Legge federale sull'annullamento delle sentenze penali pronunciate nei confronti di coloro che hanno aiutato le vittime delle persecuzioni naziste a fuggire

Disegno

del

L'Assemblea federale della Costituzione Svizzera, visti gli articoli 60 capoverso 1 e 121 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 29 ottobre 20022; visto il parere del Consiglio federale del ...3, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e scopo

1

La presente legge regola l'annullamento delle sentenze penali pronunciate nei confronti di coloro che hanno aiutato le vittime delle persecuzioni naziste a fuggire (persone che hanno aiutato i rifugiati) e la loro riabilitazione.

2 Essa persegue l'annullamento di sentenze penali oggi ritenute gravi violazioni dei principi della giustizia.

Minoranza (Menétrey-Savary, de Dardel, Garbani, Gross Jost, Jutzet, Lauper, Leutenegger Oberholzer, Thanei) 1 La presente legge regola l'annullamento delle sentenze penali pronunciate contro chi ha subito condanne per atti di resistenza nei confronti del nazionalsocialismo e del nazismo e la riabilitazione di queste persone.

Art. 2

Definizione

1

Ai sensi della presente legge le persone che hanno aiutato i rifugiati sono coloro che hanno subito una condanna per avere aiutato le vittime delle persecuzioni naziste a fuggire, oppure per aver dato alloggio ai rifugiati senza comunicarlo alle autorità.

2 Non sono considerate persone che hanno aiutato i rifugiati coloro che hanno tratto profitto dalla situazione dei perseguitati in fuga, che li hanno abbandonati o successivamente denunciati.

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RS 101 FF 2002 6934 FF ...

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2002-2411

Annullamento delle sentenze penali pronunciate nei confronti di coloro che hanno aiutato le vittime delle persecuzioni naziste a fuggire. LF

Minoranza (Menétrey-Savary, de Dardel, Garbani, Gross Jost, Jutzet, Lauper, Leutenegger Oberholzer, Thanei) 1

Ai sensi della presente legge, le persone che hanno opposto resistenza al nazionalsocialismo o al fascismo sono coloro che hanno subito una condanna per aver commesso uno più atti di resistenza contro questi regimi.

1bis

In particolare sono considerate persone che hanno opposto resistenza al nazionalsocialismo o al fascismo : a.

coloro che nella guerra di Spagna hanno combattuto per la causa repubblicana;

b.

coloro che hanno sostenuto la Resistenza francese ;

c.

coloro che hanno aiutato le vittime delle persecuzioni naziste a fuggire, oppure che hanno dato alloggio ai rifugiati senza comunicarlo alle autorità.

2

Non sono considerate persone che hanno opposto resistenza al nazionalsocialismo o al fascismo coloro che hanno tratto profitto dalla situazione dei perseguitati in fuga, che li hanno abbandonati o successivamente denunciati.

Sezione 2: Annullamento delle sentenze penali e riabilitazione Art. 3

Annullamento delle sentenze penali

Le sentenze cresciute in giudicato pronunciate dalla giustizia militare o dai tribunali penali federali o cantonali contro persone che hanno aiutato rifugiati ai sensi degli art. 1 e 2 sono annullate.

Minoranza (Menétrey-Savary, de Dardel, Garbani, Gross Jost, Jutzet, Lauper, Leutenegger Oberholzer, Thanei) Le sentenze cresciute in giudicato pronunciate dalla giustizia militare o dai tribunali penali federali o cantonali contro persone che hanno opposto resistenza al nazionalsocialismo o al fascismo ai sensi degli articoli 1 e 2 sono annullate.

Art. 4

Riabilitazione

Le persone che hanno aiutato rifugiati ai sensi degli articoli 1 e 2 sono pienamente riabilitate Minoranza (Menétrey-Savary, de Dardel, Garbani, Gross Jost, Jutzet, Lauper, Leutenegger Oberholzer, Thanei) Le persone che hanno opposto resistenza al nazionalsocialismo o al fascismo ai sensi degli articoli 1 e 2 sono pienamente riabilitate.

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Art. 5

Concorso di reati

L'annullamento riguarda anche le condanne in concorso di reati per altre infrazioni che in base a un apprezzamento generale risultano subordinate.

Sezione 3: Commissione di riabilitazione Art. 6

Istituzione e organizzazione

1

Il Consiglio federale istituisce una commissione indipendente per la riabilitazione di coloro che durante il nazismo hanno aiutato i perseguitati in fuga (commissione).

2 La commissione conta tre membri. Il Consiglio federale nomina il presidente e i membri.

3

Almeno un membro della commissione deve essere storico di formazione.

4

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) assume i compiti di segretariato e stabilisce le indennità che spettano ai membri della Commissione.

Minoranza (Menétrey-Savary, de Dardel, Garbani, Gross Jost, Jutzet, Lauper, Leutenegger Oberholzer, Thanei) 1 Il Consiglio federale istituisce una commissione indipendente per la riabilitazione di chi ha opposto resistenza al nazismo e al fascismo (commissione).

Art. 7

Compiti

1

Dopo l'entrata in vigore della legge la commissione diffonde il contenuto essenziale della legge attraverso i media.

2

La commissione decide a domanda o d'ufficio se gli articoli 1 e 2 si applicano a una sentenza penale concreta.

3 Essa decide secondo secondo il diritto e l'equità e prendendo in considerazione le circostanze particolari dei vari casi.

4

Quando ha accertato che gli articoli 1 e 2 si applicano a una determinata sentenza penale, la commissione pubblica in modo adeguato il dispositivo della propria decisione. La pubblicazione è subordinata all'approvazione del richiedente.

Art. 8

Scioglimento

Il Consiglio federale può decretare lo scioglimento della commissione quando può presumere che la sua attività sia giunta al termine.

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Sezione 4: Procedura d'accertamento Art. 9

Domanda

1

La domanda di annullamento di una sentenza penale concreta va presentata alla commissione .

2

Possono presentare la domanda: a.

le persone condannate o, dopo il decesso, i loro parenti (art. 110 n. 2 CP4);

b.

un'organizzazione con sede in Svizzera attiva nella difesa dei diritti dell'uomo o nella rielaborazione della storia svizzera all'epoca del nazismo.

Art. 10

Termine

1

Le domande devono essere presentate entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge.

2

La commissione può esaminare anche domande presentate in ritardo per motivi scusabili.

Art. 11

Non entrata in materia

È negata l'entrata in materia su sentenze che non possono più essere reperite senza l'impiego di mezzi sproporzionati.

Art. 12

Accertamento dei fatti

Se necessario la commissione collabora all'accertamento dei fatti.

Art. 13

Costi di procedura

La procedura davanti alla commissione è gratuita.

Art. 14

Rimedi giuridici

Contro le decisioni della commissione si può impugnare il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Art. 15

Diritto applicabile

Nel rimanente si applicano per analogia le disposizioni sulla procedura amministrativa federale.

4

RS 311.0

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Sezione 5: Effetti giuridici dell'annullamento Art. 16 La decisione di annullamento delle sentenze non dà diritto a risarcimenti o a riparazioni per torto morale derivanti dalle pene comminate, da eventuali pene accessorie o dalle conseguenze indirette delle sentenze penali.

Sezione 6: Referendum ed entrata in vigore Art. 17 1

La presente legge è sottoposta al referendum.

2

Il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore.

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