svizzera di cui almeno un genitore appartiene alla seconda generazione, ovvero ha frequentato la maggior parte della scuola dell'obbligo nel nostro Paese. In seguito alla consultazione, la formulazione «la maggior parte della scuola dell'obbligo» è stata sostituita mediante il criterio secondo cui è necessario aver frequentato almeno cinque anni di scuola in Svizzera. Si evitano così problemi di interpretazione. La durata della scuola dell'obbligo è normalmente di nove anni, con variazioni possibili a seconda dei Cantoni.

Il testo posto in consultazione prevedeva una condizione ulteriore, ovvero che alla nascita del figlio, il genitore della seconda generazione risiedesse in Svizzera da almeno cinque anni. Tale elemento è integrato nella formulazione del presente progetto il quale prevede che almeno un genitore dev'essere titolare di un permesso di dimora o di domicilio da almeno cinque anni.

Nel nuovo articolo 2 capoverso 1 della legge sulla cittadinanza è pertanto stabilito che il figlio di genitori stranieri nato in Svizzera è cittadino svizzero dalla nascita purché un genitore abbia frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo

1773

in Svizzera e, alla nascita del figlio, sia in possesso di un permesso di dimora o di domicilio da cinque anni.

Tutti questi criteri sono facilmente verificabili.

La nascita in Svizzera è facilmente dimostrabile mediante l'atto di nascita elvetico.

Il fatto di aver frequentato cinque anni della scuola dell'obbligo nel nostro Paese è dimostrabile mediante una pertinente conferma da parte delle autorità scolastiche interessate. L'articolo 62 Cost. prevede che il settore scolastico compete ai Cantoni.

Essi provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla vigilanza dello Stato.

L'istruzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 deve avvenire in base a un programma di insegnamento approvato dal Cantone. Data la sovranità cantonale in materia, non è previsto un programma di insegnamento a livello svizzero. Le scuole private sottostanno al diritto cantonale e prevedono pertanto le stesse condizioni e gli stessi programmi d'insegnamento adottati dalle scuole pubbliche. Lo stesso vale anche per le scuole internazionali sottostanti al diritto cantonale, le quali impartiscono l'insegnamento in una lingua nazionale svizzera. Le scuole internazionali non riconosciute dal Cantone o che esulano dalla scuola dell'obbligo, come ad esempio i licei internazionali, non sottostanno alle medesime condizioni. Gli anni di apprendistato non sono presi in considerazione per il computo dei cinque anni di scuola dell'obbligo in quanto l'apprendistato inizia dopo la scuola dell'obbligo.

Concretamente, la prova dei cinque anni di scuola dell'obbligo frequentati in Svizzera può essere apportata mediante un apposito modulo. I dettagli vanno disciplinati nell'ordinanza sullo stato civile (OSC, RS 211.112.1). Di regola, per la decisione bastano le risposte fornite per scritto alle domande contenute nel modulo.

Quest'ultimo deve tuttavia menzionare espressamente le conseguenze penali di eventuali affermazioni inveritiere (art. 253 CP, RS 311.0, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione). Saranno richieste adeguate prove scritte solo in casi dubbi. Per motivi legati alla protezione dei dati (il profilo di rendimento scolastico è un dato altamente degno di protezione) si rinuncerà per quanto possibile a chiedere
i libretti scolastici.

La prova che, al momento della nascita del figlio, uno dei genitori era titolare di un permesso di dimora o di domicilio da almeno cinque anni è parimenti facile da fornire. Si è invece volutamente rinunciato a chiedere di dimostrare che almeno uno dei nonni sia emigrato in Svizzera (prima generazione). Tale dimostrazione sarebbe praticamente impossibile da fornire. Si deve inoltre considerare che i casi di fanciulli cresciuti e scolarizzati in Svizzera senza la presenza dei genitori dovrebbero essere estremamente rari.

Occorrerà sancire nell'ordinanza sullo stato civile che incombe all'ufficio di stato civile del luogo di nascita decidere che un figlio possiede la cittadinanza svizzera per nascita.

Non va dimenticata la situazione speciale dei figli di membri di una missione diplomatica o di un consolato. In virtù dell'articolo II del Protocollo di firma facoltativa del 18 aprile 1961 alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernenti l'acquisto della cittadinanza4 rispettivamente del Protocollo di firma facoltativa del 24 aprile 1963 alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari concer4

RS 0.191.012

1774

nente l'acquisto della cittadinanza5, per legge essi sono esclusi dall'acquisto della cittadinanza alla nascita. Ambedue le convenzioni sono state approvate dall'Assemblea federale il 23 marzo 1990 e sono in vigore dal 12 luglio 1992.

L'articolo 2 capoverso 2 prevede che il figlio acquisisca la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune in cui il genitore menzionato al capoverso 1 risiede alla nascita del figlio.

I dettagli concernenti l'acquisto della cittadinanza per nascita in Svizzera saranno disciplinati in un'ordinanza relativa alla legge sulla cittadinanza, che verrà emanata nel contesto della revisione.

Sulla base dei risultati della procedura di consultazione, avremmo potuto proporre di vincolare l'acquisto della cittadinanza per nascita in Svizzera alla condizione supplementare dell'accordo da parte dei genitori. Il vantaggio di tale soluzione sarebbe stato di consentire ai genitori di decidere se l'acquisto della cittadinanza svizzera sia nell'interesse del loro figlio (p. es. in relazione all'obbligo di prestare servizio militare). I genitori potrebbero inoltre considerare i loro vincoli soggettivi con la Svizzera come determinanti anche per i loro figli. Gli argomenti contrari a un diritto di approvazione dei genitori sono invece i seguenti: ­

la base dell'acquisto della cittadinanza da parte del fanciullo è data dai suoi vincoli oggettivi con la Svizzera, non già da vincoli soggettivi dei genitori con il nostro Paese;

­

il fanciullo che acquisisce la cittadinanza svizzera per legge alla nascita in Svizzera ottiene contemporaneamente, per origine, la cittadinanza del Paese d'origine dei genitori. La legislazione in materia di cittadinanza di svariati Paesi prevede la perdita della cittadinanza per il fanciullo i cui genitori devono dare la loro approvazione alla naturalizzazione del fanciullo in un altro Paese. Costringendo i genitori a dare la loro approvazione all'acquisto della cittadinanza svizzera per i figli si rischia di indurli ad astenersi dal dare tale approvazione;

­

la situazione del fanciullo straniero della terza generazione che acquisisce la cittadinanza svizzera alla nascita nel nostro Paese non è diversa da quella del figlio di un genitore svizzero e di un genitore straniero. In questo caso, il fanciullo acquisisce per nascita la cittadinanza di entrambi i genitori. L'acquisizione della cittadinanza svizzera non dipende dall'accordo dei genitori;

­

a nostra conoscenza, nessuno dei Paesi che concedono la cittadinanza per nascita sul loro suolo conferisce ai genitori un diritto di scelta. Ciò deriva dal carattere del tutto oggettivo della nascita quale criterio per quel che concerne i vincoli col Paese. I genitori beneficiano invece sovente di un diritto di scelta se il criterio concernente i vincoli col Paese risiede nell'origine e il fanciullo è nato all'estero.

Nell'ottica del significato indicativo dell'acquisizione della cittadinanza alla nascita e tenuto conto degli argomenti suesposti, nel presente disegno si rinuncia a formulare l'esigenza supplementare dell'accordo parentale, anche se si potrebbe optare per una soluzione diversa.

5

RS 0.191.022

1775

2.4.2

Clausola di pubblicazione e referendaria

Se la revisione della legge sarà trattata in Parlamento contemporaneamente alla revisione costituzionale ad essa connessa (n. 1.8.4), il termine referendario decorre solo a partire dal momento in cui la predetta revisione costituzionale corrispondente sarà stata accettata dal popolo e dai Cantoni (cfr. n. 2.2.2.6). Se del caso, la presente legge potrà pertanto essere pubblicata nel Foglio federale solo se la revisione costituzionale necessaria per l'attuazione della revisione di legge non è stata accettata dal popolo e dai Cantoni.

2.5

Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera; tasse e diritto di ricorso (disegno C)

2.5.1

Acquisto della cittadinanza per filiazione (art. 1)

2.5.1.1

Soppressione della distinzione tra «cittadine svizzere per discendenza, adozione e naturalizzazione» e «cittadine svizzere per matrimonio» (art. 1 cpv. 1)

Secondo il diritto vigente, (in vigore dal 1° luglio 1985), il figlio di una donna che ha acquistato la cittadinanza svizzera per filiazione, adozione o naturalizzazione ottiene in tutti casi la cittadinanza svizzera automaticamente alla nascita. Per il figlio di una cittadina svizzera che ha acquisito automaticamente la cittadinanza per matrimonio con un cittadino svizzero, a partire da tale data esiste un disciplinamento speciale. Il figlio nato da un matrimonio successivo di una tale Svizzera con un cittadino straniero può dunque acquistare la cittadinanza svizzera solo se si trova nell'impossibilità di ottenere per nascita una qualsiasi altra cittadinanza oppure se diventa apolide prima della maggiore età (art. 57a). Se il figlio di una cittadina divenuta svizzera per matrimonio nasce fuori dal matrimonio, il diritto vigente gli accorda la cittadinanza svizzera automaticamente alla nascita (art. 1 cpv. 1 lett. b).

Il 1° gennaio 1992 è stato abrogato l'articolo 2 secondo cui una cittadina straniera otteneva la cittadinanza svizzera per matrimonio con un cittadino del nostro Paese.6 Il disciplinamento speciale di cui sopra, destinato ai figli di questa cittadina svizzera, ha pertanto ottenuto il carattere di disposizione transitoria, perdendo viepiù d'importanza. Nell'ottica attuale è pertanto giustificato abbandonare questa distinzione artificiale tra cittadine svizzere per origine/filiazione, adozione e naturalizzazione e cittadine svizzere per matrimonio. In tal modo si esplicita che non vi sono diverse categorie di cittadine svizzere. Tale modifica è tanto più giustificata se si considera che molte persone interessate vivono da anni nel nostro Paese e adempiono pienamente le condizioni per una naturalizzazione ordinaria.

Con l'abrogazione del disciplinamento speciale per le cittadine svizzere per matrimonio e i loro figli ne consegue che si può stralciare anche il vigente 58b in base al

6

LF del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034 1043)

1776

quale tali figli beneficiavano della possibilità di ottenere la naturalizzazione agevolata (cfr. n. 2.5.6.2 e n. 2.5.6.3). Può parimenti essere abbandonato il trattamento speciale riservato alle ex cittadine svizzere per matrimonio in caso di reintegrazione (art. 58; cfr. n. 2.5.6.1).

2.5.1.2

Acquisto della cittadinanza svizzera alla nascita per i figli di padre svizzero non coniugato con la madre (art. 1 cpv. 2)

Dal 1° gennaio 1992, i figli di padre svizzero non coniugato con la madre possono ottenere la naturalizzazione agevolata giusta l'articolo 31. Le condizioni formulate in questa disposizione non sono severe; basta ad esempio che il giovane dimostri di avere relazioni personali strette e durevoli con il padre, che conviva da un anno in comunione domestica con lui o che risieda in Svizzera da un anno. In virtù della parità di trattamento tra donna e uomo, la prassi si è spinta ancora più oltre, considerando come condizione sufficiente per la naturalizzazione agevolata la presentazione della domanda da parte del padre. Dopo il compimento del 22° anno d'età, la naturalizzazione agevolata resta possibile se il giovane ha risieduto complessivamente per tre anni in Svizzera, incluso l'anno precedente la domanda. Il disciplinamento del diritto vigente poggia sul principio secondo cui impedire l'acquisizione della cittadinanza svizzera ai figli nati fuori dal matrimonio e le cui relazioni con il padre o i vincoli con la Svizzera sono inesistenti sia più importante che non il principio della parità di diritti.

Gli Stati del «Codice Napoleone» (Francia, Italia, Spagna) prevedono, secondo una tradizione «patriarcale», l'acquisto diretto della cittadinanza del padre che riconosce il figlio. Norvegia, Finlandia e Austria non applicano l'acquisto diretto della cittadinanza. Dal canto suo, la Germania l'ha introdotto in applicazione del mandato costituzionale di sopprimere qualsiasi discriminazione nei confronti dei figli di genitori non sposati tra di loro rispetto ai figli di genitori coniugati tra loro (riserva della prova del rapporto di filiazione prima del 23° anno d'età). Con la revisione del diritto in materia di cittadinanza, entrata in vigore il 1° luglio 2001, la Svezia ha introdotto l'acquisto automatico della cittadinanza in Svezia e l'acquisto della cittadinanza mediante dichiarazione semplice per i fanciulli nati all'estero e riconosciuti dal padre. I Paesi Bassi prevedono di introdurre un disciplinamento più restrittivo rispetto a quello vigente (lotta agli abusi: criterio dei tre anni di vita familiare con il genitore che riconosce il figlio).

In sede di consultazione, la maggior parte delle cerchie si è pronunciata a favore della soppressione della naturalizzazione agevolata per i figli in
questione e della sua sostituzione mediante l'acquisto della cittadinanza per nascita, rispettivamente mediante il riconoscimento da parte del padre svizzero. Si parte dal presupposto che il riconoscimento si basi su un rapporto di filiazione autentico che può pertanto figurare anche nei registri di stato civile svizzeri. Ciò consente di stabilire pienamente la parità di diritti tra donna e uomo per quel che concerne la trasmissione della cittadinanza ai figli.

1777

2.5.2

Reintegrazione

2.5.2.1

Principio (art. 18)

Giusta l'attuale articolo 18, la reintegrazione non è possibile se il richiedente «ne è manifestamente indegno». Secondo la prassi attuata sinora, tale è il caso della persona che si è resa colpevole di reati gravi punibili anche in Svizzera mediante lunghe pene privative della libertà. Il criterio suesposto va ora sostituito con quello secondo cui il richiedente si «conforma all'ordinamento giuridico svizzero», come previsto per la naturalizzazione ordinaria (art. 14) e per quella agevolata (art. 26). Tale modifica è giustificata dalla necessità di abolire la disparità di trattamento tra le persone che ottengono la cittadinanza svizzera per reintegrazione e quelle che la ottengono per naturalizzazione agevolata sulla base della filiazione.

In caso di residenza all'estero, la condizione secondo cui il richiedente deve conformarsi all'ordinamento giuridico svizzero si applica «per analogia» (art. 18 cpv. 2). Come per la naturalizzazione agevolata, anche in questi casi si esige un estratto del casellario giudiziale del Paese di residenza, sempre che tale documento sia effettivamente ottenibile. In presenza di un reato che in Svizzera sarebbe passibile di una condanna tale da rendere impossibile una reintegrazione, la condizione della conformità all'ordinamento giuridico svizzero non è soddisfatta.

