Codice civile svizzero

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20021, decreta: I Il Codice civile svizzero2 è modificato come segue: Art. 678 cpv. 2 e 3 (nuovi) 2

Una servitù analoga al diritto di superficie su singole piante e piantagioni può essere costituita per un minimo di 10 e un massimo di 100 anni.

3

Il proprietario gravato può, prima della scadenza della durata pattuita, esigere il riscatto della servitù, se ha concluso un contratto d'affitto sull'utilizzazione del suolo con il titolare della servitù e se tale contratto viene sciolto. Il giudice determina le conseguenze patrimoniali apprezzando tutte le circostanze.

Art. 745 cpv. 3 (nuovo) 3

L'esercizio dell'usufrutto su un fondo può anche essere limitato a una determinata parte di un edificio o del fondo.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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1 2

FF 2002 4208 RS 210

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2002-0713