Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Modifica del 22 agosto 2002

Il Consiglio federale svizzero decreta: I L'articolo 2 dei decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999 e del 18 gennaio 20021 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi è modificato come segue: Art. 2 1

Campo d'applicazione (modifica del cpv. 3)

L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

2 Le

disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono applicabili a tutte le imprese e a tutti i reparti di imprese addetti alla posa di ponteggi, nonché alle imprese di altri settori che montano ponteggi per terzi. Non vi sottostanno le imprese di altri settori che montano ponteggi per il proprio fabbisogno.

3 Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano a tutti i lavoratori e gli apprendisti delle imprese di cui al capoverso 2.

4 Le disposizioni seguenti, di carattere obbligatorio generale, sono in vigore per i datori di lavoro con sede all'estero, nonché per i loro lavoratori purché adempiano le condizioni di cui ai capoversi 2 e 3 ed eseguano lavori che rientrino nel campo d'applicazione del capoverso 1: articoli 12, 13 capoversi 1 e 2, articoli 14, 15, 17 (cpv. 12 dal secondo mese di impiego in Svizzera; cpv. 14 è escluso), 18, 19, 20, 29, appendice 1 e appendice 7. Se la durata di questi lavori supera due mesi all'anno, deve essere conclusa un'assicurazione di indennità giornaliera di malattia secondo l'articolo 21 e l'appendice 2 CCL oppure deve essere prevista una regolamentazione scritta per il pagamento del salario in caso d'impedimento del lavoratore per causa di malattia, che corrisponda almeno alle esigenze dell'articolo 324a del Codice delle obbligazioni.

5 Sono esclusi dalla disposizione concernente i contributi al fondo di coordinamento e di formazione (art. 3 CCL) le imprese dei Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese e Neuchâtel, per quanto siano sottoposte ai fondi cantonali esistenti nel settore edile.

È anche escluso il personale amministrativo.

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FF 1999 8667, 2002 437

5360

2002-1800

Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi. DCF

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 6 luglio 2000, del 9 ottobre 2001 e del 18 gennaio 20022, sono dichiarate d'obbligatorietà generale3: Art. 3 cpv. 1

Fondo paritetico

Art. 12 cpv. 2, 3 e 4 Disposizioni relative all'orario di lavoro Art. 13 cpv. 1 Vacanze Art. 17 cpv. 1 e 14 Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima, adeguamenti salariali) III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2002 e ha effetto fino al 31 marzo 2004.

22 agosto 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 1999 8667, 2000 3437, 2001 5245, 2002 437 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

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