2.5.2.2

Reintegrazione in caso di perenzione per nascita all'estero (art. 21 cpv. 2)

Colui che, all'età di 22 anni, ha perso la cittadinanza svizzera per perenzione giusta l'articolo 10 capoverso 1 può, giusta l'articolo 21 capoverso 1 vigente, presentare una domanda di reintegrazione entro un termine di dieci anni (ovvero fino ai 32 anni). Dopo il 32° anno d'età, egli può ottenere la reintegrazione giusta l'articolo 21 capoverso 2 se risiede in Svizzera da tre anni.

Da tale disposizione consegue una disparità di trattamento dei figli di padre svizzero rispetto ai figli di madre svizzera di età superiore a 32 anni. Per i figli di madre svizzera che presentano una domanda di naturalizzazione agevolata giusta l'articolo 58a LCit non è prevista la condizione dei tre anni di residenza in Svizzera bensì unicamente il sussistere di vincoli stretti con la Svizzera. Del resto non vi sono motivi per cui i coniugi stranieri di cittadini svizzeri residenti all'estero possano ottenere la cittadinanza svizzera dopo sei anni di matrimonio e in ragione di vincoli stretti con la Svizzera, mentre le persone che sono state precedentemente in possesso della cittadinanza svizzera non possono ottenere la reintegrazione pur avendo vincoli stretti con il nostro Paese, per il solo motivo che hanno superato un determinato limite di età.

Per definire i «vincoli stretti» con la Svizzera si applicano criteri quali i soggiorni trascorsi in Svizzera, i contatti con persone residenti nel nostro Paese, la conoscenza di una lingua nazionale svizzera e la partecipazione alle attività di associazioni di Svizzeri all'estero. Le circostanze sono valutate complessivamente, tenendo conto tuttavia di fattori quali una forte distanza geografica tra la Svizzera e il Paese di residenza e quindi le difficoltà per il richiedente nel coltivare i contatti con il nostro Paese.

1778

2.5.2.3

Reintegrazione in seguito allo svincolo dalla cittadinanza svizzera (art. 23)

Secondo l'articolo 23 vigente, chiunque è stato svincolato dalla cittadinanza svizzera può presentare una domanda di reintegrazione dopo un anno di residenza in Svizzera.

Solitamente, a richiedere lo svincolo dalla cittadinanza svizzera sono solo le persone che, giusta la legislazione dello Stato in cui risiedono, sono tenute a rinunciare alla loro cittadinanza precedente in vista di potere acquistare quella dello Stato in questione. Dal canto suo, la Svizzera ha rinunciato sin dal 1992 a lottare contro la doppia cittadinanza. Numerosi altri Stati applicano un disciplinamento analogo (p. es.

Francia e Gran Bretagna; cfr. allegato 9).

Gli Stati possono cambiare il loro atteggiamento nei confronti della doppia cittadinanza. È per esempio il caso dell'Italia: sino al 1998, i cittadini svizzeri che dovevano chiedere la cittadinanza italiana per poter esercitare la loro professione (p. es.

medici o insegnanti), erano costretti a rinunciare dapprima alla cittadinanza svizzera.

Dal 1998, la naturalizzazione italiana non è più vincolata alla rinuncia della cittadinanza svizzera. I già cittadini svizzeri che prima del 1998 hanno dovuto rinunciare alla loro cittadinanza d'origine e che vivono tuttora in Italia non possono, secondo il diritto vigente, ricorrere alla reintegrazione. Le persone residenti all'estero che, nel contesto della lotta alla doppia cittadinanza, hanno dovuto rinunciare alla cittadinanza svizzera, dovrebbero poter presentare una domanda di reintegrazione anche se risiede all'estero.

L'articolo 23 vigente va pertanto completato mediante un ulteriore capoverso 2 secondo cui, se lo svincolo è avvenuto in quanto il richiedente è stato costretto a rinunciare alla cittadinanza svizzera per acquistarne o conservarne un'altra, l'interessato può presentare una domanda di reintegrazione anche se risiede all'estero, purché abbia vincoli stretti con la Svizzera. Con tale aggiunta sarà possibile, come per l'articolo 21, armonizzare le disposizioni dell'articolo 28 (coniuge di uno Svizzero all'estero) e dell'articolo 58a (figli di svizzere).

2.5.3

Naturalizzazione agevolata

2.5.3.1

Condizioni (art. 26)

Secondo l'articolo 26 capoverso 1 vigente, la naturalizzazione agevolata giusta l'articolo 27 è concessa se il richiedente si è integrato nella comunità svizzera, si conforma all'ordine giuridico svizzero e non compromette la sicurezza interna od esterna della Svizzera. Per le domande di naturalizzazione agevolata secondo le altre disposizioni ­ concerne perlopiù le persone residenti all'estero ­ si applicava per analogia l'articolo 26 capoverso 1.

La nuova formulazione dell'articolo 26 capoverso 1 è più semplice e concerne tutte le naturalizzazioni agevolate di persone residenti in Svizzera. Il capoverso 2 prevede che le condizioni di cui al capoverso 1 si applicano per analogia ai richiedenti che non risiedono in Svizzera.

1779

La nuova formulazione dell'articolo 26 capoverso 1 lettera a secondo cui il richiedente dev'essersi «integrato in Svizzera» (formulazione attuale: «integrato nella comunità svizzera»), è stata scelta per adeguarla a quella dell'articolo 14 (cfr. considerazioni al n. 2.2.1.3).

2.5.3.2

Fanciullo apolide (art. 30 nuovo; abrogato l'attuale art. 30)

Conformemente al nostro diritto, i fanciulli apolidi non hanno un diritto all'acquisto della cittadinanza svizzera. La Costituzione federale riveduta conferisce tuttavia alla Confederazione il mandato di introdurre una naturalizzazione agevolata per fanciulli apolidi (art. 38 cpv. 3 Cost.).

Giusta il nuovo articolo 30, il fanciullo apolide può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l'anno precedente la domanda. Se nato in Svizzera, egli può ­ mediante il suo rappresentante legale ­ presentare una domanda di naturalizzazione agevolata purché abbia cinque anni d'età. La disposizione è parimenti applicabile al fanciullo entrato in Svizzera in vista di un'adozione non andata in porto, purché abbia perduto la sua cittadinanza d'origine in virtù del diritto del pertinente Stato.

In questo contesto, l'apolidia dev'essere definita come tale nel senso giuridico del termine. Il semplice fatto di essere privo di documenti non basta. Il nuovo articolo 30 poggia sull'articolo 15 della Dichiarazione generale dei diritti dell'Uomo, secondo cui ogni persona ha diritto a una cittadinanza7. Esso corrisponde inoltre all'articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, secondo cui ogni fanciullo ha diritto ad acquisire una cittadinanza8. Ciò consentirà alla Svizzera di revocare la riserva formulata in merito a detto articolo. Con tale modifica, il diritto svizzero sarà inoltre conforme all'articolo 24 capoverso 3 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, secondo cui ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza9.

L'articolo 30 vigente prevede che lo straniero residente in Svizzera che avrebbe potuto acquistare la cittadinanza svizzera mediante opzione, in virtù di una convenzione internazionale, ma che per motivi scusabili non lo ha fatto nei termini e nella forma previsti, può essere posto al beneficio della naturalizzazione agevolata. Con l'abrogazione del pertinente accordo con la Francia, nel 1989, tale disposizione ha perso la sua rilevanza e può pertanto essere stralciata.

2.5.3.3

Figlio di padre svizzero (abrogazione dell'art. 31)

L'articolo 31 vigente prevede la possibilità della naturalizzazione agevolata per il figlio di padre svizzero non coniugato con la madre. In seguito alla modifica dell'articolo 1 (vedi considerazioni al n. 2.5.1.1), la disposizione precitata diventa super7 8 9

Risoluzione 217 A (III) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948.

Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, RS 0.107 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici, RS 0.132.2

1780

flua e può pertanto essere abrogata. Per i fanciulli nati prima dell'entrata in vigore della presente legge è prevista una disposizione transitoria (art. 58c, cfr. n. 2.5.6.4).

2.5.3.4

Figlio di un genitore naturalizzato (art. 31a, nuovo)

Vi sono casi di giovani che, pur avendo un genitore svizzero, non possono presentare una domanda di naturalizzazione agevolata. Particolarmente urtante è il caso del figlio minorenne che non ha potuto essere incluso nella naturalizzazione dei genitori in quanto, al momento della naturalizzazione di uno di essi, viveva all'estero oppure viveva da poco in Svizzera.

In avvenire, il figlio straniero di un genitore svizzero che non ha potuto essere incluso nella naturalizzazione di uno dei genitori, dovrà pertanto poter presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del 22° anno d'età, se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l'anno precedente la domanda (art. 31a cpv. 1). Questo termine di residenza corrisponde a quello previsto per la naturalizzazione agevolata del coniuge straniero di un cittadino svizzero (art. 27). Il limite d'età è stato fissato a 22 anni affinché sia conforme ad altre disposizioni della legge sulla cittadinanza (art. 10 cpv. 1 e art. 31 vigente). Il figlio acquista la cittadinanza del genitore svizzero (art. 31a cpv. 2).

2.5.3.5

Figlio di un genitore che ha perso la cittadinanza svizzera (art. 31b, nuovo)

Secondo il diritto attuale, il figlio di un genitore, nato dopo che detto genitore è stato svincolato dalla cittadinanza svizzera, non beneficia della possibilità della naturalizzazione agevolata, neppure se ha vincoli stretti con la Svizzera. I suoi fratelli nati prima dello svincolo beneficiano invece per tutta la vita della possibilità di ottenere la reintegrazione, in quanto nati svizzeri. Lo stesso vale per il figlio di una donna che ha perso la cittadinanza svizzera per matrimonio in virtù del diritto vigente fino al 1992 e deceduta prima della sua reintegrazione. Questi casi sconcertanti sono diventati più numerosi con la modifica dell'articolo 58a, avvenuta a fine 1997, secondo cui il figlio straniero di madre svizzera può ottenere la naturalizzazione agevolata se ha vincoli stretti con la Svizzera.

È pertanto giustificato introdurre agevolazioni per la naturalizzazione di questi giovani. Il figlio straniero che non ha potuto acquistare la cittadinanza svizzera in quanto un genitore l'ha persa prima della nascita del figlio deve pertanto poter beneficiare della naturalizzazione agevolata se ha vincoli stretti con la Svizzera (art. 31b cpv. 1). Il figlio acquista la cittadinanza che il genitore svizzero aveva da ultimo (art. 31 cpv. 2).

1781

2.5.4

Disposizioni comuni

2.5.4.1

Inchieste (art. 37)

L'attuale formulazione dell'articolo 37, secondo cui l'autorità federale può incaricare il Cantone di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni della naturalizzazione, è fonte di malintesi.

Infatti, nel caso della naturalizzazione agevolata o della reintegrazione, spesso il Cantone di residenza ­ incaricato di svolgere le inchieste ­ e il Cantone di naturalizzazione non sono identici. La nuova formulazione dell'articolo 37 corrisponde alla prassi già applicata ma è più precisa: le autorità federali possono incaricare le autorità cantonali di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni federali della naturalizzazione.

2.5.4.2

Tassa (art. 38)

L'articolo 38 vigente prevede che le autorità federali riscuotono per le loro decisioni una tassa di cancelleria. Si tratta di una tassa volta a coprire le spese procedurali.

Del nuovo articolo 38 capoverso 1 stabilisce che le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono prelevare, per le loro decisioni, al massimo le tasse che coprono le spese procedurali. Tale principio si applica così, a livello cantonale e comunale, sia per le naturalizzazioni ordinarie sia per le naturalizzazioni agevolate di giovani stranieri. Il principio secondo cui la tassa non è dovuta in caso di indigenza del richiedente continua a valere unicamente per le autorità federali. I Cantoni possono prevedere una soluzione diversa.

Rinviamo inoltre alle considerazioni esposte al numero 1.4 nella parte generale.

2.5.4.3

Beni patriziali o corporativi (abrogazione dell'art. 40)

L'articolo 40 vigente prevede che le persone naturalizzate o reintegrate in virtù degli articoli 18 a 30 hanno gli stessi diritti degli altri cittadini del Comune, ma non il godimento dei beni patriziali o corporativi, salvo che la legislazione cantonale non disponga altrimenti. Siccome tale principio figura anche nell'articolo 37 capoverso 1 Cost., l'articolo 40 è divenuto superfluo e può pertanto essere abrogato.

2.5.5

Rimedi giuridici

2.5.5.1

Art. 51

Art. 51 cpv. 1 I rimedi giuridici contro le decisioni delle autorità federali in materia di naturalizzazione agevolata, di perdita della cittadinanza e di reintegrazione restano invariati.

Contro le decisioni emesse dall'Ufficio federale degli stranieri (cfr. art. 32 cpv. 1 LCit) è possibile il ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 51

1782

cpv. 1 LCit; art. 44 segg. PA), quindi il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale (art. 51 cpv. 1 LCit; art. 97 segg. OG).

Art. 51 cpv. 3 Propone, in avvenire, di rendere ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale contro le decisioni emesse dal Dipartimento federale di giustizia e polizia in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale degli stranieri relative all'approvazione della Confederazione sulla naturalizzazione ordinaria (cfr. anche la modifica dell'art. 100 cpv. 1 lett. c OG). Conformemente alla garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost. giusta la riforma giudiziaria), è necessario che un'autorità giudiziaria possa pronunciarsi su tali decisioni. L'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo consente di adempiere pienamente le esigenze della garanzia della via giudiziaria, in quanto il Tribunale federale applica d'ufficio il pertinente diritto federale, compresi i diritti costituzionali (art. 104 lett. a OG) e, data l'assenza di una commissione di ricorso, controlla liberamente le fattispecie (art. 104 lett. b e 105 OG). L'ulteriore mole di lavoro dovuta a questa nuova mansione dovrebbe essere infima. Negli ultimi cinque anni, infatti, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emesso solo tre decisioni in margine a ricorsi in questo settore. A maggior ragione, non si giustifica l'istituzione di una nuova commissione federale di ricorso o l'attribuzione della competenza a una commissione di ricorso esistente, a maggior ragione se si considera il progetto di instaurare, tra qualche anno, un Tribunale amministrativo federale quale prima istanza federale di ricorso contro le decisioni dell'Ufficio federale degli stranieri.

In seguito all'ammissibilità della via di ricorso di diritto amministrativo, il capoverso 3 dell'articolo 51 vigente va pertanto stralciato: il Dipartimento non si pronuncerà più definitivamente né sarà ammissibile il ricorso al vostro Consiglio (cfr. art. 74 lett. a PA). La soppressione dell'articolo 51 capoverso 3 implica che d'ora in poi non solo il Cantone sarà autorizzato a ricorrere contro la decisione del Dipartimento (art. 103 lett. c OG e art. 51 cpv. 2 LCit), bensì anche il Comune interessato (art.

103 lett. c OG e art. 51 cpv. 2 LCit) e soprattutto il singolo toccato
dalla decisione impugnata (art. 103 lett. a OG).

