C Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati
Disegno
Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 20011, decreta: I L'ordinanza dell'Assemblea federale del ...2 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati è modificata come segue: Art. 1a lett. a L'onorario annuo degli altri magistrati ammonta: a.
all'81,6 per cento dell'onorario di un membro del Consiglio federale, per i ministri delegati e per il cancelliere della Confederazione;
II Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.
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FF 2002 1895 RS 172.121.1 nel disegno secondo il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 2001; FF 2001 3464.
1960
2001-2479