Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Rimessa in vigore e modifica del 8 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 6 giugno 2000, del 13 novembre 2000, del 23 gennaio 2001, del 4 maggio 2001 e dell'8 giugno 20011 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile sono rimessi in vigore.

II È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in grassetto, della convenzione addizionale 2002 al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile2: Convenzione addizionale del 25 marzo 2002 al contratto nazionale mantello 1998­2000 II.

Adeguamento dei salari effettivi

III.

Adeguamento dei salari di base

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente alla cifra II della convenzione addizionale 2002.

1 2

FF 1998 4469­4471, 1999 2934­2935, 2000 3086-3087, 2000 5077, 2001 155, 2001 1777­1778, 2001 2338 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.

2002-2327

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Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2002 e ha effetto sino al 31 marzo 2003.

8 novembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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