Titolo marginale Nella versione francese, il titolo marginale dell'articolo 51 LCit va modificato in quanto il ricorso non è più esclusivamente di diritto amministrativo. Nelle versioni tedesca e italiana il titolo marginale resta invece invariato.

2.5.5.2

Ricorso contro le decisioni cantonali in materia di naturalizzazione (art. 51a, nuovo)

Questa nuova disposizione disciplina i rimedi giuridici contro le decisioni emesse dalle autorità cantonali, comprese le autorità comunali, in materia di naturalizzazione ordinaria. Il capoverso 1 disciplina e chiarisce l'accesso al Tribunale federale mediante ricorso di diritto pubblico, mentre i capoversi 2 e 3 obbligano i Cantoni a introdurre un rimedio giuridico dinanzi a un tribunale cantonale.

1783

Cpv. 1: Ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale Come detto in precedenza (n. 1.3.1.2), il ricorso di diritto pubblico è tuttora ammissibile contro le decisioni cantonali in materia di naturalizzazione ordinaria. La persona la cui domanda di naturalizzazione è stata respinta da un'autorità cantonale può impugnare la decisione dell'ultima istanza cantonale mediante ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali dinanzi al Tribunale federale. L'accesso al Tribunale federale è tuttavia assai limitato in virtù delle esigenze dedotte dall'articolo 88 OG dalla giurisprudenza per quel che concerne la legittimazione a ricorrere e più specialmente la presenza di un interesse giuridico. Secondo tale giurisprudenza, la persona che invoca la protezione dall'arbitrio (art. 9 Cost.) o dall'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.) ha un interesse giuridico unicamente se la legge le conferisce il diritto alla naturalizzazione (cfr. DTF 126 I 81 consid. 2c; 112 Ia 172, consid. 3c). Unitamente al divieto di discriminazione, questi sono i principali motivi che possono essere invocati contro il diniego di una domanda di naturalizzazione allorquando il diritto cantonale lascia un ampio margine di apprezzamento alle autorità (cfr. decreto del 29 marzo 2000 del Verfassungsgericht del Cantone Basilea Campagna, affare 98/324-98/328, n. 7.2.1 a 7.5). Per evitare che il Tribunale federale possa dichiarare irricevibili i ricorsi che invocano tali motivi, proponiamo di precisare, con l'articolo 51a capoverso 1, che le persone la cui domanda di naturalizzazione ordinaria è stata respinta siano autorizzate a presentare un ricorso di diritto pubblico. Fondamentalmente, questo capoverso 1 concretizza la portata che l'Assemblea federale ha voluto conferire all'articolo 9 Cost., e cioè che il diritto alla protezione dall'arbitrio conferisce di per sé un interesse giuridico (cfr. Boll. uff.

1998 S 39). In tale ottica, l'articolo 51a capoverso 1 LCit riveste una portata dichiaratoria. Lo si potrebbe sostituire mediante dichiarazioni nel quadro dei lavori preparatori (rapporto della commissione, interventi nel plenum). Dato però che il Tribunale federale ha stabilito che solo il legislatore può modificare l'interpretazione finora attribuita all'articolo 88 OG (DTF 126 I 81, consid. 6),
i lavori preparatori non basterebbero per garantire che il Tribunale federale non possa più negare allo straniero l'autorizzazione di ricorrere contro un rifiuto della naturalizzazione in quanto la legislazione non gli conferisce un diritto alla naturalizzazione. L'articolo 51a capoverso 1 è dunque parimenti una disposizione di natura costitutiva che accorda di per sé un interesse giuridico che abilita a invocare i motivi in questione.

Per quel che concerne gli altri motivi che possono essere invocati dinanzi al Tribunale federale dalla persona la cui domanda di naturalizzazione è stata respinta (p. es.

la violazione del diritto di essere sentiti [art. 29 cpv. 2 Cost.], il diritto di essere protetto da un impiego abusivo dei dati personali [art. 13 cpv. 2 Cost.]), non si giustifica un disciplinamento speciale della legittimazione a ricorrere. Per la maggior parte dei diritti fondamentali, comprese le garanzie procedurali, la giurisprudenza considera che l'interesse pubblico deriva direttamente dalla Costituzione. In altri termini, la giurisprudenza riconosce già tuttora, sulla base dell'articolo 88 OG, la legittimazione a ricorrere alla persona che invoca questi motivi. Non vi è dunque bisogno di specificarlo ulteriormente all'articolo 51a capoverso 1.

Per quel che concerne la protezione da ogni discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.), la giurisprudenza non ha ancora stabilito se la qualità per ricorrere è da determinarsi conformemente alla prassi relativa al divieto dell'arbitrio oppure se il divieto costituzionale della discriminazione conferisce un interesse giuridico ai sensi dell'articolo 88 OG. Dato che la non discriminazione è un principio essenziale nel 1784

caso in cui il diritto lascia un ampio margine di apprezzamento all'autorità, è giustificato precisare all'articolo 51a capoverso 1 LCit che la persona che invoca questo motivo contro un rifiuto di naturalizzazione ordinaria è autorizzata a farlo.

Cpv. 2: Obbligo di istituire una via di ricorso dinanzi a un tribunale Secondo il diritto vigente, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni cantonali di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 OG). Se il diritto cantonale non prevede rimedi giuridici (com'è il caso nella maggior parte dei Cantoni per quel che concerne la naturalizzazione ordinaria), la decisione dell'autorità comunale o cantonale può essere differita direttamente al Tribunale federale. Contrariamente agli affari che possono essere oggetto di un ricorso di diritto amministrativo, la legge federale sull'organizzazione giudiziaria non impone ai Cantoni di istituire delle autorità giudiziarie per le pratiche che possono essere oggetto di un ricorso di diritto pubblico (art. 98a OG). Ciò nonostante, anche prima dell'entrata in vigore della garanzia costituzionale della via giudiziaria (art. 29a Cost. giusta la riforma giudiziaria), il diritto federale non prevede che i Cantoni siano del tutto liberi nell'organizzare la loro via giudiziaria di diritto pubblico. Basti citare l'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che obbliga i Cantoni a prevedere l'accesso a un tribunale per tutta una serie di ambiti del diritto pubblico cantonale.

Nell'articolo 51a capoverso 2, proponiamo l'obbligo, per i Cantoni, di istituire un rimedio giuridico dinanzi a un tribunale per le decisioni concernenti la naturalizzazione ordinaria. In assenza di una siffatta regola, sarebbe il Tribunale federale a decidere, per la maggior parte dei Cantoni, in qualità di prima istanza giudiziaria, o addirittura di prima istanza di ricorso (cfr. n. 1.1.1). Ciò non sarebbe conforme alla volontà espressa a più riprese dalle autorità federali di sgravare il Tribunale federale (cfr. decreto federale sulla riforma giudiziaria, FF 1999 7454; revisione parziale dell'OG, RU 2000 2719; messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale). Il controllo
dell'osservanza del diritto federale e del diritto cantonale mediante le decisioni emanate dalle autorità cantonali e comunali dev'essere anzitutto garantito dai Cantoni.

Non sarebbe sufficiente esigere dai Cantoni che prevedano un rimedio giuridico cantonale. Occorre che tale rimedio giuridico conduca in ultima istanza dinanzi a un'autorità giudiziaria. Dato che le decisioni di naturalizzazione a livello cantonale sono spesso emanate dal Governo o dal Parlamento cantonale, solo un tribunale possiede l'indipendenza e l'autorità necessarie per poter sanzionare le decisioni di naturalizzazione che violano diritti fondamentali federali, indipendentemente dall'autorità che ha emanato la decisione impugnata. L'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 51a capoverso 2 non deve necessariamente essere un tribunale amministrativo cantonale. Può trattarsi ad esempio di una commissione di ricorso. Occorre tuttavia che tale commissione abbia le prerogative di un'autorità giudiziaria affinché sia garantita la sua indipendenza nei confronti dei poteri esecutivo e legislativo.

Se l'articolo 51a capoverso 2 proposto esige che un tribunale decida in ultima istanza cantonale, lascia tuttavia ai Cantoni piena libertà in materia di istanze precedenti.

Ciò vale naturalmente per le istanze di ricorso: i Cantoni possano ad esempio prevedere che le decisioni comunali di naturalizzazione possono essere impugnate dinanzi a un'autorità amministrativa cantonale prima che sia ammissibile il ricorso presso il tribunale. L'autonomia cantonale resta parimenti immutata per quel che concerne la 1785

procedura davanti all'autorità competente per decidere in merito a una domanda di naturalizzazione. Ciò significa che l'articolo 51a non esclude che tale competenza sia attribuita ad esempio al corpo elettorale comunale. Allo stesso modo, l'articolo 51a non si pronuncia circa la motivazione delle decisioni che possono essere oggetto di ricorso davanti all'autorità giudiziaria cantonale. Siamo consapevoli del fatto che il compito di quest'autorità giudiziaria sarà più arduo quando la decisione non potrà essere motivata dall'autorità che l'ha emanata poiché si tratta del corpo elettorale comunale. A nostro parere spetta tuttavia al diritto cantonale determinare in che misura una decisione impugnabile davanti a un'autorità giudiziaria cantonale dev'essere motivata. Per il Tribunale federale, l'esigenza di una motivazione della decisione iniziale è irrilevante in quanto la decisione dell'autorità giudiziaria sarà comunque motivata.

Cpv. 3: Standard minimo per il potere d'esame e l'autorizzazione a ricorrere L'articolo 51a capoverso 3 esprime il principio dell'unità della procedura: i Cantoni devono garantire che l'autorità precedente il Tribunale federale non abbia un potere d'esame minore rispetto a tale tribunale e che ogni persona abilitata ad adire quest'ultimo possa ricorrere anche presso l'autorità precedente. La presente disposizione riprende dunque la norma sancita dall'articolo 98a capoverso 3 OG per il ricorso di diritto amministrativo, applicandola al ricorso di diritto pubblico.

Per quel che concerne il potere d'esame, l'articolo 51a capoverso 3 esige che i motivi che possono essere invocati davanti al Tribunale federale nel ricorso di diritto pubblico possano essere esaminati anche dall'autorità giudiziaria che decide in ultima istanza cantonale. Per una decisione di naturalizzazione ordinaria, i motivi che saranno presumibilmente invocati concernono la violazione di diritti costituzionali (cfr. art. 84 cpv. 1 lett. a OG), ovvero di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale o cantonale, oppure da una convenzione internazionale quale la CEDU. Non è tuttavia escluso che uno straniero possa valersi anche della violazione dei diritti politici se la decisione in merito alla sua domanda di naturalizzazione è emanata dal corpo elettorale comunale (cfr. art. 85 lett. a OG;
la giurisprudenza abilita il candidato a un'elezione a ricorrere per violazione dei diritti politici, anche se non gode del diritto di voto, DTF 119 Ia 167, consid. 1). Possono inoltre essere invocati motivi relativi alla violazione di trattati internazionali (es. lo scambio di note tra la Svizzera e l'Italia che agevola l'accesso alla doppia cittadinanza, RS 0.141.145.4) o intercantonali (art. 84 cpv. 1 lett. b e c OG). Gli altri motivi che abilitano a interporre un ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 84 cpv. 1 lett. d e 85 lett. b e c OG) non possono essere presi in considerazione per un ricorso contro il rifiuto della naturalizzazione ordinaria. Si potrebbe considerare l'eventualità di escluderli esplicitamente dal campo d'applicazione dell'articolo 51a capoverso 3, ma ciò non risponde a un vero e proprio bisogno e avrebbe inoltre lo svantaggio di complicare notevolmente la formulazione della disposizione.

L'articolo 51a capoverso 3 fissa uno standard minimo. Esso è osservato non solo se il rimedio giuridico cantonale è simile al ricorso di diritto pubblico, e quindi essenzialmente limitato ai motivi legati alla costituzionalità, bensì anche nell'ipotesi in cui le decisioni di naturalizzazione ordinaria possano essere differite al Tribunale amministrativo cantonale mediante ricorso «di diritto amministrativo», quindi dinanzi a un'autorità con potere di cognizione completo per quel che concerne il diritto e i fatti. I rari Cantoni che applicano una giurisdizione costituzionale autonoma,

1786

come Basilea Campagna, potranno così fare in modo che questa giurisdizione preveda le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria. Gli altri Cantoni potranno scegliere di rendere accessibile la giurisdizione amministrativa e istituire un rimedio giuridico particolare per le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria.

L'autonomia dei Cantoni in materia di organizzazione subisce, in virtù dell'articolo 51a capoversi 2 e 3, una limitazione di lieve entità.

La prescrizione dell'articolo 51a capoverso 3 relativa all'abilitazione a ricorrere non dovrebbe ripercuotersi nella prassi. A livello cantonale, l'abilitazione a ricorrere è più largamente riconosciuta che non nel ricorso di diritto pubblico davanti al Tribunale federale. Tuttavia, se un Cantone istituisce un rimedio giuridico analogo al ricorso di diritto pubblico per le decisioni in materia di naturalizzazione, il capoverso 3 evita che l'autorità giudiziaria cantonale possa considerarsi come non vincolata dall'articolo 51a capoverso 1 e che non abiliti pertanto la persona che non ha diritto alla naturalizzazione a ricorrere per motivo di arbitrarietà o di discriminazione.

L'articolo 51a capoverso 3 non si pronuncia circa il potere decisionale dell'autorità giudiziaria cantonale. Esso dipende principalmente dal potere d'esame riconosciuto all'autorità giudiziaria dal diritto cantonale. Se l'autorità giudiziaria è abilitata a controllare unicamente le violazioni di diritti costituzionali, il suo potere decisionale è limitato alla cassazione della decisione impugnata. Se detta autorità è invece abilitata a controllare liberamente i fatti e il diritto, essa può per principio riformare di propria competenza la decisione impugnata; ciò non toglie che l'ampio potere d'apprezzamento che il diritto cantonale accorda solitamente alle autorità comunali e cantonali competenti per la decisione relativa alla domanda di naturalizzazione limiterà la possibilità, del tribunale di riformare la decisione impugnata.

Si osservi peraltro che i Cantoni beneficiano di un termine pari a un anno per emanare le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 51a capoversi 2 e 3 (cfr. art. 58d e il pertinente commento).

