Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)» del 5 dicembre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; visto il n. III del decreto federale del 18 dicembre 19982 su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare del 9 giugno 19993 «La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)»; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 20004, decreta:

Art. 1 1 L'iniziativa popolare del 9 giugno 1999 «La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)» è valida ed è sottoposta al popolo e ai Cantoni.

2

Adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, l'iniziativa ha il tenore seguente5:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 117 1 La Confederazione emana disposizioni sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

2 L'assicurazione malattie obbligatoria è esercitata da assicuratori di utilità pubblica.

Essa garantisce a tutti gli assicurati una copertura medica di alta qualità, adeguata ai bisogni e a prezzi vantaggiosi.

3 L'assicurazione

a.

1 2 3 4 5

malattie obbligatoria è finanziata segnatamente per mezzo di:

introiti supplementari a destinazione vincolata provenienti dall'imposta sul valore aggiunto , nella misura fissata dalla legge; RS 101 RU 1999 2556 FF 1999 6252 FF 2000 3707 L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di modificare l'articolo 34bis della Costituzione federale, come pure di completare le disposizioni transitorie della Costituzione federale con nuovi articoli 24 e 25.

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Iniziativa popolare «La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)»

b.

contributi pagati dagli assicurati, in misura almeno equivalente; questi contributi sono fissati in funzione del reddito e della sostanza reale nonché tenendo conto degli oneri familiari.

4

Gli assicuratori malattie ricevono, per ogni persona assicurata, contributi attinti ai fondi di cui al capoverso 3. Le differenze di rischi tra gli assicuratori vengono compensate. Le eccedenze sono restituite agli assicurati.

5

La Confederazione e i Cantoni si adoperano ai fini di un efficace contenimento dei costi nel settore sanitario. La Confederazione prende segnatamente le seguenti misure: a.

regola la medicina di punta e coordina le pianificazioni sanitarie dei Cantoni;

b.

fissa i prezzi massimi delle prestazioni fornite nell'assicurazione malattie obbligatoria, medicamenti compresi;

c.

emana disposizioni di autorizzazione per i fornitori di prestazioni e si adopera ai fini di un controllo efficace della qualità;

d.

se la quantità delle prestazioni fornite è eccessiva, prende misure complementari di contenimento dei costi differenziate per specialità e regioni.

I Cantoni possono prendere misure più ampie nel settore della pianificazione sanitaria.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 2 (nuovo) 2. Disposizione transitoria dell'articolo 117 (assicurazione contro le malattie e gli infortuni) 1 Le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni in favore del settore sanitario corrispondono almeno agli importi del 1997, dopo correzione in base al rincaro.

2 Il ricavo di cui all'articolo 117 capoverso 3 corrisponde almeno al volume complessivo dei premi dell'assicurazione malattie obbligatoria nell'anno precedente l'entrata in vigore della legislazione d'applicazione.

3 Se la legge d'applicazione dell'articolo 117 non può essere messa in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo costituzionale, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'applicazione per i capoversi 3 e 5 dell'articolo 117.

4 Tiene

a.

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in particolare conto dei seguenti principi: per il calcolo dei contributi degli assicurati conformemente all'articolo 117 capoverso 3 lettera b si applica una franchigia di franchi 20 000 sul reddito e di franchi 1 000 000 sulla sostanza reale;

Iniziativa popolare «La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)»

b.

i contributi degli assicurati calcolati in funzione della sostanza reale, previsti nell'articolo 117 capoverso 3 lettera b, ammontano almeno a un quarto dei contributi complessivi degli assicurati di cui allo stesso capoverso.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 5 dicembre 2002

Consiglio degli Stati, 5 dicembre 2002

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

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