Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare del 9 febbraio 2003 del 15 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici, decreta:

Art. 1 La votazione popolare su: ­

il decreto federale del 4 ottobre 20022 concernente la revisione dei diritti popolari e

­

la legge federale del 21 giugno 20023 sull'adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie

avrà luogo il 9 febbraio 2003 e i giorni precedenti, in conformità alle disposizioni legali.

Art. 2 La Cancelleria federale è incaricata di adottare, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

Art. 3 Il presente decreto è comunicato ai Cantoni e pubblicato nel Foglio federale.

15 novembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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RS 161.1 FF 2002 5783 RU 2002 1643; FF 2002 3979

2002-2535

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