Impatto sull'articolo 51a dell'entrata in vigore della garanzia costituzionale della via giudiziaria (art. 29a Cost.) e della legge sul Tribunale
federale Trattandosi di un disciplinamento temporaneo, l'articolo 51a nella forma proposta nel presente disegno dovrà essere adeguato al nuovo sistema di rimedi giuridici previsto dal disegno di legge sul Tribunale federale (LTF) presentato nel nostro messaggio del 28 febbraio 2001 (FF 2001 3764). Questo adeguamento dovrebbe consistere nella soppressione dei capoversi 1 e 3 dell'articolo 51a. Infatti, le condizioni di ricevibilità del futuro ricorso in materia di diritto pubblico renderanno superfluo l'articolo 51a capoverso 1. L'abilitazione a ricorrere davanti al Tribunale federale richiederà unicamente un interesse degno di protezione (art. 83 cpv. 1 lett. c LTF) e non un interesse giuridico come previsto dal diritto attuale. La ricevibilità dei ricorsi fondati sui motivi di cui agli articoli 8 e 9 Cost. non presenterà dunque più problemi particolari. Dal canto suo, l'articolo 51a capoverso 3 sarà sostituito mediante l'articolo 104 capoversi 1 e 3 LTF: l'ultima istanza giudiziaria cantonale dovrà avere almeno lo stesso potere d'esame del Tribunale federale e riconoscere come ricevibile il ricorso di ogni persona abilitata a ricorrere davanti al Tribunale federale. La soppressione dell'articolo 51a capoverso 3 presenta inoltre il vantaggio di trasferire il problema dell'osservanza dell'articolo 29a Cost. nel contesto del sistema previsto dal disegno relativo alla LTF. Siamo infatti consapevoli del fatto che l'articolo 51a capoverso 3 non risponde alle esigenze dell'articolo 29a, primo periodo Cost. in 1787

quanto lo standard minimo previsto dal capoverso 3 (essenzialmente un controllo della costituzionalità) è inferiore a quello dell'articolo 29a, primo periodo Cost. (libero controllo dei fatti e del diritto). Il disegno di legge sul Tribunale federale concretizza l'articolo 29a Cost. operando una distinzione tra le cause con un carattere politico preponderante e le altre. Se la causa non ha un carattere politico preponderante, i Cantoni devono, in virtù degli articoli 80 capoverso 2 e 103 LTF, prevedere un ricorso a un tribunale con un potere di cognizione completo per quel che concerne il diritto e i fatti. Se invece la causa ha un carattere politico preponderante, i Cantoni possono escludere il ricorso a un'autorità giudiziaria cantonale (art. 80 cpv.

3 LTF). Spetta dunque ai Cantoni desiderosi di escludere il potere di cognizione completo in materia giudiziaria e per quel che concerne l'applicazione del diritto cantonale legittimare il carattere politico preponderante delle decisioni di diniego della naturalizzazione ordinaria. Se i Cantoni attuano il loro diritto, l'articolo 29a Cost. può essere loro applicato direttamente; spetta dunque in primo luogo ai legislatori cantonali vegliare affinché sia rispettata la garanzia costituzionale della via giuridica (cfr. art. 35 cpv. 2 Cost.).

Benché il disegno relativo alla LTF consenta ai Cantoni di escludere l'accesso a un tribunale per le cause con un carattere politico preponderante (art. 80 cpv. 3 LTF), il nostro Consiglio ritiene che l'articolo 51a capoverso 2 debba essere mantenuto nella forma proposta nel presente messaggio. Tale disposizione impone infatti ai Cantoni di prevedere il ricorso a un tribunale cantonale contro le decisioni di diniego della naturalizzazione ordinaria. Mantenendo tale disposizione si eviterà che i Cantoni possano, fondandosi sulla LTF, optare per una protezione giuridica inferiore a quella prevista dall'articolo 51a LCit. L'accesso a un tribunale cantonale deve continuare ad essere garantito affinché sia possibile controllare il rispetto dei diritti fondamentali non solo in ultima istanza da parte del Tribunale federale, bensì anche in precedenza, da parte di un'autorità giudiziaria cantonale. Il fatto di mantenere nella LCit l'obbligo per i Cantoni di prevedere un rimedio giuridico dinanzi a un tribunale cantonale
non rimette in questione l'applicabilità dell'articolo 29a, secondo periodo Cost. e dell'articolo 80 capoverso 3 LTF. In virtù del principio «a maiori ad minorem», il legislatore può, in casi eccezionali contemplati dall'articolo 29a secondo periodo Cost., mantenere la via giuridica pur limitando il potere di cognizione dell'autorità giudiziaria. È quanto evince anche dall'articolo 103 LTF, in quanto l'obbligo di accordare al tribunale cantonale un potere di cognizione completo per quel che concerne il diritto e i fatti è previsto solo per i casi in cui la stessa LTF prescrive un'autorità giudiziaria cantonale.

Per concludere, siamo dell'avviso che il disegno relativo alla LTF, del quale si è già discusso in Parlamento, dispenserà il legislatore federale dal legiferare in merito alla questione del carattere politico preponderante delle decisioni in materia di naturalizzazione. Spetterà agli stessi Cantoni stabilire il potere di cognizione dell'autorità giudiziaria competente in materia di ricorso e, con ciò, vegliare al rispetto dell'articolo 29a Cost.

1788

2.5.5.3

Disposizioni cantonali relative ai ricorsi (art. 58d, nuovo)

Dato che l'articolo 51a capoversi 2 e 3 LCit obbligherà la maggior parte dei Cantoni a cambiare il disciplinamento dei rimedi giuridici in materia di naturalizzazione ordinaria, occorre lasciare ai Cantoni un minimo di tempo per modificare le pertinenti leggi. L'articolo 58d prevede a tal fine un termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della revisione. Oltre a favorire la certezza del diritto, tale disposizione ha il vantaggio di consentirci di mettere rapidamente in vigore la presente revisione e di garantire così che il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico davanti al Tribunale federale non potrà essere negato invocando quale motivo il fatto che il diritto cantonale non accorda un diritto alla naturalizzazione. Lo straniero che si è visto negare in maniera arbitraria o discriminante la naturalizzazione ordinaria potrà così, sin dall'entrata in vigore della revisione, beneficiare della garanzia di una protezione giuridica da parte del Tribunale federale.

Alla scadenza del termine transitorio di un anno, l'articolo 51a capoversi 2 e 3 sarà applicabile direttamente. Se la legislazione cantonale non è ancora stata adeguata, un'autorità giudiziaria cantonale dovrà dichiararsi competente per giudicare un ricorso contro una decisione in materia di naturalizzazione. Ciò corrisponde alla giurisprudenza del Tribunale federale fondata sull'articolo 33 della legge sulla pianificazione del territorio (RS 700) e sull'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (DTF nella causa 1P.145/2001, consid. 8 e 9; DTF 119 Ia 88, 98 consid. 7). Siccome l'articolo 51a capoverso 3 fissa uno standard minimo, il potere di esame dell'autorità cantonale sarà retto dai principi generali della procedura cantonale. Ciò significa che, in assenza di un rimedio giuridico specifico per far valere i motivi che legittimano ad interporre un ricorso di diritto pubblico, segnatamente la violazione dei diritti costituzionali, l'autorità giudiziaria cantonale avrà il medesimo potere di esame di cui dispone per altri ricorsi contro decisioni che applicano il diritto pubblico cantonale; essa potrà dunque, di principio, esaminare liberamente il diritto e i fatti.

Se il diritto cantonale non sarà adeguato entro i termini e nessuna autorità giudiziaria cantonale si dichiarerà competente per giudicare un ricorso contro una decisione
in materia di naturalizzazione ordinaria, l'interessato potrà interporre un ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale per violazione della forza derogatoria del diritto federale o per diniego di giustizia. Il Tribunale federale potrà indi rinviare la causa al Cantone affinché le sue autorità giudiziarie determinino quale di esse sia competente per giudicare i ricorsi in base all'articolo 51a LCit.

2.5.6

Disposizioni finali e transitorie

2.5.6.1

Reintegrazione di ex svizzere (art. 58)

Giusta il diritto vigente, la donna che ha perso la cittadinanza svizzera per matrimonio prima del 1992 può ottenere la reintegrazione solo se presenta la pertinente domanda entro dieci anni. La domanda può nondimeno essere presentata dopo la scadenza di questo termine nei casi di rigore.

Data l'interpretazione estensiva, nella prassi, della nozione di caso di rigore e data anche la parità donna-uomo, da tempo realizzata nel settore della cittadinanza, nei casi illustrati sopra si dovrebbe rinunciare a fissare un termine per la presentazione 1789

della domanda e stralciare pertanto il capoverso 2 dell'articolo 58. Oggigiorno la perdita della cittadinanza svizzera per le donne sposatesi con uno straniero secondo il vecchio diritto non appare più giustificata. La reintegrazione deve pertanto essere concessa in maniera generale alle richiedenti che ne adempiono i presupposti generali.

Come menzionato nel numero 2.5.1.1, la distinzione tra le donne svizzere che hanno acquistato la cittadinanza per discendenza, adozione o naturalizzazione e le donne svizzere che hanno ottenuto la cittadinanza per matrimonio non è più giustificata.

Rinunciando a tale distinzione si esprime chiaramente che non vi sono diverse categorie di cittadine svizzere. Tale modifica è tantopiù giustificata se si considera che molte delle interessate vivono in Svizzera da anni e adempiono chiaramente le condizioni della naturalizzazione ordinaria. Le donne svizzere che hanno perso la cittadinanza per matrimonio devono pertanto poter ottenere la reintegrazione alle medesime condizioni cui sottostanno le ex svizzere che hanno acquistato la cittadinanza per discendenza, adozione o naturalizzazione.

Giusta il nuovo articolo 58 capoverso 1, la donna che, prima del 1° gennaio 1992, ha perso la cittadinanza svizzera per matrimonio o per inclusione nello svincolo del marito, può presentare una domanda di reintegrazione. Giusta il capoverso 2, si applicano per analogia gli articoli 18, 24, 25 e 33-41. Anche in questi casi, dunque, la reintegrazione presuppone che la richiedente abbia vincoli stretti con la Svizzera, si conformi all'ordine giuridico del nostro Paese e non minacci la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

2.5.6.2

Naturalizzazione agevolata dei figli di madre svizzera (art. 58a)

Visto che, con la presente revisione, il modo in cui una cittadina svizzera acquisisce la cittadinanza diventa irrilevante (cfr. n. 2.5.1.1), è opportuno adeguare anche la disposizione transitoria dell'articolo 58a.

Il nuovo articolo 58a prevede dunque che il figlio straniero nato innanzi il 1° luglio 1985 e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera può, se ha vincoli stretti con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata. In base alla nuova formulazione, la disposizione concerne ora anche i figli stranieri la cui madre aveva acquistato la cittadinanza sposando un cittadino svizzero. L'articolo 58a è inoltre stato considerevolmente semplificato grazie allo stralcio del termine di residenza in Svizzera. Tale termine aveva infatti perduto ogni giustificazione dopo che l'ultima revisione dell'articolo 58a10 aveva reso la naturalizzazione agevolata indipendente dall'età e dalla residenza, purché esistano vincoli stretti con la Svizzera.

Anche il diverso disciplinamento a seconda che la domanda sia depositata prima o dopo il compimento del 32° anno d'età non è più giustificato in quanto, in entrambi i casi, la prassi attuale prevede già la possibilità di presentare la domanda purché sussistano vincoli stretti con la Svizzera. Anche qui si rinuncia dunque alla distinzione.

10

Mediante la LF del 20 giugno 1997, in vigore dal 1° dicembre 1997 (RU 1997 2370 2371).

1790

Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera (cpv. 2, che corrisponde al vigente disciplinamento dell'art. 58a cpv. 3).

L'articolo 58a capoverso 3 prevede che ­ se il figlio a sua volta ha dei figli ­questi possono parimenti, se hanno vincoli stretti con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata. Ciò coincide con la prassi vigente e applicata già da tempo per colmare una lacuna.

Anche il capoverso 4 coincide con il disciplinamento vigente e fa riferimento all'applicabilità del principio contenuto nell'articolo 26 relativo alla naturalizzazione agevolata nonché alle disposizioni comuni vigenti per tutti i tipi di naturalizzazione.

2.5.6.3

Naturalizzazione agevolata dei figli di madre svizzera per matrimonio (abrogazione dell'articolo 58b)

Per i motivi illustrati nel numero 2.7.2, l'articolo 58b è divenuto privo d'oggetto ed è pertanto abrogato.

2.5.6.4

Naturalizzazione agevolata del figlio nato fuori del matrimonio padre svizzero (art. 58c)

L'articolo 58c costituisce la disposizione transitoria relativa al nuovo articolo 1 capoverso 2 e corrisponde ampiamente all'articolo 31 vigente, abrogato dalla presente revisione. Giusta l'articolo 58c capoverso 1, il figlio di padre svizzero che adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2 ma che è nato prima dell'entrata in vigore della presente revisione di legge, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d'età. Se ha oltrepassato il ventiduesimo anno d'età, egli può, giusta il capoverso 2, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha vincoli stretti con la Svizzera. Il capoverso 3 menziona l'applicabilità del principio di cui all'articolo 26 relativo alla naturalizzazione agevolata nonché le disposizioni comuni vigenti per tutti i tipi di naturalizzazione.

2.5.7

Modifica della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG)

L'articolo 100 capoverso 1 lettera c OG è abrogato per consentire il ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale contro le decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia in materia di concessione dell'approvazione federale di naturalizzazione ordinaria. Il ricorso potrà essere depositato non solo dallo straniero (art. 103 lett. a OG), bensì anche dal Cantone o dal Comune interessato (art. 103 lett. c OG e art. 51 cpv.2 LCit).

1791

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

3.1.1

Per la Confederazione

Le semplificazioni procedurali nel settore della naturalizzazione ordinaria comportano l'abolizione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione che è sostituita da un semplice diritto di approvazione della Confederazione. Tale circostanza, unitamente allo sforzo di promuovere le naturalizzazioni, rende ingiustificato il prelievo di tasse federali per la naturalizzazione ordinaria. Buona parte delle naturalizzazioni ordinarie attuali concernono giovani stranieri cresciuti in Svizzera, i quali in avvenire saranno naturalizzati in via agevolata dai Cantoni e per i quali la Confederazione non potrà più prelevare una tassa. Le entrate della Confederazione subiranno quindi una riduzione pari a circa 2,5 milioni di franchi annui. Tutte queste modifiche provocherebbero di per sé l'abolizione di un posto di lavoro, considerato che il diritto vigente prevede già considerevoli semplificazioni procedurali. Dato l'abbassamento da dodici a otto anni del termine di residenza federale e l'introduzione della naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri ­ anche in questi casi la Confederazione sarà chiamata a pronunciarsi e, se del caso, ad esercitare un diritto di ricorso ­, bisogna tuttavia attendersi un aumento considerevole delle domande che comporterà la creazione di due nuovi posti di lavoro. Le semplificazioni procedurali, di per sé e in relazione con l'abbassamento del termine di residenza nonché con l'introduzione della naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri, richiederanno pertanto la creazione di un posto di lavoro supplementare.

Le altre semplificazioni e le nuove disposizioni in materia di naturalizzazione agevolata e di reintegrazione porteranno, come detto, a un aumento delle domande. Per il momento è difficile prevederne la portata, ma occorre calcolare un aumento della mole di lavoro pari a circa un posto di lavoro e un aumento delle entrate di all'incirca 200 000 franchi grazie alle tasse di naturalizzazione.

Riassumendo ­ ammesso che tutte le modifiche costituzionali e di legge contenute nel presente messaggio siano accolte ­, si può prevedere un fabbisogno di personale supplementare che corrisponde a circa due posti (200 000 fr. più contributi del datore di lavoro). Le risorse necessarie saranno, per principio, messe a disposizione all'interno del dipartimento interessato. Il
nostro Consiglio ha approvato tale principio già con il decreto del 19 agosto 1998 sulle misure di risparmio NOVE DUE, lasciando nella riserva dei dipartimenti il denaro risparmiato grazie alle misure adottate, così da consentire ai dipartimenti di provvedere autonomamente alle risorse necessarie e di ripartirle tra gli uffici.

Occorre inoltre prevedere una diminuzione considerevole delle entrate dovuta alla riduzione delle tasse di naturalizzazione ordinaria e l'aumento assai limitato delle entrate in relazione alle naturalizzazioni agevolate e alle reintegrazioni. La Confederazione potrebbe registrare una riduzione delle entrate di oltre 2,5 milioni di franchi annui. Aggiungiamo infine che, in seguito alla modifica del disciplinamento in materia di cittadinanza, occorrerà rivedere anche l'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza.

1792

3.1.2

Per i Cantoni e i Comuni

Le ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale dei Cantoni e dei Comuni possono variare assai a seconda della procedura attuale. I Cantoni che applicano già attualmente una procedura semplificata e percepiscono tasse volte alla sola copertura delle spese di naturalizzazione non subiranno conseguenze particolari dalle modifiche. L'impatto sarà invece maggiore, dal punto di vista finanziario, per i Cantoni e i Comuni che percepiscono attualmente forti "somme di riscatto" anziché tasse volte alla sola copertura delle spese. Le semplificazioni procedurali potranno d'altro canto evitare a parecchi Cantoni e Comuni inutili spese.

3.1.3

Ripercussioni finanziarie in materia di rimedi giuridici

Pur garantendo la via giudiziaria per le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria, la revisione proposta della legge sulla cittadinanza non prescrive l'istituzione di nuove autorità giudiziarie a livello federale o cantonale. Essa potrà pertanto essere messa in atto facendo capo ai tribunali attuali e non comporterà per la Confederazione spese supplementari degne di nota. Lo stesso vale per i Cantoni, a meno che preferiscano istituire un'autorità giudiziaria per i ricorsi contro le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria.

3.2

Ripercussioni sull'informatica

Le modifiche proposte non sembrano comportare particolari conseguenze nel settore dell'informatica.

3.3

Ripercussioni in ambito statistico

Il nuovo disegno comporterà un aumento delle naturalizzazioni. Dai rilevamenti statistici dell'Ufficio federale di statistica emerge che, a fine 2000, vivevano in Svizzera circa 327 500 stranieri nati nel nostro Paese. Altri 110 500 stranieri non nati nel nostro Paese vi hanno frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo.

Questi dati si riferiscono a tutte le fasce di età, mentre la presente revisione concerne gli stranieri tra i 15 e i 24 anni. Occorre inoltre distinguere tra l'acquisto della cittadinanza in via agevolata per gli stranieri della seconda generazione e l'acquisto della cittadinanza per legge per gli stranieri della terza generazione. Attualmente non vi sono pertinenti dati statistici, per cui è assai difficile stimare il numero di stranieri che presumibilmente acquisteranno la cittadinanza grazie alle agevolazioni proposte dal disegno. Tale numero potrebbe indicativamente oscillare tra le 5000 e 10 000 persone.

1793

4

Programma di legislatura

La naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri figura nel rapporto sul programma di legislatura 1999-2003 del 1° marzo 2000 (obiettivo 11 «Riorientare la politica sugli stranieri» come oggetto previsto nelle direttive; FF 2000 2063). Gli altri punti li abbiamo introdotti in un secondo tempo in seguito agli sviluppi degli ultimi anni.

5

Rapporto con il diritto europeo e internazionale

Le modifiche costituzionali e di legge proposte corrispondono ampiamente al diritto di numerosi altri Stati europei in materia di cittadinanza. Va detto comunque che, in questo settore, ogni Stato europeo applica un disciplinamento autonomo e che non esiste un diritto europeo uniforme in materia di cittadinanza. Secondo gli articoli 1722 del Trattato che istituisce la CE, è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

Nonostante in Svizzera la percentuale delle naturalizzazioni annue rispetto alla popolazione globale sia assai elevata rispetto al resto dell'Europa (4,2%), il nostro Paese è caratterizzato da un tasso di naturalizzazione (2,2 %) tra i più bassi del continente (cfr. allegato 8). Per tasso di naturalizzazione s'intende il numero di naturalizzazioni annue rispetto alla popolazione residente straniera.

Nel confronto europeo, il termine di residenza elvetico (12 anni) è fra i più elevati.

La maggior parte degli Stati europei applicano termini inferiori a quello di otto anni previsto dal presente messaggio (cfr. allegato 7). Molti di questi Stati prevedono inoltre agevolazioni per la naturalizzazione dei giovani stranieri della seconda generazione nonché l'acquisto della cittadinanza alla nascita nel Paese (cfr. allegato 7). I disciplinamenti degli altri Stati europei divergono alquanto; talune disposizioni legali sugli stranieri sono comunque più generose di quelle proposte nel presente messaggio. Va detto inoltre che pressoché tutti gli altri Stati europei percepiscono tasse di naturalizzazione volte alla sola copertura delle spese e prevedono la possibilità di ricorrere contro le decisioni negative in materia di naturalizzazione.

Giusta l'articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, questi ha diritto ad acquisire una cittadinanza. La Svizzera ha formulato una riserva nei confronti di tale disposizione; riserva che potrà ritirare con l'entrata in vigore della presente revisione in quanto il nuovo articolo 30a LCit prevede la naturalizzazione agevolata per i fanciulli apolid e tiene conto anche del mandato conferito dalla Costituzione federale (art. 38 cpv. 3 Cost.). Il diritto svizzero sarà inoltre pienamente in armonia con l'articolo 24 capoverso 3 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il quale prevede che ogni
fanciullo ha diritto ad acquisire una cittadinanza. In tal modo si tiene conto dei principi enunciati dalla Convenzione dell'ONU sulla riduzione dei casi di apolidia. Anche per gli Stati che, come la Svizzera, non vi hanno aderito, tale convenzione funge da importante filo conduttore nella lotta all'apolidia. Numerosi Stati rinunciano tuttavia ad aderirvi a causa di determinate disposizioni considerate sorpassate.

La Convenzione europea del 6 novembre 1997 sulla cittadinanza, cui hanno già aderito numerosi Stati, contiene, tra le disposizioni che non ammettono riserve, il divieto di qualsiasi discriminazione in ragione della provenienza nazionale. Fintanto-

1794

ché il diritto svizzero non avrà formulato chiaramente un siffatto divieto, la Svizzera non potrà aderire alla convenzione.

Quest'ultima contiene inoltre diverse disposizioni che non coincidono con il diritto svizzero ma in merito alle quali è possibile formulare riserve purché non contraddicano senso e scopo della Convenzione (acquisto della cittadinanza per riconoscimento; termine di residenza massimo di dieci anni per la naturalizzazione; naturalizzazione agevolata per fanciulli apolidi; naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione nonché per rifugiati e apolidi; diritto generale di ricorso e obbligo di motivare il rifiuto della naturalizzazione; tasse di naturalizzazione ragionevoli e termine di evasione della domanda pure ragionevole; regolamentazione del servizio militare per persone con doppia cittadinanza).

Se le modifiche costituzionali e di legge proposte nel presente messaggio saranno approvate, la Svizzera potrà aderire alla Convenzione europea sulla cittadinanza.

Anche in caso di approvazione parziale delle modifiche l'adesione non sarebbe esclusa. Va tuttavia rilevato che, nell'ambito della firma di convenzioni internazionali, il nostro Paese tende a limitare le proprie riserve al minimo necessario.

Lo scopo della presente revisione non è l'adesione della Svizzera alla Convenzione europea sulla cittadinanza. Suo scopo precipuo è altresì quello di ovviare alle lacune dell'attuale sistema di naturalizzazione (impossibilità di difendersi contro le decisioni arbitrarie; nessuna agevolazione per la naturalizzazione dei giovani della seconda generazione; tasse di naturalizzazione smisuratamente cospicue; termini di residenza federali e cantonali oltremodo elevati; procedura di naturalizzazione complicata).

6

Costituzionalità

6.1

Osservazione generale

Tutte le modifiche della legge sulla cittadinanza previste nel presente messaggio si fondano sull'articolo 38 Cost. Il messaggio segnala tutte le modifiche di legge che necessitano dapprima di una revisione costituzionale. In questi casi, occorre sottoporre le modifiche costituzionali al voto popolare, prima di mettere in vigore la modifica della legge sulla cittadinanza, che a sua volta sottostà al referendum facoltativo.

6.2

Rimedi giuridici

L'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni delle autorità federali in materia di approvazione della naturalizzazione (art. 51 cpv. 3 LCit e art. 100 cpv. 1 lett. c OG) si fonda sull'articolo 190 capoverso 1 Cost. (art. 189 cpv. 1 Cost.-Riforma giudiziaria).

Per quel che concerne le decisioni cantonali in materia di naturalizzazione ordinaria, la prescrizione relativa al ricorso di diritto pubblico (art. 51a cpv. 1) si basa sull'articolo 189 capoverso 1 lettera a Cost. (art. 189 cpv. 1 Cost.-Riforma giudiziaria). L'obbligo per i Cantoni di istituire il diritto di ricorso davanti a un'autorità giudiziaria (art. 51a cpv. 2 e 3) si fonda sugli articoli 38 e 189 Cost.

1795

L'articolo 38 capoverso 2 Cost. attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni. Stando ai lavori preparatori, tale competenza significa che la Confederazione è incaricata di emanare le prescrizioni necessarie per garantire un'uguaglianza di trattamento minima (FF 1997 I pag. 209). Benché nel 1982 e nel 1992 abbiamo lasciato intendere che l'introduzione di un rimedio giuridico a livello cantonale presupponeva una modifica della Costituzione (FF 1982 II 134, 1992 VI 451), alla luce della nuova Costituzione si può oggi affermare che la competenza federale comprende anche le prescrizioni minime indispensabili onde garantire il rispetto dei diritti fondamentali. L'articolo 35 capoverso 2 Cost. obbliga infatti la Confederazione a contribuire, nell'esercizio delle sue competenze, alla realizzazione dei diritti fondamentali.

Imponendo ai Cantoni uno standard minimo che garantisca il controllo da parte di un tribunale del rispetto dei diritti fondamentali, il legislatore federale emana una prescrizione minima che concretizza l'articolo 35 capoverso 2 Cost. in materia di naturalizzazione ordinaria.

La seconda base costituzionale può essere trovata nell'articolo 189 capoverso 1 lettera a Cost. Tale disposizione conferisce al Tribunale federale la competenza di giudicare i ricorsi per violazione dei diritti costituzionali. Il legislatore federale può così disciplinare le condizioni di accesso al Tribunale federale: ciò comprende, oltre alle condizioni di ricevibilità, la facoltà di imporre uno standard minimo per quel che concerne le istanze cantonali precedenti. Una siffatta competenza è stata esercitata non solo mediante l'articolo 98a OG per i ricorsi di diritto amministrativo, bensì anche in maniera puntuale per il ricorso di diritto pubblico contro decisioni fondate essenzialmente sul diritto pubblico cantonale (art. 9 cpv. 2 della legge sul mercato interno, RS 943.02).

Con l'entrata in vigore del decreto federale sulla riforma giudiziaria, la competenza federale di emanare prescrizioni nei confronti delle autorità cantonali che precedono il Tribunale federale è basata sull'articolo 191b capoverso 1 Cost. Questa disposizione sancisce l'obbligo dei Cantoni di istituire autorità giudiziarie per giudicare le controversie
di diritto pubblico e potrà essere concretizzata mediante una legge federale (cfr. art. 80 cpv. 2 e 3, 103-105 del disegno di legge sul Tribunale federale).

L'articolo 191b Cost. sarà completato mediante la garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.). Le modifiche da apportare all'articolo 51a LCit in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 29a Cost. e della futura legge sul Tribunale federale sono state trattate in precedenza (n. 2.5.5.2 in fine).

1796

Allegati Allegato 1

Tipi di naturalizzazione in Svizzera

Allegato 2

Comparazione tra i Cantoni Condizioni giuridiche di naturalizzazione dei giovani stranieri

Allegato 3

Convenzione di reciprocità tra i Cantoni BE, FR, GE, JU, NE, VD, ZH

Allegato 4

Durata di residenza prevista dai Cantoni

Allegato 5

Tasse massime di naturalizzazione prelevate dai Cantoni

Allegato 6

Rimedi giuridici cantonali

Allegato 7

Comparazione europea Condizioni giuridiche di naturalizzazione dei giovani stranieri

Allegato 8

Quote di naturalizzazione nei diversi Paesi europei

Allegato 9

Stati che prevedono la perdita automatica della nazionalità e Stati che non prevedono la perdita automatica

Allegato 10

Naturalizzazioni in Svizzera dal 1978

Allegato 11

Grafico della popolazione straniera residente suddivisa per durata di residenza in Svizzera

Allegato 12

Statistica della popolazione residente permanente straniera per durata di residenza in Svizzera

Allegato 13

Statistica degli stranieri nati all'estero secondo la cittadinanza e l'età

Allegato 14

Statistica degli stranieri nati in Svizzera secondo la cittadinanza e l'età

3206

1797

­ Confederazione14 ­ Cantone ­ Comune

di regola no15

Competenza per la decisione

Diritto di ricorso

1798

14 15

13



­ Confederazione

­ presso la Confederazione

In particolare cittadini stranieri coniugati con cittadini svizzeri12 e figli stranieri di un genitore svizzero13

Naturalizzazione agevolata



­ Confederazione

­ presso la Confederazione

Persone che hanno perso la cittadinanza svizzera per perenzione, matrimonio o svincolo dalla cittadinanza svizzera

Reintegrazione

Allegato 1

Gli anni trascorsi in Svizzera tra i 10 e i 20 anni compiuti contano doppio.

Naturalizzazione agevolata secondo l'articolo 27 LCit dopo aver risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera (di cui l'anno che precede immediatamente il deposito della domanda) e aver vissuto da tre anni in unione coniugale con un cittadino svizzero; oppure naturalizzazione agevolata secondo l'articolo 28 LCit dopo sei anni di convivenza in unione coniugale con un cittadino svizzero e se si hanno vincoli stretti con la Svizzera (quindi possibile anche se si risiede all'estero).

Figli di una cittadina straniera riconosciuti dal padre svizzero nonché figli di madre svizzera e di padre straniero nati all'estero prima del 1° luglio 1985, che ancora non beneficiano della cittadinanza svizzera.

Procedura a tre livelli: la Confederazione accorda l'autorizzazione, ma la naturalizzazione è concessa dal Cantone e dal Comune.

Deroga: è possibile ricorrere contro il rifiuto dell'autorizzazione federale di naturalizzazione; l'accoglimento del ricorso non conferisce tuttavia un diritto alla naturalizzazione nel Cantone o nel Comune.

­ a seconda del Cantone, presso la Confederazione, il Cantone o il Comune

Deposito della domanda

11 12

Persone che risiedono in Svizzera da 12 anni11

Richiedenti

Naturalizzazione ordinaria

Visione d'insieme dei tipi di naturalizzazione in Svizzera

­ residenza ­ criteri cantonali d'idoneità

­ residenza ­ criteri comunali d'idoneità

Condizioni a livello cantonale16

Condizioni a livello comunale17

Possono variare fortemente da un Cantone all'altro.

Possono variare fortemente entro i limiti della legislazione cantonale.

12 anni di residenza integrazione familiarità conformarsi all'ordinamento giuridico ­ non compromettere la sicurezza interna o esterna

16 17

­ ­ ­ ­

Condizioni a livello federale

Naturalizzazione ordinaria

­ nessuna, solo diritto di essere sentito e diritto di ricorso

­ nessuna, solo diritto di essere sentito e diritto di ricorso

­ integrazione ­ conformarsi all'ordinamento giuridico ­ non compromettere la sicurezza interna o esterna ­ condizioni supplementari a seconda dell'articolo di legge applicabile

Naturalizzazione agevolata

­ nessuna, solo diritto di essere sentito e diritto di ricorso

­ nessuna, solo diritto di essere sentito e diritto di ricorso

1799

­ vincoli con la Svizzera ­ non essere manifestamente indegno della reintegrazione ­ non compromettere la sicurezza interna o esterna ­ condizioni supplementari a seconda dell'articolo di legge applicabile

Reintegrazione

Allegato 2

Comparazione tra i Cantoni Condizioni giuridiche di naturalizzazione dei giovani stranieri Cantone

Agevolazioni

Appenzello Esterno Diritto all'acquisto della cittadinanza cantonale per le persone che hanno risieduto senza interruzione nel Cantone nel corso degli ultimi otto anni e che hanno seguito la maggior parte della loro formazione scolastica in Svizzera.

Basilea Città

Diritto alla naturalizzazione dopo tre anni di residenza nel Comune per le persone che risiedono complessivamente da almeno 15 anni nel Cantone, di cui gli ultimi cinque anni senza interruzione. Revisione della legge in preparazione.

Berna

Acquisto della cittadinanza da parte dei giovani stranieri che hanno effettuato la loro formazione scolastica obbligatoria, completamente o in gran parte, secondo un piano di studi svizzero e che depositano la loro domanda tra il quindicesimo e il venticinquesimo anno d'età. Devono risiedere o aver risieduto da almeno due anni nel Comune (dispensa possibile).

Modesta tassa forfettaria.

Friburgo

Naturalizzazione degli stranieri della seconda generazione a condizione che risiedano nel Cantone da almeno due anni, di cui almeno un anno nel corso dei due anni immediatamente precedenti il deposito della domanda. Nessuna tassa di naturalizzazione per chi non ha ancora compiuto i 25 anni al momento del deposito della domanda.

Ginevra

Tassa di cancelleria, semplificazioni della procedura, acquisto della cittadinanza dopo due anni di residenza, di cui un anno prima del deposito della domanda.

Glarona

Diritto alla naturalizzazione dopo 20 anni di residenza in Svizzera, di cui 15 nel Cantone e cinque (senza interruzione) nel Comune, a condizione che il richiedente faccia valere il suo diritto entro due anni (la durata della residenza tra il decimo e il ventesimo anno d'età conta doppio). Semplificazioni della procedura in questi casi.

Grigioni

Gli stranieri che risiedono in Svizzera da 20 anni (da 16 se sono nati in Svizzera), senza interruzione, nello stesso Comune del Cantone hanno il diritto o l'assicurazione della cittadinanza comunale se adempiono tutte le altre condizioni previste dalla legge.

1800

Cantone

Agevolazioni

Giura

Agevolazioni della procedura, riduzioni della tassa, acquisto della cittadinanza dopo un periodo di residenza di due anni.

Neuchâtel

Come Friburgo

Nidvaldo

Agevolazioni della procedura, gli anni di residenza nel Cantone tra il decimo e il ventesimo anno contano doppio, tassa di cancelleria.

San Gallo

Agevolazioni della procedura, riduzioni della tassa, acquisizione della cittadinanza dopo un periodo di residenza di cinque anni, di cui due anni immediatamente prima del deposito della domanda (gli anni tra il decimo e il ventesimo anno contano doppio).

Soletta

Diritto alla naturalizzazione nel Comune dopo un periodo di residenza ininterrotta di 10 anni nel Comune, a condizione di aver effettuato la maggior parte della formazione scolastica in Svizzera e di depositare la domanda prima di aver compiuto i 25 anni.

Ticino

Naturalizzazione agevolata degli stranieri che risiedono senza interruzione in Ticino dalla loro nascita e che depositano la loro domanda tra il dodicesimo e il ventiduesimo anno d'età.

Vaud

Naturalizzazione degli stranieri al di sotto dei 25 anni dopo un periodo di residenza di due anni, di cui un anno nel corso dei due anni immediatamente precedenti il deposito della domanda. Altre condizioni: formazione scolastica in Svizzera. Modesta tassa forfettaria.

Zurigo

Diritto alla naturalizzazione nel Comune per gli stranieri nati in Svizzera e i giovani stranieri tra i 16 e i 25 anni d'età che hanno seguito per almeno cinque anni una scuola elementare o media in una delle lingue nazionali e che risiedono nel Cantone da due anni. Riduzione della tassa.

Zugo

Diritto alla naturalizzazione nel Comune dei giovani stranieri nati e cresciuti in Svizzera dopo un periodo di residenza di almeno cinque anni nel Cantone, a condizione che la domanda sia depositata prima dei 22 anni.

1801

Fonti: 1. «La naturalizzazione degli stranieri in Svizzera», pubblicato nell'aprile 1998 da: ­

Associazione dei Comuni svizzeri, Solothurnstrasse 22, casella postale, 3322 Schönbühl

­

Unione delle città svizzere, Florastrasse 13, casella postale, 3000 Berna 6

­

Federazione svizzera dei patriziati, Kramgasse 70, casella postale, 3000 Berna 8

­

Commissione federale degli stranieri (CFS), Quellenweg 9, 3003 BernaWabern

2. «Le procedure cantonali di naturalizzazione ordinaria degli stranieri» pubblicato nel dicembre 1999 da: ­

Commissione federale contro il razzismo (CFR), Segreteria generale DFI, 3003 Berna

­

Commissione federale degli stranieri (CFS), Quellenweg 9, 3003 BernaWabern

­

Ufficio federale degli stranieri, Quellenweg 15, 3003 Berna-Wabern

1802

Allegato 3

Convenzione di reciprocità concernente le condizioni cantonali richieste per la naturalizzazione dei giovani stranieri (tradotto dal francese dall'Ufficio federale degli stranieri)

I governi dei Cantoni firmatari della presente Convenzione convengono quanto segue: 1.

Ogni Cantone firmatario si impegna a prevedere una procedura semplice o a completare la propria procedura vigente in materia di naturalizzazione dei candidati che hanno un'età compresa tra i 16 e i 25 anni al momento del deposito della loro domanda.

2.

Ogni Cantone firmatario riconosce gli anni di residenza del giovane straniero in un altro Cantone firmatario.

3.

Ogni Cantone firmatario si impegna a limitare al massimo la tassa cantonale di naturalizzazione chiesta ai giovani stranieri.

4.

Possono beneficiare delle disposizioni di cui sopra i giovani stranieri che, da un lato depositano la loro domanda in un'età compresa tra 16 e 25 anni e, dall'altro, ­ hanno seguito la loro formazione scolastica secondo il piano di studi svizzero per almeno cinque anni, ­ hanno risieduto almeno due anni nel Cantone di deposito della domanda (di cui un anno nel corso dei due anni immediatamente precedenti il deposito della domanda), ­ sono domiciliati in Svizzera nel corso della procedura.

5.

Ogni Cantone firmatario si impegna a modificare la propria legislazione ai sensi dei numeri da 1 a 4 di cui sopra entro due anni dalla firma della presente Convenzione.

Sono fatte salve le altre disposizioni del diritto cantonale.

Un Cantone firmatario è liberato dagli impegni derivanti dalla presente Convenzione se il legislativo cantonale o il popolo respingono le modifiche legislative rese necessarie dalla presente Convenzione.

6.

Ogni Cantone firmatario può denunciare la presente Convenzione mediante comunicazione a tutti gli altri Cantoni firmatari con almeno sei mesi di anticipo.

7.

Ogni Cantone non firmatario della presente Convenzione può aderirvi mediante dichiarazione scritta indirizzata a uno dei Cantoni firmatari; quest'ultimo la comunicherà a tutti gli altri firmatari.

Gli obblighi di cui al numero 5 precedente hanno effetto a partire dalla data di adesione.

16 dicembre 1994

1803

Allegato 4

Durata di residenza prevista dai Cantoni per la naturalizzazione ordinaria 1. Cantoni che prevedono una durata di residenza breve (da due a tre anni) Cantone

Durata minima di residenza

AR

3 anni nel Cantone

BE

2 anni, eccezioni possibili

FR

3 anni nel Cantone

GE

2 anni

JU

2 anni nel Comune di naturalizzazione

LU

Almeno 3 anni nel Comune di naturalizzazione

NE

Gli ultimi 3 anni senza interruzione nel Cantone prima del deposito della domanda di naturalizzazione

SH

2 anni nel Cantone e nel Comune di naturalizzazione

ZH

Almeno 2 anni senza interruzione nel Comune di naturalizzazione

2. Cantoni che prevedono una durata di residenza lunga (da dieci a dodici anni) Cantone

Durata minima di residenza

NW

12 anni, 3 anni nel Comune

UR

10 anni ininterrotti nel Cantone

1804

3. Cantoni che prevedono una durata di residenza media (cinque o sei anni) Cantone

Durata minima di residenza

AG

5 anni nel Cantone, 3 nel Comune di naturalizzazione

AI

5 anni nel Cantone

BL

5 anni nel Cantone

BS

5 anni nel Cantone, di cui gli ultimi 3 anni nel Comune di naturalizzazione

GL

6 anni nel Cantone, di cui gli ultimi 3 anni nel Comune di naturalizzazione

GR

6 anni nel Cantone

OW

5 anni

SG

5 anni nel Cantone

SO

6 anni nel Cantone

SZ

di regola 5 anni in un Comune svittese

TG

6 anni nel Cantone, di cui 3 anni nel Comune di naturalizzazione

TI

5 anni nel Cantone, 3 anni nel Comune di naturalizzazione

VD

5 anni nel Cantone, da 1 a 5 anni nel Comune

VS

5 anni nel Cantone

ZG

5 anni nel Cantone, di cui gli ultimi 3 anni senza interruzione nel Comune di naturalizzazione

Fonte: «La naturalizzazione degli stranieri in Svizzera», pubblicato nell'aprile 1998 da: ­

Associazione dei Comuni svizzeri, Solothurnstrasse 22, casella postale, 3322 Schönbühl

­

Unione delle città svizzere, Florastrasse 13, casella postale, 3000 Berna 6

­

Federazione svizzera dei patriziati, Kramgasse 70, casella postale, 3000 Berna 8

­

Commissione federale degli stranieri (CFS), Quellenweg 9, 3003 BernaWabern

1805

Allegato 5

Riassunto delle tasse massime di naturalizzazione prelevate dai Cantoni Cantone

Tasse comunali massime di naturalizzazione ordinaria in CHF

Tasse comunali massime per i giovani stranieri cresciuti in Svizzera in CHF

AG AI AR BE BL

Fr. 5000.­ salario minimo o 1/12 del reddito annuo Fr. 2000.­ Fr. 10 000.­ al minimo Fr. 500.­, al massimo 1/12 del reddito annuo imponibile Fr. 10 000.­ Fr. 10 000.­ Fr. 2200.­ (Cantone) Fr. 6000.­ Fr. 3000.­ Fr. 2000.­ Fr. 10 000.­ Fr. 10 000.­ Fr. 7500.­ fino a ca. Fr. 15 000.­ tassa di base di Fr. 300.­ + supplementi a seconda del reddito Fr. 5000.­ Fr. 18 000.­ (tasso massimo) Fr. 3000.­ Fr. 10 000.­ Fr. 10 000.­ Fr. 10 000.­ Fr. 500.­ Fr. 15 000.­ Fr. 10 000.­ Fr. 50 000.­

Fr.750.­ ­ ­ Fr. 200.­ Fr. 500.­

BS FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO SZ TG TI UR VD VS ZG ZH

Fr. 600.­ Fr. 2000.­ Fr. 300.­ (Cantone) ­ ­ Fr. 600.­ ­ ­ ­ ­ ­ Fr. 750.­ ­ ­ Fr. 200.­ ­ riduzione della tariffa Fr 100.­ ­ ­ riduzione della tariffa

Fonte: «La naturalizzazione degli stranieri in Svizzera», pubblicato nell'aprile 1998 da: ­

Associazioni dei Comuni svizzeri, Solothurnstrasse 22, Casella postale, 3322 Schönbühl

­

Unione delle città svizzere, Florastrasse 13, Casella postale, 3000 Berna 6

­

Federazione svizzera dei patriziati, Kramgasse 70, Casella postale, 3000 Berna 8

­

Commissione federale degli stranieri (CFS), Quellenweg 9, 3003 BernaWabern

1806

Allegato 6

Panoramica dei rimedi giuridici cantonali contro le decisioni in materia di naturalizzazione Cantone

Rimedi giuridici

AG

­ Nessun rimedio contro le decisioni dell'assemblea comunale, del consiglio degli abitanti, del Gran Consiglio e della commissione di naturalizzazione.

­ Possibilità di ricorso contro le decisioni del Consiglio comunale e le decisioni del Dipartimento dell'interno.

AI

Nessun rimedio giuridico.

AR

Ricorso al Consiglio di Stato in caso di pretesa giuridica al rilascio dell'attinenza comunale.

BE

Nessuna possibilità di ricorso tranne in caso di vizi procedurali.

BL

Nessun rimedio giuridico.

BS

­ Ricorso al Consiglio di Stato contro le decisioni del patriziato concernenti naturalizzazioni secondo § 17 KBüG.

­ Opposizione contro obiezioni del Cantone o del patriziato in merito alla concessione dell'autorizzazione federale (§12 VO).

FR

Nessun rimedio giuridico.

GE

Su richiesta del Comune o del richiedente,il Gran Consiglio può esaminare le decisioni del Consiglio di Stato. Se la decisione negativa è confermata, il richiedente può ripresentare la domanda dopo un anno.

GL

Contro le decisioni del Consiglio comunale e della Direzione dell'Interno si può presentare ricorso al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato si può presentare ricorso al Tribunale amministrativo.

GR

Nessun rimedio giuridico.

JU

Ricorso del richiedente e del Comune contro la decisione dell'Ufficio dello stato civile e degli abitanti.

LU

Nessun rimedio giuridico.

NE

Se il Consiglio comunale rifiuta la naturalizzazione, lo straniero ha il diritto di chiedere al Consiglio di Stato entro 60 giorni, l'autorizzazione di farsi naturalizzare in un altro Comune. Questo diritto è dato una sola volta.

NW

Ogni cittadino attivo è legittimato a ricorrere entro 20 giorni dalla pubblicazione nel foglio ufficiale. Nessun rimedio giuridico a disposizione del richiedente.

OW

Nessun rimedio giuridico.

SG

Nessun rimedio giuridico.

SH

Nessun rimedio giuridico.

SO

A livello comunale secondo la legge comunale (obbligo di ammissione, se la persona straniera adempie le condizioni e se ha vissuto ininterrottamente nel Comune durante gli ultimi dieci anni, frequentato le scuole per la maggior parte in Svizzera e presentato la domanda prima di aver compiuto 25 anni).

1807

Cantone

Rimedi giuridici

SZ

Nessun rimedio giuridico.

TG

Nessun rimedio giuridico (ma accertamento in seguito a un ricorso attualmente pendente presso il Dipartimento di giustizia).

TI

­ Nessun rimedio giuridico contro le decisioni del legislativo comunale e del Gran Consiglio.

­ Ricorso al Tribunale d'appello contro le decisioni del Consiglio di Stato.

UR

Contro le decisioni del Consiglio di Stato in merito a domande che non rispondono alle condizioni legali, è ammesso il ricorso al Gran Consiglio.

VD

Nessun rimedio giuridico. Il richiedente ha però il diritto di essere ascoltato se le condizioni obiettive di naturalizzazione sono adempiute.

VS

Se la naturalizzazione è rifiutata senza motivi validi, il richiedente può ricorrere al Consiglio di Stato.

ZG

È ammesso il ricorso contro decisioni del consiglio municipale, dell'assemblea comunale e della Direzione dell'Interno.

ZH

In caso di pretesa all'ottenimento della cittadinanza è ammesso il ricorso.

Le decisioni del consiglio municipale o dell'assemblea comunale sono impugnabili se prese in violazione di prescrizioni procedurali o del diritto di rango superiore.

Fonte: «La naturalizzazione degli stranieri in Svizzera», edito nell'aprile 1998 da: ­

Associazione svizzera dei Comuni, Solothurnstrasse 22, casella postale, 3322 Schönbühl

­

Associazione svizzera delle Città, Florastrasse 13, casella postale, 3000 Berna 6

­

Associazione svizzera dei patriziati e delle corporazioni, Kramgasse 70, Casella postale, 3000 Berna 8

­

Commissione federale degli stranieri (CFS) Quellenweg 9, 3003 BernaWabern

1808

Allegato 7

Comparazione europea Condizioni giuridiche di naturalizzazione dei giovani stranieri Paese

Durata normale di residenza per la naturalizzazione

Disposizioni particolari concernenti i giovani stranieri

Austria

10 anni, 4 anni per i cittadini dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo

Belgio

5 anni

Acquisto della cittadinanza per i bambini nati nel Paese, se uno dei genitori è nato nel Paese e vi risiede da 5 anni al momento della nascita.

Opzione tra 18 e 22 anni se il bambino è nato nel Paese e vi ha risieduto tra i 14 e i 18 anni o se vi risiede in totale da 9 anni.

Naturalizzazione agevolata mediante dichiarazione tra i 18 e i 30 anni se il bambino è nato nel Paese e vi risiede dalla nascita.

Danimarca

7 anni

Acquisto della cittadinanza mediante dichiarazione tra i 21 e i 23 anni se il richiedente risiede nel Paese da 5 anni prima dei 16 anni e da allora risiede nel Paese.

Finlandia

5 anni

Come in Danimarca

Francia

5 anni

Acquisto della cittadinanza se il bambino è nato nel Paese e uno dei suoi genitori è già nato nel Paese.

Acquisto della cittadinanza al momento del raggiungimento della maggiore età se il bambino è nato nel Paese e vi risiede da 5 anni, dall'età di 11 anni.

Acquisto della cittadinanza mediante dichiarazione a partire dai 13 anni d'età se il bambino è nato nel Paese e vi risiede da almeno 5 anni, dall'età di 8 anni.

Germania

8 anni

Naturalizzazione agevolata tra i 16 e i 23 anni se il bambino risiede da 8 anni, ha seguito una scuola nel Paese per 6 anni di cui almeno 4 in una scuola che offre una formazione generale.

Acquisto della cittadinanza al momento della nascita nel Paese se uno dei genitori vi risiede da 8 anni.

Opzione tra la cittadinanza tedesca o straniera tra i 18 e i 23 anni.

Gran Bretagna

5 anni

Acquisto della cittadinanza se il bambino è nato nel Paese a condizione che uno dei due genitori vi risieda da 5 anni.

1809

Paese

Durata normale di residenza per la naturalizzazione

Disposizioni particolari concernenti i giovani stranieri

Grecia

8 anni

Nessuna durata di residenza minima per le persone nate e domiciliate nel Paese.

Irlanda

4 anni

Acquisto della cittadinanza al momento della nascita nel Paese.

Islanda

5 anni

Come in Danimarca.

Italia

10 anni, 4 anni per i cittadini dell'Unione europea

Acquisto della cittadinanza mediante dichiarazione al momento del raggiungimento della maggiore età se il bambino è nato nel Paese e da allora vi risiede.

Naturalizzazione agevolata se il bambino è nato nel Paese e vi risiede da 3 anni.

Deposito della dichiarazione al più tardi 1 anno dopo il raggiungimento della maggiore età.

Norvegia

7 anni

Acquisto della cittadinanza mediante dichiarazione tra i 21 e i 23 se il richiedente risiede nel Paese dall'età di 16 anni e vi risiede da 5 anni.

Paesi Bassi

5 anni

Acquisto automatico della cittadinanza per gli stranieri della seconda generazione nati nel Paese.

Portogallo

6 anni

Acquisto della cittadinanza al momento della nascita nel Paese se uno dei genitori vi risiede da 6 anni.

Spagna

10 anni

Naturalizzazione agevolata se il richiedente è nato nel Paese e vi risiede da un anno.

Svezia

5 anni

Come in Danimarca, disegno di legge in preparazione.

Acquisto della cittadinanza mediante dichiarazione per le persone nate nel Paese o per i bambini entrati nel Paese prima dei 13 anni e che vi risiedono da 5 anni.

La dichiarazione deve essere depositata prima dei 20 anni.

1810

7 206 10018 8 110 200 8 882 792 57 884 017 4 503 000 58 520 688 10 213 752 82 163 500

Popolazione globale

1 422 30019 757 900 477 312 1 464 589 184 337 3 263 186 891 980 7 336 100

Popolazione residente straniera

30 452 24 300 43 474 11 566 9 500 136 435 24 196 143 300

Numero delle naturalizzazioni

2,141% 3,206% 9,108% 0,79% 5,154% 4,181% 2,713% 1,953%

Quota di naturalizzazione rispetto alla popolazione residente straniera

0,4226% 0,3% 0,489% 0,02% 0,211% 0,233% 0,237% 0,174%

Quota di naturalizzazione rispetto alla popolazione globale

1811

Dati provvisori.

Dati provvisori.

L'Italia applica inoltre l'acquisto della cittadinanza per opzione. Queste naturalizzazioni non figurano pertanto nelle pertinenti statistiche.

Il Belgio applica inoltre l'acquisto automatico della cittadinanza (ius soli). Queste naturalizzazioni automatiche non figurano pertanto nelle pertinenti statistiche.

2000 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999

Svizzera Austria Svezia Italia20 Norvegia Francia Belgio21 Germania

18 19 20 21

Anno

Paese

Quote di naturalizzazione nei diversi Paesi europei

Allegato 8

Anno

59 501 000 5 319 000 15 760 200

Popolazione globale

2 018 000 256 276 662 000

Popolazione residente straniera

97 120 12 416 59 200

Numero delle naturalizzazioni

4.813% 4,845% 8,943%

Quota di naturalizzazione rispetto alla popolazione residente straniera

0,163% 0,233% 0,376%

Quota di naturalizzazione rispetto alla popolazione globale

La Gran Bretagna e i Paesi Bassi applicano inoltre l'acquisto automatico della cittadinanza (ius soli). Queste naturalizzazioni automatiche non figurano pertanto nelle pertinenti statistiche.

1812

22

Fonte: Uffici di statistica dei rispettivi Paesi e informazioni delle ambasciate in Svizzera.

Gran Bretagna (UK) 22 1999 Danimarca 1999 Paesi Bassi22 1998

Paese

Allegato 9

Stati i cui cittadini perdono automaticamente la cittadinanza alla naturalizzazione in Svizzera23 Andorra Australia Austria *) Bielorussia Belgio Bolivia Brasile Burundi Camerun Capo Verde Cina (Repubblica pop.)

Congo Corea del Sud Costa d'Avorio Costa Rica Cuba Danimarca Ecuador***) Estonia Etiopia Filippine Finlandia Gabon Georgia Germania *) Ghana Giappone Haiti Honduras India Indonesia Iraq Islanda Kenia Kuwait Liberia

18 18 19 18 21 21 21 21 18 18 21 20 21 18 18 18 18 18 21 18 21 18 21 20 21 21 18 18 21

Libia Lituania Lussemburgo Madagascar Malaysia **) Mali Messico Mozambico Nepal Nicaragua Nigeria Norvegia Nuova Zelanda **) Paesi Bassi Pakistan Panama Paraguay Perù Repubblica Dominicana Repubblica ceca Ruanda Zambia Senegal Somalia Spagna *) Sudafrica Sri-Lanka Tanzania Tailandia Trinidad e Tobago Tonga Tunisia **) Uganda Ucraina Venezuela

21 18 21 21 18 18 21 21 18 21 18 18 21 22 18 18 18 16 21 18 18 21 18 18 20 18 20 21 18

21

* / ** / *** = Vedi spiegazioni alla fine dell'Allegato 9

23

Questo elenco si basa sulle informazioni a disposizione dell'Ufficio federale degli stranieri il 21 agosto 2001. Non può essere garantita l'esattezza dei dati. Solo le competenti autorità dei singoli Stati sono autorizzate a fornire informazioni vincolanti (in Svizzera, le rispettive rappresentanze diplomatiche o consolari). Laddove è nota, è indicata la maggiore età.

1813

Stati i cui cittadini non perdono la cittadinanza alla naturalizzazione in Svizzera 24 Afghanistan Albania 18 Algeria 19 Argentina 21 Bosnia e Erzegovina Bulgaria 18 Cambogia Canada Ciad 20 Cile 21 Cina (Taiwan) 20 Cipro 18 Colombia 21 Croazia Egitto 21 El Salvador 21 Francia 18 Gambia 21 Giordania 18 Gran Bretagna 18 Grecia 18 Guatemala 18 Hongkong 21 Iran Irlanda Irlanda del Nord 18 Israele 18 Italia 18 Jugoslavia 18 Kazakistan

Laos 18 Lettonia 18 Libano 18 Liechtenstein Malta 18 Marocco 21 Macedonia Moldavia Polonia 18 Portogallo Romania 18 Russia San Marino Santa-Lucia Seychelles Sierra Leone Singapore Siria 18 Slovacchia Slovenia Sudan 21 Svezia 18 Togo Turchia 18 Ungheria18 Uruguay 21 USA 18 Vietnam 18 Yemen 18

20

18 18 21 21 21

*)

I cittadini di questi Stati possono, in determinati casi, presentare alle autorità del loro Paese una domanda di mantenimento della cittadinanza. Per informazioni esatte pregasi contattare le competenti rappresentanze diplomatiche o consolari.

**) La cittadinanza precedente non è persa automaticamente ma può tuttavia essere tolta.

***) Perdita soltanto per i cittadini equatoriani non nati nell'Ecuador.

24

Questo elenco si basa sulle informazioni a disposizione dell'Ufficio federale degli stranieri il 21 agosto 2001. Non può essere garantita l'esattezza dei dati. Solo le competenti autorità dei singoli Stati sono autorizzate a fornire informazioni vincolanti (in Svizzera, le rispettive rappresentanze diplomatiche o consolari). Laddove è nota, è indicata la maggiore età.

1814

Allegato 10

Naturalizzazioni, reintegrazioni e naturalizzazioni agevolate dal 1978 (riassunto) Anno

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Totale

Autorizzazioni di naturalizzazione

Naturalizzazioni cantonali

Reintegrazioni

Naturalizzazioni agevolate

Totale generale delle persone

Decisioni

Persone

Persone

Persone

Persone

naturalizzate

4 348 4 950 5 075 5 052 5 565 5 436 5 890 5 817 5 156 4 894 4 567 4 620 4 116 4 194 3 467 5 093 7 867 7 285 7 618 8 529 9 794 9 924 12 419

8 188 8 320 8 156 8 439 9 448 8 564 8 924 8 350 7 131 6 721 5 916 5 891 5 283 5 611 5 006 8 021 12 506 11 871 12 913 13 692 15 736 16 135 19 914

8 586 8 475 8 780 7 848 8 689 8 034 7 821 8 331 7 423 6 781 6 558 6 445 5 127 4 994 5 380 6 216 8 340 11 257 12 548 12 912 14 278 14 634 20 418

393 456 380 547 436 392 533 614 584 650 911 871 719 549 323 313 343 254 326 288 248 246 275

810 839 915 597 636 636 734 435 85 121 126 402 337 329 4 500 6 373 6 575 5 942 7 203 6 260 7 179 6 818 9 759

9 789 9 770 10 075 8 992 9 761 9 062 9 088 9 380 8 092 7 552 7 595 7 718 6 183 5 872 10 203 12 902 15 258 17 453 20 077 19 460 21 705 21 698 30 452

141 676

220 736

209 875

10 651

67 611

288 137

1815

Allegato 11

Rappresentazione grafica della popolazione straniera residente secondo la durata di residenza in Svizzera A4 1. Popolazione stranera residente, suddivisi per durata di residenza in Svizzera (stato al 31.12.2000)

30 anni e più 12.6% Nati in Svizzera 23.7%

20 a 29 anni 8.3%

15 a 19 anni 6.7%

0 a 4 anni 17.1%

10 a 14 anni 12.6%

5 a 9 anni 19.1% * Inclusi i dimoranti temporanei (>= 12 mois)

A 4 .2 T it o la ri d i u n p e rm e s s o d i d im o r a o d i d o m ic ilio p e r lu o g o d i n a s c it a , e t à e s e s s o ( s t a t o a l 3 1 d ic e m b r e 2 0 0 0 )

Donne

U o m in i

95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15

N és e S u is s e Nati inn Svizzera N és à l'é tr a n g e r Nati all'estero

10 5 0 18000

15000

12000

9000

6000

3000

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

* in lc u s i i d im o ra n ti te m p o r a n e i (> = 1 2 m e s i)

Fonte: Ufficio federale di statistica - La population étrangère en Suisse - Edizione 2001 Tradotto dall'UFDS

1816

25

1 384 382 1 241 341 799 650 28 912 108 815 59 813 319 641 134 675 83 405 64 389 441 691 337 335 79 476 24 880 31 970 45 500 16 919 28 581 62 909 2 430 232

Totale

Compresi i dimoranti temporanei ( 12 mesi).

Totale Europa Paesi dell'UE e dell'AELS Austria Germania Francia Italia Portogallo Spagna Altri Paesi Non membri dell'UE/AELS Ex-Jugoslavia Turchia Altri Paesi Africa America America del Nord America latina Asia Oceania Apolidi, cittadinanza sconosciuta

Cittadinanza

327 539 309 681 211 021 4 728 13 862 8 025 122 168 27 518 25 269 9 451 98 660 70 543 26 629 1 488 4 400 2 782 1 154 1 628 10 485 122 69

Nati in Svizzera

237 168 176 369 111 834 4 554 32 800 17 529 13 288 19 300 4 117 20 246 64 535 43 840 7 951 12 744 12 765 24 463 9 539 14 924 21 956 1 577 38

0a4

263 895 235 998 97 430 2 946 14 496 8 293 14 724 41 309 7 019 8 643 138 568 124 593 9 648 4 327 7 286 8 918 2 395 6 523 11 352 320 21

5a9

174 677 157 263 82 012 2 252 9 582 5 740 15 987 32 076 10 178 6 197 75 251 61 236 12 428 1 587 3 567 3 085 1 200 1 885 10 605 146 11

10 a 14

Durata di residenza in Svizzera in anni

Nati all'estero

92 282 82 521 51 933 1 350 5 854 3 915 17 095 10 855 8 210 4 654 30 588 19 701 8 867 2 020 2 312 2 752 757 1 995 4 614 73 10

15 a 19

57 753 55 810 46 036 1 532 4 339 3 096 24 480 914 8 131 3 544 9 774 4 662 4 701 411 397 909 480 429 587 43 7

25 a 29

174 349 172 091 163 882 10 402 23 917 10 612 95 691 613 14 442 8 205 8 209 4 494 2 242 1 473 366 1 081 872 209 676 72 63

30 e +

Allegato 12

1817

Fonte: Ufficio federale di statistica

56 719 51 608 35 502 1 148 3 965 2 603 16 208 2 090 6 039 3 449 16 106 8 266 7 010 830 877 1 510 522 988 2 634 77 13

20 a 24

Titolari di un permesso di dimora o domicilio 25 secondo la cittadinanza, il luogo di nascita e la durata di residenza in Svizzera, nel 2000

1 056 843 931 660 588 629 24 184 94 953 51 788 197 473 107 157 58 136 54 938 343 031 266 792 52 847 23 392 27 570 42 718 15 765 26 953 52 424 2 308 163

Totale

Stato al 31 dicembre Età

7 920 5 908 4 008 185 1 037 682 436 510 120 1 038 1 900 1 275 179 446 289 978 540 438 668 74 3

0a4

23 388 19 834 7 764 223 1 496 1 093 910 2 212 328 1 502 12 070 10 732 638 700 678 1 695 742 953 1 094 86 1

5a9

10 a 14

45 098 39 556 12 135 241 1 649 1 184 1 704 5 191 832 1 334 27 421 24 702 1 652 1 067 1 284 2 306 744 1 562 1 876 73 3

Titolari di un permesso di dimora o domicilio (compresi i dimoranti temporanei ( 12 mesi).

1818

26

Totale Europa Paesi dell'UE e dell'AELS Austria Germania Francia Italia Portogallo Spagna Altri Paesi Non membri dell'UE/AELS Ex-Yugoslavia Turchia Altri Paesi Africa America America del Nord America latina Asia Oceania Apolidi, cittadinanza sconosciuta

Cittadinanza

Stranieri nati all'estero 26 secondo la cittadinanza e l'età, nel 2000

55 665 47 629 16 173 308 1 731 1 356 2 454 7 306 1 558 1 460 31 456 26 799 3 480 1 177 1 461 2 853 944 1 909 3 596 119 7

15 a 19

229 556 187 099 108 214 4 148 20 161 12 208 21 004 30 439 8 829 11 425 78 885 55 602 15 018 8 265 10 516 13 168 3 475 9 693 17 971 773 29

25 a 34

621 352 569 599 414 616 18 443 65 070 32 593 166 899 52 218 43 820 35 573 154 983 119 326 26 342 9 315 10 895 18 061 8 401 9 660 21 616 1 070 111

35 e +

Fonte: Ufficio federale di statistica

73 864 62 035 25 719 636 3 809 2 672 4 066 9 281 2 649 2 606 36 316 28 356 5 538 2 422 2 447 3 657 919 2 738 5 603 113 9

20 a 24

Allegato 13

27

327 539 309 681 211 021 4 728 13 862 8 025 122 168 27 518 25 269 9 451 98 660 70 543 26 629 1 488 4 400 2 782 1 154 1 628 10 485 122 69

Totale

Stato al 31 dicembre Età 0a4

83 014 75 006 36 603 541 3 096 2 122 13 123 11 875 3 481 2 365 38 403 31 205 6 734 464 1 975 1 149 460 689 4 818 61 5

5a9

70 718 64 995 32 612 432 1 969 1 457 13 889 9 711 3 546 1 608 32 383 24 874 7 139 370 1 367 605 254 351 3 712 20 19

10 a 14

40 953 38 531 24 165 341 1 148 991 12 908 4 213 3 363 1 201 14 366 8 591 5 546 229 673 476 154 322 1 246 7 20

Titolari di un permesso di dimora o domicilio (compresi i dimoranti temporanei ( 12 mesi).

Totale Europa Paesi dell'UE e dell'AELS Austria Germania Francia Italia Portogallo Spagna Altri Paesi Non membri dell'UE/AELS Ex-Yugoslavia Turchia Altri Paesi Africa America America del Nord America latina Asia Oceania Apolidi, cittadinanza sconosciuta

Cittadinanza

Stranieri nati in Svizzera 27 secondo la cittadinanza e l'età, nel 2000

15 a 19

27 576 26 579 19 238 329 849 682 12 120 1 100 3 242 916 7 341 3 428 3 749 164 272 251 86 165 463 6 5

20 a 24

25 a 34

55 098 54 838 52 310 1 389 2 974 1 147 38 345 243 6 598 1 614 2 528 1 084 1 361 83 44 105 84 21 99 11 1

35 e +

26 098 25 955 25 690 1 308 2 831 1 114 18 317 60 1 154 906 265 80 58 127 21 66 56 10 30 8 18

1819

Fonte: Ufficio federale di statistica

24 082 23 777 20 403 388 995 512 13 466 316 3 885 841 3 374 1 281 2 042 51 48 130 60 70 117 9 1

Allegato 14

Indice Compendio

1737

1 Parte generale 1.1 Situazione iniziale 1.2 Stranieri della seconda e terza generazione 1.2.1 In generale 1.2.2 Introduzione della naturalizzazione agevolata per giovani stranieri della seconda generazione 1.2.2.1 Revisione costituzionale 1.2.2.2 Revisione della legge 1.2.3 Acquisto della cittadinanza svizzera alla nascita in Svizzera per giovani stranieri della terza generazione 1.2.3.1 In generale 1.2.3.2 Revisione costituzionale 1.2.3.3 Revisione di legge 1.3 Vie legali contro il rifiuto della naturalizzazione ordinaria 1.3.1 Rimedi giuridici nel diritto vigente 1.3.1.1 Contro il rifiuto dell'autorizzazione federale 1.3.1.2 Contro il rifiuto della domanda di naturalizzazione da parte di un Cantone o di un Comune 1.3.2 La garanzia costituzionale della via giudiziaria 1.3.3 I rimedi giuridici giusta il messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale 1.3.4 Concetto: un disciplinamento federale limitato 1.4 Tasse di naturalizzazione 1.5 Semplificazioni procedurali nell'ambito della naturalizzazione ordinaria 1.5.1 Doppioni nella procedura 1.5.2 Revisione costituzionale 1.5.3 Revisione della legge 1.6 Termini di residenza per la naturalizzazione ordinaria 1.7 Altri punti importanti del progetto 1.8 Suddivisione del progetto in due decreti federali relativi alla revisione costituzionale e in tre leggi federali relative alla revisione di legge 1.8.1 Osservazione preliminare 1.8.2 Due decreti federali relativi alla revisione costituzionale 1.8.3 Tre leggi federali relative alla modifica della legge sulla cittadinanza 1.8.3.1 Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione / Semplificazioni procedurali nell'ambito della naturalizzazione ordinaria (disegno A2) 1.8.3.2 Acquisto della cittadinanza per stranieri della terza generazione (disegno B2) 1.8.3.3 Acquisto della cittadinanza da parte di persone di origine Svizzera, tasse e rimedi giuridici (disegno C)

1740 1740 1742 1742

1820

1744 1744 1744 1744 1744 1745 1746 1746 1746 1746 1746 1747 1748 1749 1749 1750 1750 1751 1752 1753 1753 1754 1754 1754 1754

1755 1755 1755

1.8.4 Trattazione simultanea o scaglionata del progetto in Parlamento 1.8.5 Due pubblicazioni nel Foglio federale 1.9 Risultati della procedura preliminare 1.9.1 Gruppo di lavoro Cittadinanza 1.9.1.1 Istituzione del gruppo di lavoro 1.9.1.2 Mandati del gruppo di lavoro 1.9.1.3 Decisioni del gruppo di lavoro relative ai singoli punti di revisione 1.10 Procedura di consultazione 1.11 Interventi parlamentari 1.11.1 Interventi parlamentari che possono essere tolti di ruolo 1.11.2 Interventi parlamentari pendenti

1755 1756 1757 1757 1757 1757

2 Parte speciale 2.1 Decreto federale concernente la naturalizzazione ordinaria nonché la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione (disegno A1) 2.1.1 Approvazione della Confederazione anziché autorizzazione federale di naturalizzazione; modifica dell'articolo 38 capoverso 2 Cost.

2.1.2 Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri; articolo 38 capoverso 2bis Cost. (nuovo) 2.2 Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione e semplificazioni procedurali nel settore della naturalizzazione ordinaria (disegno A2) 2.2.1 Naturalizzazione ordinaria 2.2.1.1 Principio (art. 12) 2.2.1.2 Approvazione della Confederazione (art. 13) 2.2.1.3 Idoneità (art. 14) 2.2.1.4 Residenza (art. 15) 2.2.1.5 Cittadinanza onoraria (art. 16) 2.2.2 Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione 2.2.2.1 Principio 2.2.2.2 Condizioni (art. 28a) 2.2.2.3 Nessuna disposizione transitoria relativa all'articolo 28a 2.2.2.4 Competenza (art. 32) 2.2.2.5 Rimedi giuridici 2.2.2.6 Clausola di pubblicazione e di referendum 2.3 Decreto federale concernente l'acquisto della cittadinanza per stranieri della terza generazione (disegno B1). Acquisizione della cittadinanza svizzera per nascita in Svizzera (art. 38 cpv. 1 Cost.)

2.4 Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit). Acquisto della cittadinanza per stranieri della terza generazione (Disegno B2)

1762

1757 1758 1760 1760 1761

1762

1762 1763

1763 1763 1763 1763 1765 1767 1769 1769 1769 1769 1771 1771 1772 1772

1773

1773 1821

2.4.1 Acquisto della cittadinanza svizzera per nascita in Svizzera (art. 2) 2.4.2 Clausola di pubblicazione e referendaria 2.5 Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit). Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera; tasse e diritto di ricorso (Disegno C) 2.5.1 Acquisto della cittadinanza per filiazione (art. 1) 2.5.1.1 Soppressione della distinzione tra «cittadine svizzere per discendenza, adozione e naturalizzazione» e «cittadine svizzere per matrimonio» (art. 1 cpv. 1) 2.5.1.2 Acquisto della cittadinanza svizzera alla nascita per i figli di padre svizzero non coniugato con la madre (art. 1 cpv. 2) 2.5.2 Reintegrazione 2.5.2.1 Principio (art. 18) 2.5.2.2 Reintegrazione in caso di perenzione per nascita all'estero (art. 21 cpv. 2) 2.5.2.3 Reintegrazione in seguito allo svincolo dalla cittadinanza svizzera (art. 23) 2.5.3 Naturalizzazione agevolata 2.5.3.1 Condizioni (art. 26) 2.5.3.2 Fanciullo apolide (art. 30 nuovo; abrogato l'attuale art. 30) 2.5.3.3 Figlio di padre svizzero (abrogazione dell'art. 31) 2.5.3.4 Figlio di un genitore naturalizzato (art. 31a, nuovo) 2.5.3.5 Figlio di un genitore che ha perso la cittadinanza svizzera (art. 31b, nuovo) 2.5.4 Disposizioni comuni 2.5.4.1 Inchieste (art. 37) 2.5.4.2 Tassa (art. 38) 2.5.4.3 Beni patriziali o corporativi (abrogazione dell'art. 40) 2.5.5 Rimedi giuridici 2.5.5.1 Art. 51 2.5.5.2 Ricorso contro le decisioni cantonali in materia di naturalizzazione (art. 51a, nuovo) 2.5.5.3 Disposizioni cantonali relative ai ricorsi (art. 58d, nuovo) 2.5.6 Disposizioni finali e transitorie 2.5.6.1 Reintegrazione di ex svizzere (art. 58) 2.5.6.2 Naturalizzazione agevolata dei figli di madre svizzera (art. 58a) 2.5.6.3 Naturalizzazione agevolata dei figli di madre svizzera per matrimonio (abrogazione dell'articolo 58b) 2.5.6.4 Naturalizzazione agevolata del figlio nato fuori del matrimonio di padre svizzero (art. 58c) 2.5.7 Modifica della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) 3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale 3.1.1 Per la Confederazione 1822

1773 1776

1776 1776

1776

1777 1778 1778 1778 1779 1779 1779 1780 1780 1781 1781 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1783 1789 1789 1789 1790 1791 1791 1791 1792 1792 1792

3.1.2 Per i Cantoni e i Comuni 3.1.3 Ripercussioni finanziarie in materia di rimedi giuridici 3.2 Ripercussioni sull'informatica 3.3 Ripercussioni in ambito statistico 4 Programma di legislatura

1793 1793 1793 1793 1794

5 Rapporto con il diritto europeo e internazionale

1794

6 Costituzionalità 6.1 Osservazione generale 6.2 Rimedi giuridici

1795 1795 1795

Allegati 1­14

1797

Decreto federale sulla naturalizzazione ordinaria e la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione. Disegno A1

1824

Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione / Semplificazioni procedurali nel settore della naturalizzazione ordinaria).

Disegno A2 1825 Decreto federale sull'acquisto della cittadinanza degli stranieri della terza generazione. Disegno B1 1828 Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Acquisto della cittadinanza degli stranieri della terza generazione).

Disegno B2

1829

Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera, tasse e protezione giuridica). Disegno C

1830

1823